Art. 26.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.