Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/05/2025, n. 10117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10117 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10543/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10543 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Diletta Fulcheri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento avente prot. n. -OMISSIS- del 19 maggio 2023 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale, Ufficio VI – Concorsi Sezione III, notificato all’interessato il 31 maggio 2023, con cui veniva comunicato il rigetto dell’istanza di ricostruzione carriera presentata con nota del 3 maggio 2023 n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di riallineamento della carriera con riferimento alla qualifica di Vice Sovrintendente ottenuta per meriti straordinari rispetto a quella più favorevole di Vice Sovrintendente ottenuta per via ordinaria, anche in applicazione analogica dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 224 del 27 ottobre 2020;
- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, anche se non conosciuti e per quanto di ragione;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l’allineamento della sua qualifica di Vice Sovrintendente ottenuta per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale che abbia invece conseguito la medesima qualifica all’esito di selezione o concorso interno, con conseguente allineamento anche della decorrenza giuridica alla data del verificarsi dei fatti e per la condanna del Ministero resistente a porre in essere tutti gli atti all’uopo necessari per la corretta ricostruzione della carriera del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso, notificato il 18 luglio 2023 e depositato il 25 luglio 2023, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento avente prot. n. -OMISSIS- del 19 maggio 2023 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale, Ufficio VI – Concorsi Sezione III, notificato all’interessato il 31 maggio 2023, con cui veniva comunicato il rigetto dell’istanza di ricostruzione carriera presentata con nota del 3 maggio 2023 n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di riallineamento della carriera con riferimento alla qualifica di Vice Sovrintendente ottenuta per meriti straordinari rispetto a quella più favorevole di Vice Sovrintendente ottenuta per via ordinaria, anche in applicazione analogica dei principi dettati per il Corpo della polizia di Stato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 del 27 ottobre 2020, con conseguente ricostruzione di carriera alla luce della nuova qualifica raggiunta.
1.2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di doglianza articolato sotto distinti profili come segue:
I. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Disparità di trattamento, diseguaglianza. Questione di costituzionalità in relazione all’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 rispetto all’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 443 del 1992 ed all’art. art. 77 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 – Violazione di legge e del principio di imparzialità di cui all’art. 1 della l. n. 241/1990.
In sintesi, parte ricorrente, richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 224/2020 (riferita al personale della Polizia di Stato), lamenta la disparità di trattamento in relazione alla decorrenza giuridica della nomina intervenuta per meriti straordinari nella parte in cui non prevede un allineamento con quella dei vincitori del concorso bandito in epoca successiva ai fatti che hanno determinato la promozione.
1.3. Con successiva memoria parte ricorrente deduce che – con la sentenza n. 75/2024 successivamente intervenuta – la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 54, primo comma, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia penitenziaria, promosso per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica per via ordinaria.
1.4. Si è costituita in giudizio la difesa erariale instando per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto siccome “ la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, comunque, non sembra consentire l’accoglimento della domanda giudiziale di riallineamento di carriera avanzata dal ricorrente ” posto che non risultano “ tempestivamente impugnat[e] le nomine di coloro che, beneficiando della retrodatazione, lo avevano “scavalcato” nell’anzianità di qualifica, con conseguente, inevitabile consolidamento delle rispettive posizioni di anzianità, le quali non potrebbero essere sovvertite dall’odierna impugnativa” .
1.5. All’udienza del 16 aprile 2025 la causa, previo scambio di memorie, è stata trattenuta per la decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, posto che risulta fondata la specifica doglianza in ordine alla dedotta indebita disparità di trattamento riveniente dalla decorrenza giuridica della nomina intervenuta per meriti straordinari rispetto a quella dei vincitori del concorso “ordinario” bandito in epoca successiva ai fatti che hanno determinato la promozione.
3. La sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2024, versata in atti, “cala” nello specifico dell’ordinamento della polizia penitenziaria valutazioni che i giudici della Consulta già avevano svolto in relazione all’analogo tema della diversificata decorrenza della datazione della nomina per gli appartenenti alla polizia di Stato (Corte cost. 27 ottobre 2020, n. 224). In tal caso, si precisa come la discriminazione sia conseguita alla scelta di retrodatare la decorrenza della nomina, ai soli effetti giuridici, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, ma esclusivamente per i vice-sovrintendenti che accedono a detta qualifica per via ordinaria, senza la contestuale previsione di un meccanismo di riallineamento per i vice-sovrintendenti, promossi, in precedenza, per merito straordinario, conseguita al precedente disposto normativo - rimasto inalterato per questi ultimi - che fa decorrere l’anzianità nella raggiunta qualifica (sia economica che giuridica) dal giorno in cui si è verificato il fatto meritorio.
4. Con riferimento al sistema di progressione in carriera della polizia di Stato, che, come sopra detto, la Corte aveva già stigmatizzato, si è altresì ribadita la necessità di elidere la diversità dei percorsi (ordinario e straordinario), di accesso alla qualifica superiore, stante che essa si ricompone alla fine, ossia al completamento delle due fattispecie. Una volta intervenuta la nomina, dunque, deve aversi che tutti i vice sovrintendenti possiedano la medesima qualifica, senza che la diversità di forma di accesso permetta alcuna differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri.
5. É evidente che una lettura costituzionalmente orientata delle (differenti, rispetto a quelle sulla retrodatazione) norme poste a base della procedura di promozione di cui è causa non può non valorizzare ridetta convergenza finale di status. Diversamente opinando, si finirebbe per dequotare a situazione di minor pregio quella viceversa di maggior pregnanza e significatività sul piano del riconoscimento del dato esperienziale, disattendendo la chiara indicazione da parte del giudice delle leggi nel senso della illegittima disparità di trattamento tra i vice-sovrintendenti della polizia penitenziaria, che sono stati promossi nella qualifica per merito straordinario, e coloro che hanno avuto accesso alla stessa qualifica per procedura selettiva o concorso, che non può non riverberarsi anche sul piano della (mera) valutazione del relativo status, una volta che lo si sia acquisito.
6.1. Quanto alla domanda di accertamento del diritto alla retrodatazione della decorrenza giuridica nella nuova qualifica, occorre verificare se tale pretesa avanzata dal ricorrente sia assoggettabile all’ordinario termine prescrizionale vertendosi in tema di diritto soggettivo scaturente dal rapporto di impiego.
6.2. Orbene, il Collegio è ben consapevole che il provvedimento di inquadramento nel ruolo organico del personale di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 si atteggi pleno iure a provvedimento autoritativo espressione di potere amministrativo, ancorché vincolato o, a tutto concedere, tecnico-discrezionale, senonché nel caso di specie deve opinarsi che i tratti liberi del potere siano stati tutti esercitati (si è perfezionato il provvedimento di promozione alla qualifica superiore per merito straordinario) e residui solo un margine vincolato che attiene alla decorrenza degli effetti giuridico-economici della promozione stessa. La consistenza della posizione giuridica soggettiva in termini di diritto soggettivo, conoscibile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, è corroborata dalla circostanza che tale decorrenza discende in via vincolata dall’applicazione recta via della disposizione affetta di incostituzionalità di cui si chiede la reductio ad legitimitatem per mezzo di una pronuncia che operi l’agognato riallineamento.
6.3. La natura vincolata dell’agire amministrativo invocato dal ricorrente conduce il Collegio ad affermare la configurabilità di un diritto soggettivo pieno alla retrodatazione. Ne discende la tempestività del gravame in forza dell’ampio termine prescrizionale cui è assoggettata la relativa azione di accertamento, senza che possano venire in rilievo le legittime pretese di coloro che vantano una maggiore anzianità di servizio alla luce della indicata retrodatazione giuridica.
7. In estrema sintesi, l’effetto distorsivo che si lamenta in questa sede non è l’irragionevolezza della retrodatazione in sé – il che avrebbe dovuto condurre ad impugnare in via principale gli inquadramenti in ruolo dei colleghi del ricorrente e, in via incidentale innanzi al giudice delle leggi, la disposizione di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. 443/1992 – bensì l’assenza di un adeguato congegno normativo di riallineamento per le promozioni per merito straordinario, per effetto della pronuncia di incostituzionalità che è intervenuta prima con riferimento al sistema di progressione in carriera della polizia di Stato e, poi, analogamente, nell’ambito del medesimo sistema operante per il Corpo della polizia penitenziaria, con particolare riguardo alla ben diversa disposizione di cui all’art. 54 d.lgs. n. 443/1992.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto con conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione giuridica della sua carriera secondo le coordinate tracciate nella sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2024.
9. Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio alla luce della novità delle questioni trattate e del complessivo andamento della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.