TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/11/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 12/12/2024 e distinta al n. 722/2024 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliata in Sassari – Viale Umberto n. 119, presso lo Parte_1 studio del difensore, avv.to Salvatore Dettori, che la difende e rappresenta, unitamente agli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dai funzionari, dott. Giuseppe Controparte_3
Zidda e dott. ssa Daniela Bande, con domicilio eletto presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.12.2024, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, il , esponendo (seguirà Controparte_1 un'enunciazione sintetica, peraltro comune, in ampia misura, a quella che costituisce oggetto di altri procedimenti di tenore analogo: per il resto, si rinvia alla lettura del ricorso):
§ di essere stata assunta dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di docente della scuola dell'infanzia, dal 1.9.2012;
§ di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Mariangela Maccioni” di CP_2
§ che, in passato, prima dell'assunzione in ruolo, aveva già svolto, alle dipendenze del CP_1 attività lavorativa, e che, più segnatamente, aveva già sottoscritto e adempiuto diversi contratti a tempo determinato in un arco di tempo che va dal 2001/02 al 2011/12 (cfr. doc. 1 in atti);
§ che, con decreto di “ricostruzione di carriera” del 18.03.2015 (prot. n. 368), l'Amministrazione le ha però riconosciuto, alla data di conferma dell'immissione in ruolo (1.09.2013), un'anzianità di 1 servizio di soli 8 anni, 8 mesi “ai fini giuridici ed economici”, e di soli 2 anni, 4 mesi “ai soli fini economici”;
§ che, in sostanza, il servizio pre ruolo è stato valutato e riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, solo parzialmente;
§ di aver così e pertanto diffidato il , con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
17.01.2023, a voler riconoscerle l'intero servizio pre ruolo, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e (cfr. doc. 3 in atti) pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'erronea ricostruzione della carriera.
1.1. A giustificazione del diritto invocato, la ricorrente (dopo aver compiutamente ricostruito e diffusamente descritto il quadro normativo di riferimento, ripercorrendo in modo preciso il susseguirsi delle molteplici disposizioni, legislative e di contrattazione collettiva, che hanno interessato la materia: cfr. pagine 2-8 del ricorso introduttivo) ha argomentato (riassuntivamente):
§ che, ai sensi dell'art. 485 del D. lgs. n. 297/1994, “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
§ che, tuttavia, la Suprema Corte, recependo ed elaborando orientamenti della giurisprudenza comunitaria, ha dapprima sancito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558), e poi ulteriormente precisato che “a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31149);
§ che non vi è quindi spazio alcuno per normative che si rivelino discriminatorie e che il servizio svolto prima dell'assunzione in ruolo deve essere integralmente riconosciuto, nel caso di specie in misura di 11 anni, (anziché, come erroneamente disposto dal , in 8 anni, 8 mesi “ai fini CP_1 giuridici ed economici);
§ di essere conseguentemente illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente;
§ che da tutto ciò deriva, insieme con il diritto alla corretta ricostruzione della carriera (previa declaratoria di illegittimità del contenuto del decreto del 18.03.2015) quello di vedersi accordate e pagate le differenze retributive che, inevitabilmente, ne conseguono;
2 § che il credito complessivamente maturato dalla ricorrente alla data del 30.11.2024, secondo disposizioni e tabelle retributive dei CCNL vigenti ratione temporis (riportate in dettaglio alle pagine da 12 a 21 del ricorso), è pari ad euro 4.662,88 (somma comprensiva della maggiorazione dei ratei di 13°mensilità) ove il Giudice ritenga di interpretare la disposizione di cui all'art. 9 D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1 del DPR n. 122/2013, in difformità dalla pronuncia della Suprema Corte n. 16133/2024 (che, in estrema sintesi ha dichiarato che la disposizione appena citata, avente ad oggetto il blocco stipendiale, non sia idonea ad escludere il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013), ovvero a euro 2.589,86 in caso di mancato riconoscimento dell'anzianità 2013.
1.2. ha quindi rassegnato conclusioni conseguenti, chiedendo che il Tribunale Parte_1 voglia, “previa disapplicazione di tutti gli atti necessari”:
<<… IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2022, ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399 del 1988, nonché del mancato riconoscimento del servizio di ruolo svolto nell'anno 2013, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al riconoscimento integrale, ai Controparte_4 fini della ricostruzione di carriera al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2022, ovvero alla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 11, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2022 con l'anzianità complessiva di anni 21, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso antecedente a quella del 01.01.2026 applicata a tal fine dal datore; CP_1
- condannare, inoltre, il al pagamento delle Controparte_4 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del 30.11.2024 ad €. 4.662,88 salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande dal 1° dicembre 2024 fino all'effettiva regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo,
- condannare, infine, il alla regolarizzazione, in base agli importi dovuti, del Controparte_1 trattamento di fine rapporto. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
…>>.
1.3. Solo in via subordinata, e per il denegato caso di mancato riconoscimento del servizio 2013, la ricorrente ha chiesto di voler il Giudice:
<<…
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2023, ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione
3 dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai Controparte_4 fini della ricostruzione di carriera, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.01.2023, ovvero alla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 11, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2023 con l'anzianità complessiva di anni 21, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso antecedente a quella del 01.01.2026 prevista a tal fine dal datore CP_1
- condannare, inoltre, il al pagamento delle differenze Controparte_4 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del 30.11.2024 ad €. 2.589,86, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande dal 1° dicembre 2024 fino effettiva regolarizzazione della sua posizione giuridica e economica, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo
- condannare, infine, il alla regolarizzazione, in base agli importi dovuti, Controparte_4 del trattamento di fine rapporto;
…>>
1.3. Il , costituito con memoria difensiva depositata il 16.4.2025, ha Controparte_1 invocato il rigetto del ricorso rappresentando che il decreto n. 299/2023 del 17.1.2023, nel ricostruire la carriera della ricorrente, ha riconosciuto anche l'anno 2013, però ai soli fini giuridici, escludendolo dal computo ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera B), del DPR 122/2013. Il convenuto ha evidenziato, peraltro, che in caso di accoglimento (anche parziale) della domanda, occorrerebbe non già condannare l'Amministrazione al pagamento, bensì onerarla di nuovamente ricostruire la carriera della docente ed elaborare le successive progressioni stipendiali.
1.4. All'esito dell'udienza del 29.7.2025, il Giudice ha rinviato la causa a data di oggi, 18.11.2025, assegnando un termine per note e invitando la parte ricorrente a prendere posizione in ordine ai principi nelle more espressi dalla Suprema Corte con le sentenze 13618 e 13619 del 21.5.2025: con le note depositate in data 3.11.2025, ha dichiarato di voler rinunciare alle Parte_1 domande spiegate in via principale (perché presupponenti il riconoscimento dell'anno 2013 anche ai fini economici) e di insistere per quelle subordinate.
1.5. Raccolte le conclusioni delle parti, il Tribunale ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va preliminarmente enunciato che il presente giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, andato via via consolidandosi in senso conforme alle prospettazioni della parte ricorrente (salvo che per la rinunciata questione dell'anno 2013) e dal quale il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi. Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, e tra le innumerevoli, sentenza del Tribunale di Velletri del 17.9.2024 (causa iscritta al 2546/2021), Tribunale di Bari n. 2846 del 21/10/2022, Tribunale Trani n. 1419 del 18.9.2023, Tribunale di Roma n. 6549 del 11.8.2023. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi),
4 sia perché lo si condivide nel contenuto, sia in ossequio della stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte, ciascuno di tali precedenti trovando supporto nella giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza con cui la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio sulla posizione del personale docente, ha affermato: “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola di equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. sentenza n. 31149 del 2019).
2.2. Se ne deve ricavare la conclusione che, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, nel calcolo dell'anzianità del personale docente che abbia espletato servizio anche prima di essere immesso in ruolo, debbono esser compresi, ai fini giuridici e economici, tutti i servizi non di ruolo, maggiorati eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte ha ormai da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149). Da ultimo, il d.l. 69/2023 è intervenuto in materia, modificando l'art. 485 d.lgs. 297/1994, che ora dispone, sia pur limitatamente al personale immesso in ruolo dall'a.s. 2023/2024: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. Poiché, nella fattispecie, è pacifico (oltreché documentalmente provato) che Parte_1 abbia lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, per un periodo pari a 9 anni, non può che desumersene, dovendo tale periodo essere riconosciuto per intero, che la ricostruzione di carriera elaborata dal in forza del decreto n. 368 del 18.3.2015 è errata. CP_1
5 2.3. La ricorrente ha quindi diritto alla verifica giudiziale dell'effettiva anzianità di servizio (diritto, questo, pacificamente inestinguibile) e, per l'effetto, alla corretta individuazione del gradone stipendiale che a una certa data avrebbe dovuto maturare e, nei limiti della prescrizione quinquennale, al pagamento delle differenze retributive.
2.4. Traendo le fila di tutto quanto esposto, deve quindi essere dichiarato, anzitutto, il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, dell'anzianità maturata in tutti i Parte_1
e prestati alle dipendenze del convenuto, accertando altresì che, alla data del 1.09.2013, la ricorrente aveva maturato 11 anni di anzianità.
2.5. A tale accertamento consegue la condanna del ad adottare tutti i provvedimenti CP_1 necessari al fine di riconoscere, alla ricorrente: (I) dalla data 1.9.2013, la fascia e/o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14, con l'anzianità di servizio di anni 11; (II) dal 1.9.2023, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21.
2.6. Il deve inoltre esser condannato a pagare, in favore di la CP_1 Parte_1 somma di euro 2.589,86 pari a quella indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive e/o stipendiali correlate o conseguenti agli accertamenti di cui ai punti che precedono (e visto quanto si dirà ai punti che seguono)
2.6.1. Sotto il profilo della quantificazione di tali importi (in ordine ai quali, peraltro, occorre osservare che si tratta delle competenze maturate fino al 30.11.2024: cfr. infra, al punto 2.6.3, con riguardo alla domanda, formulata in ricorso, di condanna dell'Ente al versamento di quanto spettante per il periodo successivo), occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha conteggiato le differenze retributive, in ricorso, riferendo specificamente dati, disposizioni e tabelle di contrattazione presi in considerazione quali parametri di determinazione, e non ha omesso di riportare tali elementi in seno al ricorso, né di produrre, nel fascicolo, i contratti sui quali ha effettuato il calcolo. A fronte di tale doviziosa allegazione, il convenuto ha formulato contestazioni vaghe e generiche, pretendendo (pure, evidentemente, in subordine rispetto al rigetto della domanda) di demandare a una successiva attività degli Uffici finanziari la quantificazione delle somme spettanti, senza peraltro prospettare un calcolo alternativo. Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza),
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”. La domanda di condanna specifica, quindi, va accolta, nei termini in cui è stata avanzata (in via subordinata).
2.6.2. Oltreché al versamento dell'importo di € 2.589,86, il convenuto va condannato a pagare, alla lavoratrice, su tale importo, la maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione, dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
6 2.6.3. In ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze maturate CP_1 per il periodo successivo al 1.12.2024, il Tribunale di Nuoro non può che da un lato prendere atto che il convenuto non vi si è opposto specificamente (dal che consegue l'accertamento, per non contestazione, del diritto di a percepire, per i medesimi motivi in base ai quali il ricorso è Parte_1 stato complessivamente accolto, anche tali importi), per altro verso e tuttavia dovendo osservare che, con riguardo a tali importi (e solo a essi), la condanna dell'Ente va necessariamente disposta in termini generici, trattandosi di somma allo stato ancora illiquida per la cui determinazione e per il cui pagamento occorrerà ulteriore e successiva attività delle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, l'Ente convenuto va condannato a rimborsare le stesse a . Parte_1
La quantificazione delle spese non può tuttavia essere effettuata in conformità alle richieste di parte ricorrente (cfr. nota spese allegate alle note conclusive, ove i difensori determinano i compensi in misura financo superiore, e sensibilmente, al valore effettivo della causa), che appaiono francamente spropositate in rapporto al valore e/o alla complessità della lite: pure ad ammettere, in ragione della pluralità e della peculiarità delle domande avanzate, che la controversia debba esser compresa tra quelle di valore indeterminato, ad avviso del Giudice occorre tenere conto, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), della bassa complessità delle questioni affrontate, dell'attività difensiva realmente svolta (risolta nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi note) e del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso innumerevoli procedimenti di identico tenore), con conseguente riduzione degli onorari di fase istruttoria, di studio e decisionale, con applicazione di parametri intermedi tra i minimi e i medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) Da atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda avanzata in via principale;
2) In accoglimento della domanda avanzata da in via subordinata, accerta Parte_1
e dichiara che la stessa ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici (tenuto conto, per l'anno scolastico 2013, di quanto dall'art. 1 del DPR n. 122/2013, nell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte n. 13618/2025), dell'anzianità maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto, e di cui in premessa del ricorso, accertando che, alla data del 1.9.2013, la ricorrente aveva maturato 11 anni di anzianità;
3) condanna per l'effetto il a adottare tutti i provvedimenti necessari Controparte_1
a riconoscere alla ricorrente: (I) dalla data 1.09.2013, la fascia e/o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio compresa tra anni 9 e 14, con anzianità di servizio di anni 11; (II) a decorrere dal 1.09.2023, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21.
4) condanna altresì il convenuto a pagare alla ricorrente, per le differenze retributive maturate, in conseguenza di quanto sopra, fino al 30.11.2024, la somma di 2.589,86, oltre alla maggior
7 somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
5) condanna, inoltre, il a corrispondere a parte ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate, in conseguenza degli accertamenti svolti nel presente giudizio, a far data dal 1.12.2024 nella misura che risulterà all'esito di determinazioni che saranno assunte con successivi atti e provvedimenti;
6) condanna infine il convenuto a pagare a le spese processuali, liquidandole Parte_1 in € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge.
Nuoro, 18.11.2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
8