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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18703/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425166 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 novembre 2024 a Roma Capitale, la società Ricorrente_1 srl unipersonale, esercente l'attività di produzione cinematografica, impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401425166, notificato in data 18 ottobre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di € 10.289,00 (di cui euro 6.921,26 per tributi ed interessi, euro 3.360,24 per sanzioni, euro 7,83 per spese di notifica) in relazione all'immobile, sito in Indirizzo_1 (identificato al NCEU a Dati_Catastali_1, categoria C/1) su cui esercitava il diritto di superficie.
In particolare, la società ricorrente segnalava che nel precedente accertamento TARI, intrapreso dal Comune di Roma nel 2017, per gli anni dal 2012 al 2016, era stata determinata, per lo stesso immobile, una superficie tassabile di mq. 75, eccepiva, quindi, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'errore di calcolo della superficie imponibile, indicata, nell'avviso di accertamento TARI n. 112401425166, in mq. 106, mentre, in realtà, la superficie tassabile ammontava a mq. 66; deduceva anche la violazione di legge nel procedimento di irrogazione sanzioni e di addebito degli interessi per cui invocava la sussistenza di una causa di esenzione per tali voci, in assenza di colpa e responsabilità.
Tutto ciò premesso, la Società_1 srl unipersonale chiedeva alla Corte, previa sospensiva, di annullare, in via principale, l'avviso di accertamento impugnato ed il connesso atto di irrogazione delle sanzioni per difetto di motivazione, violazione di legge nel calcolo del tributo e nel procedimento di irrogazione delle sanzioni e di addebito degli interessi, nonché, in via subordinata, di rideterminare la sola imposta (TARI
e TEFA) sulla base della minore superficie tassabile, il tutto con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva in data 2 ottobre 2025, dando atto di avere provveduto, in data 20 gennaio 2025, ad emettere il provvedimento n. U250100113966 di annullamento parziale dell'avviso di accertamento qui impugnato, in quanto la superficie calpestabile accertata, assoggettabile ad imposizione TARI e TEFA, era superiore a quella effettiva e doveva essere rettificata con conseguente necessità di rideterminazione di imposta, sanzioni ed interessi.
Per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva che per la differenza di importo ancora dovuto il ricorso della contribuente fosse in parte respinto con spese compensate.
Con ordinanza del 10 ottobre 2025 la Corte, in composizione collegiale, rigettava l'istanza di sospensiva.
Con successiva memoria integrativa del 26 novembre 2025 Roma Capitale riferiva di avere emesso, nelle more del giudizio, un nuovo avviso di accertamento in rettifica, sulla base della diversa superficie accertata, avente il n. 112590003228, rideterminando il quantum complessivamente richiesto (per imposta, sanzioni ed interessi) nella minore somma di euro 7.185,00 (rispetto all'iniziale importo reclamato di euro 10.289,00).
Per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del presente giudizio con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – disertata da entrambe le parti – la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato.
Roma Capitale ha, infatti, rideterminato la superficie calpestabile dell'immobile, soggetta a TARI e TEFA e, come detto, ha emesso un nuovo accertamento esecutivo in rettifica con cui ha ricalcolato, al ribasso, le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute dalla contribuente che aveva, comunque, omesso di presentare la prescritta dichiarazione TARI per periodo di riferimento (2018/2023).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18703/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425166 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 novembre 2024 a Roma Capitale, la società Ricorrente_1 srl unipersonale, esercente l'attività di produzione cinematografica, impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401425166, notificato in data 18 ottobre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di € 10.289,00 (di cui euro 6.921,26 per tributi ed interessi, euro 3.360,24 per sanzioni, euro 7,83 per spese di notifica) in relazione all'immobile, sito in Indirizzo_1 (identificato al NCEU a Dati_Catastali_1, categoria C/1) su cui esercitava il diritto di superficie.
In particolare, la società ricorrente segnalava che nel precedente accertamento TARI, intrapreso dal Comune di Roma nel 2017, per gli anni dal 2012 al 2016, era stata determinata, per lo stesso immobile, una superficie tassabile di mq. 75, eccepiva, quindi, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'errore di calcolo della superficie imponibile, indicata, nell'avviso di accertamento TARI n. 112401425166, in mq. 106, mentre, in realtà, la superficie tassabile ammontava a mq. 66; deduceva anche la violazione di legge nel procedimento di irrogazione sanzioni e di addebito degli interessi per cui invocava la sussistenza di una causa di esenzione per tali voci, in assenza di colpa e responsabilità.
Tutto ciò premesso, la Società_1 srl unipersonale chiedeva alla Corte, previa sospensiva, di annullare, in via principale, l'avviso di accertamento impugnato ed il connesso atto di irrogazione delle sanzioni per difetto di motivazione, violazione di legge nel calcolo del tributo e nel procedimento di irrogazione delle sanzioni e di addebito degli interessi, nonché, in via subordinata, di rideterminare la sola imposta (TARI
e TEFA) sulla base della minore superficie tassabile, il tutto con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva in data 2 ottobre 2025, dando atto di avere provveduto, in data 20 gennaio 2025, ad emettere il provvedimento n. U250100113966 di annullamento parziale dell'avviso di accertamento qui impugnato, in quanto la superficie calpestabile accertata, assoggettabile ad imposizione TARI e TEFA, era superiore a quella effettiva e doveva essere rettificata con conseguente necessità di rideterminazione di imposta, sanzioni ed interessi.
Per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva che per la differenza di importo ancora dovuto il ricorso della contribuente fosse in parte respinto con spese compensate.
Con ordinanza del 10 ottobre 2025 la Corte, in composizione collegiale, rigettava l'istanza di sospensiva.
Con successiva memoria integrativa del 26 novembre 2025 Roma Capitale riferiva di avere emesso, nelle more del giudizio, un nuovo avviso di accertamento in rettifica, sulla base della diversa superficie accertata, avente il n. 112590003228, rideterminando il quantum complessivamente richiesto (per imposta, sanzioni ed interessi) nella minore somma di euro 7.185,00 (rispetto all'iniziale importo reclamato di euro 10.289,00).
Per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del presente giudizio con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – disertata da entrambe le parti – la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato.
Roma Capitale ha, infatti, rideterminato la superficie calpestabile dell'immobile, soggetta a TARI e TEFA e, come detto, ha emesso un nuovo accertamento esecutivo in rettifica con cui ha ricalcolato, al ribasso, le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute dalla contribuente che aveva, comunque, omesso di presentare la prescritta dichiarazione TARI per periodo di riferimento (2018/2023).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei