Decreto cautelare 26 giugno 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Improcedibile
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 10245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10245 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10245/2025REG.PROV.COLL.
N. 05178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2025, proposto da Società Autocooperative Trasporti Italiani – Sati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Giuseppe Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Trotta Bus Services S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Silvia Lanzaro, Alessandro Bonanni, Daniele Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudia Angiolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, piazza V. Emanuele II n. 29;
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 04198/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trotta Bus Services S.p.A. e di Comune di Campobasso;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. RA PI;
preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione degli Avvocati Lioi, Reale, Lanzaro, Bonanni e Bracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il secondo (Trotta bus services s.p.a.) ed il terzo classificato (GTM s.r.l.) nella procedura aperta per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale di Campobasso hanno impugnato la delibera di aggiudicazione alla S.A.T.I. s.p.a. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso del terzo classificato, ma accolto quello del secondo, accertata la nullità del contratto di avvalimento, stipulato per la partecipazione alla procedura e, per l’effetto, ha annullato il predetto atto ed ha dichiarato l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato ai fini del subentro.
La sentenza è stata oggetto di appello da parte del terzo classificato, del Comune di Campobasso e dell’originario aggiudicatario (controinteressato nel giudizio di primo grado).
All’esito dell’appello il Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4198, ha rigettato tutti gli appelli. Per quanto di interesse, con riferimento all’appello della controinteressata, nella sentenza impugnata si sono confermate sia la natura di avvalimento tecnico del contratto di avvalimento dalla S.A.T.I. s.p.a. ai fini della partecipazione alla gara sia la sua nullità per indeterminatezza. La sentenza di appello si è specificamente soffermata sulla difesa consistente nell’asserito possesso, da parte della S.A.T.I. s.p.a., di entrambi i requisiti di cui all’art. 13.3.1., lett. a e lett. b del disciplinare di gara, in virtù della effettuazione nell’anno 2022 di 4.059282,75 chilometri di trasporto pubblico (difesa che esclude, pertanto, la natura di avvalimento tecnico del contratto in esame), ma ha condiviso le conclusioni del giudice di primo grado, in considerazione della dichiarazione, resa dalla S.A.T.I. s.p.a., di carenza del requisito nello stesso contratto di avvalimento, per cui, stante l’affermata nullità del contratto di avvalimento, ha affermato la carenza del requisito di capacità di cui all’art. 13.3.1. lett. b del disciplinare di gara sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e la conseguente impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.
2.Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4198, S.a.t.i. s.p.a. ha proposto ricorso in revocazione, deducendo: 1) l’erronea percezione dei motivi di appello e l’omesso esame delle censure formulate a p. 11 e 12 dell’appello; 2) l’erronea percezione dei motivi di appello e l’omesso esame delle censure formulate a p. 17 e 18 dell’atto di appello; 3) l’omesso esame della domanda di verifica d’ufficio della nullità, per contrasto con l’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, della clausola di cui al punto 13.3.1. del disciplinare di gara, questione sollevata nella memoria di replica per l’udienza del 27 marzo 2025, al punto 1.8.
Si sono costituiti il Comune di Campobasso e Trotta Services s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Rigettata l’istanza cautelare, la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
3.In data 21 ottobre 2025 la S.A.T.I. ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
4. Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dalla difesa di parte appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, e conseguentemente, in virtù dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a, dichiarare improcedibile il ricorso (Cons.Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di questo giudizio devono essere integralmente compensate stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE AT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
RA PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PI | IE AT |
IL SEGRETARIO