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Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 15153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15153 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 37250/2019 R.G. proposto da: AC GI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CONTI ANDREA (CF: [...]), IS MO (CF: [...]) – Ricorrente– Contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE, 120, presso lo studio dell’avvocato LENER LEONARDO (CF: [...]), che la rappresenta e difende – Controricorrente– nonché contro RI GI, NO IG – Intimati– avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE ROMA n.9098/2019 depositata il 30/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Civile Sent. Sez. 3 Num. 15153 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 30/05/2023 2 di 14 1. Il Signor GI AR (odierno ricorrente) convenne dinanzi Giudice di Pace di Roma la Compagnia Generali Italia s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per il Lazio dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (odierna resistente), nonché i Signori IA RI e UI UG al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 6.809,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti ad esito del sinistro da circolazione stradale avvenuto in data 31/10/2010. Parte attrice espose che alla suddetta data, alle ore 12.15 circa in Roma, nella rampa di uscita del G.R.A., il UG, alla guida del veicolo tg. BNS34KL di proprietà della RI, tamponava il veicolo di proprietà e condotto dal AR, che in quel momento si trovava fermo alla linea di stop. A seguito di accertamento presso l’ISVAP, il veicolo del UG risultava sprovvisto di copertura assicurativa. Si costituì Generali contestando l’esistenza del fatto storico per la responsabilità dei convenuti, non essendo intervenuta la pubblica autorità, non essendo stato sottoscritto un modello CAI e non essendo provate le modalità di verificazione dell’incidente. Il UG e la ER non si costituirono, e vennero dichiarati contumaci. La causa venne istruita attraverso prova della teste indicata da parte attrice, Signora Tatiana EZ, la quale evidenziò di aver subito lesioni nell’incidente, e venne espletata CTU medico-legale sulla persona del danneggiato. 2. Con sentenza n. 11970/2016 il Giudice di Pace di Roma rigettò la domanda in quanto ritenne che “parte attrice ha incardinato il presente giudizio senza aver dimostrato esaustivamente ex art. 2697 c.c. nel corso del medesimo, le ragioni delle proprie pretese (...) non vi sono agli atti né una relazione di incidente redatta dall’Autorità né il modello CAI sottoscritto dalle parti (...) l’istruttoria non è stata in grado di dimostrare né la dinamica del sinistro, né 3 di 14 tantomeno le reciproche responsabilità” e per non aver “fornito altresì la prova liberatoria della presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 2: è necessario infatti che il danneggiato provi di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle della comune prudenza nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 3. Avverso detta sentenza il AR propose gravame dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che il Giudice di pace aveva errato nel richiedere la prova liberatoria prevista dal primo comma dell’art. 2054 cod. civ. per i danni cagionati dal conducente a persone o cose durante la circolazione, anziché applicare il 2° comma dell’art. 2054, cod. civ., che prevede la presunzione di concorso di colpa qualora ciascuna delle parti non dimostri la responsabilità dell’altra e la correttezza della propria condotta di guida. DU inoltre la carenza di motivazione sul mancato assolvimento dell’onere della prova e l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie. Generali si costituì chiedendo il rigetto dell’appello, deducendo:(i) che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato gli elementi disponibili, ritenendo non raggiunta la prova dell’incidente in quanto la deposizione della teste EZ non poteva essere sufficiente per fondare responsabilità del sinistro, dato che la teste stessa era incapace di deporre. (ii) Che, relativamente alle lesioni, l’attore si era recato da un medico solo tre giorni dopo il fatto, e che nessun accertamento diagnostico era stato effettuato;
che, per i danni materiali, il preventivo non fosse idoneo a dimostrare i danni subiti dal veicolo nell’incidente. Gli appellati UG e ER non si costituirono, e vennero dichiarati contumaci. 4. Con sentenza n. 9098/2019, depositata in data 30/4/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello e, per l’effetto, confermato la sentenza di primo grado. 5. Avverso tale sentenza il AR propone ricorso affidato a cinque motivi, cui Generali resiste con controricorso. 4 di 14 6. Il Procuratore Generale, nella propria relazione, fa presente che: «La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23941/2022, osservato che la soluzione della causa comporta la disamina in particolare della questione concernente la valutazione di attendibilità della deposizione testimoniale resa dall’incapace e validamente acquisita al processo, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza. L’esame dei primi tre motivi evidenzia analogie con i motivi del ricorso avente nrg. 38714/2019, chiamato alla medesima udienza pubblica dell’undici novembre 2022, che presenta una ricalcabile questione processuale appunto concernente la questione se l’errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato) possa essere possa essere censurato quale error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., allorché investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, quest’Ufficio ha chiesto la rimessione della causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite civili sul seguente quesito: “se l’errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato), può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, ovvero sia ancora sindacabile in sede di legittimità; ove si dia risposta positiva al primo quesito, quale sia il corretto specifico rimedio con cui far valere tale specifico vizio: l’error in procedendo ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc, per violazione del divieto, desumibile dall’art. 115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti, ovvero il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. c.p.c.”. In effetti, quest’Ufficio, riconnettendosi a quanto già esposto nel divisato diverso contenzioso, qui ribadisce che all’orientamento maggioritario per il quale l’errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non è altra cosa dal travisamento 5 di 14 della prova e può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, si contrappongono due filoni interpretativi volti a ritenere che la denuncia del vizio di travisamento della prova sia ancora sindacabile in sede di legittimità. Il primo, che configura la nozione di travisamento della prova come vizio deducibile in sede di legittimità ex art. 360 comma 1, n. 5 cpc, è stato elaborato in talune pronunce della Corte e trova la sua più compiuta formulazione in Cass. n. 10749 del2015 espressamente richiamata da Cass. n. 28174 del 2018, cit., e successivamente ripresa da Cass. nn. 1163 e 3796 del 2020. Il secondo, più recente orientamento sostiene che l’errore di percezione, quando investe un fatto incontroverso (ossia sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato), è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Quando, invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l’errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c. Tale norma, infatti, nell’imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, implicitamente vieta di fondare la decisione su prove “immaginarie”, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12/04/2017, n. 9356, ascrivibili a tale orientamento sono anche, da ultimo, Cass. 21978/2022; Cass. 18326/2022). Qualora tale istanza non trovi condivisione da parte di codesto Collegio e si ritenga che non sussistano gli estremi per rimettere la controversia all’attenzione delle Sezioni Unite, si chiede che si dia ulteriore continuità all’orientamento ribadito anche da Cass., Sez. L, 3.11.2020, n. 24395 (Rv. 659540-01), per cui “in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, 6 di 14 non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 del d. I. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a Fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.” nonché, più recentemente e tra le numerose altre (non massimate) da Cass., Sez. 5, 6.2.2022, n. 3879 (in motivazione, p. 5, sub 6), Cass., Sez. 3, 3.2.2022, n. 3295 (in motivazione, p. 10) Cass, Sez. L, 2.2.2022, n. 3163 (in motivazione, p. 3), Cass., Sez. 3, 27.10.2021, n 30408 (in motivazione, pp. 9- 10)” (così verbatim Cass. 17 maggio 2022 n. 15753)». 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, 2° comma, cod. proc. civ. 8. Parte ricorrente ha richiesto la trattazione orale ai sensi del d.l. n. 137 del 2020. 9. Le parti non hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Travisamento della prova, laddove il contenuto della prova testimoniale viene richiamato nella parte motiva in modo difforme da quanto contenuto del (sic)verbale di udienza ove si trova verbalizzata, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5”. Il ricorrente censura specificamente la porzione di motivazione della sentenza gravata ove si afferma: “Di conseguenza non vi è alcun elemento di riscontro oggettivo che possa confermare l’attendibilità della teste (la IE, n.d.r.) che non ha neppure indicato come fosse avvenuto l’incidente, se il veicolo all’interno del quale si trovava fosse fermo o meno al momento del contatto, quali 7 di 14 danni avessero subito i veicoli e dove fossero localizzati”(p. 7, ultimo §, della sentenza). Il ricorrente riporta il verbale di udienza del 16/10/2013 (davanti al Giudice di pace, n.d.r.) relativo alla prova testimoniale (doc. 2, pag.1), ove si legge: “sul capitolo n 1 dell’atto di citazione risponde: È vero quanto mi si legge. Mi trovavo trasportata sulla vettura del Sig. AR, sul sedile anteriore destro”. A detta del ricorrente, sarebbe evidente la discrasia fra quanto la Corte territoriale ricava dalla prova assunta (omissione della dinamica del sinistro, indicazioni sullo stato di moto e sulla localizzazione dei danni) e il contenuto della prova stessa, come risultante dal verbale di cui sopra. La sentenza gravata avrebbe pertanto assunto a base del proprio percorso logico argomentativo un’informazione probatoria contraddetta dal relativo verbale in cui essa è stata fissata. Al riguardo il ricorrente si riporta al principio secondo cui: “Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova – implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale – esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti, precluso del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360. comma 1, n. 5, c.p.c. giusta l’art. 348, ultimo comma c.p.c.” (Cass., Sez. VI, Ord. 5/11/2018, n. 28174). Il ricorrente deduce che la fattispecie in questione andrebbe ricondotta al “travisamento della prova” testimoniale, e si riporta al pronunciamento secondo cui: “In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentalo un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura;
infatti, il travisamento della prova implica non una 8 di 14 valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale” (Cass., Sez. I, sent. 25/5/2015, n. 10749). Deducendo la decisività della deposizione testimoniale in ordine all’esito del giudizio, il ricorrente conclude che la sentenza gravata sarebbe da ritenersi viziata sono tale profilo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., ”Violazione e/o erronea applicazione della legge, nella fattispecie dell’art. 115 c.p.c., laddove il giudicante omette di considerare ai fini della decisione una prova contenuta nel procedimento, mentre assume come esistente un mezzo di prova mai richiesto e non risultante in atti, in relazione all’art. 360 c.
1. n 3 c.p.c.”. In via alternativa rispetto al primo motivo, il ricorrente denuncia che la decisione gravata sarebbe comunque censurabile per violazione dell’art. 115 cod. prov. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di porre a fondamento della propria decisione un elemento di prova (la testimonianza resa dalla IE). Dunque, l’errore cadrebbe sulla “ricognizione del contenuto oggettivo della prova”. Inoltre, il ricorso motiva che, nel proprio percorso argomentativo, la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento del proprio convincimento la circostanza che “parte attrice non ha ritenuto di procedere all’interrogatorio formale del conducente convenuto benché il Giudice avesse ammesso il mezzo istruttorio”. Al riguardo il ricorrente deduce che non esiste in atto di citazione (davanti al Giudice di pace, n.d.r.) alcuna richiesta di interrogatorio formale “per cui non si comprende perché dovrebbe essere stato ammesso”, ma, soprattutto, che dal verbale dell’udienza di assunzione dei mezzi di prova in data 16/10/2013 non risulta alcun accenno a tale mezzo di prova, né tantomeno alcuna formale rinuncia al medesimo, rinuncia che, all’esito della prova testimoniale, si sarebbe dovuta riscontrare in tale sede. Tale era, infatti, il momento in cui si sarebbe dovuto 9 di 14 dare atto o della corretta notifica alla controparte contumace, ai fini della mancata risposta, oppure dell’omessa notifica e/o della formale rinuncia a tale prova: nulla di tutto ciò –deduce il ricorrente–è dato ricavare dai verbali di causa. Considerato che la Corte territoriale ha assunto quale ulteriore indice di non attendibilità della teste IE il mancato espletamento dell’interrogatorio formale (e finanche una rinuncia allo stesso mezzo istruttorio), il ricorrente conclude che la decisione sarebbe viziata per violazione dell’art.115 cod. prov. civ., in quanto assunta sulla base di un elemento di prova inesistente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. “Omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”. In via ulteriormente gradata, il ricorrente deduce che, dal confronto fra la sentenza di secondo grado, il più volte menzionato verbale di prova in data 16/10/2013 e l’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace si evince che la Corte territoriale ha omesso di valutare un fatto storico emergente dalla prova resa. E ciò, non perché, consideratolo, lo abbia ritenuto inesistente o non sufficientemente provato per la non credibilità del teste, bensì assumendo che il teste non avesse reso tale informazione. Da qui l’errata conclusione secondo cui “nel giudizio non risulta essere stata provata la verificazione dell’incidente ed il fatto che nello stesso fosse stato coinvolto il veicolo dei convenuti” (p. 8 della sentenza). 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione/errata interpretazione/applicazione di legge, segnatamente dell’art. 2054, co.
2. c.c. in relazione alla applicazione della presunzione di corresponsabilità di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro stradale, ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.”. Al fine di non incorrere in preclusioni processuali, il ricorrente ripresenta, nel presente giudizio di legittimità, il motivo di impugnazione già formulato avverso la 10 di 14 sentenza di primo grado, sul quale la Corte territoriale non si è pronunciata, ritenendo assorbita la questione. Il motivo riguarda l’errata individuazione della fattispecie astratta applicabile al caso concreto, rinvenibile non (come motivato dal giudice di pace) nel primo comma dell’art. 2054 cod. civ. (relativo alla responsabilità del conducente e alla connessa prova liberatoria), bensì nel secondo comma della disposizione, il quale, nel caso di scontro tra veicoli, pone una presunzione relativa di uguale corresponsabilità a carico di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., ”Violazione/errata interpretazione/applicazione di legge, segnatamente dell’art. 253 cod. prov. civ. in relazione all’onere di verifica dell’attendibilità del testimone, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” Il ricorrente censura la valutazione di inattendibilità della deposizione del teste cui è pervenuta la Corte territoriale. Espone il ricorrente che, dopo aver –correttamente –rilevato che la teste rientra nella categoria degli incapaci a deporre ai sensi dell’art. 246 cod. prov. civ., la Corte afferma che “la sua dichiarazione deve essere sottoposta ad un attento vaglio di attendibilità” (pag. 7, 3° §, della sentenza).Il giudizio di attendibilità della teste IE viene così motivato in sentenza: “la teste non ha aggiunto alcun particolare rispetto ai capitoli formulati essendosi limitata in relazione al capitolo 2 dell’atto di citazione a confermarlo senza operare alcun riferimento ai danni subiti dal veicolo sul quale era trasportata neppure per quanto riguarda il luogo, ma limitandosi ad indicare che lei aveva subito lesioni. Di conseguenza non vi è alcun elemento di riscontro oggettivo che possa confermare l’attendibilità della teste, che non ha neppure indicato come fosse avvenuto l’incidente, se il veicolo all’interno del quale si trovava fosse fermo o meno al momento del contatto, quali danni avessero subito i veicoli e dove fossero localizzati, limitandosi ad indicare di essersi allontanata vedendo i 11 di 14 conducenti che discutevano, senza neppure fornire indicazioni sul presunto veicolo tamponante, neppure che tipologia di modello di auto fosse (…)”. Sicché, prosegue la sentenza, “la teste non ha fornito alcun elemento che possa servire da riscontro per ritenere credibile la sua deposizione tenuto conto della condizione di incapacità a testimoniare sussistente e non rilevata dalle parti, ma di cui il giudice ha implicitamente tenuto conto nel ritenere insufficiente la deposizione della teste a provare il fatto (…)” (così a p. 7, ultimi 2 §, e 2° § di p. 8 della sentenza). Il ricorrente deduce che il percorso logico giuridico con il quale la Corte territoriale è pervenuta a ritenere la teste non attendibile si fonderebbe sull’erronea applicazione/interpretazione dell’art. 253 cod. prov. civ. oltreché degli artt. 244 cod. prov. civ. e 2697 cod. civ. 6. Il primo, secondo e quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, nella sostanza, tutti relativi al tema dell’asserito travisamento della prova testimoniale. Con specifico riferimento alla problematica del travisamento della prova, il Collegio osserva preliminarmente che la questione è stata rimessa all’esame delle sezioni unite con due ordinanze interlocutorie, la n. 8895 della sezione lavoro e la n. 11111/2023 di questa sezione. 6.2 Ciò posto, osserva ancora il Collegio che il ricorso può essere deciso, in parte qua, senza attendere la decisione delle Sezioni Unite a causa della inemendabile inammissibilità dei motivi, volta che il ricorrente da un canto, omette di motivarne il relativo contenuto con riferimento alla (eventuale) decisività della prova asseritamente travisata, e, dall’altro, non fornisce alcuna dimostrazione in relazione alla circostanza che - ove la prova fosse stata correttamente intesa dalla sentenza gravata – la soluzione sarebbe stata certamente, e non solo probabilmente, diversa. 12 di 14 7. Con riferimento al terzo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5, cod. proc. civ., va rammentato che le Sezioni Unite hanno statuito che: «La riformulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170). 7.1 In particolare, «La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2,c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore 13 di 14 attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» (così, di recente, Cass., Sez. II, 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez. Lav., 8/07/2020, n. 14362). 7.2 Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, per come concretamente argomentato, si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12568 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 13881 del 2015; Cass., n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009). 8. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla denunciata errata individuazione, da parte del giudice di primo grado, della fattispecie astratta applicabile al caso concreto, con riguardo all’art. 2054 cod. civ., è assorbito dalla infondatezza di tutti gli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità, attesa la complessità delle questioni trattate. Così deciso in Roma, l’11 novembre 2022.
che, per i danni materiali, il preventivo non fosse idoneo a dimostrare i danni subiti dal veicolo nell’incidente. Gli appellati UG e ER non si costituirono, e vennero dichiarati contumaci. 4. Con sentenza n. 9098/2019, depositata in data 30/4/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello e, per l’effetto, confermato la sentenza di primo grado. 5. Avverso tale sentenza il AR propone ricorso affidato a cinque motivi, cui Generali resiste con controricorso. 4 di 14 6. Il Procuratore Generale, nella propria relazione, fa presente che: «La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23941/2022, osservato che la soluzione della causa comporta la disamina in particolare della questione concernente la valutazione di attendibilità della deposizione testimoniale resa dall’incapace e validamente acquisita al processo, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza. L’esame dei primi tre motivi evidenzia analogie con i motivi del ricorso avente nrg. 38714/2019, chiamato alla medesima udienza pubblica dell’undici novembre 2022, che presenta una ricalcabile questione processuale appunto concernente la questione se l’errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato) possa essere possa essere censurato quale error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c., allorché investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, quest’Ufficio ha chiesto la rimessione della causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite civili sul seguente quesito: “se l’errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato), può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, ovvero sia ancora sindacabile in sede di legittimità; ove si dia risposta positiva al primo quesito, quale sia il corretto specifico rimedio con cui far valere tale specifico vizio: l’error in procedendo ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc, per violazione del divieto, desumibile dall’art. 115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti, ovvero il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. c.p.c.”. In effetti, quest’Ufficio, riconnettendosi a quanto già esposto nel divisato diverso contenzioso, qui ribadisce che all’orientamento maggioritario per il quale l’errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non è altra cosa dal travisamento 5 di 14 della prova e può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, si contrappongono due filoni interpretativi volti a ritenere che la denuncia del vizio di travisamento della prova sia ancora sindacabile in sede di legittimità. Il primo, che configura la nozione di travisamento della prova come vizio deducibile in sede di legittimità ex art. 360 comma 1, n. 5 cpc, è stato elaborato in talune pronunce della Corte e trova la sua più compiuta formulazione in Cass. n. 10749 del2015 espressamente richiamata da Cass. n. 28174 del 2018, cit., e successivamente ripresa da Cass. nn. 1163 e 3796 del 2020. Il secondo, più recente orientamento sostiene che l’errore di percezione, quando investe un fatto incontroverso (ossia sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato), è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Quando, invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l’errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c. Tale norma, infatti, nell’imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, implicitamente vieta di fondare la decisione su prove “immaginarie”, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12/04/2017, n. 9356, ascrivibili a tale orientamento sono anche, da ultimo, Cass. 21978/2022; Cass. 18326/2022). Qualora tale istanza non trovi condivisione da parte di codesto Collegio e si ritenga che non sussistano gli estremi per rimettere la controversia all’attenzione delle Sezioni Unite, si chiede che si dia ulteriore continuità all’orientamento ribadito anche da Cass., Sez. L, 3.11.2020, n. 24395 (Rv. 659540-01), per cui “in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, 6 di 14 non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 del d. I. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a Fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.” nonché, più recentemente e tra le numerose altre (non massimate) da Cass., Sez. 5, 6.2.2022, n. 3879 (in motivazione, p. 5, sub 6), Cass., Sez. 3, 3.2.2022, n. 3295 (in motivazione, p. 10) Cass, Sez. L, 2.2.2022, n. 3163 (in motivazione, p. 3), Cass., Sez. 3, 27.10.2021, n 30408 (in motivazione, pp. 9- 10)” (così verbatim Cass. 17 maggio 2022 n. 15753)». 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, 2° comma, cod. proc. civ. 8. Parte ricorrente ha richiesto la trattazione orale ai sensi del d.l. n. 137 del 2020. 9. Le parti non hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Travisamento della prova, laddove il contenuto della prova testimoniale viene richiamato nella parte motiva in modo difforme da quanto contenuto del (sic)verbale di udienza ove si trova verbalizzata, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5”. Il ricorrente censura specificamente la porzione di motivazione della sentenza gravata ove si afferma: “Di conseguenza non vi è alcun elemento di riscontro oggettivo che possa confermare l’attendibilità della teste (la IE, n.d.r.) che non ha neppure indicato come fosse avvenuto l’incidente, se il veicolo all’interno del quale si trovava fosse fermo o meno al momento del contatto, quali 7 di 14 danni avessero subito i veicoli e dove fossero localizzati”(p. 7, ultimo §, della sentenza). Il ricorrente riporta il verbale di udienza del 16/10/2013 (davanti al Giudice di pace, n.d.r.) relativo alla prova testimoniale (doc. 2, pag.1), ove si legge: “sul capitolo n 1 dell’atto di citazione risponde: È vero quanto mi si legge. Mi trovavo trasportata sulla vettura del Sig. AR, sul sedile anteriore destro”. A detta del ricorrente, sarebbe evidente la discrasia fra quanto la Corte territoriale ricava dalla prova assunta (omissione della dinamica del sinistro, indicazioni sullo stato di moto e sulla localizzazione dei danni) e il contenuto della prova stessa, come risultante dal verbale di cui sopra. La sentenza gravata avrebbe pertanto assunto a base del proprio percorso logico argomentativo un’informazione probatoria contraddetta dal relativo verbale in cui essa è stata fissata. Al riguardo il ricorrente si riporta al principio secondo cui: “Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova – implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale – esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti, precluso del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360. comma 1, n. 5, c.p.c. giusta l’art. 348, ultimo comma c.p.c.” (Cass., Sez. VI, Ord. 5/11/2018, n. 28174). Il ricorrente deduce che la fattispecie in questione andrebbe ricondotta al “travisamento della prova” testimoniale, e si riporta al pronunciamento secondo cui: “In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentalo un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura;
infatti, il travisamento della prova implica non una 8 di 14 valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale” (Cass., Sez. I, sent. 25/5/2015, n. 10749). Deducendo la decisività della deposizione testimoniale in ordine all’esito del giudizio, il ricorrente conclude che la sentenza gravata sarebbe da ritenersi viziata sono tale profilo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., ”Violazione e/o erronea applicazione della legge, nella fattispecie dell’art. 115 c.p.c., laddove il giudicante omette di considerare ai fini della decisione una prova contenuta nel procedimento, mentre assume come esistente un mezzo di prova mai richiesto e non risultante in atti, in relazione all’art. 360 c.
1. n 3 c.p.c.”. In via alternativa rispetto al primo motivo, il ricorrente denuncia che la decisione gravata sarebbe comunque censurabile per violazione dell’art. 115 cod. prov. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di porre a fondamento della propria decisione un elemento di prova (la testimonianza resa dalla IE). Dunque, l’errore cadrebbe sulla “ricognizione del contenuto oggettivo della prova”. Inoltre, il ricorso motiva che, nel proprio percorso argomentativo, la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento del proprio convincimento la circostanza che “parte attrice non ha ritenuto di procedere all’interrogatorio formale del conducente convenuto benché il Giudice avesse ammesso il mezzo istruttorio”. Al riguardo il ricorrente deduce che non esiste in atto di citazione (davanti al Giudice di pace, n.d.r.) alcuna richiesta di interrogatorio formale “per cui non si comprende perché dovrebbe essere stato ammesso”, ma, soprattutto, che dal verbale dell’udienza di assunzione dei mezzi di prova in data 16/10/2013 non risulta alcun accenno a tale mezzo di prova, né tantomeno alcuna formale rinuncia al medesimo, rinuncia che, all’esito della prova testimoniale, si sarebbe dovuta riscontrare in tale sede. Tale era, infatti, il momento in cui si sarebbe dovuto 9 di 14 dare atto o della corretta notifica alla controparte contumace, ai fini della mancata risposta, oppure dell’omessa notifica e/o della formale rinuncia a tale prova: nulla di tutto ciò –deduce il ricorrente–è dato ricavare dai verbali di causa. Considerato che la Corte territoriale ha assunto quale ulteriore indice di non attendibilità della teste IE il mancato espletamento dell’interrogatorio formale (e finanche una rinuncia allo stesso mezzo istruttorio), il ricorrente conclude che la decisione sarebbe viziata per violazione dell’art.115 cod. prov. civ., in quanto assunta sulla base di un elemento di prova inesistente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. “Omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”. In via ulteriormente gradata, il ricorrente deduce che, dal confronto fra la sentenza di secondo grado, il più volte menzionato verbale di prova in data 16/10/2013 e l’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace si evince che la Corte territoriale ha omesso di valutare un fatto storico emergente dalla prova resa. E ciò, non perché, consideratolo, lo abbia ritenuto inesistente o non sufficientemente provato per la non credibilità del teste, bensì assumendo che il teste non avesse reso tale informazione. Da qui l’errata conclusione secondo cui “nel giudizio non risulta essere stata provata la verificazione dell’incidente ed il fatto che nello stesso fosse stato coinvolto il veicolo dei convenuti” (p. 8 della sentenza). 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione/errata interpretazione/applicazione di legge, segnatamente dell’art. 2054, co.
2. c.c. in relazione alla applicazione della presunzione di corresponsabilità di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro stradale, ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.”. Al fine di non incorrere in preclusioni processuali, il ricorrente ripresenta, nel presente giudizio di legittimità, il motivo di impugnazione già formulato avverso la 10 di 14 sentenza di primo grado, sul quale la Corte territoriale non si è pronunciata, ritenendo assorbita la questione. Il motivo riguarda l’errata individuazione della fattispecie astratta applicabile al caso concreto, rinvenibile non (come motivato dal giudice di pace) nel primo comma dell’art. 2054 cod. civ. (relativo alla responsabilità del conducente e alla connessa prova liberatoria), bensì nel secondo comma della disposizione, il quale, nel caso di scontro tra veicoli, pone una presunzione relativa di uguale corresponsabilità a carico di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., ”Violazione/errata interpretazione/applicazione di legge, segnatamente dell’art. 253 cod. prov. civ. in relazione all’onere di verifica dell’attendibilità del testimone, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” Il ricorrente censura la valutazione di inattendibilità della deposizione del teste cui è pervenuta la Corte territoriale. Espone il ricorrente che, dopo aver –correttamente –rilevato che la teste rientra nella categoria degli incapaci a deporre ai sensi dell’art. 246 cod. prov. civ., la Corte afferma che “la sua dichiarazione deve essere sottoposta ad un attento vaglio di attendibilità” (pag. 7, 3° §, della sentenza).Il giudizio di attendibilità della teste IE viene così motivato in sentenza: “la teste non ha aggiunto alcun particolare rispetto ai capitoli formulati essendosi limitata in relazione al capitolo 2 dell’atto di citazione a confermarlo senza operare alcun riferimento ai danni subiti dal veicolo sul quale era trasportata neppure per quanto riguarda il luogo, ma limitandosi ad indicare che lei aveva subito lesioni. Di conseguenza non vi è alcun elemento di riscontro oggettivo che possa confermare l’attendibilità della teste, che non ha neppure indicato come fosse avvenuto l’incidente, se il veicolo all’interno del quale si trovava fosse fermo o meno al momento del contatto, quali danni avessero subito i veicoli e dove fossero localizzati, limitandosi ad indicare di essersi allontanata vedendo i 11 di 14 conducenti che discutevano, senza neppure fornire indicazioni sul presunto veicolo tamponante, neppure che tipologia di modello di auto fosse (…)”. Sicché, prosegue la sentenza, “la teste non ha fornito alcun elemento che possa servire da riscontro per ritenere credibile la sua deposizione tenuto conto della condizione di incapacità a testimoniare sussistente e non rilevata dalle parti, ma di cui il giudice ha implicitamente tenuto conto nel ritenere insufficiente la deposizione della teste a provare il fatto (…)” (così a p. 7, ultimi 2 §, e 2° § di p. 8 della sentenza). Il ricorrente deduce che il percorso logico giuridico con il quale la Corte territoriale è pervenuta a ritenere la teste non attendibile si fonderebbe sull’erronea applicazione/interpretazione dell’art. 253 cod. prov. civ. oltreché degli artt. 244 cod. prov. civ. e 2697 cod. civ. 6. Il primo, secondo e quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, nella sostanza, tutti relativi al tema dell’asserito travisamento della prova testimoniale. Con specifico riferimento alla problematica del travisamento della prova, il Collegio osserva preliminarmente che la questione è stata rimessa all’esame delle sezioni unite con due ordinanze interlocutorie, la n. 8895 della sezione lavoro e la n. 11111/2023 di questa sezione. 6.2 Ciò posto, osserva ancora il Collegio che il ricorso può essere deciso, in parte qua, senza attendere la decisione delle Sezioni Unite a causa della inemendabile inammissibilità dei motivi, volta che il ricorrente da un canto, omette di motivarne il relativo contenuto con riferimento alla (eventuale) decisività della prova asseritamente travisata, e, dall’altro, non fornisce alcuna dimostrazione in relazione alla circostanza che - ove la prova fosse stata correttamente intesa dalla sentenza gravata – la soluzione sarebbe stata certamente, e non solo probabilmente, diversa. 12 di 14 7. Con riferimento al terzo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5, cod. proc. civ., va rammentato che le Sezioni Unite hanno statuito che: «La riformulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170). 7.1 In particolare, «La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2,c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore 13 di 14 attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» (così, di recente, Cass., Sez. II, 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez. Lav., 8/07/2020, n. 14362). 7.2 Ne consegue che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, per come concretamente argomentato, si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12568 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 13881 del 2015; Cass., n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009). 8. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla denunciata errata individuazione, da parte del giudice di primo grado, della fattispecie astratta applicabile al caso concreto, con riguardo all’art. 2054 cod. civ., è assorbito dalla infondatezza di tutti gli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità, attesa la complessità delle questioni trattate. Così deciso in Roma, l’11 novembre 2022.