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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe
Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1300/24 R.G:. tra
, C.F. , con l'Avv. MACCIOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
APPELLANTE
e
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.11.2022, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, contestando Parte_1
di essere tenuto al pagamento delle seguenti fatture: a) n° 20210115587400 del 25 giugno 2021 dell'importo di € 388,27; b) n° 20210191045200 del 29 ottobre 2021, dell'importo di € 1.934,97; c) n°20220032797000 del 4 febbraio 2022, del complessivo importo di € 3.507,79; pertanto, concludeva chiedendo: “dichiarare erronee ed infedeli le fatture n° 20210115587400 del 25 giugno 2021 dell'importo di € 388,27; n° 20210191045200 del 29 ottobre 2021, dell'importo di € 1.934,97 e n°20220032797000 del 4 febbraio 2022, dell'importo di € 1.184,55, per le causali in narrativa tale che siano dovute per il minor importo di € 792,39 o quello differente calcolato in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari.”
Con atto del 29.12.2022, si costituiva in giudizio la quale, Parte_1
nel contestare in toto le doglianze avanzate dal Piano, insisteva sulla legittimità, correttezza e fondatezza della propria richiesta di pagamento, stante l'inadempimento di costui agli obblighi contrattuali su di lui incombenti. Evidenziava in particolare che la prima delle sopra specificate fatture era già stata saldata dall'attore senza riserva di ripetizione e che pertanto la domanda proposta doveva ritenersi essere limitata alle altre due fatture;
pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, “contrariis reiectis”, rigettare le avverse domande, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
con vittoria di Parte_1
spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.”
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di prova testimoniale e trattanuta in decisione all'udienza del 13.12.2023,
Con sentenza n°311/2024, il Giudice di Pace di Nuoro, in accoglimento della suddetta domanda di accertamento negativo del credito, avanzata da
, così decideva: “a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, Controparte_1
annulla le fatture n° 20210191045200, del 29 ottobre 2021, dell'importo di
€ 1.934,97; n°20220032797000 del 4 febbraio 2022, dell'importo di €
1.184,55; b) Dispone che le stesse fatture vengano ricalcolate, secondo i criteri indicati in parte motiva;
c) Conferma la fattura n. n°
Pag. 2 di 6 20210115587400 del 25 giugno 2021 dell'importo di € 388,27; d)
Condanna a pagare in favore dell'attore le spese del Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 925,00 di cui € 125 per spese, € 800 per compensi di avvocato, oltre il rimborso di spese generali forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA.”
Avverso la predetta decisione proponeva appello Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, adversis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della impugnata sentenza n°311/2024, pronunciata dal
Giudice di Pace di Nuoro, in persona della Dr.ssa Giuliana Doneddu, nel procedimento avente R.G. n°20/2023, IN VIA PRINCIPALE
ACCOGLIERE in toto l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, rigettare l'avversa domanda di accertamento negativo, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, DICHIARARE tenuto al pagamento, in favore Controparte_1
di del complessivo importo di € 3.119,52, di cui alle Parte_1
fatture n°2021/0191045200 del 29.10.2021 e n°2022/0032797000 del
04.02.2022. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”
, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio Controparte_1
e veniva dichiarato contumace.
Con ordinanza del 16 luglio 2025 il giudice rinviava la causa ai sensi degli artt. 350 e 281-sexies c.p.c. al 30.3.2027.
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento anticipava la trattazione della causa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rinviando la
Pag. 3 di 6 decisione al 9 dicembre 2025; parte appellante provvedeva al deposito di note scritte.
Nelle suddette note dichiarava di “rinunciare alla domanda Parte_1
di condanna al pagamento in favore di del complessivo Parte_1
importo di € 3.119,52 di cui alle due fatture oggetto di accertamento negativo in quanto non proposta nel giudizio di primo grado”, chiedendo
“…che codesto Ill.mo Tribunale, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata n°311/2024, pronunciata dal Giudice di
Pace di Nuoro, in persona della dott.ssa Giuliana Doneddu, voglia, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE l'avversa domanda di accertamento negativo avanzata da , in quanto Controparte_1
totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”.
L'appello è infondato, e pertanto deve essere respinto.
Non vi è infatti un puntuale confronto con la motivazione della sentenza di primo grado che, oltre ai richiami della giurisprudenza in materia (in particolare Sez.3, n. 24904 del 15/09/2021, Rv. 662402: “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. conforme Sez.2, n. 20540 del
Pag. 4 di 6 21/07/2025, Rv. 675532) ha ritenuto dimostrata mediante le prove assunte la perdita dell'impianto idrica dell'appellato , così ritenendo accertato CP_1
il suo diritto al ricalcolo delle fatture.
Come precisato dalla Suprema Corte, i giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme "elastiche", quali le clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione di un contratto, presuppongono da parte del giudice del merito un'attività di integrazione giuridica delle norme, a cui viene data concretezza ai fini del loro adattamento ad un determinato contesto storico – sociale;
nel caso quindi di un contratto di somministrazione di acqua, e dunque ad un rapporto di durata, assumono importanza i doveri di correttezza e buona fede, che gli artt. 1175 e 1375 c.c. (certamente superiori a norme regolamentari) pongono a carico delle parti nello svolgimento e nell'esecuzione del rapporto obbligatorio e che danno luogo ad obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli principali.
La clausola generale di buona fede e correttezza è, in particolare, operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.
Correttamente è stato quindi ritenuta fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c., sì da consentire al somministrato solo di ottenere un ricalcolo dell'importo
Pag. 5 di 6 delle fatture perché si sarebbero verificate le inadempienze da parte del somministrante, indicate nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Nuoro n.311 del 2024, emessa il 21 maggio 2024.
Nulla per le spese
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe
Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1300/24 R.G:. tra
, C.F. , con l'Avv. MACCIOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
APPELLANTE
e
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.11.2022, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, contestando Parte_1
di essere tenuto al pagamento delle seguenti fatture: a) n° 20210115587400 del 25 giugno 2021 dell'importo di € 388,27; b) n° 20210191045200 del 29 ottobre 2021, dell'importo di € 1.934,97; c) n°20220032797000 del 4 febbraio 2022, del complessivo importo di € 3.507,79; pertanto, concludeva chiedendo: “dichiarare erronee ed infedeli le fatture n° 20210115587400 del 25 giugno 2021 dell'importo di € 388,27; n° 20210191045200 del 29 ottobre 2021, dell'importo di € 1.934,97 e n°20220032797000 del 4 febbraio 2022, dell'importo di € 1.184,55, per le causali in narrativa tale che siano dovute per il minor importo di € 792,39 o quello differente calcolato in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari.”
Con atto del 29.12.2022, si costituiva in giudizio la quale, Parte_1
nel contestare in toto le doglianze avanzate dal Piano, insisteva sulla legittimità, correttezza e fondatezza della propria richiesta di pagamento, stante l'inadempimento di costui agli obblighi contrattuali su di lui incombenti. Evidenziava in particolare che la prima delle sopra specificate fatture era già stata saldata dall'attore senza riserva di ripetizione e che pertanto la domanda proposta doveva ritenersi essere limitata alle altre due fatture;
pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, “contrariis reiectis”, rigettare le avverse domande, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
con vittoria di Parte_1
spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.”
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di prova testimoniale e trattanuta in decisione all'udienza del 13.12.2023,
Con sentenza n°311/2024, il Giudice di Pace di Nuoro, in accoglimento della suddetta domanda di accertamento negativo del credito, avanzata da
, così decideva: “a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, Controparte_1
annulla le fatture n° 20210191045200, del 29 ottobre 2021, dell'importo di
€ 1.934,97; n°20220032797000 del 4 febbraio 2022, dell'importo di €
1.184,55; b) Dispone che le stesse fatture vengano ricalcolate, secondo i criteri indicati in parte motiva;
c) Conferma la fattura n. n°
Pag. 2 di 6 20210115587400 del 25 giugno 2021 dell'importo di € 388,27; d)
Condanna a pagare in favore dell'attore le spese del Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 925,00 di cui € 125 per spese, € 800 per compensi di avvocato, oltre il rimborso di spese generali forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA.”
Avverso la predetta decisione proponeva appello Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, adversis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della impugnata sentenza n°311/2024, pronunciata dal
Giudice di Pace di Nuoro, in persona della Dr.ssa Giuliana Doneddu, nel procedimento avente R.G. n°20/2023, IN VIA PRINCIPALE
ACCOGLIERE in toto l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, rigettare l'avversa domanda di accertamento negativo, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, DICHIARARE tenuto al pagamento, in favore Controparte_1
di del complessivo importo di € 3.119,52, di cui alle Parte_1
fatture n°2021/0191045200 del 29.10.2021 e n°2022/0032797000 del
04.02.2022. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”
, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio Controparte_1
e veniva dichiarato contumace.
Con ordinanza del 16 luglio 2025 il giudice rinviava la causa ai sensi degli artt. 350 e 281-sexies c.p.c. al 30.3.2027.
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento anticipava la trattazione della causa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rinviando la
Pag. 3 di 6 decisione al 9 dicembre 2025; parte appellante provvedeva al deposito di note scritte.
Nelle suddette note dichiarava di “rinunciare alla domanda Parte_1
di condanna al pagamento in favore di del complessivo Parte_1
importo di € 3.119,52 di cui alle due fatture oggetto di accertamento negativo in quanto non proposta nel giudizio di primo grado”, chiedendo
“…che codesto Ill.mo Tribunale, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata n°311/2024, pronunciata dal Giudice di
Pace di Nuoro, in persona della dott.ssa Giuliana Doneddu, voglia, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE l'avversa domanda di accertamento negativo avanzata da , in quanto Controparte_1
totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”.
L'appello è infondato, e pertanto deve essere respinto.
Non vi è infatti un puntuale confronto con la motivazione della sentenza di primo grado che, oltre ai richiami della giurisprudenza in materia (in particolare Sez.3, n. 24904 del 15/09/2021, Rv. 662402: “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. conforme Sez.2, n. 20540 del
Pag. 4 di 6 21/07/2025, Rv. 675532) ha ritenuto dimostrata mediante le prove assunte la perdita dell'impianto idrica dell'appellato , così ritenendo accertato CP_1
il suo diritto al ricalcolo delle fatture.
Come precisato dalla Suprema Corte, i giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme "elastiche", quali le clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione di un contratto, presuppongono da parte del giudice del merito un'attività di integrazione giuridica delle norme, a cui viene data concretezza ai fini del loro adattamento ad un determinato contesto storico – sociale;
nel caso quindi di un contratto di somministrazione di acqua, e dunque ad un rapporto di durata, assumono importanza i doveri di correttezza e buona fede, che gli artt. 1175 e 1375 c.c. (certamente superiori a norme regolamentari) pongono a carico delle parti nello svolgimento e nell'esecuzione del rapporto obbligatorio e che danno luogo ad obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli principali.
La clausola generale di buona fede e correttezza è, in particolare, operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.
Correttamente è stato quindi ritenuta fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c., sì da consentire al somministrato solo di ottenere un ricalcolo dell'importo
Pag. 5 di 6 delle fatture perché si sarebbero verificate le inadempienze da parte del somministrante, indicate nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Nuoro n.311 del 2024, emessa il 21 maggio 2024.
Nulla per le spese
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
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