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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• DA AR (C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo) il Pt_1 C.F._1
29/09/2003;
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo) Parte_2 C.F._2 il 17/08/1977;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Controparte_1 C.F._3
31/01/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e , nata in Parte_2 Controparte_2
Brasile (a Santo André/SP) il 18/02/1981; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando
Parisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_3 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituita, nel presente giudizio, l'amministrazione resistente, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito (in favore di quello amministrativo), nella parte in cui la parte ricorrente lamenta il silenzio-rigetto da parte del , e contestando, nel merito, le avverse Parte_3 deduzioni, stante la mancata prova in merito alla nazionalità italiana dell'avo. L'amministrazione ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 10/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Non pertinente è, poi, l'eccezione, sollevata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo, non avendo, a ben vedere, inteso gli odierni opponenti impugnare in alcun modo il silenzio serbato dal
, circostanza che veniva da loro allegata al solo fine di documentare la sussistenza, in capo Parte_3 agli stessi, dell'interesse ad agire in via giurisdizionale per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a San SI (Campobasso) Persona_1
e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Infondata è, infatti, al riguardo, l'eccezione del resistente in merito alla mancata prova circa CP_3 la nazionalità italiana dell'avo (deduzione che poggia sull'asserita assenza di un'espressa dicitura, in tal senso, sull'atto di nascita del medesimo), atteso che la nazionalità italiana di si Persona_1 evince, in ogni caso, dal certificato di nascita di ove si legge che ella è “figlia Parte_4 legittima di , muratore, e di donna , italiani, sposati in Italia e residenti Persona_2 Parte_5 in questo distretto” (cfr. documentazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e coniugatasi in Persona_1 Parte_4 data 18/02/1950 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato evincere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
- da , alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Parte_4 Persona_3 cittadino brasiliano in data 28/06/1973;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_3 Parte_2 17/08/1977;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nato il [...]; Persona_4
o , nata il [...]. Controparte_1 Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Parte_4
(coniugatasi nel 1950 con cittadino brasiliano), alla figlia nata nel 1954.
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che – benché successive al matrimonio di ed alla nascita di – Parte_4 Persona_3 spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 13 allegato al deposito del 23 giugno
2025, raffigurante la pagina del sito web del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, ove si evince il superamento del limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa, notoriamente, anche di diversi anni (v., in tal senso, i doc.ti n. 4 e n. 6 allegati al ricorso introduttivo)
– lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_3 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_3 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2380/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• DA AR (C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo) il Pt_1 C.F._1
29/09/2003;
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo) Parte_2 C.F._2 il 17/08/1977;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Controparte_1 C.F._3
31/01/2017, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e , nata in Parte_2 Controparte_2
Brasile (a Santo André/SP) il 18/02/1981; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando
Parisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_3 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituita, nel presente giudizio, l'amministrazione resistente, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito (in favore di quello amministrativo), nella parte in cui la parte ricorrente lamenta il silenzio-rigetto da parte del , e contestando, nel merito, le avverse Parte_3 deduzioni, stante la mancata prova in merito alla nazionalità italiana dell'avo. L'amministrazione ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 10/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Non pertinente è, poi, l'eccezione, sollevata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo, non avendo, a ben vedere, inteso gli odierni opponenti impugnare in alcun modo il silenzio serbato dal
, circostanza che veniva da loro allegata al solo fine di documentare la sussistenza, in capo Parte_3 agli stessi, dell'interesse ad agire in via giurisdizionale per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a San SI (Campobasso) Persona_1
e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Infondata è, infatti, al riguardo, l'eccezione del resistente in merito alla mancata prova circa CP_3 la nazionalità italiana dell'avo (deduzione che poggia sull'asserita assenza di un'espressa dicitura, in tal senso, sull'atto di nascita del medesimo), atteso che la nazionalità italiana di si Persona_1 evince, in ogni caso, dal certificato di nascita di ove si legge che ella è “figlia Parte_4 legittima di , muratore, e di donna , italiani, sposati in Italia e residenti Persona_2 Parte_5 in questo distretto” (cfr. documentazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e coniugatasi in Persona_1 Parte_4 data 18/02/1950 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato evincere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
- da , alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Parte_4 Persona_3 cittadino brasiliano in data 28/06/1973;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_3 Parte_2 17/08/1977;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nato il [...]; Persona_4
o , nata il [...]. Controparte_1 Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Parte_4
(coniugatasi nel 1950 con cittadino brasiliano), alla figlia nata nel 1954.
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che – benché successive al matrimonio di ed alla nascita di – Parte_4 Persona_3 spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 13 allegato al deposito del 23 giugno
2025, raffigurante la pagina del sito web del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, ove si evince il superamento del limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa, notoriamente, anche di diversi anni (v., in tal senso, i doc.ti n. 4 e n. 6 allegati al ricorso introduttivo)
– lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_3 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_3 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2380/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo