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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1636 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente a oggetto Proprietà,
TRA
(c.f.: ), residente a San Giorgio IC (Taranto), Parte_1 C.F._1 via Crispi, 6/B, ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto dell'11.3.2022 (prot. n. 4538/2022), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Romina Fedele, con domicilio eletto presso di lei, a San Giorgio
IC (Taranto), via Umberto Giordano, 23, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
- attore
E
(c.f.: ), residente a [...] C.F._2
Maria S.S. Immacolata, 33, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Vito Tribenga, con domicilio eletto presso di lui, a Grottaglie (Taranto), via Madonna di Pompei, 70, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“I-. In via principale: accertare e dichiarare l'esistenza del negozio fiduciario intercorso il
21.07.2014, ribadito e confermato il 03.10.2014, tra , quale fiduciante, e Parte_1
, quale fiduciaria, avente ad oggetto l'immobile ubicato in San Giorgio Controparte_1
IC (TA) alla Via Maria IM Immacolata n. 33, identificato nell'NCEU al foglio 11 particella 1994 subalterno 1, particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di San Giorgio
IC; i dati classamento sono: rendita € 267,01 – Zona Censuaria 1, Categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, per una superficie di 112 m2, e alla luce della superiore narrativa, la violazione dell'obbligo di ritrasferimento in cui è incorsa la fiduciaria, , Controparte_1 e per l'effetto emettere sentenza costitutivo - sostitutiva dell'obbligo di trasferimento del medesimo immobile in favore di parte attrice e contro parte convenuta, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa quella di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. II-. In via subordinata: condannare alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile ubicato in San Giorgio IC (TA) alla Via Maria IM Immacolata n. 33, identificato nell'NCEU al foglio 11 particella 1994 subalterno 1, particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di San Giorgio IC;
i dati classamento sono: rendita € 267,01 – Zona
Censuaria 1, Categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, per una superficie di 112 m2, per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 comma 2 c.c., con ogni conseguenza di legge ovvero, III-. in via ancor più gradata, condannare al pagamento in favore di Controparte_1
di un indennizzo ex art. 2041 comma 1 c.c. di € 50.000,00 per Parte_1 ingiustificato arricchimento, ovvero di quella diversa somma che fosse ritenuta di giustizia. IV-. In via estremamente gradata: per tutte le ragioni sottese ed esplicitate nella narrativa che precede condannare al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario della somma di € 22.000,00, oltre interessi legali a far data dal 03.10.2014, e rivalutazione monetaria da conteggiarsi per ogni successiva eseguita dazione, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia. V-. In ogni caso vinte spese e competenze di lite”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso:
“1. Rigettare le domande proposte dall'attore poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
2.Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.3.2022, evocava in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale , premettendo che in data il 21.7.2014 era intervenuto tra esse Controparte_2 parti un negozio fiduciario avente ad oggetto l'immobile sito in San Giorgio IC (Taranto), via
Maria IM Immacolata, n.33, identificato nel NCEU al Foglio 11, part.lla 1994, sub. 1, Cat.
A/4, cl. 4, patto cui si era data attuazione il 3.10.2014 con l'acquisto per l'importo di euro 22.000,00
e la contestuale intestazione di favore del bene su detto in capo alla convenuta, con obbligo della stessa di non alienarlo a terzi e di ritrasferirlo a esso attore , quale effettivo Parte_1 acquirente e proprietario del cespite in questione, che faceva oggetto, negli anni successivi, sempre a sue esclusive spese, di interventi di ristrutturazione atti a renderlo abitabile, portandoli a compimento nel dicembre 2017.
Soggiungeva che, interrottasi tra aprile e maggio 2018 la relazione sentimentale che lo aveva legato alla convenuta, costei, in violazione del patto fiduciario, lo aveva indebitamente estromesso dall'appartamento anzidetto, nel quale si erano inizialmente stabiliti, ponendo addirittura in vendita a terzi l'immobile, sebbene fosse consapevole di esserne solo la formale intestataria.
Con la citazione, l'attore chiedeva, pertanto, previo l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del negozio fiduciario anzidetto, la emissione di sentenza che sopperisse all'obbligo inosservato dalla convenuta di trasferire in proprio favore il cespite in questione, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di trascrivere l'emananda pronuncia. In via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta a restituirgli l'immobile a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. e, in via più gradata, al pagamento in proprio favore, sempre a titolo di arricchimento sine causa, di un indennizzo di € 50.000,00 o della diversa somma che si fosse ritenuta di giustizia, o, quantomeno, al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 22.000,00,
a titolo indennitario o risarcitorio, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali a far data dal 3.10.2014 e la rivalutazione monetaria da ogni singolo rateo del prezzo versato per l'acquisto del bene, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 7.12.2022, si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_2 resistendo alle domande attrici, delle quali chiedeva il rigetto, siccome infondate e non provate, con le conseguenze di legge.
Ammessi ed assunti l'interrogatorio formale deferito alla convenuta e le prove testimoniali addotte da ciascuna delle parti, veniva disposta ed espletata una CTU volta ad accertare le caratteristiche, la consistenza, la eventuale presenza di eventuali difformità urbanistiche dell'immobile oggetto della controversia, il valore dello stesso, il costo degli interventi migliorativi, dei quali risultasse essere stato oggetto successivamente all'acquisto, e l'eventuale incremento di valore, che ne fosse derivato.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
2. Il MERITO DELLA CONTROVERSIA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Lo schema giuridico nel quale si colloca la fattispecie all'esame del tribunale è quello, atipico, del negozio fiduciario con effetti reali e oggetto immobiliare, nel quale, stando alla prospettazione attorea, le parti avrebbero tra di esse pattuito l'intestazione di favore in capo alla convenuta fiduciaria, dell'appartamento che l'attore , fiduciante, aveva contestualmente CP_2 Parte_1 acquistato con proprio denaro, preferendo non assumerne la titolarità per ragioni di ordine fiscale.
Trattasi, ad avviso di questo giudicante, di negozio sussumibile nel paradigma normativo della simulazione, disciplinata dagli artt.1414 e segg., c.c., e segnatamente in quello della simulazione soggettiva o interposizione reale, laddove nel programma negoziale della compravendita la parte acquirente sostituisce a sé un diverso soggetto, con il quale intercorre l'accordo simulatorio in cui è insito l'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante.
Lamenta, nel caso di specie, l'attore , che interrottosi il rapporto che lo aveva legato Parte_1 alla costei, mutato animo, si era rifiutata di ritrasferirgli il cespite, che aveva persino posto CP_2 in vendita a terzi, inducendolo, così, ad esperire l'azione di simulazione al fine di fare valere il patto sotteso alla intestazione fiduciaria del bene e rimasto inosservato dalla convenuta, la quale, costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda negando la esistenza dell'accordo e sostenendo di essere la effettiva titolare sostanziale dell'immobile, e non già la semplice intestataria formale dell'appartamento, che ha affermato in vece di avere acquistato con denaro esclusivamente proprio.
Così ricostruita, nei suoi aspetti salienti, la vicenda che viene all'esame del tribunale, conviene anzitutto sgomberare il campo dalla tesi, per vero neppure affacciata da parte convenuta, secondo cui, vertendosi in tema di contratto avente a oggetto bene immobile, l'accordo simulatorio debba necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam, sicché, nessuna rilevanza ed efficacia avrebbe, in questo caso, l'accordo verbale intercorso tra le parti in causa. In senso contrario a tale opinione si è posta la lezione anche recente del Supremo Collegio, affermando, sul presupposto della inammissibilità di una interpretazione estensiva dell'art.1350 c.c., il condivisibile principio secondo cui: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (Cass., Sez. II, 14/3/2025, n.6811).
La soluzione della presente controversia va piuttosto ricercata sul terreno probatorio, contesto nel quale il principio della libertà dei mezzi di prova, che opera rispetto ai creditori o ai terzi i quali abbiano interesse a far valere il contratto dissimulato, incontra, tra le parti, il limite di ammissibilità della prova testimoniale posto dall'art.1417 c.c., valicabile solo allorché la domanda sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Tuttavia, siffatta disciplina, tesa alla salvaguardia dell'assetto negoziale realmente voluto dalle stesse parti, esigenza destinata a recedere di fronte all'interesse pubblicistico alla emersione di accordi aventi contenuti e finalità non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, risponde pur sempre alla tutela di interessi privati, sicché, optandosi per una accezione meno restrittiva di quella che parrebbe dettata dalla richiamata disposizione di legge, deve ritenersi che l'eventuale rilievo di inammissibilità della prova testimoniale non sia operabile di ufficio, ma resti soggetto alla tempestiva ed esplicita eccezione di parte (Cass. civ., sez. II, 09/01/2024, n.679), che nel caso di specie è mancata.
Invero, la convenuta ha del tutto genericamente avversato le istanze di prova testimoniale di parte attrice, limitandosi a contrastarle unicamente sotto il profilo della rilevanza, senza utilmente eccepirne nei termini di rito e in modo specifico la inammissibilità ex art.1417 c.c., questione che, al contrario, la stessa parte convenuta ha implicitamente mostrato di volere superare contrapponendo a quelle altrui le proprie istanze di prova testimoniale diretta e contraria, che insieme alle prime hanno dunque trovato legittimo ingresso con l'ordinanza riservata del 3/5/2023.
Tale premessa, insieme a quella maggiore, di carattere sostanziale, secondo cui il contratto fiduciario inerente il trasferimento di beni immobili si sottrae alla osservanza della forma vincolata ex art.1350 c.c., consente al tribunale di procedere senz'altro al vaglio delle dichiarazioni rese dai testi escussi, onde pervenire ad un ragionevole convincimento circa l'asserita (dall'attore) natura simulatoria del contratto di compravendita avente a oggetto l'immobile sito in San Giorgio IC, via S.S. Immacolata, n.33, apparentemente concluso tra il venditore e la Persona_1 convenuta , e la esistenza tra le odierne parti in causa del pactum fiduciae, Controparte_2 rimasto inosservato da parte della fiduciaria, in forza del quale quest'ultima possa dirsi tenuta a ritrasferire in capo all'effettivo acquirente il bene a lei fittiziamente intestato. Parte_1
Sicuro rilievo probatorio assume, in tal senso, la deposizione del teste Persona_1 venditore dell'immobile in questione, il quale, escusso all'udienza del 19.9.2023, ha riferito con dovizia e puntualità circa le fasi nelle quali si era articolato il negoziato diretto al trasferimento del bene, non solo affermando che la trattativa che aveva preceduto l'acquisto aveva visto come unici protagonisti lui e l'attore , ma spingendosi anche ad accennare alle ragioni di carattere Parte_1 fiscale, partecipategli dallo stesso interessato, che suggerivano a quest'ultimo di sostituire a sé, al momento dell'acquisto dell'appartamento che era interessato ad acquistare, la allora fidanzata
. Controparte_2
Costei, stando sempre alle dichiarazioni del teste , non solo non assunse alcun ruolo nella Per_1 trattativa sfociata nel trasferimento del bene, intervenendo esclusivamente alla stipula dell'atto di compravendita onde prestarsi a figurare quale intestataria formale dell'immobile, ma non offrì alcun personale apporto economico nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione dell'affare.
A quest'ultimo riguardo, lo stesso teste ha riferito di essersi recato, il 21 luglio 2014, Per_1 insieme al e allo zio di costui, tale , presso l'ufficio postale ove Parte_1 Persona_2 quest'ultimo custodiva i risparmi del nipote su un libretto di deposito, del quale era titolare, allorché i due, in vista della stipula dell'atto di vendita, provvidero a svincolarne l'importo di euro
10.000,00, al fine di costituire la provvista dell'assegno postale circolare contestualmente emesso in favore di esso venditore in pagamento dell'acconto, titolo che venne in effetti riportato nell'atto notarile.
Il solo coinvolgimento, sempre e solo di carattere formale, che interessò la lo si ebbe su CP_2 richiesta dello stesso venditore, il quale a buona ragione pretese che gli otto effetti cambiari rilasciatigli al momento del trasferimento a garanzia del pagamento dilazionato del saldo del corrispettivo convenuto, anch'essi menzionati nell'atto notarile, fossero emessi a firma di colei che sarebbe dovuta figurare quale apparente acquirente del cespite, in conformità con quanto si intese fare risultare nell'atto pubblico.
Le dichiarazioni testimoniali del , oltre che risultare accurate e circostanziate, Per_1 intrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni, si accordano pienamente con quelle rese dal teste
, zio dell'attore , il quale, inteso alla udienza del 12.10.2023, ha Persona_2 Parte_1 confermato di avere tenuto in consegna i risparmi accumulati nel tempo dal nipote custodendoli su di un proprio libretto postale, dal quale, in vista dell'acquisto dell'immobile che il nipote si apprestava a concludere, provvide a svincolare la somma di euro 10.000,00 e a richiedere un assegno circolare di pari importo intestato al venditore, cui il titolo venne esibito in quella stessa occasione, per essere poi menzionato nell'atto di vendita e consegnato al al momento della Per_1 stipula. Il teste ha inoltre confermato di essere stato presente all'incontro svoltosi presso Persona_2
l'agenzia immobiliare occupatasi della intermediazione nella vendita dell'immobile, in occasione del quale si raggiunse tra il e la l'intesa di intestare fittiziamente l'immobile Parte_1 CP_2 in capo a quest'ultima, che si obbligava a ritrasferirlo al . Il teste ha altresì riferito sulle Parte_1 modalità che vennero poi seguite per il versamento frazionato, in otto ratei di euro 1.500,00 ciascuno, del corrispettivo residuo, cui sempre il nipote fece fronte volta a volta, Parte_1 provvedendovi con proprio denaro e ottenendo dal la progressiva restituzione delle cambiali Per_1 emesse in suo favore a firma della come lo stesso teste aveva puntualmente CP_2 Per_1 confermato in occasione della sua deposizione.
Quanto agli interventi di ristrutturazione successivi all'acquisto dell'immobile, il teste Persona_2 ha dichiarato essere stati anch'essi compiuti a spese dell'attore , circostanza anch'essa Parte_1 indicativa della intestazione meramente fiduciaria dell'immobile in capo alla convenuta, che al momento di pagare questa o quella maestranza gli chiedeva di mettergli a disposizione l'importo necessario prelevandolo dai risparmi di cui sempre lui manteneva la custodia.
Dalle dichiarazioni del teste si apprende che fu proprio quest'ultimo a invogliare il Testimone_1
all'acquisto dell'immobile in questione, affare al quale, per le difficoltà di accesso al Parte_1 credito bancario, che li accomunava, l'esiguità del prezzo di vendita al quale veniva proposto, la facilitazione di pagamento che il venditore era disposto a concedere all'eventuale acquirente, si era interessato in un primo tempo lo stesso che ad una più attenta valutazione ritenne Tes_1
l'appartamentino non rispondente alle proprie esigenze abitative, rinunciando ad acquistarlo.
Il teste ha inoltre affermato di avere presenziato in un paio di occasioni, una volta concluso Tes_1
l'acquisto, al pagamento per contanti dei successivi ratei del corrispettivo e alla contestuale restituzione da parte del dei corrispondenti effetti cambiari al solvente , e di Per_1 Parte_1 avere assistito alla dazione da parte del alla signora del denaro Parte_1 Controparte_2 contante, pari a euro 5.000,00, necessario a costituire la provvista del bonifico che venne disposto dalla in favore della ditta er la sostituzione degli infissi dell'immobile. CP_2 CP_3
L'esistenza del patto fiduciario tra le odierne parti trova ulteriore, piena e ancor più persuasiva conferma, a parere di questo giudicante, nelle dichiarazioni del teste , dipendente Testimone_2 dell'agenzia immobiliare occupatasi della intermediazione nella vendita dell'immobile, il quale ha ricordato di avere esaminato insieme al le diverse ipotesi negoziali utili a porre Parte_1
l'acquisto che quegli si accingeva a compiere al riparo da azioni esecutive che temeva potessero colpirlo, attesa la cospicua esposizione debitoria dell'attore verso l'agenzia delle entrate, e di essere pervenuti, per scongiurare quelle, alla soluzione di intestare fittiziamente il bene alla che CP_2 vi si rese disponibile. Il ha riferito, altresì, che raggiunta siffatta intesa, le odierne parti Tes_2 regolarono per iscritto, formalizzandoli mediante la stesura di un documento apposito, che tuttavia egli non ebbe modo di leggere, i rapporti sottesi all'intestazione fiduciaria del bene e le modalità del suo ritrasferimento in capo al , il quale, sempre a detta del teste, effettuò nelle sue mani Parte_1
i pagamenti dei primi ratei del saldo del prezzo, avendo egli inizialmente tenuto in custodia le cambiali, poi consegnate, quelle di successive scadenze, al venditore.
E' del tutto plausibile che la brusca interruzione della convivenza tra le parti e la repentina estromissione dell'attore dall'appartamento, nel quale i due coabitavano, per mezzo della arbitraria sostituzione della serratura dell'uscio ad opera della convenuta, circostanza ammessa da quest'ultima in occasione del suo interrogatorio, abbia impedito al di recuperare Parte_1 dall'interno dell'abitazione il documento cui il teste ha accennato nella sua deposizione. Tes_2
Dal canto suo, la convenuta ha riconosciuto, sempre in sede di interrogatorio formale, di avere spontaneamente desistito dall'intento di alienare a terzi l'immobile una volta raggiunta dalla notifica dell'atto di citazione -circostanza che diversamente non poteva impensierirla-, con tanto implicitamente avvalorando la tesi che la vuole semplice intestataria fittizia dell'immobile di fatto acquistato per sé dal , il quale ha diritto a vederlo trasferito in proprio favore in Parte_1 attuazione della obbligazione ineseguita della quale è creditore. In definitiva, il robusto apparato probatorio offerto da parte attrice appare affidabile, articolato e circostanziato, al punto da efficacemente sorreggere la domanda principale, vòlta alla declaratoria della sussistenza dell'obbligo inosservato dalla convenuta di trasferimento dell'immobile dalla fiduciaria al fiduciante e alla attuazione del detto obbligo Controparte_2 Parte_1 mediante l'emissione di pronuncia costitutiva, che tenga luogo del contratto non concluso tra le parti, domanda che può dunque trovare l'accoglimento di cui appare meritevole, prevalendo sulle domande alternative proposte in via subordinata dallo stesso attore.
3. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE
La totale soccombenza della convenuta ne comporta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Controparte_2 la condanna alla rifusione delle spese di lite, determinate in applicazione del D.M. n.147 del
13.8.2022, in favore dell'attore e liquidate come da dispositivo, con riferimento Parte_1 al valore dell'immobile definito ai sensi dell'art.15, comma primo, c.p.c.
Il costo della c.t.u., come liquidato in atti, viene posto anch'esso a carico esclusivo della convenuta, in ragione della sua totale soccombenza.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto – prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del presidente dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando nel procedimento n.1636/2022
r.g. sulle domande proposte da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_2 citazione notificato il 15.3.2022, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il trasferimento in favore dell'attore Parte_1
(c.f.: ) della unità immobiliare sita in San Giorgio IC (Taranto),
[...] C.F._1 via Maria IM Immacolata, n.33, identificata nel NCEU al foglio 11 particella 1994 subalterno 1, rendita € 267,01, Zona Censuaria 1, Cat. A/4, classe 4, vani 5,5, sup. Mq. 112, ordinando la trascrizione della presente sentenza, previo il suo passaggio in giudicato, nei Pubblici
Registri Immobiliari di Taranto, con esonero del Conservatore dalle relative responsabilità;
2) pone a carico della convenuta le spese del giudizio, che liquida in euro Controparte_2
7.052,00 per onorario, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali, disponendo che il pagamento venga eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art.133, d.P.R.
n.115/2002;
- pone definitivamente a totale carico della convenuta il costo della espletata Controparte_2
c.t.u., come liquidato in corso di causa, facendosi obbligo alla stessa convenuta del rimborso delle spese processuali anticipate dall'Erario.
