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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/08/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n° 202/2021 R. G. vertente tra
(avv. Tania Melotti) Parte_1
Parte_2
e
(avv. Michele Branzoli) CP_1
-APPELLATA- ha impugnato la sentenza n°608/20 del Giudice di Pace di Modena, di rigetto Parte_1 della propria opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da (già CP_1
) per l'importo di €. 3.287,90 oltre accessori e spese, a titolo di saldo del prezzo Controparte_2 corrispettivo della fornitura di servizi oggetto di contratto stipulato inter partes in data 20 novembre
2009.
si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Voglia il Tribunale di Modena, in totale riforma della sentenza oggetto di impugnazione pronunciata dal Giudice di Pace di Modena avv. Monica Paciello n. 608/2020 in data 8-
20/10/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, anche in via istruttoria o incidentale:
1) Nel merito
- Revocare e/ o annullare il decreto ingiuntivo opposto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla e dovuto alla società ( per le ragioni CP_1 Controparte_3 di cui in premessa, tanto in fatto quanta in diritto e, per l'effetto, respingere e/ o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione,
- Dichiarare, anche in via riconvenzionale, la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, dovuto a fatto e colpa esclusivi della società odierna convenuta. previa ove occorra dichiarazione di nullità o inefficacia, in quanto vessatorie, delle. clausole contrattuali contenute al punto C, C2 del contratto meglio indicate nella parte espositiva.
- In ogni caso, condannare l'odierna convenuta, società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000,00 ovvero entro
e non oltre la competenza del Giudice di Pace inizialmente adito, per le motivazioni di cui alle premesse, da liquidarsi anche, se del caso, in via equitativa.
- Condannare controparte alle spese di giudizio, spese generali, compensi oltre I.V.A. e C.P.A. della presente fase, del primo grado e di quella monitoria. - Condannare controparte alla restituzione degli importi dalla stessa versati per i titoli di cui sopra
(ivi incluse le spese legali liquidate in primo grado – doc. n. 1).
In via istruttoria
Si rinnova la richiesta di ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitolati preceduti dalla locuzione "Vero che"
1) gli unici report ufficiali di indicizzazione (Google Analytics) venivano forniti solo in data
07/11/2013 e solo a seguito di espressa richiesta dell'ufficio marketing di Parte_1 nonostante la avesse opzionato il servizio "Primi sui Motori Avanzato" che Parte_1 prevedeva l'invio di 4 report annuali?
2) le verifiche del monitoraggio circa la mancata lavorazione del posizionamento da parte di CP_2 sui Motori hanno avuto ad oggetto i report ufficiali di indicizzazione (Google Analytics) inoltrati dalla stessa sui Motori in data 07/11/2013 e che mi si vengono mostrati;
CP_2
3) la società si è sempre e solo preoccupata prima direttamente, poi per il tramite Controparte_2 della società di recupero crediti Inagec, di sollecitare il mancato pagamento dell'ultima fattura emessa, senza mai dare riscontro all'inadempimento contrattuale lamentato dalla ?. Parte_1
4) nessun tecnico di contattava i tecnici della per effettuare le CP_2 CP_2 Parte_1 verifiche in contraddittorio promesse dall'allora Amministratore di Avv. Vaccari, al fine di CP_1 chiarire la vicenda ed attestare l'effettiva lavorazione dell'attività di posizionamento?
5) nessun nominativo di personale tecnico di Primi sui Motori veniva fornito alla Parte_1 sebbene richiesto per iscritto e verbalmente numerose volte?
6) Primi sui Motori non ha mai provato le 450 visite annuali ai siti con Google AdWords che pure rientravano nel servizio opzionale a pagamento "Primi sui Motori Avanzato" scelto da
[...]
? Pt_1
Si indicano a testi: 1) , residente in [...], 87100 Cosenza;
2) Testimone_1
, residente in [...] Rende;
3) Testimone_2 Tes_3
, Via Giovambattista Lupia n. 35, 87100 Cosenza.
[...]
In considerazione del fatto che i testimoni sono tutti residenti in provincia di Cosenza, è stato chiesto che la prova testimoniale venisse delegata al Tribunale di Cosenza ex art. 203 c.p.c.: tuttavia, ove ciò possa favorire l'assunzione, in via subordinata si chiede procedersi davanti all'intestato Tribunale.
Si chiede di essere ammessi a controprova sui capitoli avversari ammessi.”
: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la Sentenza n. 608/2020 emessa dal Giudice di Pace di Modena in data 8-20 OTTOBRE 2020 in esito al giudizio avente R.G. 1923/2019, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
In via subordinata nel merito
Condannare comunque a pagare per le ragioni di cui al presente atto la Parte_1 somma di €. 3586.80 ovvero quella diversa risultanda in giudizio, anche eventualmente in via subordinata a titolo di indebito arricchimento.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
In via istruttoria: Voglia l'll.mo Tribunale, nel caso in cui nel fascicolo d'ufficio Rg 1923/2019 non fosse inserito il fascicolo di parte , ordini alla Cancelleria del Giudice di Pace di CP_1
Modena l'estrazione dall'archivio di detto fascicolo. In alternativa, se ritenuto, si insta affinché il
Tribunale di Modena lo acquisisca direttamente”.
OSSERVA
1) Risulta che fra le parti (all'epoca e è CP_1 Controparte_2 Parte_1 intercorso in data 20 novembre 2009 un contratto di fornitura di servizi di web marketing.
In base al contratto, avrebbe dovuto fornire alla controparte: CP_1
- il “posizionamento” dei suoi domini www.omniaenergia.it e www.omniaenergiapiu.it; ovvero la loro registrazione ed indicizzazione in 15 motori di ricerca specificamente individuati nella sez. C
“servizio di posizionamento”, con le modalità aggiuntive dei pacchetti successivi fino a C3 “Primi sui motori avanzato” (spunta in prima pagina);
- la sua ottimizzazione, tale da far risultare il sito del Cliente nei primi venti posti dei risultati di almeno 15 ricerche svolte, sugli indicati motori, mediante utilizzo di chiavi di ricerca (keywords) costituite da combinazioni di parole in lingua italiana appositamente prescelte (da 2 a 4 : vedi sempre sez. C, sub C1). Tale garanzia di risultato, peraltro, è limitata a quanto accertato con il secondo report relativo al primo anno di erogazione del servizio;
- l'invio di 4 reports a cadenza trimestrale con i dettagli dei risultati ottenuti, il primo entro tre mesi dal completamento del servizio di posizionamento;
- 450 visite annuali al sito con Google Awards (trattasi di un servizio online di pubblicità che permette di inserire spazi pubblicitari all'interno delle pagine di ricerca di Google).
In corrispettivo di tale prestazione, era previsto a carico del cliente il pagamento di rate mensili costanti di €. 245 + iva.
Del contratto, di durata biennale con decorrenza “dalla data di sottoscrizione del modulo” (D3), era previsto il rinnovo tacito per identico periodo, “salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza” (D3).
Il rapporto fra le parti ha avuto termine allorché, nel marzo 2014, ha inviato a Parte_1 controparte raccomandata di recesso (doc 3 della produzione di primo grado), cui ha Pt_1 CP_1 risposto negando l'esistenza di un siffatto diritto, e perciò considerando la comunicazione quale valida disdetta per la scadenza del 21 novembre 2014 (doc.8 della produzione di primo Pt_1 grado).
L'ingiunzione riguarda il saldo di €.3.287,90 relativo alla fattura n°FVI13-003707 del 14 CP_1 novembre 2013 di €.2.940 + iva, corrispondenti a dodici rate mensili, relative al “secondo rinnovo” contrattuale, e quindi relative al periodo di un anno ricompreso fra il 21 novembre 2013 ed il 20 novembre 2014.
2) eccepisce sotto vari profili l'altrui prioritario inadempimento, che Parte_1 giustificherebbe il proprio diniego del pagamento ingiunto.
Secondo “occorrerebbe a tal fine considerare non quanto svolto da nel 2009 o 2010, CP_1 CP_1 ma solo dal novembre 2013 e per i successivi mesi essendo la fattura emessa in data 14/11/2013”.
E' vero l'esatto contrario, poiché: da un lato, l'eventuale inadempimento di rispetto alle prestazioni dovute dopo il secondo CP_1 rinnovo sarebbe comunque giustificato dal mancato pagamento della controparte contrattuale;
dall'altro, il rapporto fra le parti deve valutarsi in chiave unitaria, sicché l'eventuale inadempimento anteriore di alle obbligazioni contrattualmente assunte costituirebbe per ove ritenuto CP_1 Pt_1 rilevante e prioritario, legittima ragione di esenzione dal pagamento ingiunto.
3) in primo luogo denuncia che “i1 servizio di posizionamento oggetto del Parte_1 contratto era stato praticamente interrotto nel mese di settembre 2010”, invocando a prova dell'assunto la circostanza che “le visite giornaliere al sito www.omniaenergia.it ed www.omniaenergiapiu.it erano andate progressivamente diminuendo nell'arco del periodo monitorato”.
ha contrattualmente assunto gli obblighi di registrazione ed ottimizzazione del CP_1 posizionamento dei siti oggetto di causa, nei motori di ricerca indicati.
Si tratta di attività che certamente determina una maggiore visibilità del cliente sul mercato.
Che a tale maggiore visibilità corrisponda, in concreto, un aumento degli accessi da parte dell'utenza, non è invece affatto garantito, ma addirittura espressamente escluso: vedi clausola D6) che stabilisce che il cliente assume ogni rischio in ordine all'eventuale mancato ritorno pubblicitario.
In realtà, l'attività di ottimizzazione non è ex se in grado neppure di dare certezza del risultato promesso, che è funzione anche di variabili del tutto indipendenti da essa.
In contratto è prevista una specifica garanzia aggiuntiva, limitata ai risultati accertati con il secondo report relativo al primo anno di erogazione del servizio.
In forza di essa, “nel caso in cui i risultati garantiti non fossero ottenuti al momento del secondo report”, è data al cliente la possibilità di ottenere “il rimborso del corrispettivo della fornitura”.
Al di fuori di tale garanzia, l'attività di ottimizzazione -per sua natura dinamica- rimane una obbligazione di mezzi, che deve ritenersi diligentemente eseguita ove l'obbiettivo contrattuale dichiarato risulti raggiunto.
I reports sono stati prodotti in primo grado dall'appellata, e riprodotti in questo grado dall'appellante.
La loro realizzazione all'epoca in ciascuno di essi indicata è stata, in primo grado, confermata in sede testimoniale.
Sostiene l'appellante che, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, neppure tale conferma sarebbe idonea a conferir loro valore di prova. Nel contratto, però, si parla soltanto dell'invio di tali resoconti da parte della fornitrice dei servizi;
senza ulteriori o diverse specificazioni che possano far ritenere pattuita la loro redazione da parte di terzi soggetti.
Anzi, al punto C), non solo l'invio, ma anche la “predisposizione” dei reports è qualificata prestazione accessoria del fornitore (v., amplius, al successivo punto 4).
Si tratta, pertanto, per previsione contrattuale implicita, di resoconti da realizzarsi a cura della stessa fornitrice.
La conferma testimoniale di documenti formati da una parte contrattuale, a tanto autorizzata dal contratto, conferisce ad essi rango di piena prova.
In definitiva, va considerata provata in causa la redazione, da parte dell'appellata, tempo per tempo, dei reports in atti.
Posto che l'obiettivo contrattuale può dirsi raggiunto se, nel momento dato, svolgendo con ciascuna delle 15 keywords prescelte l'interrogazione su ciascuno dei 15 motori di ricerca indicati in contratto -e quindi 225 ricerche- il sito in questione compaia in elenco nei primi venti posti in almeno 15 ricerche;
dato per certo che la comparsa del sito in prima pagina corrisponda ad un posizionamento entro i primi venti posti;
i suddetti resoconti documentano il costante perseguimento dell'obiettivo, risultando accertato il suo posizionamento in prima pagina in almeno 15 ricerche in ciascuno di tali documenti.
Sotto tale profilo, pertanto, il gravame è infondato.
4) L'appellante, poi, invoca, quale altrui inadempimento rilevante, l'integrale omissione dell'invio dei reports, mai avvenuta nel corso del rapporto.
Il fatto non è contestato dall'appellata, che però ritiene trattarsi di prestazione accessoria, irrilevante ai fini del decidere. Ciò, anche per espressa previsione contrattuale, contenuta nella sez. C), secondo cui la mancata predisposizione e l'omessa trasmissione al cliente dei reports periodici, ove previsti,
“non invalideranno il contratto né potranno integrare inadempimento del fornitore, trattandosi di prestazione accessoria che non incide sulla sostanziale prestazione dei servizi”.
La replica dell'appellante è che tale previsione costituisce clausola vessatoria, in quanto limitatrice della responsabilità del fornitore in ordine all'adempimento di una prestazione contrattualmente pattuita, non validamente sottoscritta ex art.1341 co.2° cc, e dunque inefficace. Sul piano processuale, risulta ancora attuale l'orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass.
n°547 del 2002 e n°16394 del 2009) secondo il quale: “La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicata nell'art.1341 cc ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento... sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo".
Nella specie, è in atti il contratto, da cui è possibile ricavare i presupposti di fatto per lo scrutinio ex officio della suddetta clausola.
Si osserva a tal proposito che:
a) il contratto è stato redatto su modulo predisposto dalla fornitrice, sicché esso rientra nell'ambito di applicazione dell'art.1341 co.2° cc -nella specie, in virtù del richiamo operato dall'art.1342 co.2° cc.
L'art.1341 co.2° cc prevede la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente, a pena di inefficacia, fra l'altro, delle clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità in favore di chi le abbia predisposte.
La clausola in parola ricade certamente in tale categoria, perché esclude in radice ogni rilievo all'inadempimento di un obbligo contrattualmente assunto dal predisponente, tra l'altro rientrante nel panel di obblighi aggiuntivi opzionabili dal cliente (non essendo previsto nel servizio base di posizionamento, ma soltanto nelle successive implementazioni C1, C2 etc), e quindi risultando specificamente remunerato.
Essa, pertanto, andava separatamente sottoscritta;
b) “l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art.1341 cc non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare
l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate” (Cass. n°20606 del 2016).
In tal caso, è necessario che il richiamo cumulativo alle clausole “sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (ex multis Cass. n°4126 del 2024);
c) nella specie, il contratto reca un'unica sottoscrizione del cliente, ulteriore alla firma del contratto, in calce ad apposito campo (A5) in cui risulta richiamato l'intero contenuto contrattuale, diviso in articoli e Sezioni, senza alcuna distinzione fra clausole onerose e clausole non onerose. Per quello che qui interessa, è testualmente richiamata la “Sez. C (condizioni particolari di contratto) in ogni sua articolazione (servizio di posizionamento, C1, C2...C10) per ciascuna tipologia di servizio”.
La clausola in parola opera “ove sia previsto l'invio dei report periodici”; quindi riguarda le sottosezioni C1, C2 etc. Risulta però inserita alla fine del capo d'apertura della sez. C) -che precede le sottosezioni C1 etc- denominato “servizio di posizionamento”, in cui per il resto è descritto in cosa consista tale servizio ed in che modo verrà prestato.
Rispetto a tale clausola, il richiamo descrittivo si risolve nell'indicazione della denominazione del capo contrattuale in cui la clausola risulta inserita. La locuzione “Servizio di Posizionamento”, però, non descrive in alcun modo il fatto che il cliente stia accettando di pattuire l'irrilevanza assoluta dell'altrui inadempimento agli obblighi di invio periodico contrattualmente assunti.
Atteso ciò, deve ritenersi che la sottoscrizione cumulativa in parola non costituisca, rispetto a tale clausola, valida approvazione scritta specifica, ai fini previsti dall'art.1341 co.2° cc.
Lo scrutinio della condotta inadempiente dell'appellata va pertanto ordinariamente condotto, non essendo validamente inibito dal contratto.
L'obbligo dell'invio periodico dei resoconti dettagliati delle operazioni di interrogazione multipla di cui si è detto, come si è visto, è rimasto totalmente inadempiuto.
Si è però anche accertato che tali resoconti sono stati predisposti dalla fornitrice, ed hanno tempo per tempo restituito i risultati preventivati in contratto.
Quello che è mancato al cliente è l'informazione tempestiva di tali risultati, separatamente acquistata con l'opzione C3.
Si concorda con la fornitrice che non le si può addebitare il fatto che i risultati ottenuti, coerenti con la previsione contrattuale, non abbiano soddisfatto le aspettative del cliente.
