TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2618/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2618/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Remo Francesco Libardi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Rawalpindi (Pakistan) in data 9 marzo 2023, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaiba (RO),
Parte II, N. 10, Serie C, Anno 2003, e dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gaiba.
2. confermare che i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti ed hanno già definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno dato atto che la dimora coniugale è sita a PE GA (TN) via A. Merini n. 7 e che, dopo un breve periodo di convivenza, già dalla fine dell'anno 2023 è cessata la loro coabitazione: la moglie risiede, infatti, in PE
GA mentre il marito risiede in Pakistan (con mero domicilio in PE
GA). I ricorrenti hanno dato atto che la moglie lavora come operaia presso la
Cooperativa di S. Orsola mentre il marito lavora in Pakistan, pertanto sono entrambi economicamente autosufficienti.
Con sentenza di questo Tribunale n. 206/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2024.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (udienza dell'8 luglio 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha
2 pronunciato la separazione personale (sentenza n. 206/2024 di data 9 luglio 2024 pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Rawalpindi (Pakistan) in data 9 marzo 2023, con atto C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaiba (RO), Parte II,
N. 10, Serie C, Anno 2003, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2618/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Remo Francesco Libardi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Rawalpindi (Pakistan) in data 9 marzo 2023, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaiba (RO),
Parte II, N. 10, Serie C, Anno 2003, e dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gaiba.
2. confermare che i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti ed hanno già definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno dato atto che la dimora coniugale è sita a PE GA (TN) via A. Merini n. 7 e che, dopo un breve periodo di convivenza, già dalla fine dell'anno 2023 è cessata la loro coabitazione: la moglie risiede, infatti, in PE
GA mentre il marito risiede in Pakistan (con mero domicilio in PE
GA). I ricorrenti hanno dato atto che la moglie lavora come operaia presso la
Cooperativa di S. Orsola mentre il marito lavora in Pakistan, pertanto sono entrambi economicamente autosufficienti.
Con sentenza di questo Tribunale n. 206/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2024.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (udienza dell'8 luglio 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha
2 pronunciato la separazione personale (sentenza n. 206/2024 di data 9 luglio 2024 pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Rawalpindi (Pakistan) in data 9 marzo 2023, con atto C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaiba (RO), Parte II,
N. 10, Serie C, Anno 2003, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3