Così deciso in Taranto, il 6 ottobre 2025
Il Giudice (dott.ssa Stefania D'Errico)
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1636 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente a oggetto Proprietà,
TRA
(c.f.: ), residente a San Giorgio IC (Taranto), Parte_1 C.F._1 via Crispi, 6/B, ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto dell'11.3.2022 (prot. n. 4538/2022), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Romina Fedele, con domicilio eletto presso di lei, a San Giorgio
IC (Taranto), via Umberto Giordano, 23, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
- attore
E
(c.f.: ), residente a [...] C.F._2
Maria S.S. Immacolata, 33, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Vito Tribenga, con domicilio eletto presso di lui, a Grottaglie (Taranto), via Madonna di Pompei, 70, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“I-. In via principale: accertare e dichiarare l'esistenza del negozio fiduciario intercorso il
21.07.2014, ribadito e confermato il 03.10.2014, tra , quale fiduciante, e Parte_1
, quale fiduciaria, avente ad oggetto l'immobile ubicato in San Giorgio Controparte_1
IC (TA) alla Via Maria IM Immacolata n. 33, identificato nell'NCEU al foglio 11 particella 1994 subalterno 1, particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di San Giorgio
IC; i dati classamento sono: rendita € 267,01 – Zona Censuaria 1, Categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, per una superficie di 112 m2, e alla luce della superiore narrativa, la violazione dell'obbligo di ritrasferimento in cui è incorsa la fiduciaria, , Controparte_1 e per l'effetto emettere sentenza costitutivo - sostitutiva dell'obbligo di trasferimento del medesimo immobile in favore di parte attrice e contro parte convenuta, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa quella di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. II-. In via subordinata: condannare alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile ubicato in San Giorgio IC (TA) alla Via Maria IM Immacolata n. 33, identificato nell'NCEU al foglio 11 particella 1994 subalterno 1, particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di San Giorgio IC;
i dati classamento sono: rendita € 267,01 – Zona
Censuaria 1, Categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, per una superficie di 112 m2, per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 comma 2 c.c., con ogni conseguenza di legge ovvero, III-. in via ancor più gradata, condannare al pagamento in favore di Controparte_1
di un indennizzo ex art. 2041 comma 1 c.c. di € 50.000,00 per Parte_1 ingiustificato arricchimento, ovvero di quella diversa somma che fosse ritenuta di giustizia. IV-. In via estremamente gradata: per tutte le ragioni sottese ed esplicitate nella narrativa che precede condannare al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario della somma di € 22.000,00, oltre interessi legali a far data dal 03.10.2014, e rivalutazione monetaria da conteggiarsi per ogni successiva eseguita dazione, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia. V-. In ogni caso vinte spese e competenze di lite”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso:
“1. Rigettare le domande proposte dall'attore poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
2.Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.3.2022, evocava in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale , premettendo che in data il 21.7.2014 era intervenuto tra esse Controparte_2 parti un negozio fiduciario avente ad oggetto l'immobile sito in San Giorgio IC (Taranto), via
Maria IM Immacolata, n.33, identificato nel NCEU al Foglio 11, part.lla 1994, sub. 1, Cat.
A/4, cl. 4, patto cui si era data attuazione il 3.10.2014 con l'acquisto per l'importo di euro 22.000,00
e la contestuale intestazione di favore del bene su detto in capo alla convenuta, con obbligo della stessa di non alienarlo a terzi e di ritrasferirlo a esso attore , quale effettivo Parte_1 acquirente e proprietario del cespite in questione, che faceva oggetto, negli anni successivi, sempre a sue esclusive spese, di interventi di ristrutturazione atti a renderlo abitabile, portandoli a compimento nel dicembre 2017.
Soggiungeva che, interrottasi tra aprile e maggio 2018 la relazione sentimentale che lo aveva legato alla convenuta, costei, in violazione del patto fiduciario, lo aveva indebitamente estromesso dall'appartamento anzidetto, nel quale si erano inizialmente stabiliti, ponendo addirittura in vendita a terzi l'immobile, sebbene fosse consapevole di esserne solo la formale intestataria.
Con la citazione, l'attore chiedeva, pertanto, previo l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del negozio fiduciario anzidetto, la emissione di sentenza che sopperisse all'obbligo inosservato dalla convenuta di trasferire in proprio favore il cespite in questione, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di trascrivere l'emananda pronuncia. In via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta a restituirgli l'immobile a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. e, in via più gradata, al pagamento in proprio favore, sempre a titolo di arricchimento sine causa, di un indennizzo di € 50.000,00 o della diversa somma che si fosse ritenuta di giustizia, o, quantomeno, al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 22.000,00,
a titolo indennitario o risarcitorio, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali a far data dal 3.10.2014 e la rivalutazione monetaria da ogni singolo rateo del prezzo versato per l'acquisto del bene, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 7.12.2022, si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_2 resistendo alle domande attrici, delle quali chiedeva il rigetto, siccome infondate e non provate, con le conseguenze di legge.
