Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2144/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIRIMONTE SALVATORE DONATO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1/10/2023 la parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
e, premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione Controparte_1 scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo avvenuta l'1/9/2015, in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2006/2007 e che, in sede di ricostruzione della carriera, le era stata riconosciuta, alla data dell'1/9/2016, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 0, oltre ad un'anzianità di servizio di ruolo pari ad anni 1, mesi 0 e giorni 0, per un'anzianità complessiva di anni 6, mesi 4 e giorni 0. Evidenziava che, al momento della immissione in ruolo, era stata collocata nella fascia stipendiale 0-8 anni, lamentando dunque la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e chiedendo l'applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola, il cui ambito di operatività è limitato dalla contrattazione collettiva solo al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/9/2010 (e non anche al personale che a tale data abbia maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine), con conseguente condanna della controparte al
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni espresse da Cass., n.8157/2021, secondo cui “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art.2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (precedente della
Suprema Corte cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Quanto all'eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dal
[...]
nella propria memoria difensiva), deve rilevarsi che “[…] Controparte_1
l'anzianità di servizio […] è insuscettibile di un'autonoma prescrizione […] L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass., sez. lav., n.2232/2020).
Tanto premesso, in omaggio ai principi di diritto appena esposti (cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandoli a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.), si deve innanzitutto rilevare che l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, mentre si prescrivono in 5 anni i diritti alle differenze retributive derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola.
Quindi, se il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nei cinque anni successivi la data di notificazione del provvedimento di ricostruzione della carriera, la prescrizione non è maturata;
in caso contrario, rimarrà comunque il diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia, ma la condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive dovrà essere Controparte_1 limitata ai cinque anni antecedenti l'atto di costituzione in mora. 2 Quindi, atteso che nel caso di specie l'amministrazione scolastica non ha fornito (pur essendone onerata) la prova della notificazione del decreto di ricostruzione della carriera, il termine prescrizionale quinquennale neanche è iniziato a decorrere, con l'effetto che l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.
Ne consegue, previa applicazione alla fattispecie in esame della clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola, il diritto della parte ricorrente alla collocazione, al raggiungimento del terzo anno di servizio, nella fascia stipendiale 3-8 anni e al pagamento delle conseguenti differenze retributive
(maturate dal 24/4/2012 al 28/8/2019, come richiesto in ricorso), oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Previa applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla collocazione, al raggiungimento del terzo anno di servizio, nella fascia stipendiale 3-8 anni e, per l'effetto, condanna il ad adottare i Controparte_1 provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate dal 24/4/2012 al 28/8/2019 per effetto di tale collocazione, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge.
Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sopportate dalla parte ricorrente, liquidate in euro 2.200 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 16/01/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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