Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1985, n. 778
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 gennaio 1986
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3, valutato in complessive lire 170.860 milioni per l'anno 1985, lire 184.790 milioni per l'anno 1986 e lire 205.520 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passivita' pregresse".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1986