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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.ACQUAVIVA CLAUDIA MARIA PAOLA, oggi sostituito dall'avv.
MARIA GRAZIA VINCIGUERRA;
Per il convenuto\opposto l'avv. ALESSANDRO BARBARO, oggi sostituito dall'avv. ORAZIO ARENA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3203/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACQUAVIVA CLAUDIA MARIA PAOLA, , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. ACQUAVIVA CLAUDIA MARIA PAOLA, giusta procura in atti;
ATTORE contro pagina 1 di 9 , (C.F. ), , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n.
, in persona della procuratrice con sede legale in Messina, Via P.IVA_1 CP_2
Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_2
Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con studio in Messina, CodiceFiscale_2
Via Orso Corbino 7 (pec: e fax n. 090 9435200), Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F. C.F._3
. (pec: e fax n. 090 9435200), giusta procura allegata
[...] Email_2 in calce al ricorso notificato (all. 3), elettivamente domiciliata in Catania, via G.B. Impallomeni n. 10, presso lo studio dell'avv. Orazio Arena (C.F. C.F._4
– pec
[...] Email_3
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 03/03/2022 l'opponente ha proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 305/2022 emesso dall'intestato Tribunale, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 5.526,64 - così determinata: i.) quanto ad € 3.270,96 a titolo di esposizione debitoria apparente a valere sul rapporto n. 82773334; ii.) quanto ad €. 2.255,68 a titolo di esposizione debitoria apparente a valere sul rapporto n. 82745709 -, oltre interessi dalla domanda al saldo, spese e competenze della fase monitoria a favore di cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1
a saldo di due carte di credito rispettivamente n. 82773334 di € 3.270,96 e CP_3
n. 82745709 di € 2.255,68. Ha concluso: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i.) nel merito, accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla banca a valere sui rapporti n. 82773334 e n. 82745709 non sussiste per difetto assoluto di prova;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli addebiti effettuati dalla banca nel tempo per violazione del requisito di forma scritta ad substantiam di cui all'art. 117 TUB e per l'effetto espungere gli stessi iv.) disporre, per la banca, l'obbligo di provvedere all'immediata cancellazione di qualsivoglia segnalazione pregiudizievole presso le banche dati pubbliche in danno del sig. anche con effetto retroattivo. Pt_1
Si è costituita in giudizio la , quale procuratrice speciale della cessionaria del CP_2 credito, che ha concluso:
1- Ritenere e dichiarare infondate in fatto e Controparte_1 inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per
pagina 2 di 9 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2 - In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
************* Preliminarmente, l'odierno opponente eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento della condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs 28/2010 stante la mancata partecipazione personale della banca opposta al tentativo di mediazione. Orbene, come si evince, infatti dal verbale di mediazione (all.1), la banca ha prodotto alcuna procura speciale e sostanziale. Infatti, durante il primo incontro di mediazione tenutosi il 31.10.2022 l'opponente sig. partecipava personalmente, mentre per la Pt_2 banca opposta presenziava solo l'avv. Andrea Aloi “ nella qualità, in forza di procura Rep. n. 3385 serie 1T del 03/03/2021 per Notaio Dott.ssa di Messina, nella Persona_1 qualità indicata negli atti del procedimento giudiziario” (come testualmente indicato in uno al verbale di mediazione). Fondatamente si è, quindi, rilevato che l'avvocato di parte opposta non era munito di alcuna procura dalla quale sarebbero dovuti derivare i poteri di rappresentanza formale e sostanziale della banca opposta atteso che la procura rilasciata da nei CP_2 confronti dell'avv. Aloi (come indicato in uno al verbale di mediazione - cfr. all. n.
3- comparsa di costituzione e risposta) è del tutto generica per le seguenti ragioni: i.) conferisce “procura” ad una lunga serie di Avvocati affinché la “rappresentino, assistano e difendano (…) in tutte le cause ed i procedimenti stragiudiziali e/o giudiziali in tema di recupero del credito, attivi e passivi, già promossi o da promuovere, contro qualsiasi persona o ente o per qualsiasi causa”; ii.) in ordine alla mediazione del tutto genericamente è previsto che “Vengono quindi conferiti ai suddetti procuratori opportuni poteri affinché gli stessi assistano e rappresentino la Società nei procedimenti di mediazione in forza del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013”; ciò in quanto tale generica procura non solo è rivolta ad una molteplicità di avvocati per generiche azioni di recupero del credito ma, tra l'altro, non prevede alcuna indicazione né del numero di ruolo del presente procedimento, né del numero del decreto ingiuntivo opposto né del numero della procedura di mediazione. La pressoché unanime giurisprudenza di merito, ha affermato più volte che: “la necessaria partecipazione personale in mediazione, non è delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del d.lgs. 28/2010” (Tribunale di Roma con la sentenza 27 giugno 2019, n. 13630 ; in senso conforme : Trib. Firenze 26.11.2014, Trib. Firenze, 19.3.2014, Trib. Palermo, 16.7.2014, Trib.
pagina 3 di 9 Vasto 9.3.2015, Trib. Roma 19.2.2015, Trib. Roma 14.2.2015, Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Bologna 5.6.2014 e Trib. Pavia 9.3.2015). Sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 8473/19 ha affermato quanto segue: “In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perchè potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonchè da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione
pagina 4 di 9 di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo delle creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perchè qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c. Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di
pagina 5 di 9 validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia
o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”. Alla luce di quanto affermato dal Supremo Collegio la mediazione, nel caso che occupa, deve ritenersi come non esperita attesa la mancata partecipazione personale della parte e la presenza di un legale non munito di procura speciale sostanziale.
In tale contesto non si pone, quindi, nessun dubbio che la opposizione debba essere dichiarata improcedibile. Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilita' della esecuzione. Siccome già evidenziato da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame, si ritiene che “la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico con riguardo alla fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto, e non possa essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: “in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione” (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva). In ragione della natura del credito e del supporto probatorio di cui gode, la legge processuale consente al creditore di chiedere ed ottenere un provvedimento di condanna al pagamento di una somma o alla consegna di una cosa inaudita altera parte, in esito ad una cognizione tipicamente sommaria da parte del pagina 6 di 9 giudice adito: la cognizione piena ed ordinaria e' rimessa ad una fase eventuale e successiva, la cui instaurazione e' rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto. Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie. Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto, malgrado nel meccanismo della instaurazione successivo della instaurazione del giudizio di cognizione piena giochi il ruolo di convenuto, a rivestire la qualifica di attore in senso sostanziale. La domanda azionata e' quella del creditore con ricorso per decreto ingiuntivo: domanda rispetto alla quale il debitore ingiunto si trova ad essere convenuto in senso sostanziale. La opinione sul punto della S.C. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione ( Cass. 23583 del 2010 in parte motiva). Ed ancora in parte motiva Cass. n. 8539 del 2011: “e' opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente latta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale.”. Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che “l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale” deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc. Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della pagina 7 di 9 individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.1.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Non si ignorano le obiezioni mosse da taluna giurisprudenza di merito in riferimento a tale posizione (cfr. Trib. Chiesti 8.9.2015; Tribunale Bologna del 20/05/2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Prato, 18.07.2011; Trib. Siena, 25.06.2012; Trib. Rimini, 17.07.2014). Si rileva, da parte di chi sostiene che la improcedibilita' comporti la definitivita' del decreto incombendo l'onere della instaurazione della mediazione alla parte opponente a) che e' irragionevole che un provvedimento che la legge ha indicato come suscettibile di passare in giudicato debba decadere: tale argomentazione prova troppo in quanto il decreto ingiuntivo e' solo potenzialmente in grado di assumere efficacia di giudicato, e tale eventualita' e' rimessa alla mancata tempestiva opposizione;
b) che non e' coerente pretendere che sia il creditore a promuovere un adempimento che attiene alla attivazione del processo instaurato dal debitore, quando il creditore dispone gia' di un titolo: tale motivazione attinge alla stessa ratio che fonda la argomentazione precedente. Il creditore ha un titolo la cui definitivita' e' subordinata alla mancata opposizione;
la proposizione della opposizione impedisce il formarsi del tiolo esecutivo e trasferisce la vertenza sulla esistenza e quantificazione del credito nella sede della cognizione piena, rimettendo in discussione tutto il titolo;
c) che la revoca del decreto non impedirebbe al creditore di promuovere nuovo ed analogo ricorso monitorio di identico contenuto con conseguente aggravamento del carico giudiziario;
tale argomentazione farebbe pesare motivazioni di politica giudiziaria legate alla esigenza deflattiva sulla interpretazione della norma in punto di improcedibilita' non tenendo conto che sempre quando un decreto ingiuntivo viene revocato per motivi di rito e' pacifico che il creditore possa nuovamente ripercorrere la via monitoria. Inoltre pare del tutto ragionevole che la spesa, sia pure non di significativo importo, della procedura di mediazione sia posta a carico della parte che ha promosso la domanda e non di chi vi resiste in giudizio: se il creditore avesse scelto la via ordinaria per ottenere l'accertamento del proprio credito e la condanna del debitore all'adempimento e' pacifico che l'onere della mediazione sarebbe stato a suo carico. Tale ultimo orientamento ha, invero, trovato accoglimento (seppur per ragioni differenti) dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene – però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015. In motivazione si legge “invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”. pagina 8 di 9 L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere contraria alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). Da tale considerazione discendono tutte le note conseguenze nel giudizio che ci occupa in relazione alla facoltà di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi. Proprio tali argomenti inducono a ritenere non condivisibile l'ulteriore assunto contenuto nella citata sentenza 24629: “soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente-convenuto sostanziale, opposto-attore sostanziale”. E difatti in tutta la fase antecedente alla declaratoria di procedibilità (per avvenuto esperimento della mediazione) non si assiste ad un congelamento delle normali posizioni delle parti: non è prevista alcun differimento dell'esercizio delle tipiche facoltà del convenuto/opponente (domande riconvenzionali, chiamata in causa terzi) ad un momento successivo all'esperimento della mediazione;
così come nessuna inversione delle normali posizioni si pone nel momento della valutazione delle istanze ex artt. 648/649 c.p.c., che per espressa previsione legislativa vanno decise prima dell'esperimento della mediazione” (v. sentenza del 26.1.2016 resa dal Giudice G. Marino nella causa n.16598/14). Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilita' della domanda monitoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
pagina 9 di 9
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.ACQUAVIVA CLAUDIA MARIA PAOLA, oggi sostituito dall'avv.
MARIA GRAZIA VINCIGUERRA;
Per il convenuto\opposto l'avv. ALESSANDRO BARBARO, oggi sostituito dall'avv. ORAZIO ARENA;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3203/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACQUAVIVA CLAUDIA MARIA PAOLA, , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. ACQUAVIVA CLAUDIA MARIA PAOLA, giusta procura in atti;
ATTORE contro pagina 1 di 9 , (C.F. ), , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n.
, in persona della procuratrice con sede legale in Messina, Via P.IVA_1 CP_2
Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_2
Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con studio in Messina, CodiceFiscale_2
Via Orso Corbino 7 (pec: e fax n. 090 9435200), Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F. C.F._3
. (pec: e fax n. 090 9435200), giusta procura allegata
[...] Email_2 in calce al ricorso notificato (all. 3), elettivamente domiciliata in Catania, via G.B. Impallomeni n. 10, presso lo studio dell'avv. Orazio Arena (C.F. C.F._4
– pec
[...] Email_3
