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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4812/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4812 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 15.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Verona, Via Lungadige Campagnola n. 8, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Bonfante e Maria Giulia Sperotto, che la rappresentano e difendono in forza di procura depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, Corso Garibaldi n. 26, presso lo studio dell'avv. Marco Treggi, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Letizia Dell'Omo, come da procura depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposta
e contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via S. Paolo n. 11, presso lo studio dell'avv. Baccio Bacci, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- intervenuto Oggetto: “Vendita di cose mobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con D.I. n. 1704 dell'1.11.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla società Pt_1 il pagamento di € 50.152,00 in favore di saldo di
[...] Controparte_1 fatture da quest'ultima emesse in ragione della fornitura di merce effettuata nel periodo maggio – luglio 2021.
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2021 la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il citato D.I., chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare: in via principale: 1) dichiarare nullo e di nessun effetto e così revocare il decreto ingiuntivo nr. 1704/2021 del 01.11.2021 del
Tribunale di Pisa, per i motivi indicati in narrativa;
in via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare la presenza di vizi nella merce fornita da Controparte_1
a e, per l'effetto, 3) condannare in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire a i danni patrimoniali Parte_1 subiti in conseguenza dei vizi della merce, quantificati in € 172.874,00, oltre a spese di Cont trasferta presso ID FO in Repubblica Ceca per assistere alla perizia svolta da in data 6.10.2021, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo, e 4) condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a il danno non Parte_1 patrimoniale subito in conseguenza dei vizi della merce, che si chiede al Giudice di voler quantificare in € 60.000,00, o in quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo. In ogni caso: 5) con vittoria di compensi e rifusione di spese, CAP ed IVA”.
La società opponente, in particolare, ha dedotto di aver legittimamente sospeso i pagamenti delle fatture azionate in via monitoria in ragione dell'esistenza di vizi della merce acquistata (lamponi surgelati), segnalati dai clienti, già noti e riconosciuti dalla controparte.
pag. 2/14 Segnatamente, ha eccepito: - di avere ricevuto numerose contestazioni Parte_1 dai clienti finali aventi ad oggetto la scarsa qualità dei lamponi forniti, nonché la presenza all'interno delle confezioni del prodotto di plastiche e di materiale organico;
- che, in particolare, la società Casitalia nel mese di marzo 2021 ha lamentato la presenza di plastiche nei lamponi acquistati ad ottobre e novembre 2020 dall'odierna convenuta;
- che nel mese di giugno 2021 è pervenuta la lamentela di ID FO relativa ad un rapporto di lamponi/briciole diverso da quello dichiarato nella scheda del prodotto;
- che il 2.07.2021 ha lamentato la presenza dei vermi nelle confezioni dei lamponi CP_4 acquistati;
- ancora, che il 15.07.2021 è pervenuta la doglianza di , mentre CP_5 un'ultima contestazione è giunta nel mese di agosto 2021 da parte di ID FO, impossibilitata alla commercializzazione del proprio prodotto (gelato) in quanto realizzato con lamponi risultati di qualità inadeguata;
- di avere tempestivamente segnalato alla venditrice le lamentele pervenute dai clienti per i vizi riscontrati nella merce da questa fornita;
- di avere ottenuto, per tale ragione, una nota di credito per €
5.765,76, da stornarsi dall'importo di cui alla fattura n. 17 del 4.05.2021; - che nulla provano gli avvenuti pagamenti parziali delle fatture azionate in via monitoria, in quanto, in ossequio agli accordi commerciali intercorsi tra le parti, il 50% dell'importo fatturato è stato corrisposto immediatamente all'emissione di ciascuna fattura, allorquando le lamentele della clientela non erano ancora note;
- che l'IVA di cui alla fattura n. 25 del 24.05.2021, invece, non è stata corrisposta in quanto non indicata nel relativo documento di fatturazione, né nella Ri.Ba..
La a altri richiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e reputazionale sofferti per fatto della convenuta opposta. Sul punto, la difesa opponente ha rappresentato: - di avere subito una perdita patrimoniale pari al mancato incasso della fornitura effettuata a ID FO per € 30.666, la quale ha altresì richiesto il risarcimento del danno per € 22.000, nonché dalle spese sostenute per la perizia svolta sui lamponi conservati presso la ID FO e la relativa trasferta;
- di avere subito, inoltre, una perdita patrimoniale sub specie di lucro cessante, in ragione della perdita di rapporti commerciali con la cliente US, stante il recesso di quest'ultima per scarsa qualità del prodotto fornitole, con una perdita di guadagno per €
120.000; - di avere subito un danno all'immagine e alla reputazione per essere risultata pag. 3/14 inaffidabile sul mercato per responsabilità esclusiva dell'inadempimento della controparte.
Con comparsa depositata il 24.03.2022 si è costituita Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione o, in subordine, in caso accoglimento delle domande attoree, chiedendo di essere manlevata dalla società Controparte_6
Import-Export Produits Agricoles, avente sede in Marocco, della quale ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa.
La difesa opposta ha contestato la sussistenza dei vizi lamentati ex adverso, deducendo:
- che i vizi lamentati nell'atto di citazione non sono stati dimostrati e nemmeno è stato possibile procedere ad una verifica della merce in quanto non ha mai Pt_1 comunicato i nominativi dei clienti finali, né ha consentito un controllo congiunto della fornitura;
- che, ancora prima, la società opponente non ha provveduto a contestarli nel termine di cui all'art. 1495 c.c.; - che le doglianze attoree, per altro, sono generiche e non riferibili ad una specifica fornitura;
- che neppure è possibile determinare se detti vizi, ancorché esistenti, le siano attribuibili, in quanto per la maggior parte relativi alla qualità non eccelsa del prodotto e alla conservazione dello stesso ad una temperatura inadeguata;
- che nessun riconoscimento dei vizi è mai stato effettuato e, coerentemente, la nota di credito emessa per parte dell'importo di cui alla fattura n. 17 è stata motivata dalla mera difformità tra in briciole/lampone intero, per i quali esiste una Pt_2 differenza di prezzo.
La convenuta, infine, ha contestato l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice in via riconvenzionale, in quanto sprovvista di prova.
In data 17.07.2023 è intervenuta in giudizio la compagnia assicurativa della società attrice, la quale ha agito in surroga nei confronti di Controparte_2 per ottenere, da quest'ultima, la somma di € 19.945,00 Controparte_1 liquidata a titolo di danno patrimoniale alla propria assicurata.
La causa è stata istruita mediante prova per testi.
All'udienza del 20.03.2025 è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore “Definizione della lite col pagamento, da parte della convenuta opposta ed in favore dell'attrice opponente, dell'importo di euro 50.000,00
(risarcimento del danno); con rinuncia della opposta al d.i. n. 1704/2021 del 1.11.2021 pag. 4/14 e della opponente alla domanda riconvenzionale;
pagamento, da parte della
dell'importo di euro 15.000 in favore della;
spese legali CP_1 Controparte_2 compensate”.
La proposta, tuttavia, non è stata accettata dalla difesa opposta.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 3.07.2025.
La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 15.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Non è contestato che la società attrice abbia acquistato dalla società convenuta quantitativi di lamponi al fine di rivenderli – senza lavorazione alcuna – a clienti terzi.
La controversia trae origine dalla fornitura di lamponi effettuata dalla convenuta ed in favore dell'attrice nel periodo dal mese di maggio al mese di luglio 2021. Risalgono a tale periodo le fatture poste a base del ricorso monitorio, poi sfociato nel D.I. in questa sede opposto (fatture n. 17 del 04.05.2021 per il restante importo di € 20.960,64, n. 25 del 24.05.2021 per € 2.488,32 e n. 38 del 14.07.2021 per € 26.703,04).
Ferme quindi l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti e l'effettiva consegna della merce, la società opponente ha sollevato eccezione di inadempimento deducendo la presenza di vizi nella merce acquistata – si tratta, in particolare, di lamponi surgelati per i quali i clienti finali hanno sollevato contestazioni circa la qualità, la temperatura di conservazione e la presenza di plastiche e microorganismi. Detti vizi, secondo la tesi della società opponente, sarebbero stati portati tempestivamente a conoscenza della venditrice che, in parte, li avrebbe riconosciuti;
di contro, la difesa convenuta ha replicato assumendo l'ottima qualità della merce, ha poi eccepito la decadenza dell'opponente per non averli denunziati entro i termini di cui all'art. 1495 c.c. e contestato che detti difetti, ove esistenti, fossero riconducibili ad una propria responsabilità.
E' altresì controversa tra le parti la sussistenza di un danno in capo alla società opponente, causalmente derivato dall'inadempimento della convenuta.
Con specifico riguardo alla posizione della compagnia assicurativa intervenuta, non è contestata l'avvenuta erogazione, ad opera della stessa ed in favore dell'assicurata pag. 5/14 dell'importo di € 19.845,00. Per detta somma, l'intervenuta ha agito in Parte_1 surroga, in questa sede, chiedendo il rimborso a cura di Controparte_1
2. La lite verte, pertanto: (a) in via principale, dell'accertamento della sussistenza dei vizi della merce, ai fini della fondatezza dell'eccezione ex art 1460 c.c. sollevata dall'opponente; - (b) dell'accertamento della pretesa responsabilità contrattuale della opposta ai sensi dell'art. 1495 c.c.; - (c) dell'indagine in ordine ai rapporti dare/avere tra le parti nell'ambito dell'intero rapporto di compravendita di lamponi, alla luce delle contestazioni sollevate anche con riferimento agli importi di cui alle fatture n. 17 e 21 del 2021; - (d) in via riconvenzionale, della domanda di condanna al risarcimento del danno in tesi subito dalla opponente;
- (e) dell'accertamento del diritto di rivalsa della compagnia assicurativa.
3. Tale il thema decidendum, l'opposizione è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
4. Per la corretta disamina del rapporto dare/avere tra le parti è necessario esaminare distintamente le poste creditorie azionate dalla difesa opposta in sede monitoria.
Si tratta, infatti, di un diritto di credito derivante da tre distinte fatture che, stando alla ricostruzione delle parti, hanno avuto ad oggetto merce consegnata a clienti diversi e per la quale sono state sollevate contestazioni di segno differente.
Si procede dunque all'esame della fondatezza della domanda creditoria della società opposta e, solo successivamente, all'indagine circa la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla società opponente. Solo all'esito è, infine, esaminata l'azione di rivalsa della terza intervenuta.
5. Il rapporto negoziale va inquadrato nella disciplina della compravendita e, segnatamente, nella disciplina per la garanzia per vizi di cui all'art. 1495 c.c.
Come noto, detta norma impone all'acquirente di denunziare i vizi di quanto acquistato entro 8 giorni dalla scoperta, salvo che l'alienante li abbia riconosciuti;
al tale termine decadenziale se ne aggiunge anche uno di prescrizione: la relativa azione deve esercitarsi in ogni caso entro un anno dalla scoperta.
Nel caso che ne occupa, risulta che la società opponente ha tempestivamente segnalato la presenza di vizi.
pag. 6/14 Deve considerarsi, quale dies a quo ai fini della tempestività, il giorno in cui Pt_1 ha ricevuto le contestazioni dai singoli clienti;
ciò in ragione della mera attività di
[...] acquisto e rivendita compiuta da e della natura della merce Parte_1 compravenduta, ossia frutti rossi (rectius, lamponi) di facile deteriorabilità, sigillati in pacchi e mantenuti ad una temperatura sotto lo zero per garantirne la miglior conservazione. Di talché, non può ritenersi che la società acquirente avesse l'obbligo di controllare la merce al momento della ricezione e prima della rivendita, in quanto avrebbe rischiato di compromettere il prodotto e la relativa conservazione. E' chiaro, allora, come i vizi potessero conoscersi solo al momento dell'apertura delle confezioni di lamponi, in occasione della lavorazione degli stessi per la realizzazione di prodotti finali destinati al mercato.
Ciò chiarito, risultano varie contestazioni a cura dei clienti di ed a Parte_1 quest'ultima indirizzate, in particolare: i) la contestazione di ID FO del 30.06.2021
(doc. 5 attrice); ii) la contestazione di del 02.07.2021 (doc. 6 attrice); iii) la CP_4 contestazione di il 15.07.2021 (doc. 7 attrice); iv) la contestazione di ID CP_5
FO del 26.08.2021 (doc. 8 attrice).
I vizi, ancorchè tempestivamente segnalati, non hanno tuttavia trovato integrale riconoscimento nel corso dell'istruttoria.
6. Invero, la prima delle fatture oggetto di ingiunzione (n. 17 del 04.05.2021), ha ad oggetto l'importo residuo di € 20.960,64 (doc. 1 monitorio). Detto importo è pari al
50% del totale fatturato, decurtata la nota di credito del 23.08.2021 per € 5.765,76 (doc.
4 monitorio). L'emissione della nota di credito, come emerge per tabulas, si è resa necessaria per riequilibrare il sinallagma contrattuale una volta riscontrata la difformità di quantitativo tra lamponi interi e briciole – essendo queste ultime, di valore inferiore, risultate presenti in quantità maggiore a quella promessa (doc. 4 convenuta).
Al netto della nota di credito, non sono però emersi nel corso dell'istruttoria elementi dai quali desumere che le doglianze ricevute dai clienti e rivolte a Parte_1 fossero relative alla merce di cui alla fattura in esame. In nessuna delle segnalazioni trasmesse dall'odierna opponente si coglie un riferimento alla fattura n. 17; anzi, la documentazione relativa all'identificazione della merce fornita da e CP_1 contestata attiene a documenti differenti quali il pro-forma n. 18 e le fatture 25, 35, 38, pag. 7/14 63 (doc. da 27 a 31 attrice). Per l'effetto, quand'anche fossero pervenute alcune contestazioni, i rapporti tra le parti possono considerarsi già riequilibrati con l'emissione della richiamata nota di credito, senza che sia stata raggiunta la prova di uno squilibrio/inadempimento contrattuale ulteriore tale da legittimare la odierna opposta ad evitare il pagamento della merce.
Spetta quindi alla società opposta il saldo dell'importo ancora dovuto pari ad €
20.960,64.
7. Rispetto alla fattura n. 25 del 24.05.2021, va innanzitutto evidenziato l'integrale pagamento del corrispettivo al netto dell'IVA, unica voce azionata in sede monitoria (€
2.488,32).
Ai fini dell'accertamento del diritto di credito della opposta sono del tutto irrilevanti le eventuali contestazioni sulla qualità della merce ricevuta, atteso che la società opponente ha giustificato il mancato pagamento dell'imposta con la mancata indicazione della stessa nella fattura.
In effetti, dall'esame della fattura n. 25 risulta che non vi fosse indicata, a cura della venditrice, l'importo dovuto a titolo di IVA. Ora, come noto, ai sensi dell'art. 21 D.P.R.
633/1972, la fattura deve contenere, tra l'altro, l'aliquota applicabile ed il relativo ammontare dell'imposta applicata. Dalla documentazione versata in atti a cura della società opposta (doc. 2 monitorio) risulta che l'aliquota IVA al 4% fosse indicata nel documento commerciale. Non vi è analogo riscontro nella fattura prodotta dalla difesa opponente (doc. 14 attrice).
Tuttavia, a prescindere dalla corretta indicazione dell'imposta dovuta deve evidenziarsi come quello in esame assurga al rilievo di mero errore materiale, come tale emendabile a cura della società emittente il documento. Per altro, nemmeno può ritenersi configurabile un incolpevole affidamento da parte di circa la non Parte_1 debenza delle imposte atteso che, pacificamente, nei rapporti tra le parti l'IVA è sempre stata indicata nelle fatture e ritualmente pagata dalla acquirente e che nella fattura n. 25 non sono indicati i riferimenti normativi dai quali desumere la non applicabilità dell'aliquota IVA. Ne deriva come la contestazione mossa in questa sede dalla società opponente sia da ritenersi priva di fondamento e ciò anche in applicazione dei criteri di pag. 8/14 buona fede e correttezza che devono orientare la condotta delle parti nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale (art. 1375 c.c.).
Pertanto, spetta all'opposta anche l'importo a titolo di IVA sulla fattura n. 25, per €
2.488,32.
8. Proseguendo, la fattura n. 38 del 14.07.2021 reca un importo pari al 50% del totale (€
26.703,04).
La fornitura risulta essere stata rivenduta da a ID FO in data Parte_1
04.08.2021 (doc. 17 e 18 attrice). La corrispondenza tra quanto venduto a ID FO e quanto acquistato da è dimostrata documentalmente (doc. 30 attrice dal CP_1 quale si evince l'identità di quantitativo di merce ricevuta e rivenduta per kg 10.400). In atti è poi presente la fattura emessa da a ID FO datata 04.08.2021 e Pt_1 relativa sia alla fornitura di ribes nero per € 1.722,00 che per i lamponi in briciole congelati, per € 27.144, oltre a costi di trasporto (€ 1.500).
Per detta fornitura il cliente finale ha inoltrato un reclamo a in data Pt_1
26.08.2021 (doc. 8 opponente) nel quale si lamenta la presenza di corpi estranei nelle briciole di lampone, quali plastiche e materiale organico. La cliente finale ha dunque ritenuto inidonea la merce allo scopo cui era destinata, tenuto conto che detti lamponi dovevano impiegarsi per la produzione di alimenti e, dunque, insuscettibili di essere immessi sul mercato. La doglianza è stata tempestivamente segnalata alla società
come attestato dallo scambio di missive del 31.08.2021 (doc. 10 e 11 CP_1 opponente, doc. 2 opposta).
Ebbene, i vizi lamentati dalla cliente finale sono stati accertati nell'ottobre 2021, come da perizia prodotta in atti (doc. 1 e 32 opponente). Il documento tecnico in parola non è però idoneo a dimostrare – in toto – la presenza dei vizi lamentati e, soprattutto, la loro riconducibilità alla condotta della società venditrice, odierna opposta, che pure non è stata messa nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali. Trattandosi di materiale alimentare di facile deperibilità che necessita di specifiche temperature e condizioni di trasporto per la corretta conservazione, non vi è modo di dimostrare che il congelamento dei lamponi e la loro scorretta conservazione sia dipesa direttamente dalla venditrice in quanto non è stato accertato lo stato dei lamponi al momento della loro consegna a A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla Parte_1
pag. 9/14 presenza di fogliame e, soprattutto, di plastiche: quale che sia stata la conservazione dei lamponi e le condizioni di trasporto adottate dalla società opponente, le plastiche rinvenute dovevano necessariamente essere già presenti all'interno della merce, conservata in confezioni sigillate. In sostanza, non trattandosi di plastica che può essere stata aggiunta a posteriori, è la natura del vizio a disvelare la responsabilità della odierna opposta, la quale, con la propria condotta (omesso controllo della merce prima della consegna all'acquirente, odierna opponente) ha cagionato un danno alla
. Pt_1
Provato l'inadempimento eccepito dalla opponente, non spetta a il CP_1 saldo della fattura n. 38 limitatamente alla somma ivi indicata quale corrispettivo per i lamponi in briciole, poi rivenduti a ID FO. Nel dettaglio, l'opposta aveva indicato per i lamponi in briciole il prezzo di € 21.112,00 oltre IVA al 4% e, dunque, complessivi € 21.956,48.
Ne deriva che la società opponente è tenuta a corrispondere all'opposta solo la minor somma di € 4.746,92.
9. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va revocato il D.I. del Tribunale di Pisa
n. 1704/2021 e la opponente va condannata a corrispondere, in favore della opposta, il minor importo di € 28.195,88.
10. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, ha domandato Parte_1 la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale pari, in tesi: - al mancato pagamento della fattura per € 30.666 da parte della cliente finale;
- al risarcimento del danno “richiesto” da ID FO per € 22.000; - alle spese di trasferta e ai costi necessari ad eseguire la perizia presso la sede di ID FO;
- alla perdita di guadagno per il recesso esercitato dalla cliente US. L'opponente ha altresì ventilato un danno non patrimoniale per lesione della reputazione commerciale, quantificato (in via equitativa) in € 60.000,00.
10.1. L'opponente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale – pari al lucro cessante – in ragione del mancato incasso del prezzo di cui alla fattura n. 682/F emessa nei confronti di ID FO. In proposito va però precisato che il mancato pagamento del corrispettivo è giustificato con riferimento non al valore dell'intera fattura (€
pag. 10/14 Pa 30.666,00), bensì alla sola somma relativa alle briciole lamponi e, dunque, €
27.144,00.
Per altro, ove il rapporto contrattuale fosse stato eseguito in modo fisiologico, il guadagno di sarebbe stato pari alla differenza tra il prezzo pagato a Parte_1
per i lamponi (ossia € 21.956,48) e l'importo richiesto a ID FO e CP_1 non riscosso, dunque € 5.187,52, essendo tale l'ammontare del guadagno che avrebbe ottenuto dalla fornitura. Pt_1
10.2. Parimenti, ha diritto al rimborso per le spese sostenute per la Parte_1 perizia tecnica eseguita presso la sede di ID FO, avente ad oggetto la verifica della qualità della merce compravenduta. Trattasi di un'attività stragiudiziale legittimamente esperita da nel tentativo di chiarire il contenzioso insorto con la propria Parte_1 cliente. La opposta ha quindi diritto al rimborso di € 458,00 (doc. 19 opponente), dal momento che l'indagine è eziologicamente collegata all'inadempimento contrattuale di
. Controparte_1
10.3. La domanda riconvenzionale è invece rigettata laddove è chiesto il rimborso delle spese di trasferta non quantificate dalla opponente e rispetto alle quali, in atti, risultano prodotti i soli estratti delle carte di credito intestate a per il periodo Parte_1 dell'ottobre 2021. Detti estratti riportano per intero i costi sostenuti dai dipendenti della società opponente aventi la carta di credito in uso per tutto il periodo dell'ottobre 2021.
Non è stato specificato dalla opponente, che era gravata del relativo onere della prova, quali siano i costi indicati negli estratti e riferibili con precisione al sopralluogo presso la società di ID FO (doc. 40 e 41 opponente). Per altro, la società attrice non ha giustificato la presenza in loco di due dipendenti, anziché di uno solo. Stante
l'impossibilità di verificare che le spese documentate sono relative, inequivocabilmente, all'indagine peritale in Repubblica Ceca, non può risarcirsi alcunché a tale titolo in favore della opponente.
10.4. Ancora, non è provato il danno emergente per € 22.000,00.
Sebbene in atti vi sia la richiesta risarcitoria formulata dalla cliente finale ID FO, non
è dato sapere se detta richiesta sia stata riscontrata, se la somma ivi indicata sia stata effettivamente corrisposta da oppure se le parti siano addivenute ad Parte_1 una transazione. pag. 11/14 La richiesta risarcitoria formulata in questa sede è pertanto infondata nell'an, prima ancora che che nel quantum.
10.5. Nemmeno può riconoscersi il risarcimento per la perdita dei guadagni astrattamente derivanti dal rapporto contrattuale instaurato nel maggio 2021 da con US (doc. 20 attrice). In atti, infatti, non è presente una prova Pt_1 documentale del recesso esercitato dalla contraente e nemmeno vi sono elementi dai quali desumere che il ventilato recesso sia avvenuto per difetti della merce compravenduta e, a monte, fornita dalla odierna opposta.
Anche tale domanda, dunque, va respinta in quanto destituita di elementi di prova.
10.6. Per le stesse ragioni, non può accogliersi la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
In proposito, si rammenta che la lesione al bene di per sé non coincide con la conseguenza risarcibile, di talché “la prova del danno consiste nella prova non già del fatto che è stata lesa la reputazione, bensì nella dimostrazione che da tale lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli: la prova di tali conseguenze pregiudizievoli può anche essere fornita per presunzioni, ma deve tuttavia essere offerta” (Cass. civ. sez. 3,
09.10.2024, n. 26339).
Nella fattispecie, le allegazioni sul punto da parte di sono rimaste al rango di Pt_1 mere asserzioni difensive, indimostrate, non essendo emersi neppure elementi indiziari dai quali desumere che dalla ventilata lesione all'immagine e alla reputazione della società sia derivata una conseguenza economica pregiudizievole.
11. Complessivamente, dunque, il danno subito dall'attrice è pari ad € 5.645,52 (€
5.187,52 + € 458,00).
Nondimeno, per espressa ammissione della società opponente, il danno è stato integralmente ristorato dalla liquidazione della compagnia assicurativa.
[...]
infatti, tempestivamente informata del sinistro (doc. 12 opponente), ha CP_2 liquidato all'assicurata a titolo di danno patrimoniale la somma di € 19.845,00 (doc. 2 intervenuta) per la quale ha rilasciato quietanza (doc. 25 attrice). Pt_1
Diversamente da quanto opinato dalla difesa opposta, per altro, detta somma è certamente riferibile al sinistro aperto con riguardo al contenzioso sorto con ID FO, essendo riferito proprio all'ottobre 2021. pag. 12/14 12. Va accolta la domanda di rivalsa spiegata dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'opposta. A quest'ultima, infatti, può addebitarsi il danno – e dunque può essere chiamata al pagamento nei confronti dell'assicurazione – limitatamente alla minor entità di € 5.645,52, in ossequio all'art. 1916 c.c., a mente del quale l'assicuratore può surrogarsi all'assicurato nei diritti di quest'ultimo verso terzi.
13. In conclusione, l'opposizione è in parte accolta. Il d.i. opposto va quindi revocato e la opponente è condannata a corrispondere, in favore della opposta, il minor importo di
€ 28.195,88 a titolo di corrispettivo (ed IVA) per la merce ricevuta.
La opposta, dal canto suo, è tenuta a corrispondere alla compagnia Controparte_2
intervenuta in surroga della opposta ex art. 1916 c.c., l'importo di € 5.645,52,
[...] oltre interessi legali dal pagamento (6.4.2022) e sino al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite tiene conto che “anche nel giudizio di cui all'art.
645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (da ultimo, Cass. civ., sez. I, 23/02/2024, n. 4860; Cass. civ. , sez. lav., 1/ 08/2023, n.
23434; Cass. civ., sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass. civ., sez. III, 12/05/2015, n.
9587).
Le spese di lite sono quindi compensate tra la parte opposta e la parte opponente nella misura di 1/3 (tenuto conto della soccombenza della opposta sulla domanda riconvenzionale, in parte accolta); i restanti 2/3 sono posti a carico della opponente che con la propria condotta ha reso necessario l'introduzione del procedimento per il pagamento di quanto dovuto.
Le spese di lite della compagnia assicurativa, intervenuta in surroga, sono compensate nella misura ½ (essendo la domanda di risarcimento del danno stata accolta in misura di gran lunga inferiore a quanto richiesto) e il restante 1/2 è posto a carico della opposta, soccombente sulla relativa domanda. pag. 13/14 Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi di riferimento, del valore della lite (in base al decisum) e dell'attività processuale in concreto espletata (con la precisazione che alla compagnia intervenuta non spetta alcun compenso per la fase istruttoria, atteso che la stessa è intervenuta in una data prossima alla precisazione delle conclusioni,).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il D.I. n. 1704/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 01.11.2021;
CONDANNA la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, della minor somma di € 28.195,88, oltre interessi legali;
ACCERTA il danno patrimoniale subito dalla società opponente in € 5.645,52, integralmente liquidato dalla compagnia assicurativa e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore della compagnia intervenuta in Controparte_1 surroga al pagamento di euro di € 5.645,52, oltre interessi legali dalla data del pagamento (6.4.2022) e sino al soddisfo;
COMPENSA per 1/3 le spese di lite tra opponente ed opposta e PONE a carico della opponente i restanti 2/3 che liquida, per detta parte, in euro 5.077,33 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA per ½ le spese di lite tra opposta e terza intervenuta in giudizio e PONE
a carico della opposta il restante ½ che liquida, per detta parte, in euro 1.698,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 7/11/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4812 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 15.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Verona, Via Lungadige Campagnola n. 8, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Bonfante e Maria Giulia Sperotto, che la rappresentano e difendono in forza di procura depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, Corso Garibaldi n. 26, presso lo studio dell'avv. Marco Treggi, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Letizia Dell'Omo, come da procura depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposta
e contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via S. Paolo n. 11, presso lo studio dell'avv. Baccio Bacci, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- intervenuto Oggetto: “Vendita di cose mobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con D.I. n. 1704 dell'1.11.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto alla società Pt_1 il pagamento di € 50.152,00 in favore di saldo di
[...] Controparte_1 fatture da quest'ultima emesse in ragione della fornitura di merce effettuata nel periodo maggio – luglio 2021.
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2021 la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il citato D.I., chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare: in via principale: 1) dichiarare nullo e di nessun effetto e così revocare il decreto ingiuntivo nr. 1704/2021 del 01.11.2021 del
Tribunale di Pisa, per i motivi indicati in narrativa;
in via riconvenzionale: 2) accertare e dichiarare la presenza di vizi nella merce fornita da Controparte_1
a e, per l'effetto, 3) condannare in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire a i danni patrimoniali Parte_1 subiti in conseguenza dei vizi della merce, quantificati in € 172.874,00, oltre a spese di Cont trasferta presso ID FO in Repubblica Ceca per assistere alla perizia svolta da in data 6.10.2021, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo, e 4) condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a il danno non Parte_1 patrimoniale subito in conseguenza dei vizi della merce, che si chiede al Giudice di voler quantificare in € 60.000,00, o in quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo. In ogni caso: 5) con vittoria di compensi e rifusione di spese, CAP ed IVA”.
La società opponente, in particolare, ha dedotto di aver legittimamente sospeso i pagamenti delle fatture azionate in via monitoria in ragione dell'esistenza di vizi della merce acquistata (lamponi surgelati), segnalati dai clienti, già noti e riconosciuti dalla controparte.
pag. 2/14 Segnatamente, ha eccepito: - di avere ricevuto numerose contestazioni Parte_1 dai clienti finali aventi ad oggetto la scarsa qualità dei lamponi forniti, nonché la presenza all'interno delle confezioni del prodotto di plastiche e di materiale organico;
- che, in particolare, la società Casitalia nel mese di marzo 2021 ha lamentato la presenza di plastiche nei lamponi acquistati ad ottobre e novembre 2020 dall'odierna convenuta;
- che nel mese di giugno 2021 è pervenuta la lamentela di ID FO relativa ad un rapporto di lamponi/briciole diverso da quello dichiarato nella scheda del prodotto;
- che il 2.07.2021 ha lamentato la presenza dei vermi nelle confezioni dei lamponi CP_4 acquistati;
- ancora, che il 15.07.2021 è pervenuta la doglianza di , mentre CP_5 un'ultima contestazione è giunta nel mese di agosto 2021 da parte di ID FO, impossibilitata alla commercializzazione del proprio prodotto (gelato) in quanto realizzato con lamponi risultati di qualità inadeguata;
- di avere tempestivamente segnalato alla venditrice le lamentele pervenute dai clienti per i vizi riscontrati nella merce da questa fornita;
- di avere ottenuto, per tale ragione, una nota di credito per €
5.765,76, da stornarsi dall'importo di cui alla fattura n. 17 del 4.05.2021; - che nulla provano gli avvenuti pagamenti parziali delle fatture azionate in via monitoria, in quanto, in ossequio agli accordi commerciali intercorsi tra le parti, il 50% dell'importo fatturato è stato corrisposto immediatamente all'emissione di ciascuna fattura, allorquando le lamentele della clientela non erano ancora note;
- che l'IVA di cui alla fattura n. 25 del 24.05.2021, invece, non è stata corrisposta in quanto non indicata nel relativo documento di fatturazione, né nella Ri.Ba..
La a altri richiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e reputazionale sofferti per fatto della convenuta opposta. Sul punto, la difesa opponente ha rappresentato: - di avere subito una perdita patrimoniale pari al mancato incasso della fornitura effettuata a ID FO per € 30.666, la quale ha altresì richiesto il risarcimento del danno per € 22.000, nonché dalle spese sostenute per la perizia svolta sui lamponi conservati presso la ID FO e la relativa trasferta;
- di avere subito, inoltre, una perdita patrimoniale sub specie di lucro cessante, in ragione della perdita di rapporti commerciali con la cliente US, stante il recesso di quest'ultima per scarsa qualità del prodotto fornitole, con una perdita di guadagno per €
120.000; - di avere subito un danno all'immagine e alla reputazione per essere risultata pag. 3/14 inaffidabile sul mercato per responsabilità esclusiva dell'inadempimento della controparte.
Con comparsa depositata il 24.03.2022 si è costituita Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione o, in subordine, in caso accoglimento delle domande attoree, chiedendo di essere manlevata dalla società Controparte_6
Import-Export Produits Agricoles, avente sede in Marocco, della quale ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa.
La difesa opposta ha contestato la sussistenza dei vizi lamentati ex adverso, deducendo:
- che i vizi lamentati nell'atto di citazione non sono stati dimostrati e nemmeno è stato possibile procedere ad una verifica della merce in quanto non ha mai Pt_1 comunicato i nominativi dei clienti finali, né ha consentito un controllo congiunto della fornitura;
- che, ancora prima, la società opponente non ha provveduto a contestarli nel termine di cui all'art. 1495 c.c.; - che le doglianze attoree, per altro, sono generiche e non riferibili ad una specifica fornitura;
- che neppure è possibile determinare se detti vizi, ancorché esistenti, le siano attribuibili, in quanto per la maggior parte relativi alla qualità non eccelsa del prodotto e alla conservazione dello stesso ad una temperatura inadeguata;
- che nessun riconoscimento dei vizi è mai stato effettuato e, coerentemente, la nota di credito emessa per parte dell'importo di cui alla fattura n. 17 è stata motivata dalla mera difformità tra in briciole/lampone intero, per i quali esiste una Pt_2 differenza di prezzo.
La convenuta, infine, ha contestato l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice in via riconvenzionale, in quanto sprovvista di prova.
In data 17.07.2023 è intervenuta in giudizio la compagnia assicurativa della società attrice, la quale ha agito in surroga nei confronti di Controparte_2 per ottenere, da quest'ultima, la somma di € 19.945,00 Controparte_1 liquidata a titolo di danno patrimoniale alla propria assicurata.
La causa è stata istruita mediante prova per testi.
All'udienza del 20.03.2025 è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore “Definizione della lite col pagamento, da parte della convenuta opposta ed in favore dell'attrice opponente, dell'importo di euro 50.000,00
(risarcimento del danno); con rinuncia della opposta al d.i. n. 1704/2021 del 1.11.2021 pag. 4/14 e della opponente alla domanda riconvenzionale;
pagamento, da parte della
dell'importo di euro 15.000 in favore della;
spese legali CP_1 Controparte_2 compensate”.
La proposta, tuttavia, non è stata accettata dalla difesa opposta.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 3.07.2025.
La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 15.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Non è contestato che la società attrice abbia acquistato dalla società convenuta quantitativi di lamponi al fine di rivenderli – senza lavorazione alcuna – a clienti terzi.
La controversia trae origine dalla fornitura di lamponi effettuata dalla convenuta ed in favore dell'attrice nel periodo dal mese di maggio al mese di luglio 2021. Risalgono a tale periodo le fatture poste a base del ricorso monitorio, poi sfociato nel D.I. in questa sede opposto (fatture n. 17 del 04.05.2021 per il restante importo di € 20.960,64, n. 25 del 24.05.2021 per € 2.488,32 e n. 38 del 14.07.2021 per € 26.703,04).
Ferme quindi l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti e l'effettiva consegna della merce, la società opponente ha sollevato eccezione di inadempimento deducendo la presenza di vizi nella merce acquistata – si tratta, in particolare, di lamponi surgelati per i quali i clienti finali hanno sollevato contestazioni circa la qualità, la temperatura di conservazione e la presenza di plastiche e microorganismi. Detti vizi, secondo la tesi della società opponente, sarebbero stati portati tempestivamente a conoscenza della venditrice che, in parte, li avrebbe riconosciuti;
di contro, la difesa convenuta ha replicato assumendo l'ottima qualità della merce, ha poi eccepito la decadenza dell'opponente per non averli denunziati entro i termini di cui all'art. 1495 c.c. e contestato che detti difetti, ove esistenti, fossero riconducibili ad una propria responsabilità.
E' altresì controversa tra le parti la sussistenza di un danno in capo alla società opponente, causalmente derivato dall'inadempimento della convenuta.
Con specifico riguardo alla posizione della compagnia assicurativa intervenuta, non è contestata l'avvenuta erogazione, ad opera della stessa ed in favore dell'assicurata pag. 5/14 dell'importo di € 19.845,00. Per detta somma, l'intervenuta ha agito in Parte_1 surroga, in questa sede, chiedendo il rimborso a cura di Controparte_1
2. La lite verte, pertanto: (a) in via principale, dell'accertamento della sussistenza dei vizi della merce, ai fini della fondatezza dell'eccezione ex art 1460 c.c. sollevata dall'opponente; - (b) dell'accertamento della pretesa responsabilità contrattuale della opposta ai sensi dell'art. 1495 c.c.; - (c) dell'indagine in ordine ai rapporti dare/avere tra le parti nell'ambito dell'intero rapporto di compravendita di lamponi, alla luce delle contestazioni sollevate anche con riferimento agli importi di cui alle fatture n. 17 e 21 del 2021; - (d) in via riconvenzionale, della domanda di condanna al risarcimento del danno in tesi subito dalla opponente;
- (e) dell'accertamento del diritto di rivalsa della compagnia assicurativa.
3. Tale il thema decidendum, l'opposizione è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
4. Per la corretta disamina del rapporto dare/avere tra le parti è necessario esaminare distintamente le poste creditorie azionate dalla difesa opposta in sede monitoria.
Si tratta, infatti, di un diritto di credito derivante da tre distinte fatture che, stando alla ricostruzione delle parti, hanno avuto ad oggetto merce consegnata a clienti diversi e per la quale sono state sollevate contestazioni di segno differente.
Si procede dunque all'esame della fondatezza della domanda creditoria della società opposta e, solo successivamente, all'indagine circa la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla società opponente. Solo all'esito è, infine, esaminata l'azione di rivalsa della terza intervenuta.
5. Il rapporto negoziale va inquadrato nella disciplina della compravendita e, segnatamente, nella disciplina per la garanzia per vizi di cui all'art. 1495 c.c.
Come noto, detta norma impone all'acquirente di denunziare i vizi di quanto acquistato entro 8 giorni dalla scoperta, salvo che l'alienante li abbia riconosciuti;
al tale termine decadenziale se ne aggiunge anche uno di prescrizione: la relativa azione deve esercitarsi in ogni caso entro un anno dalla scoperta.
Nel caso che ne occupa, risulta che la società opponente ha tempestivamente segnalato la presenza di vizi.
pag. 6/14 Deve considerarsi, quale dies a quo ai fini della tempestività, il giorno in cui Pt_1 ha ricevuto le contestazioni dai singoli clienti;
ciò in ragione della mera attività di
[...] acquisto e rivendita compiuta da e della natura della merce Parte_1 compravenduta, ossia frutti rossi (rectius, lamponi) di facile deteriorabilità, sigillati in pacchi e mantenuti ad una temperatura sotto lo zero per garantirne la miglior conservazione. Di talché, non può ritenersi che la società acquirente avesse l'obbligo di controllare la merce al momento della ricezione e prima della rivendita, in quanto avrebbe rischiato di compromettere il prodotto e la relativa conservazione. E' chiaro, allora, come i vizi potessero conoscersi solo al momento dell'apertura delle confezioni di lamponi, in occasione della lavorazione degli stessi per la realizzazione di prodotti finali destinati al mercato.
Ciò chiarito, risultano varie contestazioni a cura dei clienti di ed a Parte_1 quest'ultima indirizzate, in particolare: i) la contestazione di ID FO del 30.06.2021
(doc. 5 attrice); ii) la contestazione di del 02.07.2021 (doc. 6 attrice); iii) la CP_4 contestazione di il 15.07.2021 (doc. 7 attrice); iv) la contestazione di ID CP_5
FO del 26.08.2021 (doc. 8 attrice).
I vizi, ancorchè tempestivamente segnalati, non hanno tuttavia trovato integrale riconoscimento nel corso dell'istruttoria.
6. Invero, la prima delle fatture oggetto di ingiunzione (n. 17 del 04.05.2021), ha ad oggetto l'importo residuo di € 20.960,64 (doc. 1 monitorio). Detto importo è pari al
50% del totale fatturato, decurtata la nota di credito del 23.08.2021 per € 5.765,76 (doc.
4 monitorio). L'emissione della nota di credito, come emerge per tabulas, si è resa necessaria per riequilibrare il sinallagma contrattuale una volta riscontrata la difformità di quantitativo tra lamponi interi e briciole – essendo queste ultime, di valore inferiore, risultate presenti in quantità maggiore a quella promessa (doc. 4 convenuta).
Al netto della nota di credito, non sono però emersi nel corso dell'istruttoria elementi dai quali desumere che le doglianze ricevute dai clienti e rivolte a Parte_1 fossero relative alla merce di cui alla fattura in esame. In nessuna delle segnalazioni trasmesse dall'odierna opponente si coglie un riferimento alla fattura n. 17; anzi, la documentazione relativa all'identificazione della merce fornita da e CP_1 contestata attiene a documenti differenti quali il pro-forma n. 18 e le fatture 25, 35, 38, pag. 7/14 63 (doc. da 27 a 31 attrice). Per l'effetto, quand'anche fossero pervenute alcune contestazioni, i rapporti tra le parti possono considerarsi già riequilibrati con l'emissione della richiamata nota di credito, senza che sia stata raggiunta la prova di uno squilibrio/inadempimento contrattuale ulteriore tale da legittimare la odierna opposta ad evitare il pagamento della merce.
Spetta quindi alla società opposta il saldo dell'importo ancora dovuto pari ad €
20.960,64.
7. Rispetto alla fattura n. 25 del 24.05.2021, va innanzitutto evidenziato l'integrale pagamento del corrispettivo al netto dell'IVA, unica voce azionata in sede monitoria (€
2.488,32).
Ai fini dell'accertamento del diritto di credito della opposta sono del tutto irrilevanti le eventuali contestazioni sulla qualità della merce ricevuta, atteso che la società opponente ha giustificato il mancato pagamento dell'imposta con la mancata indicazione della stessa nella fattura.
In effetti, dall'esame della fattura n. 25 risulta che non vi fosse indicata, a cura della venditrice, l'importo dovuto a titolo di IVA. Ora, come noto, ai sensi dell'art. 21 D.P.R.
633/1972, la fattura deve contenere, tra l'altro, l'aliquota applicabile ed il relativo ammontare dell'imposta applicata. Dalla documentazione versata in atti a cura della società opposta (doc. 2 monitorio) risulta che l'aliquota IVA al 4% fosse indicata nel documento commerciale. Non vi è analogo riscontro nella fattura prodotta dalla difesa opponente (doc. 14 attrice).
Tuttavia, a prescindere dalla corretta indicazione dell'imposta dovuta deve evidenziarsi come quello in esame assurga al rilievo di mero errore materiale, come tale emendabile a cura della società emittente il documento. Per altro, nemmeno può ritenersi configurabile un incolpevole affidamento da parte di circa la non Parte_1 debenza delle imposte atteso che, pacificamente, nei rapporti tra le parti l'IVA è sempre stata indicata nelle fatture e ritualmente pagata dalla acquirente e che nella fattura n. 25 non sono indicati i riferimenti normativi dai quali desumere la non applicabilità dell'aliquota IVA. Ne deriva come la contestazione mossa in questa sede dalla società opponente sia da ritenersi priva di fondamento e ciò anche in applicazione dei criteri di pag. 8/14 buona fede e correttezza che devono orientare la condotta delle parti nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale (art. 1375 c.c.).
Pertanto, spetta all'opposta anche l'importo a titolo di IVA sulla fattura n. 25, per €
2.488,32.
8. Proseguendo, la fattura n. 38 del 14.07.2021 reca un importo pari al 50% del totale (€
26.703,04).
La fornitura risulta essere stata rivenduta da a ID FO in data Parte_1
04.08.2021 (doc. 17 e 18 attrice). La corrispondenza tra quanto venduto a ID FO e quanto acquistato da è dimostrata documentalmente (doc. 30 attrice dal CP_1 quale si evince l'identità di quantitativo di merce ricevuta e rivenduta per kg 10.400). In atti è poi presente la fattura emessa da a ID FO datata 04.08.2021 e Pt_1 relativa sia alla fornitura di ribes nero per € 1.722,00 che per i lamponi in briciole congelati, per € 27.144, oltre a costi di trasporto (€ 1.500).
Per detta fornitura il cliente finale ha inoltrato un reclamo a in data Pt_1
26.08.2021 (doc. 8 opponente) nel quale si lamenta la presenza di corpi estranei nelle briciole di lampone, quali plastiche e materiale organico. La cliente finale ha dunque ritenuto inidonea la merce allo scopo cui era destinata, tenuto conto che detti lamponi dovevano impiegarsi per la produzione di alimenti e, dunque, insuscettibili di essere immessi sul mercato. La doglianza è stata tempestivamente segnalata alla società
come attestato dallo scambio di missive del 31.08.2021 (doc. 10 e 11 CP_1 opponente, doc. 2 opposta).
Ebbene, i vizi lamentati dalla cliente finale sono stati accertati nell'ottobre 2021, come da perizia prodotta in atti (doc. 1 e 32 opponente). Il documento tecnico in parola non è però idoneo a dimostrare – in toto – la presenza dei vizi lamentati e, soprattutto, la loro riconducibilità alla condotta della società venditrice, odierna opposta, che pure non è stata messa nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali. Trattandosi di materiale alimentare di facile deperibilità che necessita di specifiche temperature e condizioni di trasporto per la corretta conservazione, non vi è modo di dimostrare che il congelamento dei lamponi e la loro scorretta conservazione sia dipesa direttamente dalla venditrice in quanto non è stato accertato lo stato dei lamponi al momento della loro consegna a A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla Parte_1
pag. 9/14 presenza di fogliame e, soprattutto, di plastiche: quale che sia stata la conservazione dei lamponi e le condizioni di trasporto adottate dalla società opponente, le plastiche rinvenute dovevano necessariamente essere già presenti all'interno della merce, conservata in confezioni sigillate. In sostanza, non trattandosi di plastica che può essere stata aggiunta a posteriori, è la natura del vizio a disvelare la responsabilità della odierna opposta, la quale, con la propria condotta (omesso controllo della merce prima della consegna all'acquirente, odierna opponente) ha cagionato un danno alla
. Pt_1
Provato l'inadempimento eccepito dalla opponente, non spetta a il CP_1 saldo della fattura n. 38 limitatamente alla somma ivi indicata quale corrispettivo per i lamponi in briciole, poi rivenduti a ID FO. Nel dettaglio, l'opposta aveva indicato per i lamponi in briciole il prezzo di € 21.112,00 oltre IVA al 4% e, dunque, complessivi € 21.956,48.
Ne deriva che la società opponente è tenuta a corrispondere all'opposta solo la minor somma di € 4.746,92.
9. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va revocato il D.I. del Tribunale di Pisa
n. 1704/2021 e la opponente va condannata a corrispondere, in favore della opposta, il minor importo di € 28.195,88.
10. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, ha domandato Parte_1 la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale pari, in tesi: - al mancato pagamento della fattura per € 30.666 da parte della cliente finale;
- al risarcimento del danno “richiesto” da ID FO per € 22.000; - alle spese di trasferta e ai costi necessari ad eseguire la perizia presso la sede di ID FO;
- alla perdita di guadagno per il recesso esercitato dalla cliente US. L'opponente ha altresì ventilato un danno non patrimoniale per lesione della reputazione commerciale, quantificato (in via equitativa) in € 60.000,00.
10.1. L'opponente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale – pari al lucro cessante – in ragione del mancato incasso del prezzo di cui alla fattura n. 682/F emessa nei confronti di ID FO. In proposito va però precisato che il mancato pagamento del corrispettivo è giustificato con riferimento non al valore dell'intera fattura (€
pag. 10/14 Pa 30.666,00), bensì alla sola somma relativa alle briciole lamponi e, dunque, €
27.144,00.
Per altro, ove il rapporto contrattuale fosse stato eseguito in modo fisiologico, il guadagno di sarebbe stato pari alla differenza tra il prezzo pagato a Parte_1
per i lamponi (ossia € 21.956,48) e l'importo richiesto a ID FO e CP_1 non riscosso, dunque € 5.187,52, essendo tale l'ammontare del guadagno che avrebbe ottenuto dalla fornitura. Pt_1
10.2. Parimenti, ha diritto al rimborso per le spese sostenute per la Parte_1 perizia tecnica eseguita presso la sede di ID FO, avente ad oggetto la verifica della qualità della merce compravenduta. Trattasi di un'attività stragiudiziale legittimamente esperita da nel tentativo di chiarire il contenzioso insorto con la propria Parte_1 cliente. La opposta ha quindi diritto al rimborso di € 458,00 (doc. 19 opponente), dal momento che l'indagine è eziologicamente collegata all'inadempimento contrattuale di
. Controparte_1
10.3. La domanda riconvenzionale è invece rigettata laddove è chiesto il rimborso delle spese di trasferta non quantificate dalla opponente e rispetto alle quali, in atti, risultano prodotti i soli estratti delle carte di credito intestate a per il periodo Parte_1 dell'ottobre 2021. Detti estratti riportano per intero i costi sostenuti dai dipendenti della società opponente aventi la carta di credito in uso per tutto il periodo dell'ottobre 2021.
Non è stato specificato dalla opponente, che era gravata del relativo onere della prova, quali siano i costi indicati negli estratti e riferibili con precisione al sopralluogo presso la società di ID FO (doc. 40 e 41 opponente). Per altro, la società attrice non ha giustificato la presenza in loco di due dipendenti, anziché di uno solo. Stante
l'impossibilità di verificare che le spese documentate sono relative, inequivocabilmente, all'indagine peritale in Repubblica Ceca, non può risarcirsi alcunché a tale titolo in favore della opponente.
10.4. Ancora, non è provato il danno emergente per € 22.000,00.
Sebbene in atti vi sia la richiesta risarcitoria formulata dalla cliente finale ID FO, non
è dato sapere se detta richiesta sia stata riscontrata, se la somma ivi indicata sia stata effettivamente corrisposta da oppure se le parti siano addivenute ad Parte_1 una transazione. pag. 11/14 La richiesta risarcitoria formulata in questa sede è pertanto infondata nell'an, prima ancora che che nel quantum.
10.5. Nemmeno può riconoscersi il risarcimento per la perdita dei guadagni astrattamente derivanti dal rapporto contrattuale instaurato nel maggio 2021 da con US (doc. 20 attrice). In atti, infatti, non è presente una prova Pt_1 documentale del recesso esercitato dalla contraente e nemmeno vi sono elementi dai quali desumere che il ventilato recesso sia avvenuto per difetti della merce compravenduta e, a monte, fornita dalla odierna opposta.
Anche tale domanda, dunque, va respinta in quanto destituita di elementi di prova.
10.6. Per le stesse ragioni, non può accogliersi la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
In proposito, si rammenta che la lesione al bene di per sé non coincide con la conseguenza risarcibile, di talché “la prova del danno consiste nella prova non già del fatto che è stata lesa la reputazione, bensì nella dimostrazione che da tale lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli: la prova di tali conseguenze pregiudizievoli può anche essere fornita per presunzioni, ma deve tuttavia essere offerta” (Cass. civ. sez. 3,
09.10.2024, n. 26339).
Nella fattispecie, le allegazioni sul punto da parte di sono rimaste al rango di Pt_1 mere asserzioni difensive, indimostrate, non essendo emersi neppure elementi indiziari dai quali desumere che dalla ventilata lesione all'immagine e alla reputazione della società sia derivata una conseguenza economica pregiudizievole.
11. Complessivamente, dunque, il danno subito dall'attrice è pari ad € 5.645,52 (€
5.187,52 + € 458,00).
Nondimeno, per espressa ammissione della società opponente, il danno è stato integralmente ristorato dalla liquidazione della compagnia assicurativa.
[...]
infatti, tempestivamente informata del sinistro (doc. 12 opponente), ha CP_2 liquidato all'assicurata a titolo di danno patrimoniale la somma di € 19.845,00 (doc. 2 intervenuta) per la quale ha rilasciato quietanza (doc. 25 attrice). Pt_1
Diversamente da quanto opinato dalla difesa opposta, per altro, detta somma è certamente riferibile al sinistro aperto con riguardo al contenzioso sorto con ID FO, essendo riferito proprio all'ottobre 2021. pag. 12/14 12. Va accolta la domanda di rivalsa spiegata dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'opposta. A quest'ultima, infatti, può addebitarsi il danno – e dunque può essere chiamata al pagamento nei confronti dell'assicurazione – limitatamente alla minor entità di € 5.645,52, in ossequio all'art. 1916 c.c., a mente del quale l'assicuratore può surrogarsi all'assicurato nei diritti di quest'ultimo verso terzi.
13. In conclusione, l'opposizione è in parte accolta. Il d.i. opposto va quindi revocato e la opponente è condannata a corrispondere, in favore della opposta, il minor importo di
€ 28.195,88 a titolo di corrispettivo (ed IVA) per la merce ricevuta.
La opposta, dal canto suo, è tenuta a corrispondere alla compagnia Controparte_2
intervenuta in surroga della opposta ex art. 1916 c.c., l'importo di € 5.645,52,
[...] oltre interessi legali dal pagamento (6.4.2022) e sino al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite tiene conto che “anche nel giudizio di cui all'art.
645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (da ultimo, Cass. civ., sez. I, 23/02/2024, n. 4860; Cass. civ. , sez. lav., 1/ 08/2023, n.
23434; Cass. civ., sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass. civ., sez. III, 12/05/2015, n.
9587).
Le spese di lite sono quindi compensate tra la parte opposta e la parte opponente nella misura di 1/3 (tenuto conto della soccombenza della opposta sulla domanda riconvenzionale, in parte accolta); i restanti 2/3 sono posti a carico della opponente che con la propria condotta ha reso necessario l'introduzione del procedimento per il pagamento di quanto dovuto.
Le spese di lite della compagnia assicurativa, intervenuta in surroga, sono compensate nella misura ½ (essendo la domanda di risarcimento del danno stata accolta in misura di gran lunga inferiore a quanto richiesto) e il restante 1/2 è posto a carico della opposta, soccombente sulla relativa domanda. pag. 13/14 Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi di riferimento, del valore della lite (in base al decisum) e dell'attività processuale in concreto espletata (con la precisazione che alla compagnia intervenuta non spetta alcun compenso per la fase istruttoria, atteso che la stessa è intervenuta in una data prossima alla precisazione delle conclusioni,).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il D.I. n. 1704/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 01.11.2021;
CONDANNA la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, della minor somma di € 28.195,88, oltre interessi legali;
ACCERTA il danno patrimoniale subito dalla società opponente in € 5.645,52, integralmente liquidato dalla compagnia assicurativa e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore della compagnia intervenuta in Controparte_1 surroga al pagamento di euro di € 5.645,52, oltre interessi legali dalla data del pagamento (6.4.2022) e sino al soddisfo;
COMPENSA per 1/3 le spese di lite tra opponente ed opposta e PONE a carico della opponente i restanti 2/3 che liquida, per detta parte, in euro 5.077,33 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA per ½ le spese di lite tra opposta e terza intervenuta in giudizio e PONE
a carico della opposta il restante ½ che liquida, per detta parte, in euro 1.698,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 7/11/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 14/14