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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5026/2024
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5026/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex Parte_1
art. 281 decies c.p.c., dall'avv. FF Visone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AN PP SU (NA), alla via Scopari n. 113/1;
RICORRENTE
E
;nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1
(NA) alla via Cutoli n. 83;
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio , deducendo di essere sua creditrice in virtù di sentenza Controparte_1
penale resa dal Tribunale di Nola all'esito del giudizio n. 5697/19 R.G.N.R. e n. 2443/21
R.G. Trib., con cui l' è stato condannato alla pena di giustizia ed al CP_1
pagamento di euro 28.000,00, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore suo e del coniuge . Controparte_2
pagina 2 di 7 Intendendo agire esecutivamente a soddisfazione del proprio credito, esponeva che il debitore è nel possesso di vari immobili, ereditati pro quota dal padre Persona_1
(nato in data [...] a [...] e deceduto il 09.08.1988) e dalla madre
[...]
(nata il [...] a [...] e deceduta il 25.02.2015), Persona_2
per i quali non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità.
Tra i beni relitti, in particolare, vi è un fabbricato per civile abitazione, in cui il resistente ha stabilito la propria residenza, sito in TA (NA) alla via Cutoli n. 83, individuato in Catasto al foglio 8, p.lla 1052 sub. 2, 4, 101, 102, 103 e 104, originariamente in piena proprietà di , alla morte del quale è pervenuto in successione ai due Persona_1
figli e FF ed alla moglie Dopo la morte di Controparte_1 Persona_2
quest'ultima il detto cespite è da considerarsi in comproprietà dei fratelli CP_1
e FF in ragione di 500/1000 cadauno.
[...]
Con contratto del 05.10.2022, registrato telematicamente - a richiesta di CP_1
- presso l'Agenzia delle Entrate di Nola in data 15.11.2022, i germani
[...]
hanno concesso in locazione uno degli appartamenti facenti parti del CP_1
predetto fabbricato, ossia quello catastalmente identificato con il subalterno 2, a
[...]
per la durata di quattro anni e per un canone annuo di euro 2.400,00. CP_3
Oltre a quello innanzi indicato, ha lasciato in eredità alla moglie e ai Persona_1
due figli anche diritti di comproprietà sull'immobile in AN PP SU (NA), alla via G. Ammendola n. 36, in Catasto al foglio 15, p.lla 456 sub. 101, e diritti di piena proprietà sull'immobile in TO IA (NA) alla via V. Gambardella n. 25, in
Catasto al foglio 5, p.lla 35 sub. 29. Pertanto, con il decesso di e con il Persona_2
trasferimento dei suoi diritti ai figli, anche tali immobili vanno oggi considerati in comproprietà di per 167/1000 il primo e per 500/1000 il secondo. Controparte_1
Sulla base di quanto innanzi, la ricorrente in qualità di creditrice di CP_1
, ha agito in giudizio chiedendo di accertare che lo stesso ha accettato
[...]
tacitamente l'eredità del padre e della madre per le Persona_1 Persona_2
relative quote di spettanza.
pagina 3 di 7 , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata dunque fissata per l'udienza del 30.10.2025, per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citato in giudizio e non Controparte_1
costituito.
Venendo al merito, la domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la normativa di cui agli artt. 475 c.c. e ss. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
In particolare, gli atti che comportano accettazione tacita possono consistere in comportamenti concludenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità.
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti (v. stato di famiglia, all. 2 produzione ricorrente) emerge che e decedevano rispettivamente Persona_1 Persona_2
in data 09.08.1988 e in data 25.02.2015, lasciando a sé superstiti i figli CP_1
e FF.
[...]
Emergono, inoltre, alcuni chiari indici della volontà di di Controparte_1
accettare l'eredità sia paterna che materna in modo tacito, ex art. 476 c.c.
pagina 4 di 7 In tal senso si consideri che il convenuto, insieme al fratello e ognuno espressamente nella qualità di comproprietario al 50%, ha concesso in locazione un appartamento rientrante nella massa ereditaria (cfr. all. 17 e 18 produzione ricorrente), ponendo così in essere un atto dispositivo che integra accettazione tacita dell'eredità, in quanto, a differenza degli atti meramente conservativi, presuppone necessariamente la volontà di far proprio il bene ereditario ed i suoi frutti (cfr., tra le tante, Cass. 2743/2014).
Nello stesso senso si pongono poi le volture relative ai fabbricati relitti siti in TA
(v. all. da 5 a 10 produzione ricorrente), in AN PP SU (v. all. 11 produzione ricorrente) ed in TO IA (v. all. 12 produzione ricorrente).
Difatti, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili:
“l'accettazione tacita di eredità… può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cfr. Cass. n. 10796/2009; conf.
Cass. n. 11478/2021).
A ciò aggiungasi che, nella fattispecie, risulta documentalmente provato che il convenuto è nel possesso di uno degli immobili ereditari, ovvero quello sito in
TA, avendovi trasferito da tempo la propria residenza ed essendo tenuto, quale occupante, a pagare i relativi tributi comunali di possesso e d'uso (cfr. all. 15 e 16 produzione ricorrente).
A ben vedere, d'altronde, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato al convenuto proprio presso l'immobile sito in TA alla via Cutoli n. 83, dove il convenuto stesso lo ha ricevuto “a mani proprie”.
pagina 5 di 7 Invero, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la valutazione del giudice per accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dev'essere condotta secondo una valutazione obiettiva, alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale
(Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13738). Sicché, il giudice di merito deve effettuare un accertamento caso per caso, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti compiuti dal chiamato, che devono essere tali da presupporre necessariamente la volontà di accettare e, in ogni caso, non altrimenti giustificabili (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1021/1976).
Dunque, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, risultando provato il possesso (anche indiretto) degli immobili da parte dell'odierno convenuto, la domanda attorea deve trovare accoglimento. Per l'effetto, deve Controparte_1
dichiararsi erede della successione del padre , nato in [...] Persona_1
01.01.1934 a Napoli e deceduto il 09.08.1988, nonché della successione della madre nata il [...] a [...] e deceduta il 25.02.2015. Persona_2
Va altresì ordinata l'annotazione della sentenza di accertamento nella Conservatoria dei
RR.II. competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara erede di e di Controparte_1 Persona_1 Persona_2
- Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento;
- Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre euro 545,00 per spese, nonché
pagina 6 di 7 rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5026/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex Parte_1
art. 281 decies c.p.c., dall'avv. FF Visone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AN PP SU (NA), alla via Scopari n. 113/1;
RICORRENTE
E
;nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1
(NA) alla via Cutoli n. 83;
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio , deducendo di essere sua creditrice in virtù di sentenza Controparte_1
penale resa dal Tribunale di Nola all'esito del giudizio n. 5697/19 R.G.N.R. e n. 2443/21
R.G. Trib., con cui l' è stato condannato alla pena di giustizia ed al CP_1
pagamento di euro 28.000,00, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore suo e del coniuge . Controparte_2
pagina 2 di 7 Intendendo agire esecutivamente a soddisfazione del proprio credito, esponeva che il debitore è nel possesso di vari immobili, ereditati pro quota dal padre Persona_1
(nato in data [...] a [...] e deceduto il 09.08.1988) e dalla madre
[...]
(nata il [...] a [...] e deceduta il 25.02.2015), Persona_2
per i quali non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità.
Tra i beni relitti, in particolare, vi è un fabbricato per civile abitazione, in cui il resistente ha stabilito la propria residenza, sito in TA (NA) alla via Cutoli n. 83, individuato in Catasto al foglio 8, p.lla 1052 sub. 2, 4, 101, 102, 103 e 104, originariamente in piena proprietà di , alla morte del quale è pervenuto in successione ai due Persona_1
figli e FF ed alla moglie Dopo la morte di Controparte_1 Persona_2
quest'ultima il detto cespite è da considerarsi in comproprietà dei fratelli CP_1
e FF in ragione di 500/1000 cadauno.
[...]