Ammessi ed assunti l'interrogatorio formale deferito alla convenuta e le prove testimoniali addotte da ciascuna delle parti, veniva disposta ed espletata una CTU volta ad accertare le caratteristiche, la consistenza, la eventuale presenza di eventuali difformità urbanistiche dell'immobile oggetto della controversia, il valore dello stesso, il costo degli interventi migliorativi, dei quali risultasse essere stato oggetto successivamente all'acquisto, e l'eventuale incremento di valore, che ne fosse derivato.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
2. Il MERITO DELLA CONTROVERSIA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Lo schema giuridico nel quale si colloca la fattispecie all'esame del tribunale è quello, atipico, del negozio fiduciario con effetti reali e oggetto immobiliare, nel quale, stando alla prospettazione attorea, le parti avrebbero tra di esse pattuito l'intestazione di favore in capo alla convenuta fiduciaria, dell'appartamento che l'attore , fiduciante, aveva contestualmente CP_2 Parte_1 acquistato con proprio denaro, preferendo non assumerne la titolarità per ragioni di ordine fiscale.
Trattasi, ad avviso di questo giudicante, di negozio sussumibile nel paradigma normativo della simulazione, disciplinata dagli artt.1414 e segg., c.c., e segnatamente in quello della simulazione soggettiva o interposizione reale, laddove nel programma negoziale della compravendita la parte acquirente sostituisce a sé un diverso soggetto, con il quale intercorre l'accordo simulatorio in cui è insito l'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante.
Lamenta, nel caso di specie, l'attore , che interrottosi il rapporto che lo aveva legato Parte_1 alla costei, mutato animo, si era rifiutata di ritrasferirgli il cespite, che aveva persino posto CP_2 in vendita a terzi, inducendolo, così, ad esperire l'azione di simulazione al fine di fare valere il patto sotteso alla intestazione fiduciaria del bene e rimasto inosservato dalla convenuta, la quale, costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda negando la esistenza dell'accordo e sostenendo di essere la effettiva titolare sostanziale dell'immobile, e non già la semplice intestataria formale dell'appartamento, che ha affermato in vece di avere acquistato con denaro esclusivamente proprio.
Così ricostruita, nei suoi aspetti salienti, la vicenda che viene all'esame del tribunale, conviene anzitutto sgomberare il campo dalla tesi, per vero neppure affacciata da parte convenuta, secondo cui, vertendosi in tema di contratto avente a oggetto bene immobile, l'accordo simulatorio debba necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam, sicché, nessuna rilevanza ed efficacia avrebbe, in questo caso, l'accordo verbale intercorso tra le parti in causa. In senso contrario a tale opinione si è posta la lezione anche recente del Supremo Collegio, affermando, sul presupposto della inammissibilità di una interpretazione estensiva dell'art.1350 c.c., il condivisibile principio secondo cui: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (Cass., Sez. II, 14/3/2025, n.6811).
La soluzione della presente controversia va piuttosto ricercata sul terreno probatorio, contesto nel quale il principio della libertà dei mezzi di prova, che opera rispetto ai creditori o ai terzi i quali abbiano interesse a far valere il contratto dissimulato, incontra, tra le parti, il limite di ammissibilità della prova testimoniale posto dall'art.1417 c.c., valicabile solo allorché la domanda sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Tuttavia, siffatta disciplina, tesa alla salvaguardia dell'assetto negoziale realmente voluto dalle stesse parti, esigenza destinata a recedere di fronte all'interesse pubblicistico alla emersione di accordi aventi contenuti e finalità non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, risponde pur sempre alla tutela di interessi privati, sicché, optandosi per una accezione meno restrittiva di quella che parrebbe dettata dalla richiamata disposizione di legge, deve ritenersi che l'eventuale rilievo di inammissibilità della prova testimoniale non sia operabile di ufficio, ma resti soggetto alla tempestiva ed esplicita eccezione di parte (Cass. civ., sez. II, 09/01/2024, n.679), che nel caso di specie è mancata.
Invero, la convenuta ha del tutto genericamente avversato le istanze di prova testimoniale di parte attrice, limitandosi a contrastarle unicamente sotto il profilo della rilevanza, senza utilmente eccepirne nei termini di rito e in modo specifico la inammissibilità ex art.1417 c.c., questione che, al contrario, la stessa parte convenuta ha implicitamente mostrato di volere superare contrapponendo a quelle altrui le proprie istanze di prova testimoniale diretta e contraria, che insieme alle prime hanno dunque trovato legittimo ingresso con l'ordinanza riservata del 3/5/2023.
Tale premessa, insieme a quella maggiore, di carattere sostanziale, secondo cui il contratto fiduciario inerente il trasferimento di beni immobili si sottrae alla osservanza della forma vincolata ex art.1350 c.c., consente al tribunale di procedere senz'altro al vaglio delle dichiarazioni rese dai testi escussi, onde pervenire ad un ragionevole convincimento circa l'asserita (dall'attore) natura simulatoria del contratto di compravendita avente a oggetto l'immobile sito in San Giorgio IC, via S.S. Immacolata, n.33, apparentemente concluso tra il venditore e la Persona_1 convenuta , e la esistenza tra le odierne parti in causa del pactum fiduciae, Controparte_2 rimasto inosservato da parte della fiduciaria, in forza del quale quest'ultima possa dirsi tenuta a ritrasferire in capo all'effettivo acquirente il bene a lei fittiziamente intestato. Parte_1
Sicuro rilievo probatorio assume, in tal senso, la deposizione del teste Persona_1 venditore dell'immobile in questione, il quale, escusso all'udienza del 19.9.2023, ha riferito con dovizia e puntualità circa le fasi nelle quali si era articolato il negoziato diretto al trasferimento del bene, non solo affermando che la trattativa che aveva preceduto l'acquisto aveva visto come unici protagonisti lui e l'attore , ma spingendosi anche ad accennare alle ragioni di carattere Parte_1 fiscale, partecipategli dallo stesso interessato, che suggerivano a quest'ultimo di sostituire a sé, al momento dell'acquisto dell'appartamento che era interessato ad acquistare, la allora fidanzata
. Controparte_2
Costei, stando sempre alle dichiarazioni del teste , non solo non assunse alcun ruolo nella Per_1 trattativa sfociata nel trasferimento del bene, intervenendo esclusivamente alla stipula dell'atto di compravendita onde prestarsi a figurare quale intestataria formale dell'immobile, ma non offrì alcun personale apporto economico nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione dell'affare.
A quest'ultimo riguardo, lo stesso teste ha riferito di essersi recato, il 21 luglio 2014, Per_1 insieme al e allo zio di costui, tale , presso l'ufficio postale ove Parte_1 Persona_2 quest'ultimo custodiva i risparmi del nipote su un libretto di deposito, del quale era titolare, allorché i due, in vista della stipula dell'atto di vendita, provvidero a svincolarne l'importo di euro
10.000,00, al fine di costituire la provvista dell'assegno postale circolare contestualmente emesso in favore di esso venditore in pagamento dell'acconto, titolo che venne in effetti riportato nell'atto notarile.
Il solo coinvolgimento, sempre e solo di carattere formale, che interessò la lo si ebbe su CP_2 richiesta dello stesso venditore, il quale a buona ragione pretese che gli otto effetti cambiari rilasciatigli al momento del trasferimento a garanzia del pagamento dilazionato del saldo del corrispettivo convenuto, anch'essi menzionati nell'atto notarile, fossero emessi a firma di colei che sarebbe dovuta figurare quale apparente acquirente del cespite, in conformità con quanto si intese fare risultare nell'atto pubblico.
Le dichiarazioni testimoniali del , oltre che risultare accurate e circostanziate, Per_1 intrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni, si accordano pienamente con quelle rese dal teste
, zio dell'attore , il quale, inteso alla udienza del 12.10.2023, ha Persona_2 Parte_1 confermato di avere tenuto in consegna i risparmi accumulati nel tempo dal nipote custodendoli su di un proprio libretto postale, dal quale, in vista dell'acquisto dell'immobile che il nipote si apprestava a concludere, provvide a svincolare la somma di euro 10.000,00 e a richiedere un assegno circolare di pari importo intestato al venditore, cui il titolo venne esibito in quella stessa occasione, per essere poi menzionato nell'atto di vendita e consegnato al al momento della Per_1 stipula. Il teste ha inoltre confermato di essere stato presente all'incontro svoltosi presso Persona_2
l'agenzia immobiliare occupatasi della intermediazione nella vendita dell'immobile, in occasione del quale si raggiunse tra il e la l'intesa di intestare fittiziamente l'immobile Parte_1 CP_2 in capo a quest'ultima, che si obbligava a ritrasferirlo al . Il teste ha altresì riferito sulle Parte_1 modalità che vennero poi seguite per il versamento frazionato, in otto ratei di euro 1.500,00 ciascuno, del corrispettivo residuo, cui sempre il nipote fece fronte volta a volta, Parte_1 provvedendovi con proprio denaro e ottenendo dal la progressiva restituzione delle cambiali Per_1 emesse in suo favore a firma della come lo stesso teste aveva puntualmente CP_2 Per_1 confermato in occasione della sua deposizione.
Quanto agli interventi di ristrutturazione successivi all'acquisto dell'immobile, il teste Persona_2 ha dichiarato essere stati anch'essi compiuti a spese dell'attore , circostanza anch'essa Parte_1 indicativa della intestazione meramente fiduciaria dell'immobile in capo alla convenuta, che al momento di pagare questa o quella maestranza gli chiedeva di mettergli a disposizione l'importo necessario prelevandolo dai risparmi di cui sempre lui manteneva la custodia.
Dalle dichiarazioni del teste si apprende che fu proprio quest'ultimo a invogliare il Testimone_1
all'acquisto dell'immobile in questione, affare al quale, per le difficoltà di accesso al Parte_1 credito bancario, che li accomunava, l'esiguità del prezzo di vendita al quale veniva proposto, la facilitazione di pagamento che il venditore era disposto a concedere all'eventuale acquirente, si era interessato in un primo tempo lo stesso che ad una più attenta valutazione ritenne Tes_1
l'appartamentino non rispondente alle proprie esigenze abitative, rinunciando ad acquistarlo.
Il teste ha inoltre affermato di avere presenziato in un paio di occasioni, una volta concluso Tes_1
l'acquisto, al pagamento per contanti dei successivi ratei del corrispettivo e alla contestuale restituzione da parte del dei corrispondenti effetti cambiari al solvente , e di Per_1 Parte_1 avere assistito alla dazione da parte del alla signora del denaro Parte_1 Controparte_2 contante, pari a euro 5.000,00, necessario a costituire la provvista del bonifico che venne disposto dalla in favore della ditta er la sostituzione degli infissi dell'immobile. CP_2 CP_3
L'esistenza del patto fiduciario tra le odierne parti trova ulteriore, piena e ancor più persuasiva conferma, a parere di questo giudicante, nelle dichiarazioni del teste , dipendente Testimone_2 dell'agenzia immobiliare occupatasi della intermediazione nella vendita dell'immobile, il quale ha ricordato di avere esaminato insieme al le diverse ipotesi negoziali utili a porre Parte_1
l'acquisto che quegli si accingeva a compiere al riparo da azioni esecutive che temeva potessero colpirlo, attesa la cospicua esposizione debitoria dell'attore verso l'agenzia delle entrate, e di essere pervenuti, per scongiurare quelle, alla soluzione di intestare fittiziamente il bene alla che CP_2 vi si rese disponibile. Il ha riferito, altresì, che raggiunta siffatta intesa, le odierne parti Tes_2 regolarono per iscritto, formalizzandoli mediante la stesura di un documento apposito, che tuttavia egli non ebbe modo di leggere, i rapporti sottesi all'intestazione fiduciaria del bene e le modalità del suo ritrasferimento in capo al , il quale, sempre a detta del teste, effettuò nelle sue mani Parte_1
i pagamenti dei primi ratei del saldo del prezzo, avendo egli inizialmente tenuto in custodia le cambiali, poi consegnate, quelle di successive scadenze, al venditore.
E' del tutto plausibile che la brusca interruzione della convivenza tra le parti e la repentina estromissione dell'attore dall'appartamento, nel quale i due coabitavano, per mezzo della arbitraria sostituzione della serratura dell'uscio ad opera della convenuta, circostanza ammessa da quest'ultima in occasione del suo interrogatorio, abbia impedito al di recuperare Parte_1 dall'interno dell'abitazione il documento cui il teste ha accennato nella sua deposizione. Tes_2
Dal canto suo, la convenuta ha riconosciuto, sempre in sede di interrogatorio formale, di avere spontaneamente desistito dall'intento di alienare a terzi l'immobile una volta raggiunta dalla notifica dell'atto di citazione -circostanza che diversamente non poteva impensierirla-, con tanto implicitamente avvalorando la tesi che la vuole semplice intestataria fittizia dell'immobile di fatto acquistato per sé dal , il quale ha diritto a vederlo trasferito in proprio favore in Parte_1 attuazione della obbligazione ineseguita della quale è creditore. In definitiva, il robusto apparato probatorio offerto da parte attrice appare affidabile, articolato e circostanziato, al punto da efficacemente sorreggere la domanda principale, vòlta alla declaratoria della sussistenza dell'obbligo inosservato dalla convenuta di trasferimento dell'immobile dalla fiduciaria al fiduciante e alla attuazione del detto obbligo Controparte_2 Parte_1 mediante l'emissione di pronuncia costitutiva, che tenga luogo del contratto non concluso tra le parti, domanda che può dunque trovare l'accoglimento di cui appare meritevole, prevalendo sulle domande alternative proposte in via subordinata dallo stesso attore.
3. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE
La totale soccombenza della convenuta ne comporta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Controparte_2 la condanna alla rifusione delle spese di lite, determinate in applicazione del D.M. n.147 del
13.8.2022, in favore dell'attore e liquidate come da dispositivo, con riferimento Parte_1 al valore dell'immobile definito ai sensi dell'art.15, comma primo, c.p.c.
Il costo della c.t.u., come liquidato in atti, viene posto anch'esso a carico esclusivo della convenuta, in ragione della sua totale soccombenza.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto – prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del presidente dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando nel procedimento n.1636/2022
r.g. sulle domande proposte da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_2 citazione notificato il 15.3.2022, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone il trasferimento in favore dell'attore Parte_1
(c.f.: ) della unità immobiliare sita in San Giorgio IC (Taranto),
[...] C.F._1 via Maria IM Immacolata, n.33, identificata nel NCEU al foglio 11 particella 1994 subalterno 1, rendita € 267,01, Zona Censuaria 1, Cat. A/4, classe 4, vani 5,5, sup. Mq. 112, ordinando la trascrizione della presente sentenza, previo il suo passaggio in giudicato, nei Pubblici
Registri Immobiliari di Taranto, con esonero del Conservatore dalle relative responsabilità;
2) pone a carico della convenuta le spese del giudizio, che liquida in euro Controparte_2
7.052,00 per onorario, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali, disponendo che il pagamento venga eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art.133, d.P.R.
n.115/2002;
- pone definitivamente a totale carico della convenuta il costo della espletata Controparte_2
c.t.u., come liquidato in corso di causa, facendosi obbligo alla stessa convenuta del rimborso delle spese processuali anticipate dall'Erario.
Così deciso in Taranto, il 6 ottobre 2025
Il Giudice (dott.ssa Stefania D'Errico)