Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Decreto collegiale 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
dell’inerzia dell’amministrazione sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 da ultimo in data 08.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa GE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente di aver fatto richiesta di protezione internazionale in data 5 agosto 2025, di vivere, allo stato, in condizioni di assoluta indigenza e precarietà e di aver richiesto alla Prefettura di Benevento ed alla Questura di Benevento, in data 13 agosto 2025, di essere inserito nel circuito delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 142/15.
La medesima richiesta veniva reiterata successivamente in data 9 settembre 2025, 13 settembre 2025, 8 ottobre 2025.
Le amministrazioni non hanno adottato alcun provvedimento in esito alle predette istanze.
2. Con il ricorso in esame, il ricorrente deduce la illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e delle disposizioni di cui al d. lgs 142 del 2015.
In particolare, il ricorrente deduce che il richiamato decreto legislativo prevede che la misura di accoglienza debba essere garantita sin dal momento della manifestazione di volontà di proporre la domanda di protezione internazionale, e per tutta la durata del procedimento (art. 14, co. 4, D.Lgs. 142/2015), presso i centri governativi di prima accoglienza (art. 9 D.Lgs. 142/2015) ovvero presso i centri di accoglienza straordinari (art. 11 D.Lgs. 142/2015), tenendo conto delle specifiche situazioni e condizioni di vulnerabilità (art. 17 D.Lgs. 142/2015).
Di qui la proposizione del ricorso, ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.
3. L’istanza cautelare è stata accolta, dapprima, con decreto ai sensi dell’art. 56 c.p.a. ed in sede collegiale con l’ordinanza n. 3055 del 3 dicembre 2025.
In considerazione delle rappresentate condizioni di vulnerabilità è stato ordinato alle amministrazioni intimate di avviare il procedimento volto ad accertare la sussistenza in capo al cittadino straniero dei requisiti di legge e di predisporre a suo favore la misura di accoglienza fino alla definizione del merito della controversia.
Contestualmente è stato ordinato alla Prefettura di Benevento ed alla Questura di Benevento di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa.
4. Le parti intimate sono rimaste inottemperanti all’ordinanza cautelare e non hanno eseguito l’incombente istruttorio.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 7 gennaio 2026.
5. Il ricorso va accolto.
L’amministrazione non ha giustificato le ragioni della mancata definizione del procedimento e non ha dato esecuzione alle decisioni assunte dal T.A.R. in sede cautelare.
Tale inerzia si pone in palese violazione dell’obbligo, scolpito in primis nell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, posto in capo all’amministrazione di concludere il procedimento amministrativo mediante adozione di un provvedimento espresso, quale ne sia il segno.
La Prefettura di Benevento e la Questura di Benevento hanno altresì tenuto una condotta che si pone in violazione del canone di correttezza poiché, violando l’ordine del giudice, hanno determinato un aggravio del procedimento e pregiudicato ulteriormente la posizione del ricorrente.
6. Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto una istanza volta ad ottenere un provvedimento che gli consentisse di essere inserito nel circuito di accoglienza con conseguente possibilità di accedere alle misure previste.
6.1 La materia è regolata, in primo luogo, dalla direttiva n. 2013/33/UE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).
L’art. 17 prevede: « 1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale. 2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. […] 3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento. […] 5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva ».
L’art. 18 disciplina le modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza. Il comma 1 prevede che: « Nel caso in cui l’alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse: a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l’esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito; b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata; c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti ». Il comma 9 aggiunge: « In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora: […] b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite. Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali ».
6.3 La direttiva n. 2013/33/UE è stata attuata, in Italia, con il decreto legislativo n. 142 del 2015.
Esso prevede che le attività di c.d. prima accoglienza siano assicurate dai centri governativi di cui all’art. 9. L’invio del richiedente in queste strutture è disposto dal Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.
In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture diverse dai centri governativi (art. 11, comma 1). La natura di queste strutture, denominate CAS (centri di accoglienza straordinaria), è temporanea e l’individuazione viene effettuata dalle Prefetture, sentito l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura.
Il comma 2- bis dell’art. 11 prevede, inoltre, che, in caso di temporanea indisponibilità di posti nei centri governativi di prima accoglienza di cui all’art. 9 o nelle strutture di accoglienza straordinaria di cui allo stesso art. 11, il Prefetto può disporre che l’accoglienza avvenga, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate ai sensi del comma 2 (vale a dire da parte delle Prefetture, previo parere dell’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici e, nei casi di estrema urgenza, attraverso procedure di affidamento diretto) e, dunque, con le stesse modalità attualmente previste per l’istituzione dei CAS.
La disposizione prevede, altresì, che in tali strutture siano assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l’alloggio, il vestiario, l’assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all’articolo 12 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015.
6.3 Come si vede, dunque, tanto la normativa UE, quanto la disciplina nazionale consentono che l’accoglienza si articoli in diverse modalità, in base alle circostanze del momento e, in particolare, al numero di domande cui uno Stato debba far fronte. Tuttavia non vi è dubbio che una, sia pur minima, forma di assistenza debba essere garantita allo straniero, sin dal momento in cui lo stesso manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale, fatto salvo il caso indicato dall’art. 17, par. 3, della direttiva (cioè quello dello straniero che disponga dei mezzi sufficienti alle proprie esigenze di vita).
Del resto, lo stesso d.lgs. n. 142 del 2015 ribadisce che le misure di accoglienza “ si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ” (art. 1, comma 2).
7. In tale quadro, a fronte dell’istanza di accesso in una struttura di accoglienza, presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015.
8. Nel caso in esame, l’amministrazione, pur sollecitata a tanto per mezzo delle decisioni cautelari, non ha proceduto alla verifica in capo al cittadino straniero dei requisiti previsti dalla legge e la sua condotta si palesa palesemente violativa del dovere sancito dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
9. In accoglimento del ricorso, va dunque ordinato alla intimata amministrazione di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza mediante adozione di un provvedimento espresso all’esito della valutazione della sussistenza in capo al cittadino straniero dello status di richiedente asilo – status di cui, tuttavia, egli ha fornito prova in giudizio- e della assenza di mezzi di sostentamento ed, in caso di esito positivo di tale verifica, mediante immissione dello stesso nel circuito di accoglienza.
Per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, va nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell’Interno che, si insedierà su istanza del ricorrente e, nei successivi trenta giorni, darà esecuzione alla presente sentenza.
10. Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della causa.
11. Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risultando incompleta la documentazione allegata in quanto carente del codice fiscale dell’istante; della dichiarazione dei redditi presentata dall’istante ovvero della certificazione rilasciata dal competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti l’esistenza o meno dei redditi dichiarati e/o percepiti dall’istante negli anni di imposta 2023 e 2024, nonché dell’attestazione dell’autorità consolare indiana, richiesta dall’articolo 79, comma 2, del DPR 30 maggio 2002 n.115, ovvero della prova dell’avvenuta richiesta della medesima a mezzo PEC o raccomandata A/R munite di avviso attestante l’avvenuta ricezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Prefettura di Benevento si concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente del 13 agosto 2025 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Nomina quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell’Interno.
Spese compensate.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN LE, Presidente
GE TA, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE TA | IN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.