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 03/03/2022 l'opponente ha proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 305/2022 emesso dall'intestato Tribunale, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 5.526,64 - così determinata: i.) quanto ad € 3.270,96 a titolo di esposizione debitoria apparente a valere sul rapporto n. 82773334; ii.) quanto ad €. 2.255,68 a titolo di esposizione debitoria apparente a valere sul rapporto n. 82745709 -, oltre interessi dalla domanda al saldo, spese e competenze della fase monitoria a favore di cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1
a saldo di due carte di credito rispettivamente n. 82773334 di € 3.270,96 e CP_3
n. 82745709 di € 2.255,68. Ha concluso: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i.) nel merito, accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla banca a valere sui rapporti n. 82773334 e n. 82745709 non sussiste per difetto assoluto di prova;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli addebiti effettuati dalla banca nel tempo per violazione del requisito di forma scritta ad substantiam di cui all'art. 117 TUB e per l'effetto espungere gli stessi iv.) disporre, per la banca, l'obbligo di provvedere all'immediata cancellazione di qualsivoglia segnalazione pregiudizievole presso le banche dati pubbliche in danno del sig. anche con effetto retroattivo. Pt_1
Si è costituita in giudizio la , quale procuratrice speciale della cessionaria del CP_2 credito, che ha concluso:
1- Ritenere e dichiarare infondate in fatto e Controparte_1 inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per
pagina 2 di 9 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2 - In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
************* Preliminarmente, l'odierno opponente eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento della condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs 28/2010 stante la mancata partecipazione personale della banca opposta al tentativo di mediazione. Orbene, come si evince, infatti dal verbale di mediazione (all.1), la banca ha prodotto alcuna procura speciale e sostanziale. Infatti, durante il primo incontro di mediazione tenutosi il 31.10.2022 l'opponente sig. partecipava personalmente, mentre per la Pt_2 banca opposta presenziava solo l'avv. Andrea Aloi “ nella qualità, in forza di procura Rep. n. 3385 serie 1T del 03/03/2021 per Notaio Dott.ssa di Messina, nella Persona_1 qualità indicata negli atti del procedimento giudiziario” (come testualmente indicato in uno al verbale di mediazione). Fondatamente si è, quindi, rilevato che l'avvocato di parte opposta non era munito di alcuna procura dalla quale sarebbero dovuti derivare i poteri di rappresentanza formale e sostanziale della banca opposta atteso che la procura rilasciata da nei CP_2 confronti dell'avv. Aloi (come indicato in uno al verbale di mediazione - cfr. all. n.
3- comparsa di costituzione e risposta) è del tutto generica per le seguenti ragioni: i.) conferisce “procura” ad una lunga serie di Avvocati affinché la “rappresentino, assistano e difendano (…) in tutte le cause ed i procedimenti stragiudiziali e/o giudiziali in tema di recupero del credito, attivi e passivi, già promossi o da promuovere, contro qualsiasi persona o ente o per qualsiasi causa”; ii.) in ordine alla mediazione del tutto genericamente è previsto che “Vengono quindi conferiti ai suddetti procuratori opportuni poteri affinché gli stessi assistano e rappresentino la Società nei procedimenti di mediazione in forza del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013”; ciò in quanto tale generica procura non solo è rivolta ad una molteplicità di avvocati per generiche azioni di recupero del credito ma, tra l'altro, non prevede alcuna indicazione né del numero di ruolo del presente procedimento, né del numero del decreto ingiuntivo opposto né del numero della procedura di mediazione. La pressoché unanime giurisprudenza di merito, ha affermato più volte che: “la necessaria partecipazione personale in mediazione, non è delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del d.lgs. 28/2010” (Tribunale di Roma con la sentenza 27 giugno 2019, n. 13630 ; in senso conforme : Trib. Firenze 26.11.2014, Trib. Firenze, 19.3.2014, Trib. Palermo, 16.7.2014, Trib.
pagina 3 di 9 Vasto 9.3.2015, Trib. Roma 19.2.2015, Trib. Roma 14.2.2015, Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Bologna 5.6.2014 e Trib. Pavia 9.3.2015). Sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 8473/19 ha affermato quanto segue: “In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perchè potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonchè da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione
pagina 4 di 9 di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo delle creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perchè qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c. Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di
pagina 5 di 9 validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia
o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”. Alla luce di quanto affermato dal Supremo Collegio la mediazione, nel caso che occupa, deve ritenersi come non esperita attesa la mancata partecipazione personale della parte e la presenza di un legale non munito di procura speciale sostanziale.
