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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2701/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CORSO MARIDA, Presidente
D'AN LI, LA
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12225/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2011 00858898 85 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1214/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'ADER e l'Agenzia delle Entrate al fine di impugnare l'avviso ex art. 28 Dpr 602/73 n. 071
28202400002248 000 il cui titolo presupposto impugnato è la cartella di pagamento n. 071 2011 00858898 85 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di Euro 11.200,00 a titolo di IRPEF ed addizionali anno 2007
Il ricorrente eccepisce l' intervenuta prescrizione decennale atteso che nelle more non sono mai stati notificati atti interruttivi
Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che eccepisce l'inammissibilità del ricorso assumendo che l'avviso ex art. 28 Dpr 602/73
L'Agenzia delle Entrate evidenzia poi che sarà compito dell' ADER fornire la prova delle notifiche degli atti interruttivi
Rimarca in ogni caso la piena legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l'ADER che in via immediata esibisce e deposita copia sia della notifica della cartella presupposta, sia dei successivi atti interruttivi
In particolare, dalla documentazione prodotta si riscontra che:
la cartella di pagamento n. 07120110085889885000 risulta essere stata notificata presso l' indirizzo di residenza del ricorrente in data 14.09.2012 mediante affissione all' albo comunale ai sensi dell'art. 140 срс
Nelle more sono stati poi notificati:
AVI n. 07120179013146684000 in data 02/11/2017 perfezionatasi mediante affissione all' albo comunale
AVI n. 07120199054785174000 notificata in data 10/02/2020 a mani di familiare convivente (padre) tramite servizio postale semplice
Ciò posto l'Ufficio evidenzia e rimarca la totale infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto dello stesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente va evidenziata l' ammissibilità del ricorso in quanto l'avviso ex art. 28 Dpr 602/73 è atto autonomamente impugnabile
La Cassazione, con molteplici sentenze, ha riconosciuto la possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice avverso tutti gli atti della riscossione che portino il contribuente a conoscenza di una pretesa creditoria, senza necessità di attendere uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall' art. 19 dlgs 546/92
La Suprema Corte infatti, confermando la propria precedente giurisprudenza, ha affermato con numerose pronunce che sono impugnabili "tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una normale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento>>
Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato
L'ADER ha dato compiuta prova di aver ritualmente notificato sia la prodromica cartella, sia i successivi atti che hanno precluso il maturarsi della prescrizione
Da quanto prodotto e documentato si evince che:
la cartella di pagamento n. 07120110085889885000 risulta essere stata notificata presso l' indirizzo di residenza del ricorrente in data 14.09.2012 mediante affissione all' albo comunale ai sensi dell'art. 140 срс
Nelle more è stata poi notificato:
AVI n. 07120179013146684000 notificato in data 02/11/2017 mediante affissione all' albo comunale
AVI n. 07120199054785174000 notificato in data 10/02/2020 mediante notifica a mani di familiare convivente (padre). La notifica è da considerarsi rituale in quanto effettuata tramite servizio postale semplice e quindi si è perfezionata senza il successivo invio della raccomandata informativa
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di ciascuna parte costituita che liquida in € 800,00 cadauno oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CORSO MARIDA, Presidente
D'AN LI, LA
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12225/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2011 00858898 85 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1214/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'ADER e l'Agenzia delle Entrate al fine di impugnare l'avviso ex art. 28 Dpr 602/73 n. 071
28202400002248 000 il cui titolo presupposto impugnato è la cartella di pagamento n. 071 2011 00858898 85 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di Euro 11.200,00 a titolo di IRPEF ed addizionali anno 2007
Il ricorrente eccepisce l' intervenuta prescrizione decennale atteso che nelle more non sono mai stati notificati atti interruttivi
Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che eccepisce l'inammissibilità del ricorso assumendo che l'avviso ex art. 28 Dpr 602/73
L'Agenzia delle Entrate evidenzia poi che sarà compito dell' ADER fornire la prova delle notifiche degli atti interruttivi
Rimarca in ogni caso la piena legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l'ADER che in via immediata esibisce e deposita copia sia della notifica della cartella presupposta, sia dei successivi atti interruttivi
In particolare, dalla documentazione prodotta si riscontra che:
la cartella di pagamento n. 07120110085889885000 risulta essere stata notificata presso l' indirizzo di residenza del ricorrente in data 14.09.2012 mediante affissione all' albo comunale ai sensi dell'art. 140 срс
Nelle more sono stati poi notificati:
AVI n. 07120179013146684000 in data 02/11/2017 perfezionatasi mediante affissione all' albo comunale
AVI n. 07120199054785174000 notificata in data 10/02/2020 a mani di familiare convivente (padre) tramite servizio postale semplice
Ciò posto l'Ufficio evidenzia e rimarca la totale infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto dello stesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente va evidenziata l' ammissibilità del ricorso in quanto l'avviso ex art. 28 Dpr 602/73 è atto autonomamente impugnabile
La Cassazione, con molteplici sentenze, ha riconosciuto la possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice avverso tutti gli atti della riscossione che portino il contribuente a conoscenza di una pretesa creditoria, senza necessità di attendere uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall' art. 19 dlgs 546/92
La Suprema Corte infatti, confermando la propria precedente giurisprudenza, ha affermato con numerose pronunce che sono impugnabili "tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una normale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento>>
Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato
L'ADER ha dato compiuta prova di aver ritualmente notificato sia la prodromica cartella, sia i successivi atti che hanno precluso il maturarsi della prescrizione
Da quanto prodotto e documentato si evince che:
la cartella di pagamento n. 07120110085889885000 risulta essere stata notificata presso l' indirizzo di residenza del ricorrente in data 14.09.2012 mediante affissione all' albo comunale ai sensi dell'art. 140 срс
Nelle more è stata poi notificato:
AVI n. 07120179013146684000 notificato in data 02/11/2017 mediante affissione all' albo comunale
AVI n. 07120199054785174000 notificato in data 10/02/2020 mediante notifica a mani di familiare convivente (padre). La notifica è da considerarsi rituale in quanto effettuata tramite servizio postale semplice e quindi si è perfezionata senza il successivo invio della raccomandata informativa
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di ciascuna parte costituita che liquida in € 800,00 cadauno oltre accessori di legge se dovuti.