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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 9136/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Gaglio (C.F.
, presso il cui studio sito in Firenze, via dei Villani 42, è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in TO FI (FI), via della Querciola n. 97, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Battistini del
Foro di Bologna (CF ), presso il cui studio sito in Milano, Via Montebello nr. 24 C.F._4
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero (visto del 20/08/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 01/09/2025 con le quali ha chiesto al Tribunale: “ A) in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio, in tesi: a) disporre
l'affidamento a entrambi i genitori del figlio GA, con collocamento presso la madre, stabilendo che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale in relazione all'ordinaria amministrazione quando hanno il figlio presso di sé; a) prevedere che GA stia con ciascuno dei genitori secondo il seguente calendario: I° settimana: con la Madre, Parte_2
con il padre II° settimana: con il padre con la madre Parte_3 CP_2 Per_1 [...]
con il padre. Oltre a trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane nel mese di luglio Per_2
e due settimane nel mese di agosto— e così durante le vacanze natalizie —e precisamente, ad anni alterni, dalla chiusura dell'asilo e/o della scuola al 31/12 e dal 1/1 alla riapertura dell'asilo e/o della scuola— e pasquali;
B) in ordine al contributo economico, disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio: con assegno adeguato alle necessità del minore e comunque non inferiore a €
650,00 mensili come da accordo di mediazione sottoscritto nel marzo 2023, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese sul c/c bancario di , da rivalutarsi di anno in anno secondo indici Parte_1
Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie così come indicate nelle linee guida del CNF del 2017. In via istruttoria: sotto il profilo economico, disporre, occorrendo, CTU fiscale al fine di determinare il reddito netto dell'Ing. , nonché nell'ammissione di CTU contabile sugli estratti conto CP_1 depositati, al fine di determinare gli importi delle somme ivi documentate in entrata rispetto ai ricavi dichiarati;
disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto della carta di credito dell'Ing. relativi agli ulti tre anni, al cui deposito controparte non ha provveduto ex art. 417 CP_1 bis 12.”
Il resistente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 26/08/2025: “nell'aderire alla proposta conciliativa depositata in data 22/07/2025 dalla CTU dott.ssa e contenuta a pagg. Per_3
13 e 14 della suddetta nota di chiarimenti, anche in un'ottica di minor aggravio processuale, si richiama integralmente a quanto contenuto e dedotto nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti in data 21 Luglio 2025, al quale integralmente si rimanda”; nella memoria del 21 Luglio 2025 la parte ha chiesto: “In via principale e nel merito: Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa: disporre l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la residenza dell'Ing. , con mantenimento in CP_1 forma diretta a carico di entrambi i genitori e quindi senza il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, prevedendo il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori così come indicate nelle linee guida del CNF e il 50% della spesa documentata per la babysitter, ed assegnando pagina 2 di 10 il 50% dell'assegno unico familiare alla Sig.ra Disporre quindi il collocamento prevalente Parte_1 del minore presso il padre, prevedendo tempi di frequentazione regolari, ampi e strutturati anche con la madre, nel superiore interesse di mantenere la stabilità relazionale del minore con entrambi i genitori così come descritti e meglio delineati in sede di CTU. Non autorizzare il trasferimento del minore presso l'Isola d'Elba, in quanto contrario al diritto del minore di mantenere una relazione stabile e significativa con il padre e la famiglia paterna, come indicato dalla CTU e come confermato dal CTP di parte. Recepire integralmente l'impianto suggerito dal CTU e dal CTP dell'Ing. CP_1 circa i tempi di frequentazione, con eventuali aggiustamenti migliorativi per garantire un equilibrato esercizio della bigenitorialità, con conseguente monitoraggio dei rapporti tra le parti. Condannare altresì controparte ex art. 96 c.p.c. in quanto accertato e dimostrato che la stessa abbia agito in giudizio con malafede e colpa grave e, segnatamente, per aver agito al fine di domandare una somma superiore al 50% rispetto alle spese di mantenimento del figlio minore asseritamente documentate con il documento 6 offerto dall'attrice in comunicazione a codesto Tribunale e comunque per aver domandato un assegno di mantenimento anche per provvedere a spese personali quali, ad esempio, il pagamento dell'asserito finanziamento dell'auto intestata alla madre della ricorrente e, dunque, aver agito senza titolo per una pretesa giuridica inesistente e comunque non spettante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15% spese generali, CPA 4% ed accessori come per legge”.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso del 7/11/2024 ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio , nato a Bagno a [...] il [...] dalla relazione Persona_4 more uxorio intrattenuta con , cessata nel novembre 2021; nel ricorso introduttivo, la Controparte_1 ricorrente ha esposto che, dopo la cessazione della convivenza, il minore ha vissuto stabilmente presso l'abitazione materna, di proprietà esclusiva della sita in Firenze, via Lungo l'Affrico 164, Parte_1 mentre il si è spostato a vivere in TO FI (FI), vicino al luogo di lavoro, dapprima CP_1 presso i genitori e poi presso un immobile preso in locazione;
la ricorrente ha, altresì, rappresentato che nel corso dell'anno 2023 le parti hanno raggiunto un accordo in sede di mediazione familiare in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (all'epoca di 3 anni), che il resistente avrebbe successivamente rifiutato di formalizzare, rendendo necessario il ricorso all'Autorità giudiziaria;
ha, inoltre, dedotto di trovarsi in condizioni personali ed economiche non ottimali, essendo priva di una rete di supporto nella gestione quotidiana del figlio ed affetta da una patologia cronica invalidante;
pagina 3 di 10 quanto al , ha evidenziato che l'ex compagno, pur essendo un libero professionista con elevata CP_1 capacità reddituale, avrebbe fornito una collaborazione limitata nella gestione del minore, concentrata nei soli periodi di spettanza paterna;
; la ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di essere autorizzata a trasferirsi con il minore all'Isola d'Elba, luogo ove risiede la propria famiglia d'origine, potendo ivi beneficiare di un supporto stabile e di migliori opportunità lavorative, disciplinando di conseguenza la frequentazione con il padre su Firenze e prevedendo a carico del l'onere di versare per il CP_1 mantenimento del figlio un importo mensile non inferiore ad e. 650,00, oltre rivalutazione annuale
Istat, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico dell'ex compagno.
2. In vista dell'udienza di prima comparizione si è costituito in giudizio , con Controparte_1 comparsa di risposta depositata in data 05/12/2024, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
nel merito, il resistente ha rappresentato che la relazione tra le parti si è svolta sin dall'inizio in Firenze, ove il figlio GA è nato e ha sviluppato il proprio radicamento affettivo, sociale e scolastico, laddove la cessazione della convivenza sarebbe dipesa da una scelta unilaterale della ricorrente;
ha dedotto che gli accordi economici assunti nel 2023 all'esito della mediazione familiare sarebbero divenuti insostenibili a causa di una progressiva diminuzione dei redditi e l'elevato carico contributivo, documentato dalla recente chiusura della partita IVA, contestando la ricostruzione economica di controparte, carente di adeguati riscontri documentali;
si è, quindi, opposto al trasferimento del figlio all'Isola d'Elba, ritenuto pregiudizievole per la continuità della relazione genitoriale e per il diritto del minore alla bigenitorialità, evidenziando profili di fragilità emotiva della ricorrente ed un elevato livello di conflittualità tra le parti;
ha, quindi, chiesto, in tesi, un affidamento condiviso paritetico ed il mantenimento diretto del minore;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento concordato in sede di mediazione.
3. All'udienza di prima comparizione del 09/01/2025 le parti sono comparse con i rispettivi difensori, confermando le rispettive posizioni processuali;
all'esito, il Giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione;
con provvedimento collegiale del 10/01/2025, il Tribunale ha disposto in via istruttoria una consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica, affidandola alla dott.ssa Per_5
finalizzata a valutare le capacità genitoriali delle parti, le condizioni di vita del minore presso
[...] ciascun genitore e ad individuare il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazione del minore con ambo i genitori, anche in relazione al richiesto trasferimento di madre/figlio all'Isola
d'Elba; depositata la relazione peritale in data 18/06/2025, il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare, in vista della quale le parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti la pagina 4 di 10 precisazione delle rispettive conclusioni;
a seguito delle eccezioni di nullità e della richiesta di rinnovazione della CTU formulate dalla ricorrente, il G.D. ha richiesto in data 24/07/2025 chiarimenti alla CTU che sono stati forniti con nota depositata in data 28/07/2025; in tale sede, la Per_3 dott.ssa ha prospettato due possibile ipotesi di regolamentazione dei rapporti personali, Per_3 indicando come non necessario un periodo di monitoraggio in caso di rinunzia della madre al trasferimento all'Isola d'Elba e permanenza della stessa in Firenze;
con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 03/09/2025, le parti hanno indicato di aderire alla proposta di calendario formulata dalla CTU nel caso di permanenza di madre e figlio sul territorio fiorentino;
con provvedimento del 02/09/2025, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza cartolare per la remissione della causa al Collegio, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito del foglio di pc, comparse conclusionali e memorie di replica, che sono state ritualmente depositate.
4. Vanno, preliminarmente, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente (CTU fiscale sui redditi e CTU contabile sugli estratti conto del resistente;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto della carta di credito del resistente), tenuto conto che sono state depositate in PCT tutte le
DDRR del triennio (compresa quella del 2025) e gli estratti conto ex rito Cartabia, documentazione che consente l'adozione da parte del Tribunale di una decisione sulla base di dati informativi esaustivi sotto il profilo della ricostruzione delle situazioni dei redditi in entrata e della capacità economica di ambo le parti, non apparendo utile ai fini del decidere acquisire ulteriore documentazione per ricostruire le spese sostenute dalle medesime parti.
5. Quanto al regime di affidamento e collocamento del figlio , va premesso che la Persona_4 presente controversia deve essere decisa alla luce del principio del preminente interesse del minore, sancito dagli artt. 337-bis e ss. c.c., che impone di privilegiare soluzioni idonee a garantirne una crescita equilibrata, preservando la continuità delle relazioni affettive e il diritto del minore alla bigenitorialità.
Ciò premesso, va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio ha fatto emergere che il minore Per_4
presenta uno sviluppo psicofisico adeguato all'età, un buon adattamento emotivo ed una
[...] relazione significativa e positiva con entrambi i genitori;
la dott.ssa ha, inoltre, evidenziato Per_3 come il trasferimento all'Isola d'Elba della coppia madre/figlio, richiesto dalla ricorrente, non risponderebbe all'interesse del suddetto minore, in quanto comporterebbe una significativa compromissione della relazione quotidiana del figlio con il padre ed una discontinuità nei suoi pagina 5 di 10 riferimenti affettivi e ambientali, dovendosi peraltro evidenziare che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di autorizzazione al trasferimento all'Isola d'Elba assieme al minore, aderendo alla proposta di calendario formulata dalla CTU nell'ipotesi della permanenza della diade in Firenze;
ne consegue che, come suggerito dalla dott.ssa deve disporsi l'affidamento condiviso del minore Per_3
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione Persona_4 fiorentina della madre, in linea con le sue consuetudini di vita, luogo ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze organizzative e di stabilità del bambino;
va, altresì, prevista una regolamentazione della frequentazione paterna idonea a garantire la continuità della relazione genitoriale, in linea con quanto indicato dalla dott.ssa nella nota di chiarimenti del Per_3
28/07/2025 (pagg. 13 e 14), nella quale la consulente ha ribadito come l'interesse preminente di
GA sia quello di mantenere una relazione stabile, continuativa e non frammentata con entrambi i genitori, preservando la continuità del suo contesto di vita in Firenze ed ha invitato i genitori a
“ripensare l'organizzazione di vita dei due genitori mettendo al centro il minore, favorendo il diritto di ciascun genitore al lavoro e ad una vita equilibrata, senza pregiudizio per i bisogni affettivi e relazionali di GA”.
Stanti le concordi conclusioni delle parti in punto di permanenza di madre/figlio in Firenze, la CTU ha suggerito una frequentazione genitori/figlio improntata alla pariteticità, da attuarsi mediante una distribuzione equilibrata dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante l'anno solare, rispettosa sia delle esigenze organizzative e di salute della madre che della necessità del minore di mantenere una quotidianità stabile;
va, quindi, recepito il calendario di frequentazione prospettato dalla ricorrente in accoglimento delle indicazioni della CTU, che esclude la necessità di proseguire l'istruttoria con un monitoraggio semestrale, il quale prevede una distribuzione dei tempi di frequentazione su base settimanale, che appare idonea a garantire una sostanziale parità di tempi ed una regolarità della presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita del minore, preservando il radicamento del bambino nel contesto nel quale è nato e cresciuto: deve, quindi, prevedersi che, durante il periodo scolastico, il minore possa permanere presso la madre: a) nella prima e terza settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, ed i restanti giorni presso il padre;
b) nella seconda e quarta settimana, presso la madre nei giorni di mercoledì e giovedì, e i restanti giorni presso il padre;
va, altresì, previsto che durante il periodo non scolastico, in linea con la necessità di una gestione orientata alla continuità relazionale del minore e ad una equa distribuzione dei tempi con ambo i genitori, il minore possa permanere con entrambi i genitori a settimane alternate (non si ritiene di dover prevedere, come ipotizzato dalla CTU, la possibilità per le parti di accordarsi per periodi più lunghi (10/15 giorni), tenuto conto della necessità di non eliminare una figura genitoriale pagina 6 di 10 per un lungo periodo, fatta salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio due settimane consecutive durante il mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto alle vacanze natalizie, va previsto che il minore possa trascorrere presso un genitore il periodo compreso tra la fine della scuola al 30 dicembre e presso l'altro genitore il periodo compreso tra il 30 dicembre al rientro a scuola, ad anni alterni, mentre, quanto alle vacanze pasquali, il minore trascorrerà
l'intero periodo con un solo genitore, ad anni alterni.
5. Passando al tema del mantenimento economico del minore, va rilevato che ai sensi dell'art. 337-ter c.c., la determinazione del contributo al mantenimento deve avvenire sulla base di una valutazione comparata delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, delle esigenze di vita del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dovendosi osservare che: a) la ricorrente lavora come impiegata in uno studio di consulenza del lavoro con un contratto part-time di 35 ore settimanali, per il quale ha percepito nel 2024 (DR 2025) un reddito annuo lordo di e. 18.114,00, che, al netto dell'Irpef
(e. 1351,00) e dell'Addizionale Regionale (e. 258,00) risulta pari ad un reddito annuo netto e.
16.505,00, pari ad e. 1.375,41 mensili netti;
la non risulta, inoltre, più gravata dal Parte_1 finanziamento per acquisto auto, avente rata mensile di e. 210,00, che risulta estinto a luglio 2025; la stessa percepisce, inoltre, la metà dell'AUU pari ad e. 57,50 mensili, come risulta dalla lettura degli estratti conto aggiornati a giugno 2025; b) il resistente svolge l'attività di ingegnere;
dalla documentazione dei redditi depositati in atti emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2024 (DR
2025) un reddito da lavoro lordo di e. 67.955, dal quale deve detrarsi l'imposta di e. 20.543,00, con un reddito annuo netto di e. 47.412,99 annui, corrispondente ad e. 3.950,00 mensili netti;
lo stesso risulta gravato da una rata di mutuo di e. 916,00, acceso a gennaio 2024 per l'acquisto di un immobile sito in
TO FI ove si è spostato a vivere, lasciando l'appartamento preso precedentemente in locazione, di tal chè può contare su una liquidità residua mensile di e. 3.034,00.
Tanto evidenziato, deve osservarsi che: a) le risorse del resistente sono diminuite rispetto all'epoca di sottoscrizione degli accordi di mediazione, sotto un duplice profilo: 1) per una diminuzione oggettiva dei redditi percepiti nell'anno solare 2023 (reddito netto di e. 53.420, pari ad e. 4.451,00 mensili) rispetto a quelli percepiti nell'anno 2024 (e. 47.412,99 annui) con una riduzione netta di e. 6.007,01, pari ad e. 501,00 mensili;
2) per un aggravio di spesa di e. 366,00 mensili, legato all'accensione del mutuo fondiario per l'acquisto della abitazione (rata e. 916,00), tenuto conto che nel 2023 lo stesso sopportava un canone di locazione per un immobile sito in TO FI pari ad e. 550,00 (v. estratto conto primo quadrimestre 2023); b) la condizione reddituale della ricorrente risulta migliorata rispetto al momento della sottoscrizione dell'accordo di mediazione, allorquando percepiva (v. DR pagina 7 di 10 2024,) un reddito annuale lordo di e. 13.753,00, corrispondente, una volta detratta l'Irpef (e. 1.303,00)
e l'Addizionale Regionale (e. 195,00) ad un reddito annuo netto di e. 12.255,00, pari ad e. 1.021,25 mensili netti, a fronte dell'attuale reddito mensile netto percepito di e. 1.375,41, di tal chè la stessa ha registrato un aumento reddituale mensile netto di e. 354,16.
Tali dati economici vanno, peraltro, coniugati con l'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, laddove la disposta pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore comporta un riequilibrio nella distribuzione tra i due genitori degli oneri di accudimento e cura: ne consegue che sono ravvisabili i presupposti per una riduzione del contributo a carico del padre e che va posto a carico di l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di e. 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che appare
[...] adeguato alle accresciute esigenze di vita del minore che oggi ha 5 anni e all'oggettivo differenziale reddituale che permane tra le parti (le risorse del padre sono superiori al doppio di quelle della madre); va, inoltre, ridotto, in ragione della riduzione dei redditi paterni e dell'aumento di quelli materni, il contributo del resistente alle spese straordinarie necessarie per le esigenze del figlio, Controparte_1 nella misura del 60%, con onere per la madre di far fronte al restante 40%, che dovranno essere individuate, concordate e rimborsate secondo i criteri di cui alle Linee Guida del CNF del 2017; infine, va assegnato in via esclusiva l'Assegno Unico Universale alla madre , in quanto Parte_1 genitore collocatario di prole minorenne, valutate le differenze reddituali tra i genitori.
6. Quanto alla domanda del resistente di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., la stessa appare infondata, tenuto conto che la parte è libera di avanzare istanza di modifica in aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dall'altro genitore in ossequio al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c., stante la necessità di garantire al minore lo stesso tenore di vita presso entrambi i genitori, tenuto peraltro conto che le emergenze istruttorie hanno confermato il dedotto divario reddituale tra le parti nella misura di 1:2.
7. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che ambo le parti sono soccombenti in ordine all'entità del contributo mensile paterno ed hanno entrambe aderito alla proposta conciliativa formulata dalla CTU nell'ipotesi di permanenza di madre/figlio in Firenze, ne va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti;
quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato svolto nel comune interesse.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore (6/10/2020) ad entrambi i Persona_4 genitori, e , con collocamento prevalente dello stesso Parte_1 Controparte_1 presso l'abitazione della madre sita in Firenze, via Lungo l'Affrico 194;
2. dispone che, durante il periodo scolastico, il minore permanga con la madre: a) nella prima e terza settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ed i restanti giorni con il padre;
b) nella seconda e quarta settimana: il mercoledì ed il giovedì ed i restanti giorni con il padre;
3. dispone che durante il periodo non scolastico il minore permanga con ciascun genitore a settimane alterne;
4. dispone che durante il mese di agosto ciascun genitore possa trascorrere con il minore due settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5. dispone che durante le vacanze natalizie il minore permanga dalla fine della scuola al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni;
6. dispone che il minore trascorra le vacanze pasquali con ciascun genitore, ad anni alterni;
7. pone a carico di l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di e. 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per il
[...] mantenimento del figlio GA;
8. pone a carico del padre l'onere di provvedere al 60% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, rimanendo il restante 40% a cario della madre, da individuare, concordare e rimborsare secondo i criteri delle Linee Guida del CNF del 2017;
9. assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a;
Parte_1
10. rigetta la domanda del resistente di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
11. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
12. pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/12/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice est. pagina 9 di 10 dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 9136/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Gaglio (C.F.
, presso il cui studio sito in Firenze, via dei Villani 42, è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in TO FI (FI), via della Querciola n. 97, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Battistini del
Foro di Bologna (CF ), presso il cui studio sito in Milano, Via Montebello nr. 24 C.F._4
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero (visto del 20/08/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 01/09/2025 con le quali ha chiesto al Tribunale: “ A) in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio, in tesi: a) disporre
l'affidamento a entrambi i genitori del figlio GA, con collocamento presso la madre, stabilendo che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale in relazione all'ordinaria amministrazione quando hanno il figlio presso di sé; a) prevedere che GA stia con ciascuno dei genitori secondo il seguente calendario: I° settimana: con la Madre, Parte_2
con il padre II° settimana: con il padre con la madre Parte_3 CP_2 Per_1 [...]
con il padre. Oltre a trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane nel mese di luglio Per_2
e due settimane nel mese di agosto— e così durante le vacanze natalizie —e precisamente, ad anni alterni, dalla chiusura dell'asilo e/o della scuola al 31/12 e dal 1/1 alla riapertura dell'asilo e/o della scuola— e pasquali;
B) in ordine al contributo economico, disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio: con assegno adeguato alle necessità del minore e comunque non inferiore a €
650,00 mensili come da accordo di mediazione sottoscritto nel marzo 2023, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese sul c/c bancario di , da rivalutarsi di anno in anno secondo indici Parte_1
Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie così come indicate nelle linee guida del CNF del 2017. In via istruttoria: sotto il profilo economico, disporre, occorrendo, CTU fiscale al fine di determinare il reddito netto dell'Ing. , nonché nell'ammissione di CTU contabile sugli estratti conto CP_1 depositati, al fine di determinare gli importi delle somme ivi documentate in entrata rispetto ai ricavi dichiarati;
disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto della carta di credito dell'Ing. relativi agli ulti tre anni, al cui deposito controparte non ha provveduto ex art. 417 CP_1 bis 12.”
Il resistente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 26/08/2025: “nell'aderire alla proposta conciliativa depositata in data 22/07/2025 dalla CTU dott.ssa e contenuta a pagg. Per_3
13 e 14 della suddetta nota di chiarimenti, anche in un'ottica di minor aggravio processuale, si richiama integralmente a quanto contenuto e dedotto nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti in data 21 Luglio 2025, al quale integralmente si rimanda”; nella memoria del 21 Luglio 2025 la parte ha chiesto: “In via principale e nel merito: Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa: disporre l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la residenza dell'Ing. , con mantenimento in CP_1 forma diretta a carico di entrambi i genitori e quindi senza il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, prevedendo il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori così come indicate nelle linee guida del CNF e il 50% della spesa documentata per la babysitter, ed assegnando pagina 2 di 10 il 50% dell'assegno unico familiare alla Sig.ra Disporre quindi il collocamento prevalente Parte_1 del minore presso il padre, prevedendo tempi di frequentazione regolari, ampi e strutturati anche con la madre, nel superiore interesse di mantenere la stabilità relazionale del minore con entrambi i genitori così come descritti e meglio delineati in sede di CTU. Non autorizzare il trasferimento del minore presso l'Isola d'Elba, in quanto contrario al diritto del minore di mantenere una relazione stabile e significativa con il padre e la famiglia paterna, come indicato dalla CTU e come confermato dal CTP di parte. Recepire integralmente l'impianto suggerito dal CTU e dal CTP dell'Ing. CP_1 circa i tempi di frequentazione, con eventuali aggiustamenti migliorativi per garantire un equilibrato esercizio della bigenitorialità, con conseguente monitoraggio dei rapporti tra le parti. Condannare altresì controparte ex art. 96 c.p.c. in quanto accertato e dimostrato che la stessa abbia agito in giudizio con malafede e colpa grave e, segnatamente, per aver agito al fine di domandare una somma superiore al 50% rispetto alle spese di mantenimento del figlio minore asseritamente documentate con il documento 6 offerto dall'attrice in comunicazione a codesto Tribunale e comunque per aver domandato un assegno di mantenimento anche per provvedere a spese personali quali, ad esempio, il pagamento dell'asserito finanziamento dell'auto intestata alla madre della ricorrente e, dunque, aver agito senza titolo per una pretesa giuridica inesistente e comunque non spettante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15% spese generali, CPA 4% ed accessori come per legge”.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso del 7/11/2024 ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio , nato a Bagno a [...] il [...] dalla relazione Persona_4 more uxorio intrattenuta con , cessata nel novembre 2021; nel ricorso introduttivo, la Controparte_1 ricorrente ha esposto che, dopo la cessazione della convivenza, il minore ha vissuto stabilmente presso l'abitazione materna, di proprietà esclusiva della sita in Firenze, via Lungo l'Affrico 164, Parte_1 mentre il si è spostato a vivere in TO FI (FI), vicino al luogo di lavoro, dapprima CP_1 presso i genitori e poi presso un immobile preso in locazione;
la ricorrente ha, altresì, rappresentato che nel corso dell'anno 2023 le parti hanno raggiunto un accordo in sede di mediazione familiare in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (all'epoca di 3 anni), che il resistente avrebbe successivamente rifiutato di formalizzare, rendendo necessario il ricorso all'Autorità giudiziaria;
ha, inoltre, dedotto di trovarsi in condizioni personali ed economiche non ottimali, essendo priva di una rete di supporto nella gestione quotidiana del figlio ed affetta da una patologia cronica invalidante;
pagina 3 di 10 quanto al , ha evidenziato che l'ex compagno, pur essendo un libero professionista con elevata CP_1 capacità reddituale, avrebbe fornito una collaborazione limitata nella gestione del minore, concentrata nei soli periodi di spettanza paterna;
; la ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di essere autorizzata a trasferirsi con il minore all'Isola d'Elba, luogo ove risiede la propria famiglia d'origine, potendo ivi beneficiare di un supporto stabile e di migliori opportunità lavorative, disciplinando di conseguenza la frequentazione con il padre su Firenze e prevedendo a carico del l'onere di versare per il CP_1 mantenimento del figlio un importo mensile non inferiore ad e. 650,00, oltre rivalutazione annuale
Istat, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico dell'ex compagno.
