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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6921/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 3387/2021
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. G. L'Arco, elett. dom. in Sparanise, alla Via Parte_1
Canonico De Felice, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e L. CP_1
Cuzzupoli e D. Catalano, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' CP_1 esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3387/21) per il riconosci dell'assegno mensile di invalidità civile. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU che, nella relazione peritale definitiva, non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “Accertare con sentenza che il ricorrente è invalido con riduzione parziale della capacità lavorativa pari o superiore al 74% sin dalla domanda amministrativa o da altra data sarà accertata in corso di causa, sussistendo altresì i requisiti reddituali e amministrativi per usufruire delle prestazioni assistenziali richieste”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante 1 sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*********** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 06/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 02/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 30/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ritenendo la percentuale di invalidità riconosciuta frutto di una valutazione non adeguata delle patologie sofferte e della documentazione medica offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato nel corso del presente giudizio, a seguito di accesso peritale ed esaminata la documentazione agli atti, così argomentava: “Potremo quindi formulare la seguente diagnosi: - Cardiopatia sclero-ipertensiva I classe NYHA - Artrosi polidistrettuale in obesa in esiti di artroprotesi spalla destra - Insufficienza venosa arti inferiori in esiti di safenectomia sinistra - Esiti di isterectomia con residuo cistocele. […] Per quanto riguarda la cardiopatia sclero-ipertensiva, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascrivere tale patologia alla I classe NHYA e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 25%. Per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale in obesa in esiti di artroprotesi spalla destra, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 40%. Per quanto riguarda l'insufficienza venosa arti inferiori in esiti di safenectomia sinistra, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza 2 funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 10%. Gli esiti di isterectomia, considerato il tempo trascorso dall'intervento chirurgico, considerata l'età della ricorrente all'epoca dell'intervento ed attualmente, considerato che tale menomazione non ha interessato la fertilità della stessa, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale e considerato il cistocele con la riferita incontinenza urinaria, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 15%.Abbiamo quindi le quattro percentuali relative alle tre patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 67%; potremo pertanto confermare il giudizio valutativo medico-legale espresso in sede di atp e riaffermare che la ricorrente, per le patologie di cui è affetta, NON presenta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, ed in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separati CP_1 decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separati decreti emessi in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6921/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 3387/2021
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. G. L'Arco, elett. dom. in Sparanise, alla Via Parte_1
Canonico De Felice, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e L. CP_1
Cuzzupoli e D. Catalano, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' CP_1 esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3387/21) per il riconosci dell'assegno mensile di invalidità civile. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU che, nella relazione peritale definitiva, non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “Accertare con sentenza che il ricorrente è invalido con riduzione parziale della capacità lavorativa pari o superiore al 74% sin dalla domanda amministrativa o da altra data sarà accertata in corso di causa, sussistendo altresì i requisiti reddituali e amministrativi per usufruire delle prestazioni assistenziali richieste”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante 1 sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*********** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 06/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 02/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 30/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ritenendo la percentuale di invalidità riconosciuta frutto di una valutazione non adeguata delle patologie sofferte e della documentazione medica offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato nel corso del presente giudizio, a seguito di accesso peritale ed esaminata la documentazione agli atti, così argomentava: “Potremo quindi formulare la seguente diagnosi: - Cardiopatia sclero-ipertensiva I classe NYHA - Artrosi polidistrettuale in obesa in esiti di artroprotesi spalla destra - Insufficienza venosa arti inferiori in esiti di safenectomia sinistra - Esiti di isterectomia con residuo cistocele. […] Per quanto riguarda la cardiopatia sclero-ipertensiva, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascrivere tale patologia alla I classe NHYA e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 25%. Per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale in obesa in esiti di artroprotesi spalla destra, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 40%. Per quanto riguarda l'insufficienza venosa arti inferiori in esiti di safenectomia sinistra, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza 2 funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 10%. Gli esiti di isterectomia, considerato il tempo trascorso dall'intervento chirurgico, considerata l'età della ricorrente all'epoca dell'intervento ed attualmente, considerato che tale menomazione non ha interessato la fertilità della stessa, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale e considerato il cistocele con la riferita incontinenza urinaria, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 15%.Abbiamo quindi le quattro percentuali relative alle tre patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 67%; potremo pertanto confermare il giudizio valutativo medico-legale espresso in sede di atp e riaffermare che la ricorrente, per le patologie di cui è affetta, NON presenta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, ed in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separati CP_1 decreti emessi in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separati decreti emessi in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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