Articolo 1774 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1773Articolo 1775
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9 ottobre 2010
Art. 1774. Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta 1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010