Articolo 26 della Legge 16 aprile 1973, n. 171
Articolo 25
Versione
23 maggio 1973
Art. 26.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 maggio 1973
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