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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 1663/2023
Alla udienza tenuta il 24/01/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 1663/2023 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attore opponente compare l'Avv. MARCO RONTANI;
per la convenuta opposta compare l'Avv. COZZANI in sostituzione dell'Avv. TROTTA CARMELA i quali si riportano ai fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
- 1 - Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1663 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
: Avv. GIANNI BALDINI, Avv. MARCO RONTANI
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
non in proprio ma quale mandataria di Controparte_1 [...]
Controparte_2
DIFENSORE: Avv. CARMELA TROTTA
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione:
• In via principale, accertare e dichiarare invalido il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, anche in ragione del difetto di legittimazione attiva, e respingere ogni domanda di controparte per il fatto che il preteso credito di risulta inesistente, indimostrato e privo di supporti CP_2 probatori, e comunque infondato in fatto e in diritto;
• In generale, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità totale e/o parziale dei contratti bancari di cui è causa per i motivi meglio spiegati nelle premesse dell'atto di opposizione (invalidità del saldo conto e validità dei soli estratti conto integrali, inesistenza di contratti scritti di conto corrente, invalidità delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto, e di quelle analoghe sull'accordato e/o sull'utilizzo, mai pattuite, interessi ultralegali mai pattuiti e variati illegittimamente, interessi anatocistici illegittimi, violazione della Legge 108.1996, illegittimità della Jus Variandi, e del meccanismo delle valute, illegittimità di spese, commissioni e oneri vari, illegittima segnalazione alla centrale rischi, ecc.), con tutte le conseguenze, sul piano della totale infondatezza delle pretese creditorie avanzate da parte opposta prive di ogni supporto probatorio;
CP_2
• Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con condanna ex art. 96 cpc e con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite liquidate in favore del difensore Avv. Gianni Baldini”.
➢ Parte convenuta opposta:
- 2 - “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 583/2023 del 03/05/2023 - RG n. 1524/2023 Repert. n. 970/2023 del 03/05/2023 del Tribunale di Lucca. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 583/2023 del 03/05/2023 - RG n. 1524/2023; Rigettare l'opposizione promossa per le causali ampiamente articolate. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento in favore del creditore opposto della diversa, maggiore o minore somma determinata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 583/2023, con il quale il Pt_1
Tribunale di Lucca gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 119.095,34 oltre interessi e spese di lite, in favore di Controparte_2
(d'ora in avanti, breviter, o “l'opposta”) – importo richiesto quale saldo CP_2
debitore del conto corrente n. 4760/634489/00.00.0000, acceso presso CA
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il cui credito era stato trasferito ad in CP_2
seguito ad operazione di scissione del 25.11.2020 – chiedendone la revoca ed eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per non aver dimostrato la fonte del negozio traslativa del credito fatto valere;
che il certificato di saldaconto ex art. 50 T.U.B. non integrava prova idonea a suffragare il credito nell'ambito del giudizio di opposizione;
che era da disconoscersi – ed in effetti veniva disconosciuta – la conformità all'originale di copia di un contratto di apertura di credito del 9.5.1996, relativo a rapporto di conto corrente n. 634489, intrattenuto con CA Toscana;
che non risultavano prodotti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, il che impediva di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla banca;
che il saldo del conto era comunque contestato per addebito di poste non
- 3 - dovute in ragione del conteggio di interessi usurari, in misura ultralegale e con illegittima applicazione dell'anatocismo, nonché di spese e commissioni di massimo scoperto, ovvero equipollenti, non dovute in alcun modo;
che erano state illegittimamente variate le condizioni del rapporto ed applicate valute fittizie difformi da quelle reali. Ha quindi concluso per sentir revocare il decreto opposto, previa declaratoria di nullità totale o parziale dei contratti posti a sostegno della pretesa creditoria.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
non in proprio, ma quale mandataria di alla quale Controparte_1 CP_2
erano stati trasferiti rapporti giuridici attivi e passivi come meglio indicati nel progetto di scissione parziale, regolarmente approvato, da CA Monte dei Paschi di Siena S.p.a., deducendo che il debitore ceduto non era legittimato ad opporre alla cessionaria del credito – dovendosi ricondurre la scissione intercorsa ad un fenomeno di cessione traslativa di crediti – le vicende riguardanti i contratti da cui i crediti ceduti originavano;
che la cessione del credito fatto valere era stata dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base del solo certificato di saldaconto ex art. 50 T.U.B. e che nessuna contestazione specifica era stata sollevata, se non censure del tutto generiche ed apodittiche.
§1.2 – Istruita la causa sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 24 gennaio 2025, precisate le conclusioni, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è fondata sotto plurimi profili e va accolta.
§3. – Anzitutto, è carente la prova della cessione del credito, asseritamente avvenuta tramite scissione parziale ex art. 2506 c.c., di cui non è presente in atti alcuna evidenza, se non l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58, 2° comma, T.U.B. che però, a parere del Tribunale, non è sufficiente, di per sé solo, a dimostrare l'intervenuta cessione.
- 4 - Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza della corte regolatrice l'adempimento consistente nel deposito dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell'ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall'onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione (Cass. sent. n. 34868 del 2024), tra i quali l'avviso di pubblicazione può essere iscritto soprattutto quando esso proviene da un'iniziativa della parte cedente (Cass. ord. n. 17944 del 2023).
Sennonché, nel caso di specie, l'avviso di pubblicazione è l'unico elemento presente in atti e la pubblicazione è stata curata ad iniziativa della parte cessionaria, non della cedente, di tal che appare insufficiente, di per sé solo, ad offrire la prova dell'intervenuta cessione.
§4. – In secondo luogo, nel negozio di cessione del credito, quale ne sia lo strumento tipico adottato per approdare all'effetto traslativo, il debitore ceduto è abilitato a sollevare nei confronti del cessionario le eccezioni che riguardano la validità del rapporto originario (Cass. sent. n. 575 del 2001; n. 8485 del 1999; n.
1257 del 1988).
Nel caso di specie, validamente e tempestivamente disconosciuta la conformità dall'originale della copia per immagine di un contratto di apertura di credito, sprovvisto peraltro di ogni riferimento al rapporto di conto corrente originario, non residua alcuna evidenza scritta dei contratti di conto corrente per cui è causa, da cui origina il saldo negativo oggetto di cessione, donde va rilevata incidentalmente la nullità a norma dell'art. 117 T.U.B., il che esclude in radice l'insorgenza di poste creditorie a vantaggio della cessionaria derivanti dal rapporto nullo.
§5. – In terzo luogo, corre l'obbligo di considerare che costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in tema di
- 5 - contratto di conto corrente, nel giudizio ordinario di cognizione che si apre con l'opposizione, nel quale la banca assume la veste di attore in senso sostanziale, la prova documentale agevolata di cui all'art. 50 T.U.B. – utilizzabile solo ai fini del rilascio del provvedimento monitorio – viene surrogata dall'inderogabile dimostrazione del saldo attraverso la produzione degli estratti conto sin dall'inizio del rapporto (Cass. ord. n. 2596 del 2019; sent. n. 20693 del 2016; n. 21597 del
2013).
§5.1 – Più specificamente, in origine, l'art. 102 R.D.L. 17/07/1937, n. 1400, convertito con modificazioni dalla L. 07/04/1938, n. 636 (c.d. “legge bancaria”), prevedeva che l'istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio con un patrimonio di almeno
50 milioni di lire, potessero utilizzare nella fase monitoria «l'estratto dei loro salda- conti», certificato conforme alle scritture da uno dei dirigenti dell'istituto, che aveva altresì l'onere di dichiarare che il credito fosse «vero e liquido». Oggi l'art. 50 TUB prevede che la CA d'IA e tutte le altre banche possano chiedere il decreto ingiuntivo, anche in base «all'estratto conto» certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca istante, il quale deve altresì dichiarare che il credito è «vero e liquido».
§5.2 – Nell'ipotesi in cui il correntista assuma la veste soltanto formale di attore, ma quella sostanziale di convenuto – il che è quanto accade nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova, idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del
- 6 - primo degli estratti conto prodotti;
in questo caso infatti, da un lato, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, dall'altro, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (Cass. sent. n. 27362 del 2022; n.
22387 del 2021).
In particolare, quando l'estratto conto inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente, non può dirsi per ciò solo incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (Cass. sent. n. 15601 del 2022).
§5.2.1 – Quando il correntista agisca con una domanda di condanna al pagamento di un saldo “intermedio”, cioè a dirsi in costanza di rapporto, riferibile cronologicamente ad un determinato lasso di tempo compreso tra l'inizio e la fine del rapporto, egli è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione (Cass. sent. n. 16602 del 2024).
Sia pur enunciato con riguardo al caso in cui ad agire con un'azione di condanna sia il correntista, il principio sotteso è suscettibile di estendersi all'ipotesi speculare di azione promossa dall'istituto di credito, perché al fondo della regola di diritto sta l'elementare considerazione che, qualora il rapporto si sia dipanato oltre l'epoca di riferimento per il calcolo del saldo intermedio, quella domanda ha intanto una propria ragion d'essere fintantoché il credito non sia mutato – in diminuzione – per effetto dell'evolversi delle operazioni in conto corrente, attraverso le reciproche rimesse.
§5.2.2 – Coerentemente, sia che ad agire sia il cliente, sia che ad agire sia la
CA, ognuna delle parti è gravata del rispettivo onere probatorio, di tal che in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere
- 7 - pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve determinarsi il rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendo all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi Cass. ord. n. 11735 del 2024; n. 23852 del 2020), per poi calcolare il dovuto sulla base della documentazione completa disponibile per il periodo successivo (Cass. sent. n. 1763 del 2024).
§5.3 – Nel caso di specie, risultano prodotti soltanto i conti scalari del conto
25407.59, poi divenuto 634489.20, dal primo trimestre 2010 al 7.9.2020, nonché i soli scalari del conto n. 233414.60 dal 1° trimestre 2010 al 7.9.2020
Anche a voler degradare a valore 0 il saldo iniziale del primo estratto scalare, vi è una macroscopica incompletezza per il periodo successivo, poiché i conti scalari rappresentano soltanto un saldo scalare – senza evidenza delle singole operazioni – nonché dei numeri (creditori o debitori) ai quali applicare il saggio di interesse per il conteggio delle correlative competenze, rivelandosi pertanto inidoneo a suffragare il controvalore di ciascuna operazione a debito o a credito, controvalore che invece emerge dagli estratti conto completi, i quali, viceversa, risultano totalmente deficitari.
Da qui, l'ulteriore ragione di inesistenza del credito della cessionaria e l'accoglimento dell'opposizione.
§6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, applicando i valori medi dei parametri del D.M. 55/2014 per ciascuna fase - eccettuata la necessaria decurtazione della metà per le fasi istruttoria e decisoria, stante la ridotta attività difensiva espletata – in euro 9.100,00 per compenso professionale.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
- 8 - - Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 9.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 24 gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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