Con contratto del 05.10.2022, registrato telematicamente - a richiesta di CP_1
- presso l'Agenzia delle Entrate di Nola in data 15.11.2022, i germani
[...]
hanno concesso in locazione uno degli appartamenti facenti parti del CP_1
predetto fabbricato, ossia quello catastalmente identificato con il subalterno 2, a
[...]
per la durata di quattro anni e per un canone annuo di euro 2.400,00. CP_3
Oltre a quello innanzi indicato, ha lasciato in eredità alla moglie e ai Persona_1
due figli anche diritti di comproprietà sull'immobile in AN PP SU (NA), alla via G. Ammendola n. 36, in Catasto al foglio 15, p.lla 456 sub. 101, e diritti di piena proprietà sull'immobile in TO IA (NA) alla via V. Gambardella n. 25, in
Catasto al foglio 5, p.lla 35 sub. 29. Pertanto, con il decesso di e con il Persona_2
trasferimento dei suoi diritti ai figli, anche tali immobili vanno oggi considerati in comproprietà di per 167/1000 il primo e per 500/1000 il secondo. Controparte_1
Sulla base di quanto innanzi, la ricorrente in qualità di creditrice di CP_1
, ha agito in giudizio chiedendo di accertare che lo stesso ha accettato
[...]
tacitamente l'eredità del padre e della madre per le Persona_1 Persona_2
relative quote di spettanza.
pagina 3 di 7 , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata dunque fissata per l'udienza del 30.10.2025, per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citato in giudizio e non Controparte_1
costituito.
Venendo al merito, la domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la normativa di cui agli artt. 475 c.c. e ss. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
In particolare, gli atti che comportano accettazione tacita possono consistere in comportamenti concludenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità.
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti (v. stato di famiglia, all. 2 produzione ricorrente) emerge che e decedevano rispettivamente Persona_1 Persona_2
in data 09.08.1988 e in data 25.02.2015, lasciando a sé superstiti i figli CP_1
e FF.
[...]
Emergono, inoltre, alcuni chiari indici della volontà di di Controparte_1
accettare l'eredità sia paterna che materna in modo tacito, ex art. 476 c.c.
pagina 4 di 7 In tal senso si consideri che il convenuto, insieme al fratello e ognuno espressamente nella qualità di comproprietario al 50%, ha concesso in locazione un appartamento rientrante nella massa ereditaria (cfr. all. 17 e 18 produzione ricorrente), ponendo così in essere un atto dispositivo che integra accettazione tacita dell'eredità, in quanto, a differenza degli atti meramente conservativi, presuppone necessariamente la volontà di far proprio il bene ereditario ed i suoi frutti (cfr., tra le tante, Cass. 2743/2014).
Nello stesso senso si pongono poi le volture relative ai fabbricati relitti siti in TA
(v. all. da 5 a 10 produzione ricorrente), in AN PP SU (v. all. 11 produzione ricorrente) ed in TO IA (v. all. 12 produzione ricorrente).
Difatti, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili:
“l'accettazione tacita di eredità… può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cfr. Cass. n. 10796/2009; conf.
Cass. n. 11478/2021).
A ciò aggiungasi che, nella fattispecie, risulta documentalmente provato che il convenuto è nel possesso di uno degli immobili ereditari, ovvero quello sito in
TA, avendovi trasferito da tempo la propria residenza ed essendo tenuto, quale occupante, a pagare i relativi tributi comunali di possesso e d'uso (cfr. all. 15 e 16 produzione ricorrente).
A ben vedere, d'altronde, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato al convenuto proprio presso l'immobile sito in TA alla via Cutoli n. 83, dove il convenuto stesso lo ha ricevuto “a mani proprie”.
pagina 5 di 7 Invero, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la valutazione del giudice per accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dev'essere condotta secondo una valutazione obiettiva, alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale
(Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13738). Sicché, il giudice di merito deve effettuare un accertamento caso per caso, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti compiuti dal chiamato, che devono essere tali da presupporre necessariamente la volontà di accettare e, in ogni caso, non altrimenti giustificabili (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1021/1976).
Dunque, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, risultando provato il possesso (anche indiretto) degli immobili da parte dell'odierno convenuto, la domanda attorea deve trovare accoglimento. Per l'effetto, deve Controparte_1
dichiararsi erede della successione del padre , nato in [...] Persona_1
01.01.1934 a Napoli e deceduto il 09.08.1988, nonché della successione della madre nata il [...] a [...] e deceduta il 25.02.2015. Persona_2
Va altresì ordinata l'annotazione della sentenza di accertamento nella Conservatoria dei
RR.II. competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara erede di e di Controparte_1 Persona_1 Persona_2
- Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento;
- Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre euro 545,00 per spese, nonché
pagina 6 di 7 rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7