In tale contesto non si pone, quindi, nessun dubbio che la opposizione debba essere dichiarata improcedibile. Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilita' della esecuzione. Siccome già evidenziato da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame, si ritiene che “la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico con riguardo alla fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto, e non possa essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: “in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione” (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva). In ragione della natura del credito e del supporto probatorio di cui gode, la legge processuale consente al creditore di chiedere ed ottenere un provvedimento di condanna al pagamento di una somma o alla consegna di una cosa inaudita altera parte, in esito ad una cognizione tipicamente sommaria da parte del pagina 6 di 9 giudice adito: la cognizione piena ed ordinaria e' rimessa ad una fase eventuale e successiva, la cui instaurazione e' rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto. Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie. Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto, malgrado nel meccanismo della instaurazione successivo della instaurazione del giudizio di cognizione piena giochi il ruolo di convenuto, a rivestire la qualifica di attore in senso sostanziale. La domanda azionata e' quella del creditore con ricorso per decreto ingiuntivo: domanda rispetto alla quale il debitore ingiunto si trova ad essere convenuto in senso sostanziale. La opinione sul punto della S.C. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione ( Cass. 23583 del 2010 in parte motiva). Ed ancora in parte motiva Cass. n. 8539 del 2011: “e' opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente latta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale.”. Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che “l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale” deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc. Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della pagina 7 di 9 individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.1.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Non si ignorano le obiezioni mosse da taluna giurisprudenza di merito in riferimento a tale posizione (cfr. Trib. Chiesti 8.9.2015; Tribunale Bologna del 20/05/2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Prato, 18.07.2011; Trib. Siena, 25.06.2012; Trib. Rimini, 17.07.2014). Si rileva, da parte di chi sostiene che la improcedibilita' comporti la definitivita' del decreto incombendo l'onere della instaurazione della mediazione alla parte opponente a) che e' irragionevole che un provvedimento che la legge ha indicato come suscettibile di passare in giudicato debba decadere: tale argomentazione prova troppo in quanto il decreto ingiuntivo e' solo potenzialmente in grado di assumere efficacia di giudicato, e tale eventualita' e' rimessa alla mancata tempestiva opposizione;
b) che non e' coerente pretendere che sia il creditore a promuovere un adempimento che attiene alla attivazione del processo instaurato dal debitore, quando il creditore dispone gia' di un titolo: tale motivazione attinge alla stessa ratio che fonda la argomentazione precedente. Il creditore ha un titolo la cui definitivita' e' subordinata alla mancata opposizione;
la proposizione della opposizione impedisce il formarsi del tiolo esecutivo e trasferisce la vertenza sulla esistenza e quantificazione del credito nella sede della cognizione piena, rimettendo in discussione tutto il titolo;
c) che la revoca del decreto non impedirebbe al creditore di promuovere nuovo ed analogo ricorso monitorio di identico contenuto con conseguente aggravamento del carico giudiziario;
tale argomentazione farebbe pesare motivazioni di politica giudiziaria legate alla esigenza deflattiva sulla interpretazione della norma in punto di improcedibilita' non tenendo conto che sempre quando un decreto ingiuntivo viene revocato per motivi di rito e' pacifico che il creditore possa nuovamente ripercorrere la via monitoria. Inoltre pare del tutto ragionevole che la spesa, sia pure non di significativo importo, della procedura di mediazione sia posta a carico della parte che ha promosso la domanda e non di chi vi resiste in giudizio: se il creditore avesse scelto la via ordinaria per ottenere l'accertamento del proprio credito e la condanna del debitore all'adempimento e' pacifico che l'onere della mediazione sarebbe stato a suo carico. Tale ultimo orientamento ha, invero, trovato accoglimento (seppur per ragioni differenti) dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene – però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015. In motivazione si legge “invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”. pagina 8 di 9 L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere contraria alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). Da tale considerazione discendono tutte le note conseguenze nel giudizio che ci occupa in relazione alla facoltà di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi. Proprio tali argomenti inducono a ritenere non condivisibile l'ulteriore assunto contenuto nella citata sentenza 24629: “soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente-convenuto sostanziale, opposto-attore sostanziale”. E difatti in tutta la fase antecedente alla declaratoria di procedibilità (per avvenuto esperimento della mediazione) non si assiste ad un congelamento delle normali posizioni delle parti: non è prevista alcun differimento dell'esercizio delle tipiche facoltà del convenuto/opponente (domande riconvenzionali, chiamata in causa terzi) ad un momento successivo all'esperimento della mediazione;
così come nessuna inversione delle normali posizioni si pone nel momento della valutazione delle istanze ex artt. 648/649 c.p.c., che per espressa previsione legislativa vanno decise prima dell'esperimento della mediazione” (v. sentenza del 26.1.2016 resa dal Giudice G. Marino nella causa n.16598/14). Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilita' della domanda monitoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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