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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6693/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 13/05/2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. AMATO MARIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 giusta procura in atti, dall'avv. MERONE VINCENZA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nato un figlio ( , nato il [...]) ha chiesto disporre l'affidamento del minore in forma Per_1
esclusiva alla madre per il totale disinteresse affettivo e materiale del resistente, subordinando l'esercizio del diritto di visita padre-figlio alla volontà del minore o, in subordine, a un percorso di sostegno della genitorialità; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del
1 minore con l'importo mensile di € 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo alla madre e ha chiesto di determinare un assegno di mantenimento proporzionato alla sua reale capacità reddituale, tenendo conto degli obblighi già in essere e della precarietà lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 25/03/25, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, in particolare, disponendo l'assegno mensile di € 300,00 a carico del resistente per il contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio, purché previamente concordate e documentate e disposto l'audizione del minore, . Per_1
All'udienza del 13/05/25, sentito il minore, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso del minore, il quale incontrerà il padre previo accordo con lo stesso;
- conferma dei provvedimenti economici adottati all'udienza del 25.03.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore, il quale ha con il padre un rapporto sereno, anche se si incontrano sporadicamente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20/05/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6693/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 13/05/2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. AMATO MARIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 giusta procura in atti, dall'avv. MERONE VINCENZA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nato un figlio ( , nato il [...]) ha chiesto disporre l'affidamento del minore in forma Per_1
esclusiva alla madre per il totale disinteresse affettivo e materiale del resistente, subordinando l'esercizio del diritto di visita padre-figlio alla volontà del minore o, in subordine, a un percorso di sostegno della genitorialità; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del
1 minore con l'importo mensile di € 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo alla madre e ha chiesto di determinare un assegno di mantenimento proporzionato alla sua reale capacità reddituale, tenendo conto degli obblighi già in essere e della precarietà lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 25/03/25, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, in particolare, disponendo l'assegno mensile di € 300,00 a carico del resistente per il contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio, purché previamente concordate e documentate e disposto l'audizione del minore, . Per_1
All'udienza del 13/05/25, sentito il minore, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso del minore, il quale incontrerà il padre previo accordo con lo stesso;
- conferma dei provvedimenti economici adottati all'udienza del 25.03.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore, il quale ha con il padre un rapporto sereno, anche se si incontrano sporadicamente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20/05/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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