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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 243/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Pier Paolo Lanni presidente relatore dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: , sede legale in Villafranca di Verona, via Bixio n. 4); P.IVA_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 19.8.25 da con cui si chiede CP_2 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 sul presupposto del mancato pagamento del credito di € 5930, derivante da rapporto di lavoro e risultante dal decreto ingiuntivo n. 551/23 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 22.8.25, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- il credito del ricorrente risulta dal titolo giudiziale su richiamato;
- dagli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico della società per un importo di € 401.1.38;
- il credito del ricorrente, sommato al credito erariale supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
- un'impresa che esercita un'attività commerciale in materia Controparte_1 edilizia ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione nei confronti dell'Erario; ii) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2021; (iii) dai tentativi infruttuosi di esecuzione forzata allegati dal ricorrente;
- stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti (invero dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2021, risulta il superamento delle soglie);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: ), con sede legale in VIA NINO BIXIO 4 VILLAFRANCA P.IVA_1
DI VERONA;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Persona_1
e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 24.3.26 h. 10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/10/2025.
Il Presidente estensore
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Pier Paolo Lanni presidente relatore dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: , sede legale in Villafranca di Verona, via Bixio n. 4); P.IVA_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 19.8.25 da con cui si chiede CP_2 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 sul presupposto del mancato pagamento del credito di € 5930, derivante da rapporto di lavoro e risultante dal decreto ingiuntivo n. 551/23 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 22.8.25, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- il credito del ricorrente risulta dal titolo giudiziale su richiamato;
- dagli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico della società per un importo di € 401.1.38;
- il credito del ricorrente, sommato al credito erariale supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
- un'impresa che esercita un'attività commerciale in materia Controparte_1 edilizia ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione nei confronti dell'Erario; ii) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2021; (iii) dai tentativi infruttuosi di esecuzione forzata allegati dal ricorrente;
- stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti (invero dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2021, risulta il superamento delle soglie);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: ), con sede legale in VIA NINO BIXIO 4 VILLAFRANCA P.IVA_1
DI VERONA;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Persona_1
e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 24.3.26 h. 10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/10/2025.
Il Presidente estensore