2. In vista dell'udienza di prima comparizione si è costituito in giudizio , con Controparte_1 comparsa di risposta depositata in data 05/12/2024, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
nel merito, il resistente ha rappresentato che la relazione tra le parti si è svolta sin dall'inizio in Firenze, ove il figlio GA è nato e ha sviluppato il proprio radicamento affettivo, sociale e scolastico, laddove la cessazione della convivenza sarebbe dipesa da una scelta unilaterale della ricorrente;
ha dedotto che gli accordi economici assunti nel 2023 all'esito della mediazione familiare sarebbero divenuti insostenibili a causa di una progressiva diminuzione dei redditi e l'elevato carico contributivo, documentato dalla recente chiusura della partita IVA, contestando la ricostruzione economica di controparte, carente di adeguati riscontri documentali;
si è, quindi, opposto al trasferimento del figlio all'Isola d'Elba, ritenuto pregiudizievole per la continuità della relazione genitoriale e per il diritto del minore alla bigenitorialità, evidenziando profili di fragilità emotiva della ricorrente ed un elevato livello di conflittualità tra le parti;
ha, quindi, chiesto, in tesi, un affidamento condiviso paritetico ed il mantenimento diretto del minore;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento concordato in sede di mediazione.
3. All'udienza di prima comparizione del 09/01/2025 le parti sono comparse con i rispettivi difensori, confermando le rispettive posizioni processuali;
all'esito, il Giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione;
con provvedimento collegiale del 10/01/2025, il Tribunale ha disposto in via istruttoria una consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica, affidandola alla dott.ssa Per_5
finalizzata a valutare le capacità genitoriali delle parti, le condizioni di vita del minore presso
[...] ciascun genitore e ad individuare il miglior regime di affidamento, collocamento e frequentazione del minore con ambo i genitori, anche in relazione al richiesto trasferimento di madre/figlio all'Isola
d'Elba; depositata la relazione peritale in data 18/06/2025, il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare, in vista della quale le parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti la pagina 4 di 10 precisazione delle rispettive conclusioni;
a seguito delle eccezioni di nullità e della richiesta di rinnovazione della CTU formulate dalla ricorrente, il G.D. ha richiesto in data 24/07/2025 chiarimenti alla CTU che sono stati forniti con nota depositata in data 28/07/2025; in tale sede, la Per_3 dott.ssa ha prospettato due possibile ipotesi di regolamentazione dei rapporti personali, Per_3 indicando come non necessario un periodo di monitoraggio in caso di rinunzia della madre al trasferimento all'Isola d'Elba e permanenza della stessa in Firenze;
con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 03/09/2025, le parti hanno indicato di aderire alla proposta di calendario formulata dalla CTU nel caso di permanenza di madre e figlio sul territorio fiorentino;
con provvedimento del 02/09/2025, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza cartolare per la remissione della causa al Collegio, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito del foglio di pc, comparse conclusionali e memorie di replica, che sono state ritualmente depositate.
4. Vanno, preliminarmente, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente (CTU fiscale sui redditi e CTU contabile sugli estratti conto del resistente;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto della carta di credito del resistente), tenuto conto che sono state depositate in PCT tutte le
DDRR del triennio (compresa quella del 2025) e gli estratti conto ex rito Cartabia, documentazione che consente l'adozione da parte del Tribunale di una decisione sulla base di dati informativi esaustivi sotto il profilo della ricostruzione delle situazioni dei redditi in entrata e della capacità economica di ambo le parti, non apparendo utile ai fini del decidere acquisire ulteriore documentazione per ricostruire le spese sostenute dalle medesime parti.
5. Quanto al regime di affidamento e collocamento del figlio , va premesso che la Persona_4 presente controversia deve essere decisa alla luce del principio del preminente interesse del minore, sancito dagli artt. 337-bis e ss. c.c., che impone di privilegiare soluzioni idonee a garantirne una crescita equilibrata, preservando la continuità delle relazioni affettive e il diritto del minore alla bigenitorialità.
Ciò premesso, va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio ha fatto emergere che il minore Per_4
presenta uno sviluppo psicofisico adeguato all'età, un buon adattamento emotivo ed una
[...] relazione significativa e positiva con entrambi i genitori;
la dott.ssa ha, inoltre, evidenziato Per_3 come il trasferimento all'Isola d'Elba della coppia madre/figlio, richiesto dalla ricorrente, non risponderebbe all'interesse del suddetto minore, in quanto comporterebbe una significativa compromissione della relazione quotidiana del figlio con il padre ed una discontinuità nei suoi pagina 5 di 10 riferimenti affettivi e ambientali, dovendosi peraltro evidenziare che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di autorizzazione al trasferimento all'Isola d'Elba assieme al minore, aderendo alla proposta di calendario formulata dalla CTU nell'ipotesi della permanenza della diade in Firenze;
ne consegue che, come suggerito dalla dott.ssa deve disporsi l'affidamento condiviso del minore Per_3
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione Persona_4 fiorentina della madre, in linea con le sue consuetudini di vita, luogo ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze organizzative e di stabilità del bambino;
va, altresì, prevista una regolamentazione della frequentazione paterna idonea a garantire la continuità della relazione genitoriale, in linea con quanto indicato dalla dott.ssa nella nota di chiarimenti del Per_3
28/07/2025 (pagg. 13 e 14), nella quale la consulente ha ribadito come l'interesse preminente di
GA sia quello di mantenere una relazione stabile, continuativa e non frammentata con entrambi i genitori, preservando la continuità del suo contesto di vita in Firenze ed ha invitato i genitori a
“ripensare l'organizzazione di vita dei due genitori mettendo al centro il minore, favorendo il diritto di ciascun genitore al lavoro e ad una vita equilibrata, senza pregiudizio per i bisogni affettivi e relazionali di GA”.
Stanti le concordi conclusioni delle parti in punto di permanenza di madre/figlio in Firenze, la CTU ha suggerito una frequentazione genitori/figlio improntata alla pariteticità, da attuarsi mediante una distribuzione equilibrata dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante l'anno solare, rispettosa sia delle esigenze organizzative e di salute della madre che della necessità del minore di mantenere una quotidianità stabile;
va, quindi, recepito il calendario di frequentazione prospettato dalla ricorrente in accoglimento delle indicazioni della CTU, che esclude la necessità di proseguire l'istruttoria con un monitoraggio semestrale, il quale prevede una distribuzione dei tempi di frequentazione su base settimanale, che appare idonea a garantire una sostanziale parità di tempi ed una regolarità della presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita del minore, preservando il radicamento del bambino nel contesto nel quale è nato e cresciuto: deve, quindi, prevedersi che, durante il periodo scolastico, il minore possa permanere presso la madre: a) nella prima e terza settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, ed i restanti giorni presso il padre;
b) nella seconda e quarta settimana, presso la madre nei giorni di mercoledì e giovedì, e i restanti giorni presso il padre;
va, altresì, previsto che durante il periodo non scolastico, in linea con la necessità di una gestione orientata alla continuità relazionale del minore e ad una equa distribuzione dei tempi con ambo i genitori, il minore possa permanere con entrambi i genitori a settimane alternate (non si ritiene di dover prevedere, come ipotizzato dalla CTU, la possibilità per le parti di accordarsi per periodi più lunghi (10/15 giorni), tenuto conto della necessità di non eliminare una figura genitoriale pagina 6 di 10 per un lungo periodo, fatta salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio due settimane consecutive durante il mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto alle vacanze natalizie, va previsto che il minore possa trascorrere presso un genitore il periodo compreso tra la fine della scuola al 30 dicembre e presso l'altro genitore il periodo compreso tra il 30 dicembre al rientro a scuola, ad anni alterni, mentre, quanto alle vacanze pasquali, il minore trascorrerà
l'intero periodo con un solo genitore, ad anni alterni.
5. Passando al tema del mantenimento economico del minore, va rilevato che ai sensi dell'art. 337-ter c.c., la determinazione del contributo al mantenimento deve avvenire sulla base di una valutazione comparata delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, delle esigenze di vita del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dovendosi osservare che: a) la ricorrente lavora come impiegata in uno studio di consulenza del lavoro con un contratto part-time di 35 ore settimanali, per il quale ha percepito nel 2024 (DR 2025) un reddito annuo lordo di e. 18.114,00, che, al netto dell'Irpef
(e. 1351,00) e dell'Addizionale Regionale (e. 258,00) risulta pari ad un reddito annuo netto e.
16.505,00, pari ad e. 1.375,41 mensili netti;
la non risulta, inoltre, più gravata dal Parte_1 finanziamento per acquisto auto, avente rata mensile di e. 210,00, che risulta estinto a luglio 2025; la stessa percepisce, inoltre, la metà dell'AUU pari ad e. 57,50 mensili, come risulta dalla lettura degli estratti conto aggiornati a giugno 2025; b) il resistente svolge l'attività di ingegnere;
dalla documentazione dei redditi depositati in atti emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2024 (DR
2025) un reddito da lavoro lordo di e. 67.955, dal quale deve detrarsi l'imposta di e. 20.543,00, con un reddito annuo netto di e. 47.412,99 annui, corrispondente ad e. 3.950,00 mensili netti;
lo stesso risulta gravato da una rata di mutuo di e. 916,00, acceso a gennaio 2024 per l'acquisto di un immobile sito in
TO FI ove si è spostato a vivere, lasciando l'appartamento preso precedentemente in locazione, di tal chè può contare su una liquidità residua mensile di e. 3.034,00.
Tanto evidenziato, deve osservarsi che: a) le risorse del resistente sono diminuite rispetto all'epoca di sottoscrizione degli accordi di mediazione, sotto un duplice profilo: 1) per una diminuzione oggettiva dei redditi percepiti nell'anno solare 2023 (reddito netto di e. 53.420, pari ad e. 4.451,00 mensili) rispetto a quelli percepiti nell'anno 2024 (e. 47.412,99 annui) con una riduzione netta di e. 6.007,01, pari ad e. 501,00 mensili;
2) per un aggravio di spesa di e. 366,00 mensili, legato all'accensione del mutuo fondiario per l'acquisto della abitazione (rata e. 916,00), tenuto conto che nel 2023 lo stesso sopportava un canone di locazione per un immobile sito in TO FI pari ad e. 550,00 (v. estratto conto primo quadrimestre 2023); b) la condizione reddituale della ricorrente risulta migliorata rispetto al momento della sottoscrizione dell'accordo di mediazione, allorquando percepiva (v. DR pagina 7 di 10 2024,) un reddito annuale lordo di e. 13.753,00, corrispondente, una volta detratta l'Irpef (e. 1.303,00)
e l'Addizionale Regionale (e. 195,00) ad un reddito annuo netto di e. 12.255,00, pari ad e. 1.021,25 mensili netti, a fronte dell'attuale reddito mensile netto percepito di e. 1.375,41, di tal chè la stessa ha registrato un aumento reddituale mensile netto di e. 354,16.
Tali dati economici vanno, peraltro, coniugati con l'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, laddove la disposta pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore comporta un riequilibrio nella distribuzione tra i due genitori degli oneri di accudimento e cura: ne consegue che sono ravvisabili i presupposti per una riduzione del contributo a carico del padre e che va posto a carico di l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di e. 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che appare
[...] adeguato alle accresciute esigenze di vita del minore che oggi ha 5 anni e all'oggettivo differenziale reddituale che permane tra le parti (le risorse del padre sono superiori al doppio di quelle della madre); va, inoltre, ridotto, in ragione della riduzione dei redditi paterni e dell'aumento di quelli materni, il contributo del resistente alle spese straordinarie necessarie per le esigenze del figlio, Controparte_1 nella misura del 60%, con onere per la madre di far fronte al restante 40%, che dovranno essere individuate, concordate e rimborsate secondo i criteri di cui alle Linee Guida del CNF del 2017; infine, va assegnato in via esclusiva l'Assegno Unico Universale alla madre , in quanto Parte_1 genitore collocatario di prole minorenne, valutate le differenze reddituali tra i genitori.
6. Quanto alla domanda del resistente di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., la stessa appare infondata, tenuto conto che la parte è libera di avanzare istanza di modifica in aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dall'altro genitore in ossequio al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c., stante la necessità di garantire al minore lo stesso tenore di vita presso entrambi i genitori, tenuto peraltro conto che le emergenze istruttorie hanno confermato il dedotto divario reddituale tra le parti nella misura di 1:2.
7. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che ambo le parti sono soccombenti in ordine all'entità del contributo mensile paterno ed hanno entrambe aderito alla proposta conciliativa formulata dalla CTU nell'ipotesi di permanenza di madre/figlio in Firenze, ne va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti;
quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato svolto nel comune interesse.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore (6/10/2020) ad entrambi i Persona_4 genitori, e , con collocamento prevalente dello stesso Parte_1 Controparte_1 presso l'abitazione della madre sita in Firenze, via Lungo l'Affrico 194;
2. dispone che, durante il periodo scolastico, il minore permanga con la madre: a) nella prima e terza settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ed i restanti giorni con il padre;
b) nella seconda e quarta settimana: il mercoledì ed il giovedì ed i restanti giorni con il padre;
3. dispone che durante il periodo non scolastico il minore permanga con ciascun genitore a settimane alterne;
4. dispone che durante il mese di agosto ciascun genitore possa trascorrere con il minore due settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5. dispone che durante le vacanze natalizie il minore permanga dalla fine della scuola al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni;
6. dispone che il minore trascorra le vacanze pasquali con ciascun genitore, ad anni alterni;
7. pone a carico di l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di e. 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per il
[...] mantenimento del figlio GA;
8. pone a carico del padre l'onere di provvedere al 60% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, rimanendo il restante 40% a cario della madre, da individuare, concordare e rimborsare secondo i criteri delle Linee Guida del CNF del 2017;
9. assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a;
Parte_1
10. rigetta la domanda del resistente di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
11. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
12. pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/12/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice est. pagina 9 di 10 dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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