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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/08/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13280/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...], Florida, USA, il 31.10.1979, in proprio, Parte_1 nonché unitamente a , quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Parte_2 minore , nata a [...], USA, il 24.6.2007 (con l'avv. Persona_1
Vincenzo Carbone)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il giorno 22.11.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche ), nato a [...] Persona_2 Persona_3
(FG), il 24.3.1883, dai cittadini italiani e il quale, Parte_3 Parte_4 in data 2.6.1906, contraeva matrimonio in San Nicandro Garganico (FG), con . CP_2
Dai coniugi, trasferitisi negli Stati Uniti d'America, il 16.10.1925 nasceva, a Garfield, New
Jersey, USA, , che, in data 27.4.1947, a Garfield, New Jersey, USA, contraeva Parte_5 matrimonio con ( ), unione dalla quale, in data 12.3.1950, nasceva a Persona_4 Per_5
Garfield, NJ, USA, , che il 14.4.1978, a Hallandale, Florida, USA, Persona_6 contraeva matrimonio con Persona_7
1 Dalla loro unione, il 31.10.1979, nasceva ad Hollywood, Florida, USA, Persona_8
, che il 31.05.2003, ad Athens, USA, contraeva matrimonio con e
[...] Controparte_3 dalla loro unione, il 24.06.2007, nasceva a Buncomble Country, Usa, . Persona_1
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 27.06.2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta e apostillata.
A nulla rileva la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti in quanto la naturalizzazione di interveniva il 17.2.1933, quando era già divenuto padre, in Persona_2 data 16.10.1925, di , al quale aveva già trasmesso la cittadinanza italiana iure Parte_5 sanguinis al momento della nascita e in riferimento al quale non è emersa alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana e né è stata sollevata, al riguardo, alcuna censura da parte resistente.
Non risulta, infatti, agli atti alcuna rinuncia della cittadinanza italiana da parte di Parte_5
: prova di cui, peraltro, come precisato dalla giurisprudenza, sarebbe stata onerata
[...]
l'amministrazione (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
3175 dell'11/2/2010).
Senza tacere che la normativa italiana sulla cittadinanza, in particolare la legge n. 555/1912
(art. 16) ed il regolamento di attuazione della legge del 1992 (art. 8 d.P.R. n. 572/1993), ha sempre previsto che le dichiarazioni di rinuncia all'estero fossero fatte presso le rappresentanze consolari o diplomatiche, di talché sarebbe stato agevole ottenere tale elemento probatorio da parte dell'amministrazione.
Per completezza di disamina, si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai
2 sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i versano in una condizione di Parte_6 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle illustrate circostanze, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nato a [...], Florida, USA, il 31.10.1979, in proprio, nonché unitamente a
[...]
, quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_2 [...]
, nata a [...], USA, il 24.6.2007, così provvede: Persona_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari l'11 agosto 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13280/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...], Florida, USA, il 31.10.1979, in proprio, Parte_1 nonché unitamente a , quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Parte_2 minore , nata a [...], USA, il 24.6.2007 (con l'avv. Persona_1
Vincenzo Carbone)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il giorno 22.11.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche ), nato a [...] Persona_2 Persona_3
(FG), il 24.3.1883, dai cittadini italiani e il quale, Parte_3 Parte_4 in data 2.6.1906, contraeva matrimonio in San Nicandro Garganico (FG), con . CP_2
Dai coniugi, trasferitisi negli Stati Uniti d'America, il 16.10.1925 nasceva, a Garfield, New
Jersey, USA, , che, in data 27.4.1947, a Garfield, New Jersey, USA, contraeva Parte_5 matrimonio con ( ), unione dalla quale, in data 12.3.1950, nasceva a Persona_4 Per_5
Garfield, NJ, USA, , che il 14.4.1978, a Hallandale, Florida, USA, Persona_6 contraeva matrimonio con Persona_7
1 Dalla loro unione, il 31.10.1979, nasceva ad Hollywood, Florida, USA, Persona_8
, che il 31.05.2003, ad Athens, USA, contraeva matrimonio con e
[...] Controparte_3 dalla loro unione, il 24.06.2007, nasceva a Buncomble Country, Usa, . Persona_1
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 27.06.2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta e apostillata.
A nulla rileva la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti in quanto la naturalizzazione di interveniva il 17.2.1933, quando era già divenuto padre, in Persona_2 data 16.10.1925, di , al quale aveva già trasmesso la cittadinanza italiana iure Parte_5 sanguinis al momento della nascita e in riferimento al quale non è emersa alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana e né è stata sollevata, al riguardo, alcuna censura da parte resistente.
Non risulta, infatti, agli atti alcuna rinuncia della cittadinanza italiana da parte di Parte_5
: prova di cui, peraltro, come precisato dalla giurisprudenza, sarebbe stata onerata
[...]
l'amministrazione (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
3175 dell'11/2/2010).
Senza tacere che la normativa italiana sulla cittadinanza, in particolare la legge n. 555/1912
(art. 16) ed il regolamento di attuazione della legge del 1992 (art. 8 d.P.R. n. 572/1993), ha sempre previsto che le dichiarazioni di rinuncia all'estero fossero fatte presso le rappresentanze consolari o diplomatiche, di talché sarebbe stato agevole ottenere tale elemento probatorio da parte dell'amministrazione.
Per completezza di disamina, si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai
2 sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i versano in una condizione di Parte_6 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle illustrate circostanze, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nato a [...], Florida, USA, il 31.10.1979, in proprio, nonché unitamente a
[...]
, quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_2 [...]
, nata a [...], USA, il 24.6.2007, così provvede: Persona_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari l'11 agosto 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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