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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 655/2021 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo Mele -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI
- Consigliere rel.
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.655/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 3.04.2024,
promossa da
Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLANTE-
Contro
C.F. 1 ), rappresentata e difesa CP_1 (C.F.: '
dall'avv. M. Domenica Campanelli;
AP
PE
LL
A-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 3.04.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: "Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 02.12.2019, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la CP 1
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Parte 1
conclusioni: "A) dichiarare il diritto della Dott.ssa CP_1 a percepire l'indennità relativa agli anni di frequenza del corso Di specializzazione in
Neurochirurgia e per l'effetto condannare la Parte 1
[...] in persona del Presidente pro tempore, al pagamento della somma indicata in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione;
B) con vittoria di spese e competenze di causa [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]).
L'attrice in epigrafe ha dedotto: di essersi laureata in medicina presso l'università di Pavia in data 30/10/1987 e di aver frequentato presso la stessa Università il
Corso di Specializzazione in Neurochirurgia della durata di cinque anni;
di essersi iscritta al predetto corso nel novembre 1987 e di aver conseguito la specializzazione nell'anno accademico 1991/1992; di non aver percepito alcun emolumento in dispregio delle direttive CEE 16 giugno 1976n. 363 e 26 gennaio
1982 n.76 che il Legislatore italiano avrebbe dovuto recepire ed attuare nell'ordinamento interno entro non oltre il 31 dicembre 1983; che il credito, alla data della specializzazione, ammontava ad euro 33.560,68 in ragione di €
6.713,939 (£ 13.000.000 all'anno); che le richieste rivolte al [...]
e alla Parte 1 Parte 2
[...] non avevano avuto alcun riscontro. ritualmente convenuta in La Parte 1
giudizio, non si è costituita.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 15 giugno 2021 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies con sentenza resa all'esito della trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del D.L. 34/2020.".
Con sentenza n.1851del 15 giugno 2021 il Tribunale ha accolto la domanda Cont proposta da parte attrice condannando la al pagamento della somma di euro
26.855,76 oltre interessi e spese del giudizio.
In particolare il giudice di primo grado ha riconosciuto a favore della dott.ssa CP_1 il ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76) in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi).
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la
[...] instando acchè, in riforma della pronuncia gravata, Parte 1
fossero dichiarate la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto dell'avvertimento di cui all'art 163 n7cpc- e la conseguente nullità della succitata sentenza, l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Roma
e, infine, l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla CP 1 il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame e, in via subordinata, il rigetto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza di prime cure, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 13.03.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della citazione in primo grado per difetto dell'avvertimento di cui all'art 163
n7 cpc e la conseguente nullità della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di appello la Parte 1
si duole dell'incompetenza del giudice adito.
[...]
In particolare, evidenzia come competente a decidere sia il Tribunale di Roma trattandosi di domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Stato per mancato recepimento della direttiva comunitaria.
Con il terzo motivo di gravame si duole l'appellante del decorso del termine di prescrizione decennale del diritto azionato.
Con il quarto motivo di gravame la Parte 1
censura l'infondatezza nel merito della domanda
[...]
proposta.
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
Sulla base della lettura dell'atto di citazione va ritenuta insussistente l'asserita nullità della citazione per difetto dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c..
Ed invero l'atto introduttivo del giudizio di primo grado prevede testualmente l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia...".
Il secondo motivo di appello è inammissibile.
Com'è noto in base all'art. 38 comma c.p.c., così come modificato dalla legge n.69.2009, che ha unificato il regime della rilevabilità dell'incompetenza, l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio devono eccepite dalle parti, a pena di decadenza, nella prima comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Secondo la disposizione citata l'incompetenza per materia, per valore o per territorio è rilevabile, anche d'ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che diversamente
-
dalla previgente disciplina il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti.
La parte pertanto - può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia, per valore o per territorio solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto. (Cass. Civile sez. III, 16/10/2012,
n.17705).
In merito alla questione, rilevante nel caso di specie, della proponibilità dell'eccezione di incompetenza da parte dell'appellante rimasto contumace nel giudizio di primo grado va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "L'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ." (Cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11002 del 27 maggio
2015).
Pertanto in applicazione del suesposto principio va ritenuta inammissibile nel caso in esame l'eccezione di incompetenza proposta
Parte 1 atteso chedalla quest'ultima è rimasta contumace in primo grado e non ricorrono gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ..
Il terzo motivo di appello è parimenti inammissibile.
Com'è noto l'art. 2938 c.c. prevede che il giudice non possa rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
La prescrizione, dunque, non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto.
Trattandosi di un'eccezione non rilevabile d'ufficio l'eccezione di prescrizione è inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di appello in virtù del divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. a tutela del principio del doppio grado di giurisdizione.
Rileva in questa sede precisare che al suddetto divieto soggiace anche la parte contumace, a meno che non chieda ed ottenga la rimessione in termini. Deve pertanto ritersi inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
l'eccezione di prescrizione proposta nel presente giudizio dalla
Parte 1
Il quarto motivo di gravame va parimenti ritenuto inammissibile in quanto assolutamente generico.
Ed invero la Parte 1 si limita ad asserire per "completezza difensiva" che “la domanda è pure infondata anche nel merito" senza in alcun modo consentire di individuare eventuali argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotetiche violazioni di legge e l'eventuale nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Alla luce dei rilievi espressi l'appello proposto va dunque rigettato.
Deve infine rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata Sig.ra CP_1 in assenza di prova di aver subito un danno per effetto del comportamento processuale dell'appellante.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 18.04.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)