Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 804/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 804/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Benincasa Francesco, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Esposito Giovanni, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 13.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.04.2025 i coniugi [nata Parte_1
a OC RI (SA) in data 29.03.1983 (C.F. )] e C.F._1
[nato a [...] in data [...] (C.F. CP_1
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._2
30.03.2014 in Vietri Sul Mare (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Vietri Sul Mare (SA) dell'anno 2014, al n. 3 Parte II
Serie A e che dall'unione era nata una LI, (23.10.2017), ed Per_1 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 3845/2022 del 23.05.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13.05.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
19.04.2025 e 10.04.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione
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materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza, eventualmente anche all'estero, dandosi da questo momento reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di documento valido per l'espatrio con autorizzazione, fin da ora, per la SI.ra Parte_1 di inserire nel proprio passaporto anche la LI;
Persona_2
2) La LI viene affidata ad entrambi i genitori con domicilio Persona_2
e residenza stabile e privilegiata presso la SI.ra , la quale Parte_1 provvederà alla sua educazione, istruzione ed allevamento, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità, compatibilmente con gli impegni, anche scolastici della LI e con il suo stato di salute:
a) – durante il periodo di frequentazione dell'asilo/scuola primaria, ogni lunedì dall'uscita dall'asilo (ca ore 16.00) alle 20,00; mentre, durante il periodo di non frequentazione dell'asilo dalle ore 16,00 alle 21,00;
b) – previo avviso alla consorte, due domeniche al mese da definire in funzione degli impegni di lavoro dalle ore 11,00 alle ore 17,00;
c) – durante le festività natalizie e compatibilmente con impegni di lavoro, alternativamente, un anno la vigilia di Natale ed un anno il Natale ed un anno la vigilia di Capodanno ed un anno Capodanno dalle ore 11,00 alle ore 17,00;
d) -durante le festività Pasquali, alternativamente, un anno il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedi in Albis dalle ore 11,00 alle ore 17,00, compatibilmente con gli impegni di lavoro;
I coniugi stabiliscono che nell'ipotesi in cui il SI. non possa CP_1 praticare il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la LI alle Per_1 suindicate date e nei sopra riportati orari, si riservano la facoltà di concordare bonariamente altra data ed altro orario in cui poter effettuare il recupero.
3) – i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la LI relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute
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tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la LI con sé;
4) - la casa di residenza familiare sita in Salerno alla Via San Leonardo – Coop.
San Galileo- ed i mobili che la arredano restano assegnati alla SI.ra
[...]
; Parte_1
5) A titolo di il SI. verserà alla moglie la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 (Trecento/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, di cui €
200,00 (Duecento/00) per la LI ed €100,00 (Cento/00) per la SI.ra Per_1
, a mezzo assegno e/o bonifico bancario sul seguente IBAN: Parte_1
[...] di cui al conto corrente alla stessa intestato ed acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Fil. Vietri Sul Mare, con riserva di comunicare eventualmente altro Iban, in caso di apertura di nuovo rapporto con altro Istituto di Credito.
Detto importo sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici diramati dall'ISTAT, senza necessità di alcuna richiesta.
Il SI. oltre al contributo di mantenimento di cui sopra, verserà CP_1 alla moglie il 50% delle eventuali spese straordinarie previamente concordate e necessarie per la LI di natura medica, scolastica, per attività sportive, ricreative, ludiche e per eventuali viaggi scolastici e/o di piacere”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a OC RI (SA) in [...] Parte_1
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29.03.1983 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(SA) in data 11.05.1984 (C.F. )], trascritto nel Registro C.F._2 degli atti di Matrimonio del Comune di Vietri Sul Mare (SA) dell'anno 2014, al n.
3 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vietri Sul Mare (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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