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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3472 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: 2932, passata in decisone all'udienza del 4 dicembre
2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], el.te Parte_1
dom.to presso lo studio dell'avv. Nicola Dell'Ernia, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce dell'atto di citazione
Attore
E
nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...] CP_2
Convenuti contumaci
Conclusioni: le parti concludono come da note scritte per l'udienza del 4.12.25, da intendersi qui interamente trascritte.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2
pagina 1 di 7 per sentire dichiarare concluso, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2932 c.c., il contratto preliminare stipulato con la scrittura privata del 29.01.2024, con cui i convenuti avevano promesso di vendere all'attore, o per persona da nominare, la piena proprietà dell'immobile, ad uso residenziale, sito in
GN (LE) – fraz. San Foca, in via Strada Provinciale
n.145 GN-SAN FOCA, individuato in Catasto-NCEU al
Fg. 18, P.lla 253, sub 11.
A sostegno della domanda deduceva che i convenuti, promittenti venditori, erano inadempienti alle obbligazioni assunte, stante l'ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto definitivo.
Chiedeva quindi la pronuncia di sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento, in capo all'attore, della proprietà piena dell'immobile oggetto del preliminare, con ordine alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza e la condanna dei convenuti al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni per ritardata consegna del bene oggetto del contratto, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 15.000 (o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa).
Non si costituivano i convenuti.
All'udienza del 4.12.25, espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta.
Dalle risultanze processuali emerge che, in data 29/01/2024,
l'attore sottoscriveva proposta irrevocabile di acquisto (tramite pagina 2 di 7 agenzia immobiliare), avente ad oggetto villetta con annesso giardino, sita in GN (Le), di proprietà di
[...]
e , al prezzo di € 62.000,00. CP_1 Controparte_2
Con la sottoscrizione, l'attore si impegnava alla stipula del rogito notarile entro e non oltre il 29/02/2024, a semplice convocazione, presso lo studio del notaio scelto dalla parte acquirente.
Risulta dagli atti che l'attore versava alla titolare dell'agenzia immobiliare, contestualmente alla proposta, assegno bancario non trasferibile dell'importo di € 5.000,00, intestato ai promissari venditori, a titolo di caparra confirmatoria.
Non è contestato che, in data 29 gennaio 2024, la proposta di acquisto veniva accettata dai promittenti venditori, che incassavano l'assegno il 30 gennaio 2024. Il Parte_1
comunicava all'agenzia immobiliare il nome del notaio designato, che inviava l'elenco della documentazione necessaria per la redazione dell'atto (elenco girato poi all'agenzia, la quale a sua volta trasmetteva tutti i documenti richiesti ad eccezione dell'APE, che sarebbe stato consegnato entro la settimana successiva e, comunque, prima del rogito).
In data 07/02/24 il notaio, preparato l'atto, dichiarava la propria disponibilità immediata alla stipula e convocava le parti per un secondo incontro (20 febbraio 2024), ma i promissari venditori comunicavano la volontà di non dare seguito alla proposta di acquisto, già accettata.
L'attore inviava ulteriore invito alla stipula, con avvertimento che, in mancanza, i promittenti venditori sarebbero stati considerati inadempienti. pagina 3 di 7 Tuttavia, i convenuti manifestavano formalmente, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di non voler stipulare l'atto di compravendita di cui alla proposta irrevocabile accettata.
Accertati i fatti di causa, come emergenti dall'allegata documentazione, non vi è dubbio che, dalla stessa, risulta di chiara evidenza l'inadempimento dei venditori, i quali hanno espressamente manifestato la volontà di non addivenire al contratto definitivo, di restituire il doppio della caparra incassata e di corrispondere all'agenzia immobiliare “ ” CP_3
l'intero importo dovuto per la mediazione prestata nella compravendita dell'immobile.
La domanda proposta ex art. 2932 c.c. appare dunque fondata;
in proposito, deve preliminarmente evidenziarsi che la scrittura privata intercorsa tra le odierne parti in causa è qualificabile come contratto preliminare di vendita di immobile.
Secondo la Suprema Corte, la proposta di acquisto, accettata dalla controparte, costituisce un vero e proprio contratto preliminare di compravendita, già perfezionato ex art. 1326 co.
1 cc, tanto più quando, come nella specie, la stessa non rimandi ad un momento successivo per ulteriori accordi.
La scrittura prodotta dall'attore, stante la contumacia dei convenuti, si deve ritenere tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
Risulta provato che l'attore ha formalmente proposto ex art. 1208 c.c. ai convenuti, l'offerta di esecuzione, mediante pagamento del saldo del prezzo, al netto dell'importo già versato a titolo di caparra confirmatoria.
Di contro, i promittenti venditori hanno rifiutato la conclusione pagina 4 di 7 dell'atto senza addurre alcuna giustificazione, rimanendo inadempienti al contratto preliminare. Essi hanno infatti inviato comunicazione scritta di non voler concludere l'atto, nonostante l'intervenuta accettazione della proposta.
Va dunque emessa sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., previo versamento di quanto ancora dovuto dall'attore, pari ad €
57.000; la somma di € 5.000,00, versata alla sottoscrizione del preliminare di vendita a titolo di caparra confirmatoria, va detratta dalla somma ancora dovuta dal promittente acquirente, il quale sarebbe tenuto a corrispondere la residua somma di €
57.000.
Tuttavia, a spetta anche il risarcimento del Parte_1
danno per il mancato godimento dell'immobile per le stagioni estive, quantificato dalla relazione di stima allegata da parte attrice in € 15.000,00 (di cui 12.000,00 per periodo estivo ed €
3.000,00 per quello invernale), oltre agli esborsi necessari per visure ipocatastali e trascrizioni della domanda giudiziale e spese processuali.
Nella specie, deve evidenziarsi che il richiesto danno va corrisposto in termini di perdita di chanches, avendo l'attore perso la possibilità di mettere a reddito l'immobile per il periodo considerato (a fronte del reddito bisogna considerare anche le spese che avrebbe subito).
Ne consegue che, in tal senso, considerata la perizia allegata, si reputa di liquidare, a titolo equitativo, all'attore, la somma di €
14.000,00 (vista una probabilità maggiore del 50% di locare l'immobile nelle due stagioni estive, e saltuariamente in quella invernale, tenendo conto delle spese incidenti nella suddetta pagina 5 di 7 eventualità). Non risulta la prova di danni ulteriori.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_2
e così provvede:
[...] Controparte_1
1)Dichiara la validità della scrittura privata del 29.01.2024, con cui e promettevano di Controparte_1 Controparte_2
vendere a , o per persona da nominare, Parte_1
l'immobile ad uso residenziale sito in GN (LE) - frazione
SAN FOCA, in via Strada Provinciale n. 145 GN-SAN
FOCA, individuato in Catasto - NCEU al Fg. 18, P.lla 253, Sub
11., dichiarando e , Controparte_1 Controparte_2
inadempienti alle obbligazioni assunte
2)Dichiara trasferita, in favore di , ai Parte_1
sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà dell'immobile ad uso residenziale descritto sub 1), previo versamento della somma ancora dovuta, pari ad € 57.000,00 (oltre interessi)
2) Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in persona del Conservatore di trascrivere la emananda sentenza che trasferisce la proprietà in favore di Parte_1
(nota di trascrizione del 15.4.2024 Reg. Generale n.
[...]
14217 – Reg. Particolare 11931) con ogni conseguenza di legge ed esonerando esso attore da qualsiasi responsabilità.
3) DA e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al risarcimento, in favore di , dei Parte_1
danni per ritardata consegna del bene oggetto del contratto preliminare pari ad € 14.000,00, disponendo la compensazione pagina 6 di 7 tra quanto ancora dovuto da nei Parte_1
confronti di e , per saldo Controparte_1 Controparte_2
prezzo ed i controcrediti vantati dall' attore.
4) DA e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, che liquida in € 1300,00 per la fase di studio, € 820,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge.
Bari 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3472 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: 2932, passata in decisone all'udienza del 4 dicembre
2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], el.te Parte_1
dom.to presso lo studio dell'avv. Nicola Dell'Ernia, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce dell'atto di citazione
Attore
E
nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...] CP_2
Convenuti contumaci
Conclusioni: le parti concludono come da note scritte per l'udienza del 4.12.25, da intendersi qui interamente trascritte.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2
pagina 1 di 7 per sentire dichiarare concluso, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2932 c.c., il contratto preliminare stipulato con la scrittura privata del 29.01.2024, con cui i convenuti avevano promesso di vendere all'attore, o per persona da nominare, la piena proprietà dell'immobile, ad uso residenziale, sito in
GN (LE) – fraz. San Foca, in via Strada Provinciale
n.145 GN-SAN FOCA, individuato in Catasto-NCEU al
Fg. 18, P.lla 253, sub 11.
A sostegno della domanda deduceva che i convenuti, promittenti venditori, erano inadempienti alle obbligazioni assunte, stante l'ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto definitivo.
Chiedeva quindi la pronuncia di sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento, in capo all'attore, della proprietà piena dell'immobile oggetto del preliminare, con ordine alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza e la condanna dei convenuti al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni per ritardata consegna del bene oggetto del contratto, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 15.000 (o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa).
Non si costituivano i convenuti.
All'udienza del 4.12.25, espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta.
Dalle risultanze processuali emerge che, in data 29/01/2024,
l'attore sottoscriveva proposta irrevocabile di acquisto (tramite pagina 2 di 7 agenzia immobiliare), avente ad oggetto villetta con annesso giardino, sita in GN (Le), di proprietà di
[...]
e , al prezzo di € 62.000,00. CP_1 Controparte_2
Con la sottoscrizione, l'attore si impegnava alla stipula del rogito notarile entro e non oltre il 29/02/2024, a semplice convocazione, presso lo studio del notaio scelto dalla parte acquirente.
Risulta dagli atti che l'attore versava alla titolare dell'agenzia immobiliare, contestualmente alla proposta, assegno bancario non trasferibile dell'importo di € 5.000,00, intestato ai promissari venditori, a titolo di caparra confirmatoria.
Non è contestato che, in data 29 gennaio 2024, la proposta di acquisto veniva accettata dai promittenti venditori, che incassavano l'assegno il 30 gennaio 2024. Il Parte_1
comunicava all'agenzia immobiliare il nome del notaio designato, che inviava l'elenco della documentazione necessaria per la redazione dell'atto (elenco girato poi all'agenzia, la quale a sua volta trasmetteva tutti i documenti richiesti ad eccezione dell'APE, che sarebbe stato consegnato entro la settimana successiva e, comunque, prima del rogito).
In data 07/02/24 il notaio, preparato l'atto, dichiarava la propria disponibilità immediata alla stipula e convocava le parti per un secondo incontro (20 febbraio 2024), ma i promissari venditori comunicavano la volontà di non dare seguito alla proposta di acquisto, già accettata.
L'attore inviava ulteriore invito alla stipula, con avvertimento che, in mancanza, i promittenti venditori sarebbero stati considerati inadempienti. pagina 3 di 7 Tuttavia, i convenuti manifestavano formalmente, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di non voler stipulare l'atto di compravendita di cui alla proposta irrevocabile accettata.
Accertati i fatti di causa, come emergenti dall'allegata documentazione, non vi è dubbio che, dalla stessa, risulta di chiara evidenza l'inadempimento dei venditori, i quali hanno espressamente manifestato la volontà di non addivenire al contratto definitivo, di restituire il doppio della caparra incassata e di corrispondere all'agenzia immobiliare “ ” CP_3
l'intero importo dovuto per la mediazione prestata nella compravendita dell'immobile.
La domanda proposta ex art. 2932 c.c. appare dunque fondata;
in proposito, deve preliminarmente evidenziarsi che la scrittura privata intercorsa tra le odierne parti in causa è qualificabile come contratto preliminare di vendita di immobile.
Secondo la Suprema Corte, la proposta di acquisto, accettata dalla controparte, costituisce un vero e proprio contratto preliminare di compravendita, già perfezionato ex art. 1326 co.
1 cc, tanto più quando, come nella specie, la stessa non rimandi ad un momento successivo per ulteriori accordi.
La scrittura prodotta dall'attore, stante la contumacia dei convenuti, si deve ritenere tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
Risulta provato che l'attore ha formalmente proposto ex art. 1208 c.c. ai convenuti, l'offerta di esecuzione, mediante pagamento del saldo del prezzo, al netto dell'importo già versato a titolo di caparra confirmatoria.
Di contro, i promittenti venditori hanno rifiutato la conclusione pagina 4 di 7 dell'atto senza addurre alcuna giustificazione, rimanendo inadempienti al contratto preliminare. Essi hanno infatti inviato comunicazione scritta di non voler concludere l'atto, nonostante l'intervenuta accettazione della proposta.
Va dunque emessa sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., previo versamento di quanto ancora dovuto dall'attore, pari ad €
57.000; la somma di € 5.000,00, versata alla sottoscrizione del preliminare di vendita a titolo di caparra confirmatoria, va detratta dalla somma ancora dovuta dal promittente acquirente, il quale sarebbe tenuto a corrispondere la residua somma di €
57.000.
Tuttavia, a spetta anche il risarcimento del Parte_1
danno per il mancato godimento dell'immobile per le stagioni estive, quantificato dalla relazione di stima allegata da parte attrice in € 15.000,00 (di cui 12.000,00 per periodo estivo ed €
3.000,00 per quello invernale), oltre agli esborsi necessari per visure ipocatastali e trascrizioni della domanda giudiziale e spese processuali.
Nella specie, deve evidenziarsi che il richiesto danno va corrisposto in termini di perdita di chanches, avendo l'attore perso la possibilità di mettere a reddito l'immobile per il periodo considerato (a fronte del reddito bisogna considerare anche le spese che avrebbe subito).
Ne consegue che, in tal senso, considerata la perizia allegata, si reputa di liquidare, a titolo equitativo, all'attore, la somma di €
14.000,00 (vista una probabilità maggiore del 50% di locare l'immobile nelle due stagioni estive, e saltuariamente in quella invernale, tenendo conto delle spese incidenti nella suddetta pagina 5 di 7 eventualità). Non risulta la prova di danni ulteriori.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_2
e così provvede:
[...] Controparte_1
1)Dichiara la validità della scrittura privata del 29.01.2024, con cui e promettevano di Controparte_1 Controparte_2
vendere a , o per persona da nominare, Parte_1
l'immobile ad uso residenziale sito in GN (LE) - frazione
SAN FOCA, in via Strada Provinciale n. 145 GN-SAN
FOCA, individuato in Catasto - NCEU al Fg. 18, P.lla 253, Sub
11., dichiarando e , Controparte_1 Controparte_2
inadempienti alle obbligazioni assunte
2)Dichiara trasferita, in favore di , ai Parte_1
sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà dell'immobile ad uso residenziale descritto sub 1), previo versamento della somma ancora dovuta, pari ad € 57.000,00 (oltre interessi)
2) Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in persona del Conservatore di trascrivere la emananda sentenza che trasferisce la proprietà in favore di Parte_1
(nota di trascrizione del 15.4.2024 Reg. Generale n.
[...]
14217 – Reg. Particolare 11931) con ogni conseguenza di legge ed esonerando esso attore da qualsiasi responsabilità.
3) DA e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al risarcimento, in favore di , dei Parte_1
danni per ritardata consegna del bene oggetto del contratto preliminare pari ad € 14.000,00, disponendo la compensazione pagina 6 di 7 tra quanto ancora dovuto da nei Parte_1
confronti di e , per saldo Controparte_1 Controparte_2
prezzo ed i controcrediti vantati dall' attore.
4) DA e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, che liquida in € 1300,00 per la fase di studio, € 820,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge.
Bari 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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