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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2024 promossa da:
(c.f ), con il patrocinio degli avv.ti Luca Roda e Parte_1 C.F._1 Massimo Lazzari, elettivamente domiciliata presso i difensori in Bologna Via Zamboni n°9 RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Dettore, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna Via Brunelleschi n°119
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 07/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato nella sua qualità di Parte_1 proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito in Ravenna Via Corradino n°25, concesso in locazione a in forza di contratto 01/11/2021 e reg.to il 05/11/2021, chiedeva che venisse Controparte_1 dichiarata la risoluzione di detto contratto alla sua prima scadenza del 31/10/2024 a seguito della volontà di diniego alla rinnovazione tempestivamente comunicato al conduttore con racc. 21/11/2023 adducendo, per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98, la necessità di adibire l'immobile a propria abitazione.
Chiedeva declaratoria di risoluzione del contratto alla data indicata, disporsi l'immediato rilascio dell'immobile e la previsione ex art. 614 bis cpc di una somma da pagarsi da parte del conduttore per ogni giorno di ritardo nel rilascio, con vittoria di spese.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Si costituiva il conduttore non opponendosi alla domanda ma chiedendo un termine di sei/dodici mesi per il rilascio a decorrere dalla scadenza per la difficoltà del resistente nel reperire altra soluzione abitativa pur essendo in graduatoria per alloggio ERP, chiedeva la compensazione delle spese ed il rigetta dell'istanza ex art. 614 bis cpc.
La mediazione sortiva esito negativo e la causa, avendo natura documentale ed in assenza di istanze istruttorie, è passata quindi in decisione all'udienza del 07/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha azionato la procedura di diniego alla rinnovazione del contratto per la sua prima scadenza del 31/10/2024 (contratto a canone concordato 3 + 2) inviando al conduttore tempestiva comunicazione (cfr. doc. 2) indicando che l'appartamento sarebbe stato destinato a propria abitazione.
Risulta rispettato lo specifico dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98 e 29, 30 L. 392/78: la comunicazione di diniego (cfr. doc. 2) è infatti avvenuta tempestivamente e contiene espressa indicazione della motivazione giustificatrice e questo è sufficiente richiedendosi solo una mera manifestazione di volontà da parte della locatrice (cfr. Trib. Torino
04/04/2023 – Cass. Civ. 09/02/2023 n°3938 – C. App. Torino 14/06/2022 n°603 – Trib. Roma
04/05/2021 n°7958 – C. App. Roma 26/05/2020 n°7777 – Cass. Civ. 19/07/2019 n°19523 – Cass. Civ.
16/01/2013 n°936).
Il conduttore non si è opposto alla domanda ma ad oggi non ha ancora riconsegnato l'immobile rimanendo nel possesso per circa otto mesi oltre la scadenza e ben di più se consideriamo la data della disdetta.
Va quindi respinta la richiesta di termine ampio per il rilascio per le motivazioni addotte avendo il conduttore già goduto di un termine abbondante.
Va disattesa la domanda della sanzione ex art. 614 bis cpc non sussistendo motivi particolari per l'adozione del provvedimento.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate vista la mancata opposizione alla domanda e le motivazioni addotte per la permanenza nell'immobile.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes 01/11/2021 e reg.to il
[...]
05/11/2021 alla sua prima scadenza del 31/10/2024;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - condanna il conduttore resistente all'immediato rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in
Ravenna Via Corradino n°25;
- spese integralmente compensate tra le parti;
- rigetta ogni altra domanda.
Ravenna, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2024 promossa da:
(c.f ), con il patrocinio degli avv.ti Luca Roda e Parte_1 C.F._1 Massimo Lazzari, elettivamente domiciliata presso i difensori in Bologna Via Zamboni n°9 RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Dettore, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna Via Brunelleschi n°119
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 07/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato nella sua qualità di Parte_1 proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito in Ravenna Via Corradino n°25, concesso in locazione a in forza di contratto 01/11/2021 e reg.to il 05/11/2021, chiedeva che venisse Controparte_1 dichiarata la risoluzione di detto contratto alla sua prima scadenza del 31/10/2024 a seguito della volontà di diniego alla rinnovazione tempestivamente comunicato al conduttore con racc. 21/11/2023 adducendo, per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98, la necessità di adibire l'immobile a propria abitazione.
Chiedeva declaratoria di risoluzione del contratto alla data indicata, disporsi l'immediato rilascio dell'immobile e la previsione ex art. 614 bis cpc di una somma da pagarsi da parte del conduttore per ogni giorno di ritardo nel rilascio, con vittoria di spese.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 Si costituiva il conduttore non opponendosi alla domanda ma chiedendo un termine di sei/dodici mesi per il rilascio a decorrere dalla scadenza per la difficoltà del resistente nel reperire altra soluzione abitativa pur essendo in graduatoria per alloggio ERP, chiedeva la compensazione delle spese ed il rigetta dell'istanza ex art. 614 bis cpc.
La mediazione sortiva esito negativo e la causa, avendo natura documentale ed in assenza di istanze istruttorie, è passata quindi in decisione all'udienza del 07/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha azionato la procedura di diniego alla rinnovazione del contratto per la sua prima scadenza del 31/10/2024 (contratto a canone concordato 3 + 2) inviando al conduttore tempestiva comunicazione (cfr. doc. 2) indicando che l'appartamento sarebbe stato destinato a propria abitazione.
Risulta rispettato lo specifico dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. a), L. 431/98 e 29, 30 L. 392/78: la comunicazione di diniego (cfr. doc. 2) è infatti avvenuta tempestivamente e contiene espressa indicazione della motivazione giustificatrice e questo è sufficiente richiedendosi solo una mera manifestazione di volontà da parte della locatrice (cfr. Trib. Torino
04/04/2023 – Cass. Civ. 09/02/2023 n°3938 – C. App. Torino 14/06/2022 n°603 – Trib. Roma
04/05/2021 n°7958 – C. App. Roma 26/05/2020 n°7777 – Cass. Civ. 19/07/2019 n°19523 – Cass. Civ.
16/01/2013 n°936).
Il conduttore non si è opposto alla domanda ma ad oggi non ha ancora riconsegnato l'immobile rimanendo nel possesso per circa otto mesi oltre la scadenza e ben di più se consideriamo la data della disdetta.
Va quindi respinta la richiesta di termine ampio per il rilascio per le motivazioni addotte avendo il conduttore già goduto di un termine abbondante.
Va disattesa la domanda della sanzione ex art. 614 bis cpc non sussistendo motivi particolari per l'adozione del provvedimento.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate vista la mancata opposizione alla domanda e le motivazioni addotte per la permanenza nell'immobile.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes 01/11/2021 e reg.to il
[...]
05/11/2021 alla sua prima scadenza del 31/10/2024;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - condanna il conduttore resistente all'immediato rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in
Ravenna Via Corradino n°25;
- spese integralmente compensate tra le parti;
- rigetta ogni altra domanda.
Ravenna, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3