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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO NC, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4558/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029742928000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.09.2025 Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020250029742928000, con la quale l' Agenzia gli intima il pagamento della complessiva somma di
€ 20.347,29.In particolare, con il detto atto, ADER procedeva al recupero coattivo delle somme asseritamente dovute dal ricorrente a titolo di imposta di successione, relativa alla successione della sig.ra Nominativo_1, il tutto oltre interessi, sanzioni e costi di notifica.
unico motivo di impugnazione concerne l'omessa notifica degli atti presupposti. Conclude pertanto il ricorrente per l'annullamento dell'atto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere così come richiesto dalle parti che hanno comunicato di aver raggiunto un accordo tra loro.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO NC, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4558/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029742928000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.09.2025 Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020250029742928000, con la quale l' Agenzia gli intima il pagamento della complessiva somma di
€ 20.347,29.In particolare, con il detto atto, ADER procedeva al recupero coattivo delle somme asseritamente dovute dal ricorrente a titolo di imposta di successione, relativa alla successione della sig.ra Nominativo_1, il tutto oltre interessi, sanzioni e costi di notifica.
unico motivo di impugnazione concerne l'omessa notifica degli atti presupposti. Conclude pertanto il ricorrente per l'annullamento dell'atto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere così come richiesto dalle parti che hanno comunicato di aver raggiunto un accordo tra loro.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo