TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
LI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1155/2024 R.G. promossa da
C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Memola, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in Monza (MB) via Edmondo De Amicis n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attrice opponente - contro
(C.F./P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Beghin e Sofia Beghin, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori, in Camposampiero (PD),
Piazza Vittoria n. 6/3, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 405/2024 emesso dal Tribunale di Rovigo il 13.6.2024 e depositato il 14.6.2024 nel procedimento R.G. n. 932/2024.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE: - non concedere, là dove ex adverso richiesta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n.
405/2024 (R.G.: 932/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13 giugno 2024, pubblicato in data 14 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 14 giugno 2024, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e, in ogni caso, di pronta soluzione. - per i motivi di cui al punto a) del presente atto, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dalla CP_1
, C.F./P. I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
con sede legale in Montagnana (PD), Via Borgo Eniano n. 30 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 405/2024 (R.G.: 932/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13 giugno 2024, pubblicato in data 14 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 14 giugno 2024, perché irrito, nullo, inefficace e, comunque, privo di qualsivoglia effetto giuridico. Con vittoria delle spese di lite, ivi compresi il rimborso delle spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: per tutto quanto argomentato nella narrativa del presente atto alla lettera
b), revocare il decreto ingiuntivo n. 405/2024 (R.G.: 932/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13 giugno 2024, pubblicato in data 14 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 14 giugno 2024, perché irrito, nullo, inefficace e, comunque, privo di qualsivoglia effetto giuridico. Con vittoria delle spese di lite, ivi compresi il rimborso delle spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Per parte opposta:
“IN VIA PRELIMINARE: Dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e rilevato che la ha riconosciuto di aver Parte_1
regolarmente ricevuto le prestazioni di trasporto commissionate al vettore
e di non aver provveduto al pagamento del corrispettivo in favore Controparte_2
del subvettore concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto. CP_1
NEL MERITO: a) Ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettarsi le domande tutte proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto respingersi l'opposizione e confermarsi integralmente il decreto opposto. b) Condannarsi comunque la al pagamento in favore Parte_1
della della somma di €.16.250,99, o di quella diversa che sarà Controparte_1
determinata in corso di causa, con gli interessi moratori automatici al tasso pubblicato semestralmente ai sensi degli artt. 2,4,5 del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alle scadenze previste nelle singole fatture per il pagamento al saldo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
A seguito di ricorso da parte di il Tribunale di Rovigo Controparte_1
pronunciava il decreto ingiuntivo n. 405/2024, col quale ingiungeva a
[...]
il pagamento della somma di euro 16.250,99, oltre accessori e Parte_1
spese.
Nel ricorso allegava di agire, quale subvettore, ai sensi dell'art. 7 Controparte_1
ter del D.Lgs 286/2005, avendo essa effettuato trasporti in favore di
[...]
AT AN S.n.c., che a sua volta aveva ricevuto incarico Controparte_3
appunto da Controparte_4
Con atto di citazione depositato il 12.7.2024 (per Parte_1
brevità anche solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
405/2024 (R.G. n. 932/2024), contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito oggetto della pretesa Pt_1
monitoria, ai sensi dell'art. 2951 c.c., evidenziando che l'azione diretta del sub vettore ex art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005 soggiaceva anch'essa alla prescrizione annuale per i crediti in materia di trasporto e spedizione.
Deduceva altresì il difetto di prova in ordine ai trasporti asseritamente effettuati, affermando di non aver mai ricevuto le fatture azionate in via monitoria, né alcun documento comprovante l'effettivo svolgimento di attività di trasporto in proprio favore, rilevando inoltre che l'unico vettore indicato per la consegna della merce era e che non vi era prova che il trasposto fosse stato realmente Controparte_2
effettuato da in luogo di Controparte_1 Controparte_2
Infine, eccepiva la mancanza di prova da parte dell'opposta del possesso dei prerequisiti consistenti nell'iscrizione in qualità di subvettore all'albo nazionale degli
CP_2
Per tutte le suesposte ragioni l'attrice opponente preliminarmente instava per la non concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito e la revoca del provvedimento monitorio;
in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo, per difetto di prova in ordine ai trasporti asseritamente eseguiti.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 29.8.2024, Controparte_1
chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'ingiunzione di pagamento della somma di € 16.250,99, oltre interessi moratori e rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società opposta evidenziava che l'eccezione di prescrizione era infondata, dal momento che in data 16.2.2023 l'opposta aveva notificato ad il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 166, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.2.2023, interrompendo la prescrizione, con efficacia interruttiva estesa agli obbligati in solido ex art. 1310 c.c., precisando altresì che, attesa la mancata opposizione, il termine di prescrizione si sarebbe convertito da breve a ordinario, per effetto del giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c., estendendosi anche agli obbligati in solido.
Inoltre, deduceva che le contestazioni mosse dalla opponente di mancato ricevimento delle fatture e di documentazione relativa all'esecuzione del trasporto erano prive di fondamento, essendovi prova documentale delle prestazioni di trasporto eseguite in favore di ed il rapporto di subvezione con come Pt_1 Controparte_2
da documenti allegati.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., il primo giudice assegnatario del procedimento fissava l'udienza di comparizione dell'8.1.2025. Con successiva ordinanza, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, il Giudice rigettava l'istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammetteva le prove orali per interpello e testi, fissando per l'espletamento la data del 29.5.2025.
Giunta alla cognizione di questo Giudice, a seguito di riassegnazione del procedimento, espletate le prove orali all'udienza del 29.5.2025, il Giudice rigettava la richiesta dell'opposta di CTU per determinare l'esattezza dell'importo richiesto e fissava per la discussione l'udienza del 10.9.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive scritte fino al 25.7.2025.
All'udienza sopraindicata, svoltasi in forma cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
La causa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
L'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di prescrizione del credito, è bensì vero che anche al subvettore si applica il termine breve di prescrizione, di un anno dalla consegna, previsto dall'art. 2951 c.c.
E tuttavia è stato depositato in atti il decreto ingiuntivo n. 166/2023, che CP_1
aveva proposto contro la propria committente notificato a
[...] Controparte_2
quest'ultima in data 16.02.2023.
Tale atto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti del debitore principale e, ai sensi dell'art. 1310 c.c., tale effetto si estende anche ai debitori in solido, quale appunto Liner, per effetto dell'art. 7 ter del D.Lgs
286/2005.
Inoltre, è pacifico che il decreto ingiuntivo non veniva opposto, divenendo definitivo in data 28.03.2023, producendosi così l'effetto della conversione del termine di prescrizione da annuale in decennale, ex art. 2953 c.c.
Tale conversione si produce in effetti anche nei confronti dei condebitori in solido, come statuito dalla Suprema Corte: “In tema di danni da circolazione stradale, una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito, pronunciata contro il solo conducente del veicolo investitore, l'Azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, anche nei confronti del proprietario del veicolo, che non abbia partecipato al giudizio penale, alla ordinaria prescrizione di cui all'art 2953 cod civ (e non piu alla prescrizione breve di cui all'art 2947), con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale e divenuta irrevocabile” (cfr Cass. 853/1979; Cass. 5762/1999).
Peraltro, fin dalla fine di marzo 2023 presentava ricorso per Controparte_2
accesso ad uno strumento di regolazione della crisi d'impresa e, successivamente, a maggio 2023, presentava ricorso per ammissione a concordato preventivo, unitamente al piano e alla proposta, contemplando anche il debito verso Controparte_1
concordato che veniva approvato e omologato e reca n. 1/2024 del Tribunale di
Bologna.
Si ritiene che l'inserimento del debito verso nel piano Controparte_1
concordatario, l'approvazione da parte del ceto creditorio e l'omologazione comportino riconoscimento del debito, con i conseguenti effetti interruttivi della prescrizione.
L'eccezione di prescrizione deve quindi essere respinta.
Venendo al merito, le prestazioni rese da nei confronti di Controparte_1
e, quindi, di possono dirsi pacifiche, in base all'istruttoria Controparte_2 Pt_1
espletata.
Il teste , titolare della ha confermato che la Controparte_3 Controparte_2
sua ditta effettuava trasporti per conto di vari clienti, tra cui e che si avvaleva di Pt_1
vari subvettori, tra cui anche l'odierna opposta;
ha altresì confermato che, per l'effettuazione dei trasporti utilizzava trattori propri, ma semiricomorchi CP_1
della stessa tranne uno), il che spiega tra l'altro come mai non si sia mai CP_2 Pt_1
accorta della subvettura (i camion si presentavano con il marchio della;
ancora, CP_2
ha confermato il prezzo concordato con la stessa euro 1,12 + IVA a km ed CP_1
euro 10,32 a carico/scarico oltre il primo;
infine, ha confermato che G.D. nel 2023 entrò in crisi e presentò domanda di concordato (peraltro prodotta in atti) e che il debito complessivo verso l'opposta ammontava complessivamente a circa euro 180-
170.000,00, comprensivo dei trasporti effettuati su commissione di Pt_1
La teste impiegata per le ditte della famiglia , tra cui Testimone_1 Per_1
ha confermato l'effettuazione dei trasporti, precisando il meccanismo di CP_1
fatturazione: gli autisti le consegnavano un rapportino con i viaggi effettuati, la teste li consegnava al titolare ( , ndr), che si confrontava col sig. GA e Per_1
concordavano l'importo, quindi, la teste stessa provvedeva alla fatturazione;
in particolare, proseguiva la , a fine mese emetteva una fattura cumulativa, Tes_1 CP_1
comprensiva dei viaggi effettuati in favore di tutti i committenti della CP_2
, per cui era stata chiesta la collaborazione (comprensiva quindi anche dei trasporti
[...]
per conto di . Pt_1
La teste ha poi confermato il doc. 19, ossia tabella sintetica dei viaggi effettuati per conto di confermando di riconoscere le targhe dei mezzi, precisando anzi di Pt_1
aver predisposto lei stessa il documento, sulla scorta dei rapportini dei nostri autisti.
A proposito degli autisti, sono stati escussi alcuni di essi, a campione, e tutti hanno confermato i documenti iniziali, con le indicazioni per il trasporto, ossia il mezzo da utilizzare, il giorno, la destinazione, e i rapportini finali da essi redatti (cfr in particolare teste che conservava agenda dell'epoca, ove erano riportati giorno per Tes_2
giorno tutti i viaggi effettuati), nonché la propria firma sui DDT, specificando che essi si presentavano da con i mezzi di G.D., a volte specificando di lavorare per Pt_1
( , altre volte no. Per_1 CP_1
L'unico teste dell'opponente, responsabile della logistica per Testimone_3
ha solo potuto riferire che, per quanto a sua conoscenza, i trasporti erano Pt_1
effettuati da di non aver mai avuto rapporti con di aver sempre visto i CP_2 CP_1
mezzi di di aver sempre ritenuto che i trasportatori fossero dipendenti di il CP_2 CP_2
cui nome risultava anche sui documenti di trasporto.
Tuttavia, è del tutto evidente come tale deposizione non valga ad escludere che in concreto poi i vari trasporti siano stati effettuati appunto da , atteso che, come CP_1 visto, questa si presentava presso con rimorchi recanti marchio né per Pt_1 CP_2
l'operatività della responsabilità solidale di cui all'art. 7 ter del D.Lgs 286/2005 è richiesto che il committente principale sia a conoscenza che il vettore da lui scelto si avvale di terzi per l'adempimento, laddove nel contratto non sia espressamente esclusa la possibilità di tale avvalimento (peraltro possibile solo nei limiti eventualmente previsti da accordi di settore, come disposto dall'art. 7 ter ultima parte), il che nella specie non è.
Come sopra visto tutti i conducenti sentiti a campione hanno confermato i viaggi, come da prospetto prodotto sub 9 (oltre a tutta la documentazione connessa, segnatamente gli ordini e i rapportini finali).
Il teste e la teste hanno confermato l'accordo economico CP_3 Tes_1
intervenuto tra e Controparte_2 Controparte_1
L'opposta ha prodotto in giudizio, per ciascun trasporto, la misurazione delle distanze chilometriche corrispondenti, sicchè è agevole verificare la correttezza del calcolo dei compensi richiesti, peraltro non contestata.
Alla luce quindi di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di
[...]
e in favore di in euro 5.000,00, oltre spese generali Parte_1 Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti (intimazione testimoni).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 405/2023;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA e spese esenti;
- dispone distrazione delle spese in favore del difensore di Controparte_1
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Rovigo, lì 20.10.2025
Il Giudice LI EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
LI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1155/2024 R.G. promossa da
C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Memola, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in Monza (MB) via Edmondo De Amicis n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attrice opponente - contro
(C.F./P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Beghin e Sofia Beghin, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori, in Camposampiero (PD),
Piazza Vittoria n. 6/3, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 405/2024 emesso dal Tribunale di Rovigo il 13.6.2024 e depositato il 14.6.2024 nel procedimento R.G. n. 932/2024.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE: - non concedere, là dove ex adverso richiesta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n.
405/2024 (R.G.: 932/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13 giugno 2024, pubblicato in data 14 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 14 giugno 2024, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e, in ogni caso, di pronta soluzione. - per i motivi di cui al punto a) del presente atto, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dalla CP_1
, C.F./P. I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
con sede legale in Montagnana (PD), Via Borgo Eniano n. 30 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 405/2024 (R.G.: 932/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13 giugno 2024, pubblicato in data 14 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 14 giugno 2024, perché irrito, nullo, inefficace e, comunque, privo di qualsivoglia effetto giuridico. Con vittoria delle spese di lite, ivi compresi il rimborso delle spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: per tutto quanto argomentato nella narrativa del presente atto alla lettera
b), revocare il decreto ingiuntivo n. 405/2024 (R.G.: 932/2024), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13 giugno 2024, pubblicato in data 14 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 14 giugno 2024, perché irrito, nullo, inefficace e, comunque, privo di qualsivoglia effetto giuridico. Con vittoria delle spese di lite, ivi compresi il rimborso delle spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Per parte opposta:
“IN VIA PRELIMINARE: Dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e rilevato che la ha riconosciuto di aver Parte_1
regolarmente ricevuto le prestazioni di trasporto commissionate al vettore
e di non aver provveduto al pagamento del corrispettivo in favore Controparte_2
del subvettore concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto. CP_1
NEL MERITO: a) Ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettarsi le domande tutte proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto respingersi l'opposizione e confermarsi integralmente il decreto opposto. b) Condannarsi comunque la al pagamento in favore Parte_1
della della somma di €.16.250,99, o di quella diversa che sarà Controparte_1
determinata in corso di causa, con gli interessi moratori automatici al tasso pubblicato semestralmente ai sensi degli artt. 2,4,5 del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alle scadenze previste nelle singole fatture per il pagamento al saldo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
A seguito di ricorso da parte di il Tribunale di Rovigo Controparte_1
pronunciava il decreto ingiuntivo n. 405/2024, col quale ingiungeva a
[...]
il pagamento della somma di euro 16.250,99, oltre accessori e Parte_1
spese.
Nel ricorso allegava di agire, quale subvettore, ai sensi dell'art. 7 Controparte_1
ter del D.Lgs 286/2005, avendo essa effettuato trasporti in favore di
[...]
AT AN S.n.c., che a sua volta aveva ricevuto incarico Controparte_3
appunto da Controparte_4
Con atto di citazione depositato il 12.7.2024 (per Parte_1
brevità anche solo ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
405/2024 (R.G. n. 932/2024), contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito oggetto della pretesa Pt_1
monitoria, ai sensi dell'art. 2951 c.c., evidenziando che l'azione diretta del sub vettore ex art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005 soggiaceva anch'essa alla prescrizione annuale per i crediti in materia di trasporto e spedizione.
Deduceva altresì il difetto di prova in ordine ai trasporti asseritamente effettuati, affermando di non aver mai ricevuto le fatture azionate in via monitoria, né alcun documento comprovante l'effettivo svolgimento di attività di trasporto in proprio favore, rilevando inoltre che l'unico vettore indicato per la consegna della merce era e che non vi era prova che il trasposto fosse stato realmente Controparte_2
effettuato da in luogo di Controparte_1 Controparte_2
Infine, eccepiva la mancanza di prova da parte dell'opposta del possesso dei prerequisiti consistenti nell'iscrizione in qualità di subvettore all'albo nazionale degli
CP_2
Per tutte le suesposte ragioni l'attrice opponente preliminarmente instava per la non concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito e la revoca del provvedimento monitorio;
in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo, per difetto di prova in ordine ai trasporti asseritamente eseguiti.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 29.8.2024, Controparte_1
chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'ingiunzione di pagamento della somma di € 16.250,99, oltre interessi moratori e rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società opposta evidenziava che l'eccezione di prescrizione era infondata, dal momento che in data 16.2.2023 l'opposta aveva notificato ad il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 166, emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.2.2023, interrompendo la prescrizione, con efficacia interruttiva estesa agli obbligati in solido ex art. 1310 c.c., precisando altresì che, attesa la mancata opposizione, il termine di prescrizione si sarebbe convertito da breve a ordinario, per effetto del giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c., estendendosi anche agli obbligati in solido.
Inoltre, deduceva che le contestazioni mosse dalla opponente di mancato ricevimento delle fatture e di documentazione relativa all'esecuzione del trasporto erano prive di fondamento, essendovi prova documentale delle prestazioni di trasporto eseguite in favore di ed il rapporto di subvezione con come Pt_1 Controparte_2
da documenti allegati.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., il primo giudice assegnatario del procedimento fissava l'udienza di comparizione dell'8.1.2025. Con successiva ordinanza, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, il Giudice rigettava l'istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammetteva le prove orali per interpello e testi, fissando per l'espletamento la data del 29.5.2025.
Giunta alla cognizione di questo Giudice, a seguito di riassegnazione del procedimento, espletate le prove orali all'udienza del 29.5.2025, il Giudice rigettava la richiesta dell'opposta di CTU per determinare l'esattezza dell'importo richiesto e fissava per la discussione l'udienza del 10.9.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive scritte fino al 25.7.2025.
All'udienza sopraindicata, svoltasi in forma cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
La causa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
L'opposizione deve essere rigettata.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di prescrizione del credito, è bensì vero che anche al subvettore si applica il termine breve di prescrizione, di un anno dalla consegna, previsto dall'art. 2951 c.c.
E tuttavia è stato depositato in atti il decreto ingiuntivo n. 166/2023, che CP_1
aveva proposto contro la propria committente notificato a
[...] Controparte_2
quest'ultima in data 16.02.2023.
Tale atto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti del debitore principale e, ai sensi dell'art. 1310 c.c., tale effetto si estende anche ai debitori in solido, quale appunto Liner, per effetto dell'art. 7 ter del D.Lgs
286/2005.
Inoltre, è pacifico che il decreto ingiuntivo non veniva opposto, divenendo definitivo in data 28.03.2023, producendosi così l'effetto della conversione del termine di prescrizione da annuale in decennale, ex art. 2953 c.c.
Tale conversione si produce in effetti anche nei confronti dei condebitori in solido, come statuito dalla Suprema Corte: “In tema di danni da circolazione stradale, una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito, pronunciata contro il solo conducente del veicolo investitore, l'Azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, anche nei confronti del proprietario del veicolo, che non abbia partecipato al giudizio penale, alla ordinaria prescrizione di cui all'art 2953 cod civ (e non piu alla prescrizione breve di cui all'art 2947), con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale e divenuta irrevocabile” (cfr Cass. 853/1979; Cass. 5762/1999).
Peraltro, fin dalla fine di marzo 2023 presentava ricorso per Controparte_2
accesso ad uno strumento di regolazione della crisi d'impresa e, successivamente, a maggio 2023, presentava ricorso per ammissione a concordato preventivo, unitamente al piano e alla proposta, contemplando anche il debito verso Controparte_1
concordato che veniva approvato e omologato e reca n. 1/2024 del Tribunale di
Bologna.
Si ritiene che l'inserimento del debito verso nel piano Controparte_1
concordatario, l'approvazione da parte del ceto creditorio e l'omologazione comportino riconoscimento del debito, con i conseguenti effetti interruttivi della prescrizione.
L'eccezione di prescrizione deve quindi essere respinta.
Venendo al merito, le prestazioni rese da nei confronti di Controparte_1
e, quindi, di possono dirsi pacifiche, in base all'istruttoria Controparte_2 Pt_1
espletata.
Il teste , titolare della ha confermato che la Controparte_3 Controparte_2
sua ditta effettuava trasporti per conto di vari clienti, tra cui e che si avvaleva di Pt_1
vari subvettori, tra cui anche l'odierna opposta;
ha altresì confermato che, per l'effettuazione dei trasporti utilizzava trattori propri, ma semiricomorchi CP_1
della stessa tranne uno), il che spiega tra l'altro come mai non si sia mai CP_2 Pt_1
accorta della subvettura (i camion si presentavano con il marchio della;
ancora, CP_2
ha confermato il prezzo concordato con la stessa euro 1,12 + IVA a km ed CP_1
euro 10,32 a carico/scarico oltre il primo;
infine, ha confermato che G.D. nel 2023 entrò in crisi e presentò domanda di concordato (peraltro prodotta in atti) e che il debito complessivo verso l'opposta ammontava complessivamente a circa euro 180-
170.000,00, comprensivo dei trasporti effettuati su commissione di Pt_1
La teste impiegata per le ditte della famiglia , tra cui Testimone_1 Per_1
ha confermato l'effettuazione dei trasporti, precisando il meccanismo di CP_1
fatturazione: gli autisti le consegnavano un rapportino con i viaggi effettuati, la teste li consegnava al titolare ( , ndr), che si confrontava col sig. GA e Per_1
concordavano l'importo, quindi, la teste stessa provvedeva alla fatturazione;
in particolare, proseguiva la , a fine mese emetteva una fattura cumulativa, Tes_1 CP_1
comprensiva dei viaggi effettuati in favore di tutti i committenti della CP_2
, per cui era stata chiesta la collaborazione (comprensiva quindi anche dei trasporti
[...]
per conto di . Pt_1
La teste ha poi confermato il doc. 19, ossia tabella sintetica dei viaggi effettuati per conto di confermando di riconoscere le targhe dei mezzi, precisando anzi di Pt_1
aver predisposto lei stessa il documento, sulla scorta dei rapportini dei nostri autisti.
A proposito degli autisti, sono stati escussi alcuni di essi, a campione, e tutti hanno confermato i documenti iniziali, con le indicazioni per il trasporto, ossia il mezzo da utilizzare, il giorno, la destinazione, e i rapportini finali da essi redatti (cfr in particolare teste che conservava agenda dell'epoca, ove erano riportati giorno per Tes_2
giorno tutti i viaggi effettuati), nonché la propria firma sui DDT, specificando che essi si presentavano da con i mezzi di G.D., a volte specificando di lavorare per Pt_1
( , altre volte no. Per_1 CP_1
L'unico teste dell'opponente, responsabile della logistica per Testimone_3
ha solo potuto riferire che, per quanto a sua conoscenza, i trasporti erano Pt_1
effettuati da di non aver mai avuto rapporti con di aver sempre visto i CP_2 CP_1
mezzi di di aver sempre ritenuto che i trasportatori fossero dipendenti di il CP_2 CP_2
cui nome risultava anche sui documenti di trasporto.
Tuttavia, è del tutto evidente come tale deposizione non valga ad escludere che in concreto poi i vari trasporti siano stati effettuati appunto da , atteso che, come CP_1 visto, questa si presentava presso con rimorchi recanti marchio né per Pt_1 CP_2
l'operatività della responsabilità solidale di cui all'art. 7 ter del D.Lgs 286/2005 è richiesto che il committente principale sia a conoscenza che il vettore da lui scelto si avvale di terzi per l'adempimento, laddove nel contratto non sia espressamente esclusa la possibilità di tale avvalimento (peraltro possibile solo nei limiti eventualmente previsti da accordi di settore, come disposto dall'art. 7 ter ultima parte), il che nella specie non è.
Come sopra visto tutti i conducenti sentiti a campione hanno confermato i viaggi, come da prospetto prodotto sub 9 (oltre a tutta la documentazione connessa, segnatamente gli ordini e i rapportini finali).
Il teste e la teste hanno confermato l'accordo economico CP_3 Tes_1
intervenuto tra e Controparte_2 Controparte_1
L'opposta ha prodotto in giudizio, per ciascun trasporto, la misurazione delle distanze chilometriche corrispondenti, sicchè è agevole verificare la correttezza del calcolo dei compensi richiesti, peraltro non contestata.
Alla luce quindi di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di
[...]
e in favore di in euro 5.000,00, oltre spese generali Parte_1 Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti (intimazione testimoni).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 405/2023;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA e spese esenti;
- dispone distrazione delle spese in favore del difensore di Controparte_1
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Rovigo, lì 20.10.2025
Il Giudice LI EL