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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4640/2022 depositato il 02/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1923/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 11/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Ricorrente_1, appellante: definire il giudizio come da proposta di conciliazione.
Per l'Agenzia delle Entrate: dichiarare l'estinzione del giudizio avendo l'appellante accettato l'accordo predisposto dall'Ufficio;
con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TYS01T301711, in rettifica della dichiarazione dei redditi relativi al 2011,
l'Agenzia delle Entrate contestava a Ricorrente_1, mediante l'applicazione degli studi di settore, un maggiore reddito di € 21.190,00, con conseguenti maggiori imposte ( irpef, addizionali, i.v.a. e sanzioni) per complessivi € 20.434,28.
Il contribuente, esercente l'attività di contabile, lamentava che nell'anno in oggetto aveva avuto una riduzione delle proprie prestazioni professionali per avere svolto un ruolo presso un organismo di rilievo nazionale.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate ritualmente costituitasi. Con sentenza n. 1923/2022 la C. T. P. di Catania, Sez. 11, rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Il Ricorrente_1 proponeva quindi appello, che controparte contestava, e successivamente proposta di conciliazione. L'Ufficio prendeva atto della medesima e ne formulava altra prevedendo il pagamento della somma proposta in venti rate trimestrali di pari importo entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore speciale, dichiarava di accettare i termini e le modalità di pagamento previsti, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 19.11.2025 l'Agenzia delle Entrate produceva certificazione attestante i versamenti effettuati e da effettuare da parte del contribuente.
Chiedeva dichiarare l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso non rimane a questa Corte che provvedere in conformità alle superiori richieste.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1923/2022 della C. T. P. di Catania, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti;
compensa tra le medesime le relative spese. Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4640/2022 depositato il 02/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1923/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 11/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01T301711 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Ricorrente_1, appellante: definire il giudizio come da proposta di conciliazione.
Per l'Agenzia delle Entrate: dichiarare l'estinzione del giudizio avendo l'appellante accettato l'accordo predisposto dall'Ufficio;
con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TYS01T301711, in rettifica della dichiarazione dei redditi relativi al 2011,
l'Agenzia delle Entrate contestava a Ricorrente_1, mediante l'applicazione degli studi di settore, un maggiore reddito di € 21.190,00, con conseguenti maggiori imposte ( irpef, addizionali, i.v.a. e sanzioni) per complessivi € 20.434,28.
Il contribuente, esercente l'attività di contabile, lamentava che nell'anno in oggetto aveva avuto una riduzione delle proprie prestazioni professionali per avere svolto un ruolo presso un organismo di rilievo nazionale.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate ritualmente costituitasi. Con sentenza n. 1923/2022 la C. T. P. di Catania, Sez. 11, rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Il Ricorrente_1 proponeva quindi appello, che controparte contestava, e successivamente proposta di conciliazione. L'Ufficio prendeva atto della medesima e ne formulava altra prevedendo il pagamento della somma proposta in venti rate trimestrali di pari importo entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore speciale, dichiarava di accettare i termini e le modalità di pagamento previsti, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 19.11.2025 l'Agenzia delle Entrate produceva certificazione attestante i versamenti effettuati e da effettuare da parte del contribuente.
Chiedeva dichiarare l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso non rimane a questa Corte che provvedere in conformità alle superiori richieste.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1923/2022 della C. T. P. di Catania, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti;
compensa tra le medesime le relative spese. Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato