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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 10/02/2025 nel procedimento n. 4255/2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata/o e difesa/o dall'avv. Parte_1 C.F._1
FESTA MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in GG
Calabria, via G. Spagnolio, n. 3/h ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in GG Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO CP_1
ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 5592/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 21.04.2024 presentava all' domanda Parte_1 CP_1
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71 n.
118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
Legge 104/92.
La Commissione medica di GG Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, la riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 ) grave 100%” ed “portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di GG Calabria-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e non riconosceva alla ricorrente lo status invalidante per beneficiare di quanto richiesto.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva,
pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1
ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito per procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445
bis, comma 4, c.p.c., e, nei successivi 30 giorni, è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio. Il ricorso deve, pertanto, ritenersi proponibile e ammissibile.
All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, ritenuto superfluo un approfondimento istruttorio, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, le censure della difesa di parte ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che le patologie da cui è affetta avrebbero dovuto portare il CTU a ritenere la mancanza di autonomia e la necessità per la stessa assistenza continua perché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'ar. 3 comma 3 L.104/1992.
Il CTU evidenzia che si è in presenza di un quadro clinico di una certa rilevanza, come confermato anche dall'esame obiettivo condotto nel corso della visita peritale, che purtuttavia, allo stato attuale, è sufficientemente compensato. La paziente, infatti, si presenta lucida, adeguata, ben orientata nel tempo e nello spazio e risulta in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di espletare autonomamente quelle ordinarie occupazioni ravvisabili in quegli atti più semplici del vivere quotidiano propri dell'età.
Conferma, pertanto, il giudizio espresso dalla Commissione . CP_1
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Giova rammentare che, ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, deve accertarsi che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore e riguarda gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici, e nel secondo il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato. Nulla di tutto ciò è stato riscontrato nel caso in esame.
Il ricorso è, quindi, infondato e non merita accoglimento.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU relative al procedimento di ATPO n.R.G. 5592/2023 sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il G.O. T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, C.F. , nei confronti dell' , ogni contraria Parte_1 C.F._1 CP_1
istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P.O. CP_1
num.R.G. 5592/2023, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in GG Calabria, 10/02/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano