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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n.449/2023
Tra nella persona del Curatore fallimentare, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D. Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Mario Angeloni n.43/A, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ricci sito in Perugia, Via Cesare Fani n.14, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.105/2023 resa dal Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza n.105/23, pronunciata dal Tribunale di Spoleto, nella persona del Dott.ssa Martina Marini, il 12/2/23 e pubblicata in data 13/2/23, resa nella causa iscritta al n.73/18 R.G.:
In via preliminare: rigettare l'eccezione ex adverso proposta di inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello;
In via istruttoria: revocare l'ordinanza del 3/5/24 e pertanto dichiarare inutilizzabile la consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo e, per
l'effetto, non disporne l'acquisizione o, comunque, disporne la rinnovazione della C.T.U. affinché la stessa si svolga nell'effettività del contraddittorio;
revocare l'ordinanza del 3/5/24 e pertanto ordinarsi l'esibizione ex art.210 cpc da parte della Cassa di Risparmio con sede legale in CP_2
Orvieto (TR) alla Piazza della Repubblica n.21 (C.F./P.IVA: e degli Stati di P.IVA_1
Avanzamento dei Lavori relativi al contratto di appalto del 14/7/09 e depositati presso detto istituto al fine dell'erogazione delle tranches del mutuo;
Nel merito: accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Controparte_1
della somma di euro 923.475,40 oltre IVA o della diversa somma Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo pagamento, e per
l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 923.475,40 oltre IVA e oltre interessi di mora di cui al D. Lgs.
[...]
n.231/02 dal dovuto fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per (di seguito breviter ): Controparte_1 CP_1
“In via preliminare, per le motivazioni meglio sopra esposte, dichiarare inammissibile o comunque improcedibile l'avverso atto di Appello per manifesta infondatezza;
Rigettare, l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Spoleto, n.105/23 Giudice Dott.ssa Martina Marini nella causa R.G. n.73/18 pubblicata in data 13 febbraio 2023, con conferma delle statuizioni in essa contenute.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario.”.
All'udienza del 3/5/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali ed aveva rigettato le richieste istruttorie stante la superfluità, alla luce della documentazione in atti, sia dell'istanza di esibizione avanzata (sin dal I grado) dal ex Parte_1 art.210 cpc sia dell'istanza di rinnovo della CT;
successivamente, con ordinanza datata 19/2/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato, il riepilogava anzitutto Parte_1
la vicenda per cui è causa: la (committente e ricorrente/attrice-odierna Controparte_1
appellata) con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato in data 15/1/18, aveva convenuto in giudizio la allora ancora in bonis, (appaltatrice e resistente/convenuta, poi fallita, oggi Parte_1
odierno appellante) al fine di accertare e dichiarare che essa Parte_1
committente aveva pagato somme non dovute alla società appaltatrice per un complessivo ammontare di euro 1.126.960,65 (oltre IVA e interessi legali), che aveva diritto al risarcimento del danno per i vizi ed i difetti riscontrati nell'esecuzione dei lavori per un complessivo ammontare di euro 14.940,27
(oltre IVA) e che, in ogni caso, la società appaltatrice non aveva diritto a nessun altro pagamento. A sostegno della domanda la ricorrente in I grado aveva allegato in fatto che: con contratto di appalto del 14/7/09 essa aveva affidato all'allora l'esecuzione di Controparte_1 Parte_1
lavori edili – nel dettaglio, il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori: strutture verticali e orizzontali, murature, tamponature, coperture, massetti, pavimenti e rivestimenti, infissi esterni ed interni, manufatti in acciaio, intonaci, tinteggiature, opere di finiture esterne – concernenti la realizzazione di un complesso commerciale, direzionale e residenziale su una proprietà della prima sita in Todi (PG)-Frazione TE (proprietà censita al Catasto del Comune di Todi (PG) al foglio
60, con i mappali n. 184, 183, 1102 e 1104); il corrispettivo era stato determinato a misura per un importo pari ad euro 5.200.000,00, applicando uno sconto unico del 25% sui prezzi unitari di cui al prezziario regionale dell'Umbria edizione 2008; il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori era stato previsto in 730 giorni consecutivi dalla data di inizio degli stessi, avvenuta l'1/11/09; pur tuttavia i lavori in questione, nonostante la scadenza contrattuale, non erano ancora stati ultimati e ciò nonostante che nel corso del rapporto contrattuale essa ricorrente aveva pagato acconti per stati di avanzamento per un importo maggiore del valore delle opere effettivamente realizzate, pari ad euro
6.716.320,00 (come da fatture ed estratti conti dell'appaltatrice), sicché si era determinata a richiedere alla la rimessione della contabilità dei lavori, con particolare riferimento ai computi Parte_1
metrici ed alla contabilità di cantiere, senza però avere riscontro;
come emerso dalla sua perizia di parte i lavori commissionati, contabilizzati in base agli accordi contrattuali, ammontavano ad euro
4.799.721,89 a fronte del ben più rilevante importo già corrisposto a titolo di acconto pari ad euro
5.426.864,44 (oltre IVA); detti lavori, inoltre, presentavano numerosi vizi e difformità, così come specificati sempre nella sua relazione di parte;
peraltro, l'appaltatrice aveva pure abbandonato il cantiere cagionandole un ingente pregiudizio, essendo poi essa committente rimasta impossibilitata a completare l'intervento nonostante l'impegno finanziario sostenuto.
La quindi – riferiva, ancora, il – aveva proposto ricorso Controparte_1 Parte_1
per accertamento tecnico preventivo ex artt.696 e 696 bis cpc innanzi al Tribunale di Spoleto affinché si procedesse, a mezzo CT, alla contabilizzazione delle opere eseguite dall' con Parte_1
l'indicazione del relativo corrispettivo dovuto sulla base delle disposizioni contrattuali d'appalto
(prezziario Regionale Umbria 2008 con sconto del 25%), nonché all'accertamento dei vizi e dei difetti lamentati con indicazione delle cause, oltre agli interventi necessari da eseguire per la riparazione degli stessi ed i relativi costi;
tale giudizio, nell'ambito del quale la società appaltatrice era rimasta contumace, si era concluso con la relazione a firma del Geom. del 16/11/16, dalla Persona_1 quale era emerso che le opere eseguite dall' contabilizzate mediante l'applicazione Parte_1 dei prezzi contenuti nell'elenco dei prezzi della Regione Umbria edizione 2008, ammontavano ad euro 4.299.903,79 (oltre IVA) ed era altresì emersa la sussistenza di vizi e difetti e l'incompiutezza di alcune opere così come già evidenziato dal CTP, quantificandosi i costi per il ripristino per un complessivo ammontare di euro 14.940,27 (oltre IVA).
Infine – continuava l'odierno appellante – nel corso del presente giudizio era poi intervenuto il fallimento dell' dichiarato dal Tribunale di Spoleto con sentenza del 15/3/18; con Parte_1 ordinanza del 14/12/18 era stata quindi dichiarata l'interruzione del processo, successivamente proseguito dalla nei confronti di esso . Controparte_1 Parte_1
Lo stesso, costituitosi in I grado, aveva dedotto che: l'opera appaltata era stata realizzata sulla base di un progetto approvato dal (cfr. doc. n.
3-comparsa di costituzione e risposta del CP_3
; i lavori originariamente previsti nel contratto, compresa la demolizione di un Parte_1
fabbricato esistente e relativo smaltimento dei rifiuti (cfr. doc. n.10), erano stati oggetto di successiva variante in corso d'opera (cfr. doc. n.7) con la conseguenza che i complesso dei lavori eseguiti da era stato alla fine maggiore (si vedano ad esempio i lavori di finitura degli interni Parte_1
per consentire la vendita ai terzi acquirenti degli immobili facenti parte del complesso immobiliare realizzato) rispetto ai lavori oggetto dell'originario contratto di appalto, e per i lavori aggiuntivi non era stato specificatamente convenuto il corrispettivo;
i lavori affidati all'allora di Parte_1
cui al contratto di appalto per cui è causa (salvo per quanto concerne alcune rifiniture interne), nonché
i lavori ulteriori commissionatigli erano stati ultimati;
la società committente non aveva mai effettuato contestazioni al lavoro svolto dall'appaltatrice né ai prezzi da quest'ultima applicati e di comune accordo fissati;
dal computo metrico dell'opera depositato dalla committente risultava che i lavori fino a quel momento eseguiti ammontavano ad euro 7.930.360,81 (cfr. doc. n.13); a fronte dei lavori eseguiti dall' in favore della , la prima era ancora creditrice nei confronti Parte_1 CP_1 della seconda dell'importo di euro 923.475,40 (oltre IVA), importo, questo, ricavato dalla differenza tra quanto dovuto alla prima sulla base del certificato di esecuzione lavori (cfr. doc. n.14) – che aveva attestato lavori eseguiti per euro 6.350.339,84 (oltre IVA) – e l'importo versato dalla seconda, pari, come affermato dalla stessa, ad euro 5.426.864,44. L'appellante evidenziava quindi di aver concluso in quella sede chiedendo: in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità delle domande principali ex adverso proposte ai sensi degli artt.51 e 52 L.F.; nel merito, respingersi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché accertarsi e dichiararsi, quanto alla domanda volta ad ottenere la sua condanna al pagamento di euro 14.940,27 a titolo di vizi e difetti dell'opera, che la società committente era decaduta dal termine di 60 giorni di cui all'art.1667 cc;
in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che la committente era debitrice nei confronti dell'appaltatrice, e quindi ora di esso , della somma di euro 923.475,40 o della diversa Parte_1 somma che fosse stata ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi controparte al pagamento dell'anzidetta somma (oltre I.V.A. e oltre interessi di mora di cui al D. Lgs. n.231/02 dal dovuto fino all'effettivo pagamento); in via istruttoria, dichiararsi l'inutilizzabilità della CT depositata nell'ambito del procedimento di ATP e, per l'effetto, non disporne l'acquisizione. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza – convertito il rito sommario in rito ordinario, rigettato l'istanza ex art.186 ter cpc proposta nelle more dalla curatela ed istruito la causa tramite l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per ATP iscritto al R.G. n.2442/16 presso il Tribunale di Spoleto la cui relazione di CT era stata ritenuta utilizzabile ai fini della presente decisione (salvo il richiamo del perito d'ufficio a chiarimenti scritti in ordine alle osservazioni formulate dalla Curatela, poi depositata in data 2/11/21) – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti in causa comprese le spese di CT relativa al giudizio per ATP n.2442/16 Tribunale di Spoleto, con diritto per la parte che le abbia integralmente anticipate a rivalersi pro quota nei confronti di tutte le altre.”.
Orbene, con il primo motivo di appello il censurava la sentenza di I grado per Parte_1
non aver il primo Giudice valutato, in violazione degli artt.115 e 116 cpc e 2735 cc, la documentazione in atti dalla quale, a suo dire, si sarebbe dovuto evincere l'effettiva esistenza del credito del pari ad euro 923.475,40 (oltre IVA), specificando che il Giudicante aveva Parte_1
omesso di valutare: il computo metrico delle opere, dal quale risultava che i lavori eseguiti ammontavano, anche se calcolati sulla base del prezziario regionale, ad euro 7.930.360,81 (cfr. doc.
n.13); il certificato di esecuzione lavori secondo cui i lavori erano stati eseguiti per euro 6.350.339,84
(cfr. doc. n.14); i bilanci della dai quali risultava l'esistenza di un debito nei Controparte_1 confronti dell'allora (cfr. doc. n.16). L'odierno appellante si doleva poi del fatto che Parte_1 il CT , nel verificare e quantificare il corrispettivo delle opere eseguite dall' non Parte_1
aveva tenuto conto di tutti i lavori effettuati da quest'ultima, non quantificando il corrispettivo per i lavori di demolizione del fabbricato esistente e relativo smaltimento dei rifiuti, dei piazzali e delle opere di urbanizzazione, dell'impiantistica (ad esclusione degli impianti idraulici) e delle finiture interne, aggiungendo peraltro che la CT, resa nel giudizio per ATP, risultava, a suo dire, viziata sotto vari profili: la perizia d'ufficio non si era svolta nell'integrità del contraddittorio dato che la notifica era stata effettuata all'amministratore della società il cui effettivo ruolo era in corso di accertamento nell'ambito di un procedimento penale già incardinato;
dopo il fallimento, non avendo il curatore reperito tutta la documentazione – non essendo chiaro quali grafici e documenti il consulente aveva esaminato nel corso delle operazioni peritali – e non potendo prendere visione dell'opera realizzata, non era stato posto in grado di contestare adeguatamente la CT, rilevando, peraltro, la sommarietà della descrizione delle operazioni compiute dal consulente;
il perito d'ufficio non avrebbe potuto indicare il corrispettivo dovuto sulla base del preziario Regionale dell'Umbria del 2008, con lo sconto del 25% dato che, stanti la previsione contrattuale non molto chiara in ordine al corrispettivo dell'appalto e il suo superamento determinato dagli accordi successivi conclusi tra le parti, il corrispettivo avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto dei costi effettivi sostenuti dall'allora per la realizzazione dell'opera; dall'esame degli atti e documenti allegati, Parte_1 non era dato comprendere l'esatta ricostruzione della contabilità da parte del CT, data la mancata individuazione, nei vari verbali, delle misurazioni fatte e del metodo con cui le stesse erano state effettuate, non tenendo peraltro conto nemmeno del fatto che erano state presentate delle varianti in corso d'opera.
Con il secondo motivo l'odierno appellante censurava poi la sentenza del Tribunale per violazione dell'art.24 Cost. e dell'art.115 cpc stante la mancata rinnovazione della CT, osservando che il primo
Giudice avrebbe dovuto rinnovarla in quanto la consulenza resa nel giudizio per ATP, nel verificare e quantificare il corrispettivo dell'opera eseguita dall'allora non aveva tenuto conto Parte_1
– come sopra già detto - di tutti i lavori eseguiti da quest'ultima.
Con il terzo motivo di appello, ancora, il impugnava la decisione del Giudice di Parte_1 prime cure per violazione dell'art.24 Cost. e dell'art.115 cpc in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti laddove non aveva ordinato l'esibizione ex art.210 cpc da parte della Cassa di Risparmio di degli stati di avanzamento dei lavori relativi al contratto di appalto per cui è CP_2 causa, depositati presso detto istituto al fine dell'erogazione delle tranches del mutuo. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra. La , dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, ha contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice non aveva valutato il certificato di esecuzione lavori, i bilanci della società committente e il computo metrico dell'opera stante l'inattendibilità della documentazione de qua, e, quanto alla CT, che: il ricorso per ATP era stato regolarmente notificato all'allora la quale per sua scelta si era resa contumace nel relativo giudizio, come Parte_1
accertato dal primo Giudice;
la Curatela, né nel giudizio di I grado né nel presente giudizio, ha mai eccepito vizi della notifica del ricorso per ATP;
tutte le avverse contestazioni sarebbero generiche, oltre che infondate;
gli esiti della CT resa in sede di ATP erano e sono utilizzabili.
Con riguardo al secondo motivo di gravame ha rilevato come il Giudice di prima istanza aveva correttamente ritenuto di acquisire agli atti e di utilizzare le risultanze peritali della CT resa in sede di ATP, non ritenendo conseguentemente di disporne la rinnovazione e ciò anche in ragione del fatto che lo stesso Giudicante aveva richiamato a chiarimenti il CT in ordine alle osservazioni mosse dal
(cfr. verbale d'udienza del 10/12/19); in merito, poi, al terzo motivo di appello la Parte_1 CP_1
ha osservato che il Giudice di I grado aveva correttamente rigettato la richiesta di ordine di esibizione avanzata dal ex art.210 cpc, evidenziando peraltro il carattere del tutto esplorativo e Parte_1
l'irrilevanza dell'avversa istanza soprattutto alla luce degli esiti della CT espletata dalla quale era emerso in modo incontrovertibile un credito in suo favore. Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'odierna appellata ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Si osserva anzitutto come risulti agli atti che il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, della
(proprietaria del 100% delle quote della Controparte_1 Controparte_1 all'epoca dell'esecuzione dei lavori per cui è causa da parte dell'allora era così Parte_1
Pa ripartito: una quota pari ad euro 5.000,00 era di proprietà della ed altra quota pari ai CP_4 restanti euro 5.000,00 era di proprietà dell'appaltatrice risulta inoltre incontestato Parte_1 che l'amministratore dell' era che, come si evince dalla visura Controparte_1 Parte_3 camerale dell' era anche legale rappresentante di quest'ultima ed aveva continuato Parte_1
a ricoprire contemporaneamente tali due ruoli sino alla data di acquisizione dell'intero pacchetto societario da parte di altra società, la TA s.r.l. (avvenuta tra il 2014 e il 2015), il cui amministratore e legale rappresentante pro tempore era tale ed era stato proprio Persona_2 quest'ultimo, nutrendo dubbi circa le modalità di conduzione e contabilizzazione dell'appalto per cui
è causa, a richiedere al precedente legale rappresentante – sottoposto nel frattempo a Parte_3
procedimento penale per fatti collegati alla gestione delle due società coinvolte nell'appalto – copia di tutta la documentazione inerente al cantiere per cui è causa, documentazione da quello mai consegnata.
Ebbene, ciò posto, va quindi rigettato il primo motivo di gravame poiché da tale excursus societario appare evidente l'inattendibilità della documentazione prodotta agli atti dal – nel Parte_1
dettaglio: il computo metrico (cfr. doc. n.13-atto di appello), il certificato di esecuzione lavori (cfr. doc. n.14) e i bilanci della dal 2013 al 2016 (cfr. doc. n.16), nei quali, a dire dell'odierno CP_1 appellante, erano iscritti debiti nei confronti dell'allora – e ciò a fronte della Parte_1 situazione di conflitto in cui versava il he, all'epoca dell'esecuzione dei lavori, era il legale Pt_1 rappresentante sia della committente che dell'appaltatrice. Correttamente, pertanto, il primo Giudice aveva ritenuto inattendibile la documentazione de qua, in buona parte riconducibile al e Pt_1
incaricato il CT di eseguire un computo e una ricostruzione autonoma della contabilità. Peraltro, la
Corte ritiene che sia appena il caso di evidenziare che tutti i richiamati documenti sono in ogni caso privi di qualsivoglia valore probatorio, dovendosi rilevare, nello specifico, che: il computo metrico
(di cui al citato doc. n.13) non recava l'indicazione del tecnico che lo avrebbe redatto né la sua firma né la data della redazione, sicché lo stesso potrebbe essere stato formato in qualsiasi momento e non
è dato sapere da chi;
il certificato di esecuzione lavori (di cui al citato doc. n.14), oltre ad essere stato sottoscritto dall'allora legale rappresentante di entrambe le società, non recava la data, trattandosi quindi anche in questo caso di un documento che potrebbe essere stato formato in qualsiasi momento
(e recante l'indicazione che erano stati eseguiti lavori per euro 6.350.339,84 quando invece la aveva pacificamente corrisposto un importo superiore pari ad euro 6.566.505,98); i bilanci CP_1
della (di cui al citato doc. n.16), oltre ad essere stati formati quando il era legale CP_1 Pt_1 rappresentante di entrambe le società, nulla dicono comunque, nella parte relativa all'indicazione di debiti verso la circa le relative causali sicché non è certo che esse fossero Parte_1
individuabili nei compensi dovuti in relazione allo specifico appalto per cui è causa.
Né peraltro risultano fondate le censure mosse dal odierno appellante laddove ha sostenuto Parte_1
l'inattendibilità dell'elaborato svoltosi in sede di ATP: il ricorso introduttivo del procedimento per
ATP, come già rilevato dal primo Giudice, era stato regolarmente notificato all'allora Parte_1
la quale si era resa contumace nel relativo processo, come accertato dal Giudice in udienza,
[...]
sicché nessuna violazione del contradditorio si era verificata;
il né nel giudizio Parte_1
di I grado (come anche riscontrato dal Giudice di prime cure) né nel presente giudizio, ha mai eccepito vizi della notifica del ricorso per ATP proposto dalla né ha mai svolto specifiche doglianze CP_1
relative al contraddittorio processuale;
a fronte delle osservazioni formulate dal innanzi al Parte_1
Giudice di prime cure nel giudizio per cui è causa, il perito era stato correttamente e condivisibilmente richiamato a chiarimenti, rispondendo alle predette osservazioni in modo preciso e puntuale;
il perito d'ufficio aveva articolato in modo chiaro e preciso il proprio elaborato peritale, previo esame di tutta la documentazione allegata ed eseguiti ben 12 sopralluoghi, ed aveva spiegato dettagliatamente la contabilizzazione dei lavori che aveva operato;
l'odierno appellante non ha mai dimostrato quali ulteriori interventi edilizi – non vagliati a suo dire dal consulente d'ufficio – avrebbe eseguito, né quando e come tale pretesa attività edilizia sarebbe stata realizzata.
Venendo quindi al merito degli accertamenti peritali svolti in sede di ATP – quivi interamente richiamati – e dell'integrazione peritale svolta nel giudizio di I grado, la Corte ne condivide le conclusioni per essere detto accertamento, anche all'esito dei chiarimenti resi dal CT, preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici.
Il CT, in sede di ATP, aveva concluso, osservando che “La contabilizzazione delle opere eseguite ad oggi dalla ammonta ad euro 5.661.495,24 (oltre IVA); il corrispettivo Parte_1 dovuto sulla base delle disposizioni contrattuali è l'importo di cui sopra detratto dello sconto contrattuale del 25% (sconto non applicato alle opere relative alla sicurezza come previsto in contratto) e pertanto euro 4.299.903,79 (oltre IVA). Sono stati riscontrati dei vizi e difetti nell'esecuzione di alcune opere ed alcuni lavori da contratto non sono stati portati a compimento;
per l'eliminazione dei vizi e difetti è necessario ricorrere alla demolizione e ricostruzione delle opere viziate per un importo necessario quantificato in maniera analitica in euro 14.940,27 (oltre IVA).”
(cfr. pag. n.21).
Il perito d'ufficio, chiamato a rendere chiarimenti scritti a fronte delle osservazioni formulate dal
(cfr. verbale d'udienza del 10/12/19 e ord. del 21/1/20), aveva comunque riscontrato, Parte_1 seppur aderendo ad alcune di tali osservazioni, l'esistenza di un credito della società committente, rilevando che le opere eseguite dall'allora – al netto dello sconto contrattuale del Parte_1
25% rispetto ai prezzi contenuti nel Prezziario Regionale dell'Umbria edizione 2008 e con l'aggiunta dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso del 25% – ammontavano ad euro 4.510.446,29 (oltre
IVA). Più nel dettaglio, quanto agli , il CT aveva condivisibilmente affermato che “L'osservazione non è corretta, innanzi tutto, quando si parla di sicurezza nei cantieri, va chiarito che si parla di costi e non di oneri, gli oneri infatti sono relativi a tutte quelle misure della sicurezza che l'impresa esecutrice deve mettere in atto al fine di tutelare i propri dipendenti e, pertanto, non vanno compensati dal committente nella contabilità dei lavori ma si intendono compresi nelle spese generali dell'impresa esecutrice. I costi della sicurezza invece, riguardano tutte quelle misure specifiche da adottare in cantiere per la tutela dei lavoratori e dei non addetti ai lavori, le quali variano a seconda della natura dell'opera e sono poste a carico del committente che ne pagherà il prezzo sotto forma di costo, all'impresa esecutrice. Non è corretto compensare i costi della sicurezza in misura forfettaria a percentuale sull'importo dei lavori, come indicato nell'osservazione ma, per la quantificazione dei costi della sicurezza, va adottato l'apposito
Prezzario Regionale dei Costi della Sicurezza di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n.1028 del 28 luglio 2008.” (cfr. pag. n.6); relativamente alla pieno>, il perito d'ufficio aveva correttamente condiviso l'osservazione formulata dal , Parte_1 osservando che “L'impossibilità di reperimento di idonea documentazione che comprovasse la dimensione del manufatto prima di essere demolito e la contumacia della parte convenuta, hanno indotto il CT a prendere per buona la quantità attribuita alla fase di demolizione dal CTP di parte attrice Arch. la quale si è dimostrata totalmente infondata e sottostimata. Lo scrivente CP_5
CT è riuscito a reperire la documentazione comprovante l'effettiva dimensione del manufatto esistente e la quantità di demolizione che ne è scaturita è molto vicina a quella indicata nelle osservazioni della parte convenuta Di seguito si riportano alcune Parte_1
immagini storiche che recano uno stato dei luoghi prima della demolizione e durante la fase di demolizione. Pertanto, dalla documentazione rinvenuta risulta che la parte convenuta,
[...]
ha diritto ad un incremento pari ad euro 159.291,14 oltre IVA.” (cfr. da pag. 8 Parte_1
a pag. n.10); quanto alla , il CT aveva condivisibilmente osservato che “Dalla verifica eseguita sul posto relativa all'esame della sezione degli infissi in alluminio è emerso che tutti gli infissi in alluminio sono a taglio termico,
l'osservazione mossa dalla parte convenuta è corretta sulla natura degli infissi che ella ha potuto verificare dalle fatture di acquisto, non è corretta in merito alle quantità che invece sono corrette quelle del CT. Pertanto, dalla verifica effettuata sulla sezione degli infissi, risulta che la parte convenuta, ha diritto ad un incremento pari ad euro 57.669,70 Parte_1 oltre IVA.” (cfr. pag. n.10 e 11); relativamente agli , il consulente d'ufficio aveva giustamente rilevato che “Premesso che il CT non ha avuto a disposizione gli stati di avanzamento dei lavori, in effetti l'osservazione è corretta, la sezione indicata in progetto dai progettisti dell'opera non è attendibile poiché fuori norma, ai fini della sicurezza durante le fasi scavo. Una tale sezione di scavo, come indicata in progetto (immagine di cui sopra) avrebbe avuto bisogno di un intervento di blindatura ai fini della sicurezza degli operai durante la fase di lavoro entro lo scavo, infatti la
“scarpata” troppo ripida venutasi a creare, è pericolosa poiché in sommità potrebbero verificarsi degli smottamenti con il rischio di seppellimento degli operai. In realtà, con molta probabilità, la scarpata realizzata avrà avuto un angolo di inclinazione di 45° così da evitare l'uso delle blindature. Pertanto, risulta che la parte convenuta, ha diritto ad un Parte_1 incremento pari ad euro 8.521,83 oltre IVA.” (cfr. pag. n.11 e 12).
In definitiva, sulla base delle richiamate risultanze peritali, era evidentemente emerso che la somma dei lavori effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice (per un importo pari ad euro 4.510.446,29- oltre IVA) era comunque inferiore rispetto agli importi (pacificamente) versati dalla società committente (per un importo pari ad euro 5.426.864,44-oltre IVA): da ciò consegue l'infondatezza della domanda riconvenzionale, non avendo il – parte attrice in relazione alla Parte_1
domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo – provato la sussistenza di somme ancora dovutele a titolo di corrispettivo per le ulteriori opere asseritamente eseguite. Va pertanto rigettata la domanda in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che l'istanza di rinnovo della CT è infondata e va pertanto rigettata in primis perché, per tutte le ragioni meglio sopra esposte, gli esiti della stessa sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio;
inoltre, in I grado, il perito d'ufficio era già stato richiamato a chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate dal e, all'esito delle stesse – alle quali il perito d'ufficio aveva risposto in maniera puntuale Parte_1
e approfondita (vedi supra) –, era comunque emerso che l'odierna appellata aveva una posizione creditoria e non debitoria nei confronti dell'odierna appellante. Giova poi puntualizzare ad abundantiam che il Giudice gode di un ampio potere discrezionale in merito all'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o totalmente, le indagini, sostituendo l'ausiliare del Giudice, non essendo tenuto a disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della CT né
a chiamare a chiarimenti e/o a sostituire il CT, se ritiene che la consulenza precedente sia sufficiente a formare il suo convincimento. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. II, ord. n.21525/19, la quale ha ribadito che “Rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.”. Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello, dovendosi al riguardo rilevare che il primo Giudice aveva correttamente rigettato la richiesta di ordine di esibizione ex art.210 cpc avanzata dal avente ad oggetto gli stati di avanzamento dei lavori, il quale, nell'ordinanza Parte_1 del 25/6/19, aveva condivisibilmente rigettato la richiesta “non essendoci prova della inacquisibilità aliunde della documentazione indicata (SAL relativi al contratto di appalto del 14/7/09) né apprezzandosene la diretta utilità ai fini del decidere, in ragione del deposito in atto della documentazione asseritamente indicante i lavori complessivamente eseguiti (cfr. doc. n.13 e n.14 salvo un approfondito esame delle eccezioni e contro eccezioni in merito all'esito del giudizio) e mancata contestazione dei pagamenti eseguiti dalla società ricorrente per euro 6.716.320,00”, ordinanza poi richiamata in sentenza al fine di confermare il rigetto della richiesta in esame: ed invero trattasi di un'esibizione documentale che avrebbe semmai dovuto e potuto curare lo stesso , Parte_1 senza considerare che l'istanza di esibizione ex art.94 delle disp. att. cpc deve contenere la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso, sicché l'ordine di esibizione non può avere fini meramente esplorativi, ossia non può essere teso (come nel caso di specie) a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva della parte che avanza la richiesta istruttoria.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello proposto dal
[...]
con conferma integrale della sentenza di I grado;
quanto alle spese processuali Parte_1
del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.449/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 16.800,00 quale
[...]
compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art.93 cpc;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n.449/2023
Tra nella persona del Curatore fallimentare, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D. Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Mario Angeloni n.43/A, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ricci sito in Perugia, Via Cesare Fani n.14, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.105/2023 resa dal Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza n.105/23, pronunciata dal Tribunale di Spoleto, nella persona del Dott.ssa Martina Marini, il 12/2/23 e pubblicata in data 13/2/23, resa nella causa iscritta al n.73/18 R.G.:
In via preliminare: rigettare l'eccezione ex adverso proposta di inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello;
In via istruttoria: revocare l'ordinanza del 3/5/24 e pertanto dichiarare inutilizzabile la consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo e, per
l'effetto, non disporne l'acquisizione o, comunque, disporne la rinnovazione della C.T.U. affinché la stessa si svolga nell'effettività del contraddittorio;
revocare l'ordinanza del 3/5/24 e pertanto ordinarsi l'esibizione ex art.210 cpc da parte della Cassa di Risparmio con sede legale in CP_2
Orvieto (TR) alla Piazza della Repubblica n.21 (C.F./P.IVA: e degli Stati di P.IVA_1
Avanzamento dei Lavori relativi al contratto di appalto del 14/7/09 e depositati presso detto istituto al fine dell'erogazione delle tranches del mutuo;
Nel merito: accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Controparte_1
della somma di euro 923.475,40 oltre IVA o della diversa somma Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo pagamento, e per
l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 923.475,40 oltre IVA e oltre interessi di mora di cui al D. Lgs.
[...]
n.231/02 dal dovuto fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per (di seguito breviter ): Controparte_1 CP_1
“In via preliminare, per le motivazioni meglio sopra esposte, dichiarare inammissibile o comunque improcedibile l'avverso atto di Appello per manifesta infondatezza;
Rigettare, l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Spoleto, n.105/23 Giudice Dott.ssa Martina Marini nella causa R.G. n.73/18 pubblicata in data 13 febbraio 2023, con conferma delle statuizioni in essa contenute.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario.”.
All'udienza del 3/5/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali ed aveva rigettato le richieste istruttorie stante la superfluità, alla luce della documentazione in atti, sia dell'istanza di esibizione avanzata (sin dal I grado) dal ex Parte_1 art.210 cpc sia dell'istanza di rinnovo della CT;
successivamente, con ordinanza datata 19/2/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato, il riepilogava anzitutto Parte_1
la vicenda per cui è causa: la (committente e ricorrente/attrice-odierna Controparte_1
appellata) con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato in data 15/1/18, aveva convenuto in giudizio la allora ancora in bonis, (appaltatrice e resistente/convenuta, poi fallita, oggi Parte_1
odierno appellante) al fine di accertare e dichiarare che essa Parte_1
committente aveva pagato somme non dovute alla società appaltatrice per un complessivo ammontare di euro 1.126.960,65 (oltre IVA e interessi legali), che aveva diritto al risarcimento del danno per i vizi ed i difetti riscontrati nell'esecuzione dei lavori per un complessivo ammontare di euro 14.940,27
(oltre IVA) e che, in ogni caso, la società appaltatrice non aveva diritto a nessun altro pagamento. A sostegno della domanda la ricorrente in I grado aveva allegato in fatto che: con contratto di appalto del 14/7/09 essa aveva affidato all'allora l'esecuzione di Controparte_1 Parte_1
lavori edili – nel dettaglio, il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori: strutture verticali e orizzontali, murature, tamponature, coperture, massetti, pavimenti e rivestimenti, infissi esterni ed interni, manufatti in acciaio, intonaci, tinteggiature, opere di finiture esterne – concernenti la realizzazione di un complesso commerciale, direzionale e residenziale su una proprietà della prima sita in Todi (PG)-Frazione TE (proprietà censita al Catasto del Comune di Todi (PG) al foglio
60, con i mappali n. 184, 183, 1102 e 1104); il corrispettivo era stato determinato a misura per un importo pari ad euro 5.200.000,00, applicando uno sconto unico del 25% sui prezzi unitari di cui al prezziario regionale dell'Umbria edizione 2008; il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori era stato previsto in 730 giorni consecutivi dalla data di inizio degli stessi, avvenuta l'1/11/09; pur tuttavia i lavori in questione, nonostante la scadenza contrattuale, non erano ancora stati ultimati e ciò nonostante che nel corso del rapporto contrattuale essa ricorrente aveva pagato acconti per stati di avanzamento per un importo maggiore del valore delle opere effettivamente realizzate, pari ad euro
6.716.320,00 (come da fatture ed estratti conti dell'appaltatrice), sicché si era determinata a richiedere alla la rimessione della contabilità dei lavori, con particolare riferimento ai computi Parte_1
metrici ed alla contabilità di cantiere, senza però avere riscontro;
come emerso dalla sua perizia di parte i lavori commissionati, contabilizzati in base agli accordi contrattuali, ammontavano ad euro
4.799.721,89 a fronte del ben più rilevante importo già corrisposto a titolo di acconto pari ad euro
5.426.864,44 (oltre IVA); detti lavori, inoltre, presentavano numerosi vizi e difformità, così come specificati sempre nella sua relazione di parte;
peraltro, l'appaltatrice aveva pure abbandonato il cantiere cagionandole un ingente pregiudizio, essendo poi essa committente rimasta impossibilitata a completare l'intervento nonostante l'impegno finanziario sostenuto.
La quindi – riferiva, ancora, il – aveva proposto ricorso Controparte_1 Parte_1
per accertamento tecnico preventivo ex artt.696 e 696 bis cpc innanzi al Tribunale di Spoleto affinché si procedesse, a mezzo CT, alla contabilizzazione delle opere eseguite dall' con Parte_1
l'indicazione del relativo corrispettivo dovuto sulla base delle disposizioni contrattuali d'appalto
(prezziario Regionale Umbria 2008 con sconto del 25%), nonché all'accertamento dei vizi e dei difetti lamentati con indicazione delle cause, oltre agli interventi necessari da eseguire per la riparazione degli stessi ed i relativi costi;
tale giudizio, nell'ambito del quale la società appaltatrice era rimasta contumace, si era concluso con la relazione a firma del Geom. del 16/11/16, dalla Persona_1 quale era emerso che le opere eseguite dall' contabilizzate mediante l'applicazione Parte_1 dei prezzi contenuti nell'elenco dei prezzi della Regione Umbria edizione 2008, ammontavano ad euro 4.299.903,79 (oltre IVA) ed era altresì emersa la sussistenza di vizi e difetti e l'incompiutezza di alcune opere così come già evidenziato dal CTP, quantificandosi i costi per il ripristino per un complessivo ammontare di euro 14.940,27 (oltre IVA).
Infine – continuava l'odierno appellante – nel corso del presente giudizio era poi intervenuto il fallimento dell' dichiarato dal Tribunale di Spoleto con sentenza del 15/3/18; con Parte_1 ordinanza del 14/12/18 era stata quindi dichiarata l'interruzione del processo, successivamente proseguito dalla nei confronti di esso . Controparte_1 Parte_1
Lo stesso, costituitosi in I grado, aveva dedotto che: l'opera appaltata era stata realizzata sulla base di un progetto approvato dal (cfr. doc. n.
3-comparsa di costituzione e risposta del CP_3
; i lavori originariamente previsti nel contratto, compresa la demolizione di un Parte_1
fabbricato esistente e relativo smaltimento dei rifiuti (cfr. doc. n.10), erano stati oggetto di successiva variante in corso d'opera (cfr. doc. n.7) con la conseguenza che i complesso dei lavori eseguiti da era stato alla fine maggiore (si vedano ad esempio i lavori di finitura degli interni Parte_1
per consentire la vendita ai terzi acquirenti degli immobili facenti parte del complesso immobiliare realizzato) rispetto ai lavori oggetto dell'originario contratto di appalto, e per i lavori aggiuntivi non era stato specificatamente convenuto il corrispettivo;
i lavori affidati all'allora di Parte_1
cui al contratto di appalto per cui è causa (salvo per quanto concerne alcune rifiniture interne), nonché
i lavori ulteriori commissionatigli erano stati ultimati;
la società committente non aveva mai effettuato contestazioni al lavoro svolto dall'appaltatrice né ai prezzi da quest'ultima applicati e di comune accordo fissati;
dal computo metrico dell'opera depositato dalla committente risultava che i lavori fino a quel momento eseguiti ammontavano ad euro 7.930.360,81 (cfr. doc. n.13); a fronte dei lavori eseguiti dall' in favore della , la prima era ancora creditrice nei confronti Parte_1 CP_1 della seconda dell'importo di euro 923.475,40 (oltre IVA), importo, questo, ricavato dalla differenza tra quanto dovuto alla prima sulla base del certificato di esecuzione lavori (cfr. doc. n.14) – che aveva attestato lavori eseguiti per euro 6.350.339,84 (oltre IVA) – e l'importo versato dalla seconda, pari, come affermato dalla stessa, ad euro 5.426.864,44. L'appellante evidenziava quindi di aver concluso in quella sede chiedendo: in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità delle domande principali ex adverso proposte ai sensi degli artt.51 e 52 L.F.; nel merito, respingersi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché accertarsi e dichiararsi, quanto alla domanda volta ad ottenere la sua condanna al pagamento di euro 14.940,27 a titolo di vizi e difetti dell'opera, che la società committente era decaduta dal termine di 60 giorni di cui all'art.1667 cc;
in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che la committente era debitrice nei confronti dell'appaltatrice, e quindi ora di esso , della somma di euro 923.475,40 o della diversa Parte_1 somma che fosse stata ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi controparte al pagamento dell'anzidetta somma (oltre I.V.A. e oltre interessi di mora di cui al D. Lgs. n.231/02 dal dovuto fino all'effettivo pagamento); in via istruttoria, dichiararsi l'inutilizzabilità della CT depositata nell'ambito del procedimento di ATP e, per l'effetto, non disporne l'acquisizione. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Spoleto, con l'impugnata sentenza – convertito il rito sommario in rito ordinario, rigettato l'istanza ex art.186 ter cpc proposta nelle more dalla curatela ed istruito la causa tramite l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per ATP iscritto al R.G. n.2442/16 presso il Tribunale di Spoleto la cui relazione di CT era stata ritenuta utilizzabile ai fini della presente decisione (salvo il richiamo del perito d'ufficio a chiarimenti scritti in ordine alle osservazioni formulate dalla Curatela, poi depositata in data 2/11/21) – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti in causa comprese le spese di CT relativa al giudizio per ATP n.2442/16 Tribunale di Spoleto, con diritto per la parte che le abbia integralmente anticipate a rivalersi pro quota nei confronti di tutte le altre.”.
Orbene, con il primo motivo di appello il censurava la sentenza di I grado per Parte_1
non aver il primo Giudice valutato, in violazione degli artt.115 e 116 cpc e 2735 cc, la documentazione in atti dalla quale, a suo dire, si sarebbe dovuto evincere l'effettiva esistenza del credito del pari ad euro 923.475,40 (oltre IVA), specificando che il Giudicante aveva Parte_1
omesso di valutare: il computo metrico delle opere, dal quale risultava che i lavori eseguiti ammontavano, anche se calcolati sulla base del prezziario regionale, ad euro 7.930.360,81 (cfr. doc.
n.13); il certificato di esecuzione lavori secondo cui i lavori erano stati eseguiti per euro 6.350.339,84
(cfr. doc. n.14); i bilanci della dai quali risultava l'esistenza di un debito nei Controparte_1 confronti dell'allora (cfr. doc. n.16). L'odierno appellante si doleva poi del fatto che Parte_1 il CT , nel verificare e quantificare il corrispettivo delle opere eseguite dall' non Parte_1
aveva tenuto conto di tutti i lavori effettuati da quest'ultima, non quantificando il corrispettivo per i lavori di demolizione del fabbricato esistente e relativo smaltimento dei rifiuti, dei piazzali e delle opere di urbanizzazione, dell'impiantistica (ad esclusione degli impianti idraulici) e delle finiture interne, aggiungendo peraltro che la CT, resa nel giudizio per ATP, risultava, a suo dire, viziata sotto vari profili: la perizia d'ufficio non si era svolta nell'integrità del contraddittorio dato che la notifica era stata effettuata all'amministratore della società il cui effettivo ruolo era in corso di accertamento nell'ambito di un procedimento penale già incardinato;
dopo il fallimento, non avendo il curatore reperito tutta la documentazione – non essendo chiaro quali grafici e documenti il consulente aveva esaminato nel corso delle operazioni peritali – e non potendo prendere visione dell'opera realizzata, non era stato posto in grado di contestare adeguatamente la CT, rilevando, peraltro, la sommarietà della descrizione delle operazioni compiute dal consulente;
il perito d'ufficio non avrebbe potuto indicare il corrispettivo dovuto sulla base del preziario Regionale dell'Umbria del 2008, con lo sconto del 25% dato che, stanti la previsione contrattuale non molto chiara in ordine al corrispettivo dell'appalto e il suo superamento determinato dagli accordi successivi conclusi tra le parti, il corrispettivo avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto dei costi effettivi sostenuti dall'allora per la realizzazione dell'opera; dall'esame degli atti e documenti allegati, Parte_1 non era dato comprendere l'esatta ricostruzione della contabilità da parte del CT, data la mancata individuazione, nei vari verbali, delle misurazioni fatte e del metodo con cui le stesse erano state effettuate, non tenendo peraltro conto nemmeno del fatto che erano state presentate delle varianti in corso d'opera.
Con il secondo motivo l'odierno appellante censurava poi la sentenza del Tribunale per violazione dell'art.24 Cost. e dell'art.115 cpc stante la mancata rinnovazione della CT, osservando che il primo
Giudice avrebbe dovuto rinnovarla in quanto la consulenza resa nel giudizio per ATP, nel verificare e quantificare il corrispettivo dell'opera eseguita dall'allora non aveva tenuto conto Parte_1
– come sopra già detto - di tutti i lavori eseguiti da quest'ultima.
Con il terzo motivo di appello, ancora, il impugnava la decisione del Giudice di Parte_1 prime cure per violazione dell'art.24 Cost. e dell'art.115 cpc in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti laddove non aveva ordinato l'esibizione ex art.210 cpc da parte della Cassa di Risparmio di degli stati di avanzamento dei lavori relativi al contratto di appalto per cui è CP_2 causa, depositati presso detto istituto al fine dell'erogazione delle tranches del mutuo. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra. La , dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, ha contestato tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice non aveva valutato il certificato di esecuzione lavori, i bilanci della società committente e il computo metrico dell'opera stante l'inattendibilità della documentazione de qua, e, quanto alla CT, che: il ricorso per ATP era stato regolarmente notificato all'allora la quale per sua scelta si era resa contumace nel relativo giudizio, come Parte_1
accertato dal primo Giudice;
la Curatela, né nel giudizio di I grado né nel presente giudizio, ha mai eccepito vizi della notifica del ricorso per ATP;
tutte le avverse contestazioni sarebbero generiche, oltre che infondate;
gli esiti della CT resa in sede di ATP erano e sono utilizzabili.
Con riguardo al secondo motivo di gravame ha rilevato come il Giudice di prima istanza aveva correttamente ritenuto di acquisire agli atti e di utilizzare le risultanze peritali della CT resa in sede di ATP, non ritenendo conseguentemente di disporne la rinnovazione e ciò anche in ragione del fatto che lo stesso Giudicante aveva richiamato a chiarimenti il CT in ordine alle osservazioni mosse dal
(cfr. verbale d'udienza del 10/12/19); in merito, poi, al terzo motivo di appello la Parte_1 CP_1
ha osservato che il Giudice di I grado aveva correttamente rigettato la richiesta di ordine di esibizione avanzata dal ex art.210 cpc, evidenziando peraltro il carattere del tutto esplorativo e Parte_1
l'irrilevanza dell'avversa istanza soprattutto alla luce degli esiti della CT espletata dalla quale era emerso in modo incontrovertibile un credito in suo favore. Concludeva quindi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'odierna appellata ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Si osserva anzitutto come risulti agli atti che il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, della
(proprietaria del 100% delle quote della Controparte_1 Controparte_1 all'epoca dell'esecuzione dei lavori per cui è causa da parte dell'allora era così Parte_1
Pa ripartito: una quota pari ad euro 5.000,00 era di proprietà della ed altra quota pari ai CP_4 restanti euro 5.000,00 era di proprietà dell'appaltatrice risulta inoltre incontestato Parte_1 che l'amministratore dell' era che, come si evince dalla visura Controparte_1 Parte_3 camerale dell' era anche legale rappresentante di quest'ultima ed aveva continuato Parte_1
a ricoprire contemporaneamente tali due ruoli sino alla data di acquisizione dell'intero pacchetto societario da parte di altra società, la TA s.r.l. (avvenuta tra il 2014 e il 2015), il cui amministratore e legale rappresentante pro tempore era tale ed era stato proprio Persona_2 quest'ultimo, nutrendo dubbi circa le modalità di conduzione e contabilizzazione dell'appalto per cui
è causa, a richiedere al precedente legale rappresentante – sottoposto nel frattempo a Parte_3
procedimento penale per fatti collegati alla gestione delle due società coinvolte nell'appalto – copia di tutta la documentazione inerente al cantiere per cui è causa, documentazione da quello mai consegnata.
Ebbene, ciò posto, va quindi rigettato il primo motivo di gravame poiché da tale excursus societario appare evidente l'inattendibilità della documentazione prodotta agli atti dal – nel Parte_1
dettaglio: il computo metrico (cfr. doc. n.13-atto di appello), il certificato di esecuzione lavori (cfr. doc. n.14) e i bilanci della dal 2013 al 2016 (cfr. doc. n.16), nei quali, a dire dell'odierno CP_1 appellante, erano iscritti debiti nei confronti dell'allora – e ciò a fronte della Parte_1 situazione di conflitto in cui versava il he, all'epoca dell'esecuzione dei lavori, era il legale Pt_1 rappresentante sia della committente che dell'appaltatrice. Correttamente, pertanto, il primo Giudice aveva ritenuto inattendibile la documentazione de qua, in buona parte riconducibile al e Pt_1
incaricato il CT di eseguire un computo e una ricostruzione autonoma della contabilità. Peraltro, la
Corte ritiene che sia appena il caso di evidenziare che tutti i richiamati documenti sono in ogni caso privi di qualsivoglia valore probatorio, dovendosi rilevare, nello specifico, che: il computo metrico
(di cui al citato doc. n.13) non recava l'indicazione del tecnico che lo avrebbe redatto né la sua firma né la data della redazione, sicché lo stesso potrebbe essere stato formato in qualsiasi momento e non
è dato sapere da chi;
il certificato di esecuzione lavori (di cui al citato doc. n.14), oltre ad essere stato sottoscritto dall'allora legale rappresentante di entrambe le società, non recava la data, trattandosi quindi anche in questo caso di un documento che potrebbe essere stato formato in qualsiasi momento
(e recante l'indicazione che erano stati eseguiti lavori per euro 6.350.339,84 quando invece la aveva pacificamente corrisposto un importo superiore pari ad euro 6.566.505,98); i bilanci CP_1
della (di cui al citato doc. n.16), oltre ad essere stati formati quando il era legale CP_1 Pt_1 rappresentante di entrambe le società, nulla dicono comunque, nella parte relativa all'indicazione di debiti verso la circa le relative causali sicché non è certo che esse fossero Parte_1
individuabili nei compensi dovuti in relazione allo specifico appalto per cui è causa.
Né peraltro risultano fondate le censure mosse dal odierno appellante laddove ha sostenuto Parte_1
l'inattendibilità dell'elaborato svoltosi in sede di ATP: il ricorso introduttivo del procedimento per
ATP, come già rilevato dal primo Giudice, era stato regolarmente notificato all'allora Parte_1
la quale si era resa contumace nel relativo processo, come accertato dal Giudice in udienza,
[...]
sicché nessuna violazione del contradditorio si era verificata;
il né nel giudizio Parte_1
di I grado (come anche riscontrato dal Giudice di prime cure) né nel presente giudizio, ha mai eccepito vizi della notifica del ricorso per ATP proposto dalla né ha mai svolto specifiche doglianze CP_1
relative al contraddittorio processuale;
a fronte delle osservazioni formulate dal innanzi al Parte_1
Giudice di prime cure nel giudizio per cui è causa, il perito era stato correttamente e condivisibilmente richiamato a chiarimenti, rispondendo alle predette osservazioni in modo preciso e puntuale;
il perito d'ufficio aveva articolato in modo chiaro e preciso il proprio elaborato peritale, previo esame di tutta la documentazione allegata ed eseguiti ben 12 sopralluoghi, ed aveva spiegato dettagliatamente la contabilizzazione dei lavori che aveva operato;
l'odierno appellante non ha mai dimostrato quali ulteriori interventi edilizi – non vagliati a suo dire dal consulente d'ufficio – avrebbe eseguito, né quando e come tale pretesa attività edilizia sarebbe stata realizzata.
Venendo quindi al merito degli accertamenti peritali svolti in sede di ATP – quivi interamente richiamati – e dell'integrazione peritale svolta nel giudizio di I grado, la Corte ne condivide le conclusioni per essere detto accertamento, anche all'esito dei chiarimenti resi dal CT, preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici.
Il CT, in sede di ATP, aveva concluso, osservando che “La contabilizzazione delle opere eseguite ad oggi dalla ammonta ad euro 5.661.495,24 (oltre IVA); il corrispettivo Parte_1 dovuto sulla base delle disposizioni contrattuali è l'importo di cui sopra detratto dello sconto contrattuale del 25% (sconto non applicato alle opere relative alla sicurezza come previsto in contratto) e pertanto euro 4.299.903,79 (oltre IVA). Sono stati riscontrati dei vizi e difetti nell'esecuzione di alcune opere ed alcuni lavori da contratto non sono stati portati a compimento;
per l'eliminazione dei vizi e difetti è necessario ricorrere alla demolizione e ricostruzione delle opere viziate per un importo necessario quantificato in maniera analitica in euro 14.940,27 (oltre IVA).”
(cfr. pag. n.21).
