Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1479/2022 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simone Melina,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Federico Soldani,
- convenuto in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare: nel merito: respingere e rigettare le domande avanzate da CP contro la signora in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
per l'effetto Pt_1 revocare, annullare o come meglio l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 166/2022 del 31.01.2022 emesso da questo Tribunale in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, ivi incluse le spese di CTU, da distrarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Per l'opposto:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito - rigettare le domande attoree tutte poiché infondate in fatto ed in diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la controparte al pagamento di quanto in detto portato o, previo accertamento del credito del convenuto, in altra somma che verrà ritenuta di giustizia».
Precedenti di fatto e processuali
1. - Il procedimento trae origine dall'opposizione presentata da Parte_1
al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 166/2022 emesso il
[...]
1
l'importo capitale di € 25.000,00, sulla base di un assegno bancario recante firma di traenza apparentemente riferibile all'opponente. Quest'ultima disconosceva la propria sottoscrizione su detto titolo e contestava l'esistenza di qualsivoglia debito nei confronti dell'opposto. Con ordinanza del 18.7.2022, il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, invitando l'opposto a ben chiarire il titolo giuridico fondante la pretesa di pagamento. Successivamente al deposito delle memorie di trattazione ex art. 183 comma 6° c.p.c. (rito precedente alla riforma “Cartabia”), con ordinanza del 10.2.2023 il Giudice stesso rilevava che il se pur aveva esposto i fatti, CP non aveva ancora ben chiarito il titolo in forza del quale pretendeva la somma ingiunta e lo invitava, ancora una volta, a fornire i chiarimenti del caso. Il
nella memoria autorizzata del 15.3.2023, rilevava quanto segue: i) CP
l'opponente e l'ex marito di questa MO AN si erano obbligati a vendere l'immobile di loro proprietà sito in Abbiategrasso all'opposto, il quale ultimo ne aveva anticipatamente corrisposto il prezzo di vendita pari ad € 50.000,00 (nel preliminare di vendita prodotto, la cui sottoscrizione l'opponente ha disconosciuto, si dà atto che tale prezzo è stato pagato “… mediante assegni versati alla parte venditrice nella persona del sig. MO AN”); ii) contestualmente, gli stessi e MO avevano sottoscritto con terzi (tali Pt_1
HI EL e ) un contratto preliminare per l'acquisto di Persona_1 un altro immobile “utilizzando un assegno circolare tratto dal conto corrente del Sig. (è prodotto un estratto conto nel quale risulta l'emissione di CP un assegno circolare di € 20.000,00) e richiedendo, per il saldo del prezzo, un mutuo ipotecario;
iii) l'assegno oggetto dell'ingiunzione di pagamento “… non è null'altro che una garanzia a fronte dei denari corrisposti dal alla CP controparte, per l'acquisto dell'immobile di cui al preliminare prodotto quale doc. nr. 4), nel caso in cui il mutuo di cui al punto che precede non fosse andato a buon fine con la conseguenza che i Signori MO e non sarebbero più stati in grado di Pt_1 corrispondere il saldo per l'acquisto dell'immobile dei Sig.ri ma CP_2 quantomeno, avrebbero garantito il della restituzione delle somme da loro CP corrisposte da quest'ultimo".
2. – Il Giudice ammetteva alcune delle prove testimoniali dedotte da parte opposta. All'udienza del 16.1.2024 era sentita la teste Testimone_1 moglie dell'opposto, la quale confermava che MO AN aveva chiesto al e da quest'ultimo ottenuto, € 10.000,00 “perché non aveva liquidità e CP
l'intesa era nel senso che la relativa provvista non sarebbe stata restituita in quanto sarebbe stata computata a pagamento del prezzo dell'immobile che il MO si era impegnato a vendere a mio marito” e che “gli assegni (si riferisce a quello posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo – n.d.r.) sono stati consegnati a garanzia della restituzione dei soldi che mio marito aveva dato a MO per comprare la casa”. La stessa teste, a ciò richiesta, riferiva ulteriormente: “… non ricordo quanti soldi mio marito gli aveva dato (si riferiva alle dazioni al MO – n.d.r.), ma erano più dei 10.000 euro cui ho fatto cenno prima ed erano soldi che erano stati dati tutti per l'acquisto della nuova casa da parte del MO”, specificando che “il problema è
2 nato dal fatto che il mutuo non era andato a buon fine e, quindi, il MO non disponeva dei soldi per acquistare la nuova casa;
a questo punto, non ha potuto più vendere la sua a mio marito ed avrebbe quindi dovuto restituire i soldi che aveva ricevuto”.
3. – Il giudice disponeva quindi C.T.U. grafologica, volta ad appurare la genuinità della sottoscrizione dell'opponente sull'assegno di cui trattasi. Raccolto l'elaborato di consulenza, il quale concludeva che “con buona probabilità” la firma non era stata posta da , la causa era rinviata Parte_1 per la precisazione delle conclusioni e l'assunzione in decisione.
Motivi della decisione
4. – A dare credito alla ricostruzione dei fatti operata dalla teste, indicata dall'opposto, - ricostruzione secondo la quale l'assegno di cui Testimone_1 trattasi sarebbe stato emesso quale forma di “garanzia” per le restituzioni di somme anticipate dal a fronte dell'impossibilità di effettuare le CP
“compensazioni” attraverso la prevista vendita a quest'ultimo dell'immobile di Abbiategrasso – non v'è la prova che tale assegno sia stato emesso da Parte_1
o, comunque, da soggetto che abbia imitato la sua firma nella
[...] consapevolezza e sostanziale consenso della stessa opponente.
I fatti, come emersi dall'istruttoria, portano a ritenere che il soggetto che aveva ricevuto le somme dal fosse MO AN – curiosamente, non CP evocato in questo giudizio, quantomeno come corresponsabile solidale – e conducono alla conclusione che sia stato verosimilmente lo stesso MO, il quale aveva consegnato l'assegno in questione al ad avervi apposto la firma CP apocrifa della moglie (come detto, non è dato sapere se nella consapevolezza della stessa fatto che, come evidente, non si può presumere e dovrebbe Pt_1 essere provato).
La prova che l'opponente avesse inteso rilasciare la “garanzia” di cui trattasi non è stata quindi fornita in giudizio.
Premettendo che l'opponente ha anche disconosciuto la propria sottoscrizione sul contratto preliminare da essa prodotto sub 4 (quello con il quale i coniugi si sarebbero obbligati a vendere al l'immobile in CP_3 CP
Abbiategrasso) e che l'opposto non ha chiesto la verificazione di tale firma, si deve rilevare come la C.T.U. abbia ritenuto che “con buona probabilità” la firma sull'assegno non era stata posta da (conclusione che, peraltro, Parte_1 non risulta essere stata contestata dall'opposto, probabilmente conscio che l'assegno stesso, consegnato dal MO, fosse “sospetto”) e non siano stati offerti elementi a sostegno dell'assunto che la stessa avesse inteso in qualche Pt_1 modo obbligarsi alla restituzione di somme versate dal somme che, CP peraltro, non risultano neppure essere state personalmente ricevute dall'opponente, posto che, secondo la stessa narrativa dell'opposto, l' “accipiens” sarebbe da individuare nella persona di MO AN.
5. – In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente mandata assolta dalla domanda di pagamento.
3 6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U. devono essere poste ad integrale carico dell'opposto.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo, mandando assolta l'opponente dalla relativa domanda di pagamento;
II. condanna l'opposto alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 5.077,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Simone Melina;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opposto.
Così deciso il 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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