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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12421/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: bielorussa Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gabriella Maria Sordo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Stradelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 04/04/2022 in Crotone (KR) (anno 2022 atto n. 7 reg. 2 parte 1 serie C) In separazione dei beni. con i seguenti figli
Persona_1
Nata a New York (USA) il 15/11/2018 Cittadina: italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi condurranno vite separate con l'obbligo al mutuo rispetto.
2) Affido condiviso. Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma c.c. sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue capacità, Per_1 delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando la figlia si troverà presso di sé, tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dalla minore. Fermo l'onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che riguardano la figlia.
2bis) Mantenimento indiretto e diretto della minore. Il padre verserà a titolo di contributo indiretto per il mantenimento della figlia l'importo Per_1 mensile di € 700,00 (settecento), oltre rivalutazione ISTAT, con versamento tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Fermo l'obbligo di ciascuno dei genitori di fare fronte al mantenimento diretto della minore nei periodi in cui avranno presso di sé la bambina.
3) Spese straordinarie della minore. Quanto alle spese straordinarie, come previste dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Milano, i coniugi concordano quanto segue. Per la durata di un anno a far tempo dalla data del provvedimento di separazione, si Parte_1 accollerà € 150 mensili per contribuire ai costi della baby sitter di Tutte le altre spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo di Milano saranno a carico integrale del padre. Decorso un anno dal provvedimento di separazione, entrambi i genitori parteciperanno a tutte le spese straordinarie della figlia come previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano Per_1 nella misura del 50% ciascuno. manterrà a favore di la sua assicurazione sanitaria. Parte_2 Per_1
Resta inteso che, se nei giorni in cui il padre dovrebbe tenere con sé egli dovesse utilizzare Per_1 la baby sitter, il costo sarà interamente a suo carico. 4) Contributo del Signor al canone di locazione Pt_2 si trasferirà con la figlia in un diverso appartamento, attualmente Parte_1 Per_1 individuato dai coniugi in Milano, via Pisacane 51, con contratto di locazione intestato a Parte_1
contribuirà al pagamento del canone e degli oneri condominiali nella
[...] Parte_2 misura di € 1.300,00 (milletrecento/00) al mese, di cui € 1.200,00 per il canone ed € 100,00 per gli oneri condominiali, con versamento tramite bonifico bancario almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza prevista nel contratto di locazione per il pagamento del canone. terrà a proprio carico le spese di intermediazione dell'agenzia immobiliare e il Parte_1 versamento della cauzione. 5) Frequentazioni padre/figlia I genitori concordano il seguente calendario minimo di frequentazioni tra padre e figlia, salvo diverso e miglior accordo tra loro.
- A settimane alternate il padre terrà con sé per due giorni a settimana dall'uscita di scuola, Per_1 con pernottamento presso di lui ed accompagnamento della bimba a scuola il giorno dopo. Verranno preferibilmente scelti i giorni in cui la madre esce dal lavoro alle ore 19,00. I genitori potranno concordare anche più ampie frequentazioni infrasettimanali del padre, sempre nel rispetto dei desideri e degli impegni, scolastici e non, di Per_1
- Il padre terrà con sé a week end alternati, nel fine settimana in cui non avrà tenuto con sé Per_1 nei due giorni infrasettimanali;
a tal fine la preleverà dalla madre il sabato mattina, nella Per_1 fascia oraria tra le 9,30 e le 10,30, tenendola con sé, incluso il pernottamento del sabato, sino alle 19,00 di domenica, quando la riporterà dalla madre per la cena. 6) Periodi di vacanza Vacanze natalizie
- il padre terrà con sé dalla chiusura della scuola sino al 27 dicembre, Vigilia e giorno di Per_1
Natale inclusi, portandola dalla madre entro le ore 19,00 del 27 dicembre, mentre la madre terrà con sé dal 28 dicembre sino al 6 gennaio;
Per_1
- l'anno successivo, la madre terrà con sé dalla chiusura della scuola, Vigilia e giorno di Per_1
Natale inclusi, sino al 1 gennaio, portandola dal padre entro le ore 19,00 del 1 gennaio, mentre il padre terrà con sé dal 2 gennaio al 6 gennaio, portandola dalla madre entro le ore 19 del 6 Per_1 gennaio o riaccompagnandola direttamente a scuola il giorno 7 gennaio. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza, ferma la diversa durata dei periodi previsti per ciascun genitore. Per le vacanze di Natale 2025, sarà il padre a tenere con sé dalla chiusura della scuola sino Per_1 al 27 dicembre. Vacanze di Carnevale Un genitore terrà con sé durante le vacanze di Carnevale, mentre l'altro la terrà con sé Per_1
l'anno successivo. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza. Per l'anno 2026 sarà il padre a tenere con sé durante le vacanze di Carnevale. Per_1
Vacanze di Pasqua Un genitore terrà con sé dalla chiusura della scuola sino al giorno di Pasqua compreso, Per_1 portandola dall'altro genitore entro le ore 19,00 del giorno di Pasqua, mentre l'altro genitore la terrà dal lunedì dell' Angelo sino alla riapertura delle scuole. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza. Quando sarà il padre a tenere con sé dal lunedì dell' Angelo sino alla riapertura delle scuole, Per_1 la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 19,00 del giorno precedente alla riapertura delle scuole oppure la riaccompagnerà direttamente a scuola il giorno della riapertura. Per l'anno 2026 la madre terrà con sé dalla chiusura delle scuole sino al giorno di Pasqua. Per_1
Vacanze estive Un genitore terrà con sé durante il mese di luglio, mentre l'altro genitore la terrà durante il Per_1 mese di agosto. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza. I genitori concorderanno il calendario preciso dei rispettivi periodi entro il mese di aprile di ogni anno. Periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 giugno Ogni anno frequenterà campus estivi, scelti di comune accordo dai genitori, con iscrizione Per_1 da effettuarsi con adeguato anticipo in modo da poter selezionare per tempo le attività più adatte alla bambina. Con possibilità per entrambi i genitori di contattare telefonicamente la figlia durante i periodi in cui sarà presso l'altro genitore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Crotone (KR) in data 04/04/2022;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge . Così deciso in Milano, il 10.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: bielorussa Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gabriella Maria Sordo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Stradelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 04/04/2022 in Crotone (KR) (anno 2022 atto n. 7 reg. 2 parte 1 serie C) In separazione dei beni. con i seguenti figli
Persona_1
Nata a New York (USA) il 15/11/2018 Cittadina: italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi condurranno vite separate con l'obbligo al mutuo rispetto.
2) Affido condiviso. Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma c.c. sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue capacità, Per_1 delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando la figlia si troverà presso di sé, tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dalla minore. Fermo l'onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che riguardano la figlia.
2bis) Mantenimento indiretto e diretto della minore. Il padre verserà a titolo di contributo indiretto per il mantenimento della figlia l'importo Per_1 mensile di € 700,00 (settecento), oltre rivalutazione ISTAT, con versamento tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Fermo l'obbligo di ciascuno dei genitori di fare fronte al mantenimento diretto della minore nei periodi in cui avranno presso di sé la bambina.
3) Spese straordinarie della minore. Quanto alle spese straordinarie, come previste dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Milano, i coniugi concordano quanto segue. Per la durata di un anno a far tempo dalla data del provvedimento di separazione, si Parte_1 accollerà € 150 mensili per contribuire ai costi della baby sitter di Tutte le altre spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo di Milano saranno a carico integrale del padre. Decorso un anno dal provvedimento di separazione, entrambi i genitori parteciperanno a tutte le spese straordinarie della figlia come previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano Per_1 nella misura del 50% ciascuno. manterrà a favore di la sua assicurazione sanitaria. Parte_2 Per_1
Resta inteso che, se nei giorni in cui il padre dovrebbe tenere con sé egli dovesse utilizzare Per_1 la baby sitter, il costo sarà interamente a suo carico. 4) Contributo del Signor al canone di locazione Pt_2 si trasferirà con la figlia in un diverso appartamento, attualmente Parte_1 Per_1 individuato dai coniugi in Milano, via Pisacane 51, con contratto di locazione intestato a Parte_1
contribuirà al pagamento del canone e degli oneri condominiali nella
[...] Parte_2 misura di € 1.300,00 (milletrecento/00) al mese, di cui € 1.200,00 per il canone ed € 100,00 per gli oneri condominiali, con versamento tramite bonifico bancario almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza prevista nel contratto di locazione per il pagamento del canone. terrà a proprio carico le spese di intermediazione dell'agenzia immobiliare e il Parte_1 versamento della cauzione. 5) Frequentazioni padre/figlia I genitori concordano il seguente calendario minimo di frequentazioni tra padre e figlia, salvo diverso e miglior accordo tra loro.
- A settimane alternate il padre terrà con sé per due giorni a settimana dall'uscita di scuola, Per_1 con pernottamento presso di lui ed accompagnamento della bimba a scuola il giorno dopo. Verranno preferibilmente scelti i giorni in cui la madre esce dal lavoro alle ore 19,00. I genitori potranno concordare anche più ampie frequentazioni infrasettimanali del padre, sempre nel rispetto dei desideri e degli impegni, scolastici e non, di Per_1
- Il padre terrà con sé a week end alternati, nel fine settimana in cui non avrà tenuto con sé Per_1 nei due giorni infrasettimanali;
a tal fine la preleverà dalla madre il sabato mattina, nella Per_1 fascia oraria tra le 9,30 e le 10,30, tenendola con sé, incluso il pernottamento del sabato, sino alle 19,00 di domenica, quando la riporterà dalla madre per la cena. 6) Periodi di vacanza Vacanze natalizie
- il padre terrà con sé dalla chiusura della scuola sino al 27 dicembre, Vigilia e giorno di Per_1
Natale inclusi, portandola dalla madre entro le ore 19,00 del 27 dicembre, mentre la madre terrà con sé dal 28 dicembre sino al 6 gennaio;
Per_1
- l'anno successivo, la madre terrà con sé dalla chiusura della scuola, Vigilia e giorno di Per_1
Natale inclusi, sino al 1 gennaio, portandola dal padre entro le ore 19,00 del 1 gennaio, mentre il padre terrà con sé dal 2 gennaio al 6 gennaio, portandola dalla madre entro le ore 19 del 6 Per_1 gennaio o riaccompagnandola direttamente a scuola il giorno 7 gennaio. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza, ferma la diversa durata dei periodi previsti per ciascun genitore. Per le vacanze di Natale 2025, sarà il padre a tenere con sé dalla chiusura della scuola sino Per_1 al 27 dicembre. Vacanze di Carnevale Un genitore terrà con sé durante le vacanze di Carnevale, mentre l'altro la terrà con sé Per_1
l'anno successivo. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza. Per l'anno 2026 sarà il padre a tenere con sé durante le vacanze di Carnevale. Per_1
Vacanze di Pasqua Un genitore terrà con sé dalla chiusura della scuola sino al giorno di Pasqua compreso, Per_1 portandola dall'altro genitore entro le ore 19,00 del giorno di Pasqua, mentre l'altro genitore la terrà dal lunedì dell' Angelo sino alla riapertura delle scuole. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza. Quando sarà il padre a tenere con sé dal lunedì dell' Angelo sino alla riapertura delle scuole, Per_1 la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 19,00 del giorno precedente alla riapertura delle scuole oppure la riaccompagnerà direttamente a scuola il giorno della riapertura. Per l'anno 2026 la madre terrà con sé dalla chiusura delle scuole sino al giorno di Pasqua. Per_1
Vacanze estive Un genitore terrà con sé durante il mese di luglio, mentre l'altro genitore la terrà durante il Per_1 mese di agosto. E così, di anno in anno seguendo il criterio dell'alternanza. I genitori concorderanno il calendario preciso dei rispettivi periodi entro il mese di aprile di ogni anno. Periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 giugno Ogni anno frequenterà campus estivi, scelti di comune accordo dai genitori, con iscrizione Per_1 da effettuarsi con adeguato anticipo in modo da poter selezionare per tempo le attività più adatte alla bambina. Con possibilità per entrambi i genitori di contattare telefonicamente la figlia durante i periodi in cui sarà presso l'altro genitore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Crotone (KR) in data 04/04/2022;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge . Così deciso in Milano, il 10.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG