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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 886/2025
Promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Scanu del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
UC GI del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino Parte_1
n.2656/2025 pubblicata il 29.5.2025, che in accoglimento delle domande di nei suoi Controparte_1 confronti, ha così statuito: “1) Accerta e dichiara che l'attore sig. ha concesso Controparte_1
alla convenuta sig.ra somme a mutuo secondo quanto indicato in motivazione e, per Parte_1
l'effetto 2) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra alla restituzione in favore Parte_1 pagina 1 di 3 dell'attore sig. l'importo di Euro 61.100,00 (già dedotti gli acconti versati per Controparte_1
complessivi Euro 5.000,00), oltre interessi di mora al saggio legale dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.); 3) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare all'attore sig. le spese processuali del presente Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.276,00 per compensi ed in Euro 545,00 per spese documentate (Contributo Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende. 4) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta sig.ra . Parte_1
L'appellante ha domandato a questa Corte d'Appello di riformare la sentenza, formulando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 2656/2025 del 29.05.2025 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2656/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Civile,
Giudice Dott. Edoardo Di Capua, nell'ambito del giudizio N.R.G. 16744/2024, depositata in cancelleria in data 29.05.2025, notificata il 04.06.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
La prima udienza è stata fissata per il 9.12.2025.
Con atto depositato in data 5.11.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'atto di appello, avendo le parti definito in via transattiva la vertenza con separata scrittura privata, con compensazione delle spese del presente giudizio.
In data 10.11.2025 l'appellato ha depositato comparsa di costituzione con Controparte_1
accettazione della rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dando atto che le parti hanno definito transattivamente la controversia e la signora ha rinunciato agli atti del gravame, e dichiarando - Pt_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. - di accettare la rinuncia agli atti, con integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3 Con provvedimento del 11.11.2025 il Consigliere Istruttore, vista la rinuncia agli atti e la relativa accettazione, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza, revocando la fissazione dell'udienza del 9.12.2025.
La Corte, vista la rinuncia agli atti di parte appellante e l'accettazione della rinuncia di parte appellata, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Torino in data 14.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 886/2025
Promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Scanu del Foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
UC GI del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino Parte_1
n.2656/2025 pubblicata il 29.5.2025, che in accoglimento delle domande di nei suoi Controparte_1 confronti, ha così statuito: “1) Accerta e dichiara che l'attore sig. ha concesso Controparte_1
alla convenuta sig.ra somme a mutuo secondo quanto indicato in motivazione e, per Parte_1
l'effetto 2) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra alla restituzione in favore Parte_1 pagina 1 di 3 dell'attore sig. l'importo di Euro 61.100,00 (già dedotti gli acconti versati per Controparte_1
complessivi Euro 5.000,00), oltre interessi di mora al saggio legale dalle singole date di esecuzione dei bonifici bancari sino al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.); 3) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare all'attore sig. le spese processuali del presente Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.276,00 per compensi ed in Euro 545,00 per spese documentate (Contributo Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende. 4) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta sig.ra . Parte_1
L'appellante ha domandato a questa Corte d'Appello di riformare la sentenza, formulando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 2656/2025 del 29.05.2025 impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2656/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Civile,
Giudice Dott. Edoardo Di Capua, nell'ambito del giudizio N.R.G. 16744/2024, depositata in cancelleria in data 29.05.2025, notificata il 04.06.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
La prima udienza è stata fissata per il 9.12.2025.
Con atto depositato in data 5.11.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'atto di appello, avendo le parti definito in via transattiva la vertenza con separata scrittura privata, con compensazione delle spese del presente giudizio.
In data 10.11.2025 l'appellato ha depositato comparsa di costituzione con Controparte_1
accettazione della rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dando atto che le parti hanno definito transattivamente la controversia e la signora ha rinunciato agli atti del gravame, e dichiarando - Pt_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. - di accettare la rinuncia agli atti, con integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3 Con provvedimento del 11.11.2025 il Consigliere Istruttore, vista la rinuncia agli atti e la relativa accettazione, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza, revocando la fissazione dell'udienza del 9.12.2025.
La Corte, vista la rinuncia agli atti di parte appellante e l'accettazione della rinuncia di parte appellata, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Torino in data 14.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3