Il perito d'ufficio, chiamato a rendere chiarimenti scritti a fronte delle osservazioni formulate dal
(cfr. verbale d'udienza del 10/12/19 e ord. del 21/1/20), aveva comunque riscontrato, Parte_1 seppur aderendo ad alcune di tali osservazioni, l'esistenza di un credito della società committente, rilevando che le opere eseguite dall'allora – al netto dello sconto contrattuale del Parte_1
25% rispetto ai prezzi contenuti nel Prezziario Regionale dell'Umbria edizione 2008 e con l'aggiunta dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso del 25% – ammontavano ad euro 4.510.446,29 (oltre
IVA). Più nel dettaglio, quanto agli , il CT aveva condivisibilmente affermato che “L'osservazione non è corretta, innanzi tutto, quando si parla di sicurezza nei cantieri, va chiarito che si parla di costi e non di oneri, gli oneri infatti sono relativi a tutte quelle misure della sicurezza che l'impresa esecutrice deve mettere in atto al fine di tutelare i propri dipendenti e, pertanto, non vanno compensati dal committente nella contabilità dei lavori ma si intendono compresi nelle spese generali dell'impresa esecutrice. I costi della sicurezza invece, riguardano tutte quelle misure specifiche da adottare in cantiere per la tutela dei lavoratori e dei non addetti ai lavori, le quali variano a seconda della natura dell'opera e sono poste a carico del committente che ne pagherà il prezzo sotto forma di costo, all'impresa esecutrice. Non è corretto compensare i costi della sicurezza in misura forfettaria a percentuale sull'importo dei lavori, come indicato nell'osservazione ma, per la quantificazione dei costi della sicurezza, va adottato l'apposito
Prezzario Regionale dei Costi della Sicurezza di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n.1028 del 28 luglio 2008.” (cfr. pag. n.6); relativamente alla pieno>, il perito d'ufficio aveva correttamente condiviso l'osservazione formulata dal , Parte_1 osservando che “L'impossibilità di reperimento di idonea documentazione che comprovasse la dimensione del manufatto prima di essere demolito e la contumacia della parte convenuta, hanno indotto il CT a prendere per buona la quantità attribuita alla fase di demolizione dal CTP di parte attrice Arch. la quale si è dimostrata totalmente infondata e sottostimata. Lo scrivente CP_5
CT è riuscito a reperire la documentazione comprovante l'effettiva dimensione del manufatto esistente e la quantità di demolizione che ne è scaturita è molto vicina a quella indicata nelle osservazioni della parte convenuta Di seguito si riportano alcune Parte_1
immagini storiche che recano uno stato dei luoghi prima della demolizione e durante la fase di demolizione. Pertanto, dalla documentazione rinvenuta risulta che la parte convenuta,
[...]
ha diritto ad un incremento pari ad euro 159.291,14 oltre IVA.” (cfr. da pag. 8 Parte_1
a pag. n.10); quanto alla , il CT aveva condivisibilmente osservato che “Dalla verifica eseguita sul posto relativa all'esame della sezione degli infissi in alluminio è emerso che tutti gli infissi in alluminio sono a taglio termico,
l'osservazione mossa dalla parte convenuta è corretta sulla natura degli infissi che ella ha potuto verificare dalle fatture di acquisto, non è corretta in merito alle quantità che invece sono corrette quelle del CT. Pertanto, dalla verifica effettuata sulla sezione degli infissi, risulta che la parte convenuta, ha diritto ad un incremento pari ad euro 57.669,70 Parte_1 oltre IVA.” (cfr. pag. n.10 e 11); relativamente agli , il consulente d'ufficio aveva giustamente rilevato che “Premesso che il CT non ha avuto a disposizione gli stati di avanzamento dei lavori, in effetti l'osservazione è corretta, la sezione indicata in progetto dai progettisti dell'opera non è attendibile poiché fuori norma, ai fini della sicurezza durante le fasi scavo. Una tale sezione di scavo, come indicata in progetto (immagine di cui sopra) avrebbe avuto bisogno di un intervento di blindatura ai fini della sicurezza degli operai durante la fase di lavoro entro lo scavo, infatti la
“scarpata” troppo ripida venutasi a creare, è pericolosa poiché in sommità potrebbero verificarsi degli smottamenti con il rischio di seppellimento degli operai. In realtà, con molta probabilità, la scarpata realizzata avrà avuto un angolo di inclinazione di 45° così da evitare l'uso delle blindature. Pertanto, risulta che la parte convenuta, ha diritto ad un Parte_1 incremento pari ad euro 8.521,83 oltre IVA.” (cfr. pag. n.11 e 12).
In definitiva, sulla base delle richiamate risultanze peritali, era evidentemente emerso che la somma dei lavori effettivamente eseguiti dalla società appaltatrice (per un importo pari ad euro 4.510.446,29- oltre IVA) era comunque inferiore rispetto agli importi (pacificamente) versati dalla società committente (per un importo pari ad euro 5.426.864,44-oltre IVA): da ciò consegue l'infondatezza della domanda riconvenzionale, non avendo il – parte attrice in relazione alla Parte_1
domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo – provato la sussistenza di somme ancora dovutele a titolo di corrispettivo per le ulteriori opere asseritamente eseguite. Va pertanto rigettata la domanda in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che l'istanza di rinnovo della CT è infondata e va pertanto rigettata in primis perché, per tutte le ragioni meglio sopra esposte, gli esiti della stessa sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio;
inoltre, in I grado, il perito d'ufficio era già stato richiamato a chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate dal e, all'esito delle stesse – alle quali il perito d'ufficio aveva risposto in maniera puntuale Parte_1
e approfondita (vedi supra) –, era comunque emerso che l'odierna appellata aveva una posizione creditoria e non debitoria nei confronti dell'odierna appellante. Giova poi puntualizzare ad abundantiam che il Giudice gode di un ampio potere discrezionale in merito all'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o totalmente, le indagini, sostituendo l'ausiliare del Giudice, non essendo tenuto a disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della CT né
a chiamare a chiarimenti e/o a sostituire il CT, se ritiene che la consulenza precedente sia sufficiente a formare il suo convincimento. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. II, ord. n.21525/19, la quale ha ribadito che “Rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.”. Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello, dovendosi al riguardo rilevare che il primo Giudice aveva correttamente rigettato la richiesta di ordine di esibizione ex art.210 cpc avanzata dal avente ad oggetto gli stati di avanzamento dei lavori, il quale, nell'ordinanza Parte_1 del 25/6/19, aveva condivisibilmente rigettato la richiesta “non essendoci prova della inacquisibilità aliunde della documentazione indicata (SAL relativi al contratto di appalto del 14/7/09) né apprezzandosene la diretta utilità ai fini del decidere, in ragione del deposito in atto della documentazione asseritamente indicante i lavori complessivamente eseguiti (cfr. doc. n.13 e n.14 salvo un approfondito esame delle eccezioni e contro eccezioni in merito all'esito del giudizio) e mancata contestazione dei pagamenti eseguiti dalla società ricorrente per euro 6.716.320,00”, ordinanza poi richiamata in sentenza al fine di confermare il rigetto della richiesta in esame: ed invero trattasi di un'esibizione documentale che avrebbe semmai dovuto e potuto curare lo stesso , Parte_1 senza considerare che l'istanza di esibizione ex art.94 delle disp. att. cpc deve contenere la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso, sicché l'ordine di esibizione non può avere fini meramente esplorativi, ossia non può essere teso (come nel caso di specie) a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva della parte che avanza la richiesta istruttoria.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello proposto dal
[...]
con conferma integrale della sentenza di I grado;
quanto alle spese processuali Parte_1
del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.449/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 16.800,00 quale
[...]
compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art.93 cpc;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini