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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 2122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 5.3.2025
PROMOSSO DA
, Parte_1 in proprio e in qualità di liquidatore di n liquidazione Controparte_1 avv. GALIZIA Osvaldo, Via Monte Rotella 10 - Pescara
CONTRO
di Controparte_2 CP_3 dott.ri e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da verbale in data 5.3.2025.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
, in proprio e in qualità di liquidatore di in
[...] Controparte_1 liquidazione (con ricorso depositato in data 18.12.2024) avverso una ordinanza ingiunzione (n.238/2024 in data 15.11.2024) emessa dall'
[...]
di per sanzioni relative a rapporti di Controparte_2 CP_3 lavoro di n.3 dipendenti.
La parte opponente contestava nel merito l'accertamento presupposto e domandava pertanto di annullare l'ordinanza di ingiunzione opposta e solo in via subordinata di ridurre le sanzioni irrogate agli importi minimi previsti dalla legge.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'opposizione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la parte opponente dichiarava di voler rinunciare ai motivi di opposizione attinenti al merito dei rapporti di lavoro per cui si procede e delle relative violazioni amministrative, subordinatamente all'accoglimento della domanda di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, nella quale insisteva, con compensazione delle spese del giudizio.
L' convenuto si rimetteva al Giudice. CP_2
Vista la sopra menzionata rinuncia dichiarata dalla parte opponente, in relazione al merito delle violazioni deve ritenersi dunque cessata la materia del contendere, conseguendone la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta con riferimento alla sussistenza degli illeciti amministrativi contestati, dandosi peraltro atto che sussistono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, alla luce della documentazione prodotta dall' ed, in particolare, delle CP_2 dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
Inoltre, ulteriori elementi di convincimento devono trarsi anche dalla considerazione delle condivisibili motivazioni della Sentenza del Tribunale di Pescara in data 10.11.2021 (R.G. 800/2020), che ha rigettato l'opposizione introdotta da contro l' avverso il medesimo verbale Controparte_1 CP_7 di accertamento ispettivo che ha dato luogo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
Nel contempo, va rimarcata la lieve entità di detti illeciti, sicchè le sanzioni possono essere contenute nei limiti del minimo edittale, anche considerata la collaborativa condotta processuale posta in essere dalla parte opponente.
***
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, considerata la reciproca soccombenza (virtuale della parte opponente quanto al merito, effettiva dell'Ispettorato quanto alla misura della sanzione).
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- conferma l'ordinanza ingiunzione opposta, nei limiti del minimo edittale previsto in relazione a ciascuna delle violazioni enunciate nel provvedimento sanzionatorio impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara in data 5.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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