In effetti, risulta evidente che questi era convinto che al raggiungimento del risultato promesso sarebbe conseguito un maggiore e crescente afflusso dell'utenza sui propri siti.
Erroneamente, perché tale dato è influenzato anche da altri fattori, indipendenti ed incontrollabili.
Il mancato invio periodico dei resoconti ha però impedito al cliente di accorgersi per tempo dell'equivoco concettuale con cui aveva approcciato il rapporto.
Ove il cliente avesse preso tempestiva contezza del fatto che l'obiettivo contrattuale era stato in realtà raggiunto e mantenuto, e tuttavia l'afflusso dell'utenza al sito, salvo il periodo iniziale (che è positivamente influenzato dal fattore novità), non era aumentato, si sarebbe reso conto dell'inadeguatezza del contratto rispetto alle proprie aspettative e quindi, si sarebbe potuto liberare dal vincolo, impedendone il rinnovo mediante disdetta. Invece ha erroneamente perseverato nell'errore, imputando all'altrui attività di posizionamento la colpa dei limitati accessi.
La sua condotta è stata, evidentemente, determinata dall'ignoranza che tale prestazione fosse stata esattamente adempiuta;
che è imputabile alla fornitrice, in quanto inadempiente all'obbligo informativo periodico, fino al deposito dei reports nel processo.
Il credito dell'appellata riguarda il primo anno del secondo rinnovo contrattuale. Rinnovo che l'appellante avrebbe potuto impedire, e che avrebbe ragionevolmente impedito, ove avesse compreso per tempo che il contratto, pur ben eseguito, non gli assicurava i risultati attesi.
In detta situazione, appare legittimo il rifiuto del pagamento da parte di Parte_1
5) Alla stregua di tali considerazioni:
-preso atto che l'appellante, in esito alla sentenza di primo grado, ha corrisposto alla controparte l'importo compressivo di €.7.137,86 in data 17 dicembre 2020;
-dato atto che, in tal caso, la pronuncia da rendersi, in caso di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza, non è la revoca del decreto ingiuntivo, cha ha ormai esaurito i suoi effetti, ma la condanna della parte definitivamente soccombente alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto in esecuzione del titolo giudiziale riformato (giurisprudenza pacifica);
-accertato che nella specie si è trattato di pagamento indebito, per le ragioni fin qui esposte;
in accoglimento dell'appello in parte qua ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, si condanna l'appellata alla restituzione di detto importo in favore di controparte, con gli CP_1 interessi dal giorno del ricevuto pagamento.
6) Si respingono le ulteriori domande dell'appellante, in quanto:
a) l'inadempimento accertato è tale da legittimare il rifiuto al pagamento degli importi del periodo di tacito rinnovo, cui è funzionalmente collegato. Non anche la risoluzione del contratto, che avrebbe effetti generali ex tunc, ingiustificati rispetto alle prestazioni rese in precedenza;
b) la richiesta dell'appellante, di altrui condanna “in ogni caso” al risarcimento del danno in misura indicata di €.5.000 -quindi superiore al credito ingiunto, già in chiave assertiva è causalmente collegata alle attività di posizionamento svolte da controparte, che si è accertato essere state diligentemente eseguite.
Il disposto esonero dal pagamento costituisce sanzione proporzionata all'altrui inadempimento informativo, ed esaurisce le necessità di riequilibrio economico del rapporto 7) L'esito complessivo della lite vede rigettate sia la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale proposta da , che la domanda di risarcimento danni proposta “in ogni caso” CP_1 da Parte_1
V'è pertanto, reciproca soccombenza -certamente configurabile in “presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti” (Cass. SU, n°32061 del
2022).
Che si stima equivalente, visiti i valori dichiarati dei crediti oggetto delle rispettive domande, entrambe rigettate.
Si dispone, pertanto l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°608/20 resa dal Giudice di Pace di
Modena, proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) in accoglimento dell'appello -in parte qua- ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza: per le ragioni esposte in parte motiva
CONDANNA al pagamento, in favore di dell'importo di €.7.137,86, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dal 17 dicembre 2020 al saldo.
2) RIGETTA le ulteriori domande proposte da Parte_1
3) DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Modena, 16 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-