Sentenza breve 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 21/01/2021, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2021
N. 00084/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Porcu e dall’avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 16.10.2020, ricevuta il 19.10.2020, con la quale il COMUNE denegava il “calcolo della compartecipazione” ex DPCM 159/2013 a proprio carico in ordine alla retta di ricovero della sig.ra -OMISSIS-, ricoverata nell'IPAB “-OMISSIS-”, richiamando la “Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 26/02/2019” (doc. a);
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 26.02.2019 ad oggetto “sistema integrato di interventi e servizi sociali. Determinazione soglie d'accesso e tariffe per l'anno 2019” (doc. b);
- della delibera n. -OMISSIS- del 28.12.2016 (doc. c) con la quale il Consiglio Comunale di ha approvato il “Regolamento comunale per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali del Comune di -OMISSIS-in attuazione del DPCM 159/2013” nonché del detto Regolamento (doc. d);
- quale atto presupposto, della nota prot. n.-OMISSIS-del 09/05/2018 (doc. e);
- quale atto presupposto, della nota prot. n. -OMISSIS- del 02/10/2018 (doc. f);
- nonché, quale atto presupposto, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 10.11.2017 ad oggetto “sistema integrato di interventi e servizi sociali. Determinazione soglie d'accesso e tariffe per l'anno 2018” (doc. g);
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 15.12.2020 con la quale il COMUNE di fatto rigettava l'istanza presentata in data 27.11.2020 richiamando la DGG n. 08 del 26.02.2019 che fissa “il valore ISEE … di € 10.632,94” (doc. h);
- e, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso l'IPAB “-OMISSIS-” in -OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2020, parte ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe contestando l’illegittimo diniego, da parte del Comune resistente, al calcolo della compartecipazione”, ai sensi del d.p.c.m. n. 159 del 2013 a proprio carico in ordine alla retta di ricovero della ricorrente medesima, fondato sulla previsione, contenuta nella delibera G.C. n. 08 del 26.02.2019, di un valore Isee assunto a soglia massima di Euro 10.632,94.
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
- a fronte delle disposizioni nazionali che impongono l'applicazione del criterio ISEE di cui al d.p.c.m. n. 159 del 2013, il Comune resistente ha illegittimamente predisposto una propria disciplina che si discosta dai criteri e dalle previsioni puntuali della predetta normativa statale come interpretata e applicata dalla giurisprudenza amministrativa;
- il Comune, negando ingiustificatamente l’erogazione di prestazioni che costituiscono LEA – Livelli Essenziali di Assistenza, si esime dalla competenza istituzionale che gli è assegnata dalla normativa nazionale e regionale in materia, senza che sia possibile addurre, a giustificazione di tale omissione, il superamento di “soglie di accesso” che non trova riferimenti nella normativa nazionale, al contrario dovendo il Comune provvedere all’integrazione della retta laddove sussistano i presupposti in materia di Isee e si tratti di struttura accreditata e convenzionata quale è l’IPAB “-OMISSIS-”;
- la natura di LEA - Livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117 co. 2 lett. m Cost - sia della disciplina ISEE ex art. 2 DPCM 159/2013, che del servizio reso dall’IPAB in base al DPCM 14.02.2001 ed al D.Lgs. 502/92, colloca le prestazioni de quibus nell’ambito di quel nucleo irriducibile del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e all’assistenza sociale ex art. 38 Cost. che non può essere compresso dalla “gestione finanziaria” e da non meglio precisati limiti di “utilizzo di risorse pubbliche” genericamente invocati nei provvedimenti impugnati (doc. b, c e g);
- il Comune illegittimamente non avrebbe considerato anche le spese personali in concreto sostenute dalla ricorrente siccome risultanti dai rendiconti approvati dal Giudice Tutelare e inviati al Comune al fine del calcolo della compartecipazione;
- il Comune, per effetto dei provvedimenti impugnati, costringerebbe la ricorrente ad erodere in toto le sue entrate, accollandosi l’intero importo della retta annuale, superiore alle effettive disponibilità della stessa (senza considerare l’importo delle spese personali che deve affrontare), con ciò discriminando gravemente la ricorrente rispetto alla sua grave patologia, così arrecandole evidenti danni.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune resistente.
All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Alla ricorrente, affetta da -OMISSIS- e già riconosciuta invalida al 100% nel 2011, è stato riconosciuto, nel 2018, lo “stato di disabilità” grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92, nonchè lo stato di “-OMISSIS-della vita” con la diagnosi di perdita dell’-OMISSIS-in disturbo -OMISSIS-.
E’ ricoverata in via definitiva nell’Ipab -OMISSIS-per un importo annuale totale della retta pari ad € 16.594,00 nel 2018 (dal 23.02.2018), € 19.095,00 nel 2019, ad € 19.308,50 nel 2020 (52,90x365).
L’ISEE familiare della ricorrente risulta essere stato pari nel 2020 ad € -OMISSIS- nel 2018 ad € 12.212,-OMISSIS-.
A fronte delle richieste, inviate dalla ricorrente, di compartecipazione da parte del Comune di -OMISSIS-alla retta, quest’ultimo, con nota prot. n.-OMISSIS-del 16.10.2020, ha richiamato le <<precedenti comunicazioni ns. prot. n. -OMISSIS- del 02/10/2018 e n.-OMISSIS-del 09/05/2018>>, precisando che “con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 26/02/2019 il valore ISEE assunto a soglia massima è di € 10.632,94”, così rigettando l’istanza di compartecipazione.
Al riguardo, la nota prot. n. -OMISSIS- del 02.10.2018 contiene un mero rinvio alla detta precedente nota prot. n.-OMISSIS-del 09.05.2018 la quale richiama il Regolamento comunale per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato con DCC n. -OMISSIS- del 28.12.2016.
A seguito di pec in data 26.11.2020, con la quale parte ricorrente ha chiesto al Comune resistente di “provvedere al calcolo della compartecipazione a carico della stessa per gli anni 2018 e 2019 nel rispetto del DPCM 159/2013 ed in conformità alla … granitica giurisprudenza”, con nota prot. n.-OMISSIS-del 15.12.2020 il Comune ha risposto richiamando la DGC n. 08 del 26.02.2019 che fissa “il valore ISEE … di € 10.632,94” di fatto rigettando, quindi, l’istanza inviata in data 26.11.2020.
Il Regolamento comunale per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. -OMISSIS- in data 28 dicembre 2016, stabilisce all’art. 11, comma 3, che i criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione ai servizi di competenza del Comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun singolo servizio.
L’art. 12, comma 2, introduce il criterio dell’”I.S.E.E. iniziale - quale valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell’utenza - e il criterio dell”I.S.E.E. finale – quale valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell’utenza interessata. L’art. 28, poi, di particolare interesse nel caso di specie, così prevede: <<1. per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali a ciclo continuativo per le persone non autosufficienti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota alberghiera della retta di ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali accreditate, a carattere sociosanitario. 2. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ai fini della determinazione del valore dell’ISEE si applica quanto previsto all’art. 6, comma 3 del DPCM 159 del dicembre 2013. 3. La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente i criteri per l'accesso al contributo in oggetto>>.
L’art. 30, poi, prevede tra le “condizioni per l’integrazione della retta di ospitalità”, <<l’incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell’assistito prendendo in considerazione l’insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell’utente>>.
L’art. 31 disciplina i criteri in punto di quantum dell’integrazione <<prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio presente e futuro dell’utente, ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall’utente medesimo>>.
L’art. 33 prevede, inoltre, che al fine del “recupero di risorse economiche” vadano considerati “eventuali beni monili e/o immobili” e che, “in ogni caso le somme erogate dall’Ente ad integrazione delle rette sono considerate quali forme di anticipazione e l’Ente vanta il proprio credito all’apertura della successione”.
Con D.G.C. n. 111 del 10.11.2017 (recante “sistema integrato di interventi e servizi sociali. Determinazione soglie d'accesso e tariffe per l'anno 2018”), in riferimento all’art. 28 che precede, il Comune resistente ha previsto che <<si assume quale soglia massima per poter beneficiare dell’integrazione della retta per servizi residenziali e semiresidenziali a ciclo continuativo per non autosufficienti, il valore ISEE 9.400,00. Al di sopra di tale soglia, non è prevista compartecipazione al costo della quota alberghiera della retta>>.
La DGC n. 8/2019 (doc. b) nell’allegato A indica quale “soglia massima per poter beneficiare dell’integrazione della retta per servizi residenziali … per non autosufficienti, il valore ISEE 10.632,94”, precisando che “al di sopra di tale soglia, non è prevista compartecipazione al costo della quota alberghiera della retta”;
Le suddette norme regolamentari, nonché le delibere comunali e gli atti tutti impugnati nel presente giudizio si appalesano illegittimi, laddove e in quanto contrastanti con i criteri di cui al d.p.c.m. n. 159/2013, poiché i limiti-soglia e i parametri previsti e sopra ricordati, utili per determinare l’ an e il quantum della compartecipazione da parte del Comune non sono conformi alla suddetta normativa nazionale.
Al riguardo, va ricordato che, secondo giurisprudenza amministrativa ormai costante, anche della presente sezione, <<…la definizione del livello di compartecipazione del costo delle prestazioni di cui all’art. 1 DPCM n. 159/2013 deve avvenire mediante l'applicazione dell'indicatore ISEE, così come determinato dall’art. 4 a seguito delle modifiche introdotte con la citata legge n. 89/2016…..il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE (cfr. Sez. III, n. 6926/2020 cit.). Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune. Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne). Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa. L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi>>. (si veda, da ultimo, C. Stato, 10/12/2020, n. 7850).
La disciplina di cui al regolamento comunale che precede si pone, quindi, in evidente contrasto con la normativa in materia di ISEE che, come detto, secondo la giurisprudenza sopra richiamata costituisce, <<l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva>> (così, TAR Veneto, sez. III, 04/01/2021, 10).
Ciò, evidentemente, vale anche con riferimento alla predeterminazione di una “soglia massima” fissa dell’Isee, oltre la quale è preclusa la compartecipazione del Comune a prescindere dal costo della retta, tale disciplina inevitabilmente incidendo sulla concreta operatività del criterio di cui al d.p.c.m. n. 159 del 2013.
Non è possibile, infatti, accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire – come qui avvenuto - la introduzione di criteri derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione (cfr. CDS, III Sez., n. 6371 del 13.11.2018; 6708 del 27.11.2018).
Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, le disposizioni del regolamento sopra ricordate devono ritenersi illegittime e vanno annullate nella parte in cui si pongono in contrasto con le previsioni del d.p.c.m. n. 159 del 2013 nel senso sopra esposto; parimenti e conseguentemente devono essere annullate in parte qua le delibere del Comune impugnate nella parte in cui fissano una soglia massima fissa di compartecipazione e, in ultimo gli atti, anch’essi impugnati, con i quali il Comune resistente ha respinto le istanze di parte ricorrente, come più sopra ricordato, in ragione della previsione della suddetta “soglia massima”.
Le spese, attesa la particolarità della vertenza devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla:
- le disposizioni del regolamento, indicate in motivazione, nella parte in cui si pongono in contrasto con le previsioni del d.p.c.m. n. 159 del 2013;
- le delibere del Comune resistente impugnate nella parte in cui stabiliscono una soglia massima fissa dell’Isee ai fini della compartecipazione alla spesa da parte del Comune;
- gli atti, anch’essi impugnati, con i quali il Comune resistente ha respinto le istanze di parte ricorrente, in ragione della previsione della suddetta “soglia massima”;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.