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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AT LA, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6474/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Le Bonta' Nostrane Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010539741000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22311/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società LE BONTA' NOSTRANE SRL propone alla Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 10020250010539741000 limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania relativo alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di 6.192,48 euro, chiedendone l'annullamento.
Sostiene la ricorrente che l'atto è nullo in quanto emesso da Ufficio per la Riscossione territorialmente incompetente, per carenza di motivazione e per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione di Salerno e ha chiesto accertarsi il difetto di contraddittorio per omessa notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate di Salerno che ha emesso il ruolo,
e nel merito, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In data odierna la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la cartella di pagamento nr. 10020250010539741000 limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania relativo alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di 6.192,48. Gli altri ruoli, esclusi dal ricorso sono costituiti da contravvenzioni al codice della strada ed emessi dalla Prefettura di Roma e dalla Prefettura di Salerno.
Va, dunque, immediatamente respinta l'eccezione dell'Agenzia per la Riscossione di Salerno relativa all'omessa notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate individuata quale ente impositore.
In realtà, dalla lettura delle controdeduzioni appare evidente che l'Agenzia delle Entrate per la riscossione di Salerno faccia riferimento ad altra cartella ed altre imposte.
Passando alle eccezioni della ricorrente, il primo motivo deve essere respinto.
Ed invero, dai dati anagrafici agli atti, prodotti dalla Regione Campania -aggiornati all'1.7.25- risulta che la sede legale della società è in Indirizzo_1, EL Salerno.
E' chiaro, pertanto, che l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione di Salerno fosse pienamente legittimata, per competenza territoriale, ad emettere la cartella impugnata.
Quanto al secondo motivo, relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento, dagli atti prodotti dalla
Regione Campania risulta che gli atti sono stati ritualmente e tempestivamente notificati alla società presso l'indirizzo emergente dai dati anagrafici, in Indirizzo_1 di EL (SA), mediante procedura semplificata, con raccomandata ricevuta da addetto alla ricezione.
Ebbene, è noto che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito non solo la legittimità della notifica a mezzo posta degli atti tributari da parte degli Enti Locali, senza intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario ma anche che la stessa si perfezioni con la compiuta giacenza, qualora in caso di notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente, il destinatario risulti temporaneamente assente.
La notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale - ordinanza n. 16183 del 9 giugno 2021-.
Si tratta di una modalità di notifica semplificata rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982 e le regole da osservare per la compiuta giacenza non sono quelle della legge dell'82 bensì quelle delle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).
La legge 890 prevede che, nel caso in cui la notifica non vada a buon fine per assenza del destinatario o siano altre persone abilitate a ricevere il plico nel medesimo luogo dove deve avvenire la notifica, l'operatore postale deve informare il destinatario del tentativo di notifica mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. In questo caso la notifica si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell'atto.
Secondo la Cassazione la non applicabilità delle disposizioni della legge 890/1982 fa sì che, in caso di mancato recapito, la notifica si concretizzi trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto, o in alternativa, della data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata anche se non obbligatoria. A questo iter semplificato, introdotto dall'art.1, comma 161, della legge
296/2006 e giudicato legittimo dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 104/2019, non possono essere applicate le regole della legge 890/1982.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale o punto di deposito come invece previsto nel caso di “irreperibilità relativa”. La conseguenza
è che in caso di notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008) che si limita a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Per la Cassazione poi, il momento esatto in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona, va ricercato bilanciando l'interesse del notificante e quello del destinatario, applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982. La stessa quindi si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006.
Una volta accertata la regolarità della procedura semplificata per la notifica il contribuente potrà sempre essere rimesso nei termini ma dovrà addurre elementi idonei a dimostrare di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie tali elementi non sono stati né dedotti né dimostrati in quanto dagli atti risulta che la residenza fiscale del contribuente fosse quella di destinazione dell'atto.
Accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione della cartella.
Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è la carenza di motivazione ma, fermo restando che la ricorrente ha ricevuto la notifica degli atti prodromici, si osserva che l'atto impugnato contiene l'iter seguito dall'Ufficio impositore che ha indicato l'imposta, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo, gli elementi giustificativi e probatori. D'altra parte, la motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito dall'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 sent. n.
27758).
Nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso alla ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore degli uffici costituiti in euro 600,00 per ciascuno.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AT LA, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6474/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Le Bonta' Nostrane Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010539741000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22311/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società LE BONTA' NOSTRANE SRL propone alla Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 10020250010539741000 limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania relativo alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di 6.192,48 euro, chiedendone l'annullamento.
Sostiene la ricorrente che l'atto è nullo in quanto emesso da Ufficio per la Riscossione territorialmente incompetente, per carenza di motivazione e per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione di Salerno e ha chiesto accertarsi il difetto di contraddittorio per omessa notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate di Salerno che ha emesso il ruolo,
e nel merito, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
In data odierna la Corte ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la cartella di pagamento nr. 10020250010539741000 limitatamente al ruolo emesso dalla Regione Campania relativo alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo di 6.192,48. Gli altri ruoli, esclusi dal ricorso sono costituiti da contravvenzioni al codice della strada ed emessi dalla Prefettura di Roma e dalla Prefettura di Salerno.
Va, dunque, immediatamente respinta l'eccezione dell'Agenzia per la Riscossione di Salerno relativa all'omessa notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate individuata quale ente impositore.
In realtà, dalla lettura delle controdeduzioni appare evidente che l'Agenzia delle Entrate per la riscossione di Salerno faccia riferimento ad altra cartella ed altre imposte.
Passando alle eccezioni della ricorrente, il primo motivo deve essere respinto.
Ed invero, dai dati anagrafici agli atti, prodotti dalla Regione Campania -aggiornati all'1.7.25- risulta che la sede legale della società è in Indirizzo_1, EL Salerno.
E' chiaro, pertanto, che l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione di Salerno fosse pienamente legittimata, per competenza territoriale, ad emettere la cartella impugnata.
Quanto al secondo motivo, relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento, dagli atti prodotti dalla
Regione Campania risulta che gli atti sono stati ritualmente e tempestivamente notificati alla società presso l'indirizzo emergente dai dati anagrafici, in Indirizzo_1 di EL (SA), mediante procedura semplificata, con raccomandata ricevuta da addetto alla ricezione.
Ebbene, è noto che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito non solo la legittimità della notifica a mezzo posta degli atti tributari da parte degli Enti Locali, senza intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario ma anche che la stessa si perfezioni con la compiuta giacenza, qualora in caso di notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente, il destinatario risulti temporaneamente assente.
La notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale - ordinanza n. 16183 del 9 giugno 2021-.
Si tratta di una modalità di notifica semplificata rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982 e le regole da osservare per la compiuta giacenza non sono quelle della legge dell'82 bensì quelle delle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).
La legge 890 prevede che, nel caso in cui la notifica non vada a buon fine per assenza del destinatario o siano altre persone abilitate a ricevere il plico nel medesimo luogo dove deve avvenire la notifica, l'operatore postale deve informare il destinatario del tentativo di notifica mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. In questo caso la notifica si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell'atto.
Secondo la Cassazione la non applicabilità delle disposizioni della legge 890/1982 fa sì che, in caso di mancato recapito, la notifica si concretizzi trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto, o in alternativa, della data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata anche se non obbligatoria. A questo iter semplificato, introdotto dall'art.1, comma 161, della legge
296/2006 e giudicato legittimo dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 104/2019, non possono essere applicate le regole della legge 890/1982.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale o punto di deposito come invece previsto nel caso di “irreperibilità relativa”. La conseguenza
è che in caso di notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008) che si limita a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Per la Cassazione poi, il momento esatto in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona, va ricercato bilanciando l'interesse del notificante e quello del destinatario, applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982. La stessa quindi si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006.
Una volta accertata la regolarità della procedura semplificata per la notifica il contribuente potrà sempre essere rimesso nei termini ma dovrà addurre elementi idonei a dimostrare di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie tali elementi non sono stati né dedotti né dimostrati in quanto dagli atti risulta che la residenza fiscale del contribuente fosse quella di destinazione dell'atto.
Accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione della cartella.
Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è la carenza di motivazione ma, fermo restando che la ricorrente ha ricevuto la notifica degli atti prodromici, si osserva che l'atto impugnato contiene l'iter seguito dall'Ufficio impositore che ha indicato l'imposta, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo, gli elementi giustificativi e probatori. D'altra parte, la motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito dall'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 sent. n.
27758).
Nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso alla ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore degli uffici costituiti in euro 600,00 per ciascuno.