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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1164/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
RR ZI, EL
ROSI ELISABETTA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8448/2023 depositato il 24/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1, Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. RM0024020 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento avente ad oggetto la rendita dell'immobile sito in Pomezia Indirizzo_1 senza numero civico identificato al Catasto AB (Codice: G811), foglio Dati catatstali_1graffata con foglio Daticatastali_2 e foglio
Daticatatali_3 deducendone la nullità per omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente in violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del d.p.r.1142/1949 e dell'art. 12 della legge
212/2000 (mancato sopralluogo). La nullità per carente motivazione in violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1 della Legge 212/2000. La correttezza della determinazione della rendita catastale come proposta in sede di docfa e la sproporzione della rendita accertata e riportata nell'avviso.
Ha chiesto perciò di annullare integralmente l'avviso di accertamento impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso.
Sono stati disposti su richiesta delle parti rinvii per verificare la possibilità di risolvere in via conciliativa la lite. In mancanza di accordo la Corte ha disposto consulenza e nell'ambito di questa le parti sono addivenuti ad un accordo e in vista dell'udienza odierna l'Agenzia ha depositato memoria dando atto del fatto che la controversia è stata definita stragiudizialmente chiedendo che il giudizio sia definito con la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Conseguentemente all'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Il Consulente nominato ha infatti individuato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato concordando conseguentemente di definire la controversia tra le stesse pendente nei termini ivi enunciati con una nuova rendita catastale pe l'immobile oggetto di accertamento che la società contribuente ha ritenuto congrua accettandola e accettando altresì di definire la controversia pendente in quei termini compensando le spese.
All'accordo conciliativo sopravvenuto segue perciò l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di ctu, liquidate con separato decreto, le stesse vanno poste deinitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
Il giudice est.
ZI AR
Il PresidenteElisabetta Ceniccola
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
RR ZI, EL
ROSI ELISABETTA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8448/2023 depositato il 24/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1, Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. RM0024020 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento avente ad oggetto la rendita dell'immobile sito in Pomezia Indirizzo_1 senza numero civico identificato al Catasto AB (Codice: G811), foglio Dati catatstali_1graffata con foglio Daticatastali_2 e foglio
Daticatatali_3 deducendone la nullità per omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente in violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del d.p.r.1142/1949 e dell'art. 12 della legge
212/2000 (mancato sopralluogo). La nullità per carente motivazione in violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1 della Legge 212/2000. La correttezza della determinazione della rendita catastale come proposta in sede di docfa e la sproporzione della rendita accertata e riportata nell'avviso.
Ha chiesto perciò di annullare integralmente l'avviso di accertamento impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso.
Sono stati disposti su richiesta delle parti rinvii per verificare la possibilità di risolvere in via conciliativa la lite. In mancanza di accordo la Corte ha disposto consulenza e nell'ambito di questa le parti sono addivenuti ad un accordo e in vista dell'udienza odierna l'Agenzia ha depositato memoria dando atto del fatto che la controversia è stata definita stragiudizialmente chiedendo che il giudizio sia definito con la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Conseguentemente all'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Il Consulente nominato ha infatti individuato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato concordando conseguentemente di definire la controversia tra le stesse pendente nei termini ivi enunciati con una nuova rendita catastale pe l'immobile oggetto di accertamento che la società contribuente ha ritenuto congrua accettandola e accettando altresì di definire la controversia pendente in quei termini compensando le spese.
All'accordo conciliativo sopravvenuto segue perciò l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di ctu, liquidate con separato decreto, le stesse vanno poste deinitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
Il giudice est.
ZI AR
Il PresidenteElisabetta Ceniccola