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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1070/2022 R.G.
tra
(di seguito ), in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco P.IVA_1
Minicò opponente
e
(di seguito ), in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Grisolia opposta
Il Giudice scaduto il termine del 9 settembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note ritualmente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 10 settembre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G. tra
(di seguito ), in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco P.IVA_1
Minicò opponente
e
(di seguito ), in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Grisolia opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine
2 unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che
3 quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 74.676,89, oltre accessori e spese, vantato dalla correntista nei confronti della a titolo di saldo del c/c n. 283587, come accertato Controparte_1 Pt_1 dalla sentenza n. 645/2021 del Tribunale di Crotone (emessa nell'ambito del proc. n.
327/2017 r.g.).
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto provvisoriamente esecutivo n. 369/2022), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. nonché del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio d'appello promosso avverso la suddetta sentenza e, nel merito, la revoca del decreto, deducendo che la predetta sentenza non era passata in giudicato, attesa l'impugnazione proposta dalla medesima;
vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la , eccependo in Controparte_1 via preliminare la carenza della legittimazione processuale dell'opponente e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., vinte le spese.
Rigettate le istanze di sospensione del d.i. e del procedimento (v. ord. 5.7.2023), la causa
è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4 3.2. Vanno poi rigettate le istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. in oggetto e del presente giudizio, reiterate da parte opponente negli scritti difensivi conclusivi, per le ragioni già esplicitate in corso di causa con ordinanza del 5.7.2023, a cui si rinvia per relationem.
3.3. Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale e conseguente difetto di procura sollevata da parte opposta, atteso che, come documentalmente provato, all'opponente sono stati conferiti i poteri di “intrattenere in sede giudiziale e stragiudiziale i necessari rapporti con i debitori (ovvero con gli obbligati diretti,
i coobbligati, gli eredi, i successori, gli aventi causa e/o i garanti) … comparire davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa … sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualsiasi azione giudiziale in ogni stato e grado del giudizio e svolgere qualsiasi attività stragiudiziale, riguardante le società consorziate facenti parte del Gruppo . Controparte_2
4. NEL MERITO.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
La sentenza n. 645/2021 del Tribunale di Crotone, posta a fondamento del ricorso monitorio, ha accertato - a seguito di ctu - un saldo attivo alla data del 31.12.2016 di € 52.754,26, oltre interessi legali a far data dall'1.1.2017, in favore della sul conto Controparte_1 corrente n. 283587. Successivamente, la ha proposto appello, volto ad accertare che Pt_1 nulla è dovuto alla società per le odierne causali.
Ne consegue che l'accertamento contenuto nella sentenza non può oggi ritenersi definitivamente consolidato e il credito azionato dalla con il ricorso monitorio Controparte_1 non può dirsi fondato su titolo giudiziale definitivo.
Né tantomeno - contrariamente a quanto dedotto dall'opponente in atti (cfr. in particolare le note difensive conclusive dep. 14.7.2025) - tale sentenza può avere efficacia di titolo esecutivo.
Invero, detta pronuncia non contiene alcuna condanna al pagamento di somme di denaro, bensì un mero accertamento di un saldo contabile attivo di un conto corrente e un obbligo di facere.
E d'altronde, è evidente che, qualora la società avesse potuto utilizzare la pronuncia in questione come titolo per procedere a esecuzione forzata, non vi sarebbe stata la necessità di promuovere un ricorso per ingiunzione, come invece ha fatto.
5 A tutto quanto sopra si aggiunga che ai fini dell'accertamento della legittimità dell'azione monitoria e della domanda proposta deve, altresì, verificarsi la sussistenza del requisito della esigibilità del credito.
Si è detto che la società opposta ha agito in via monitoria sulla base della richiamata sentenza, la quale ha accertato il saldo del proprio conto corrente alla data del 31 dicembre
2016.
Orbene, sebbene sia pacifico che una sentenza di accertamento dell'esistenza di un credito possa, in linea astratta, fondare un ricorso monitorio contenente la domanda di condanna al pagamento di quel credito, ciò è possibile solo ove si possa effettivamente parlare di credito e laddove il credito accertato sia certo, liquido ed esigibile.
A tal fine, importa innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui il correntista non può proporre domanda di ripetizione dell'indebito finché il conto corrente rimane aperto, essendo in tale fase esperibile esclusivamente l'azione di accertamento del saldo ad una certa data.
In proposito, si consideri quanto affermato da Cass. S.U. n. 24418/2010: “occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile (…) Il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”. Inoltre: “L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento (…). Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (…). Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”.
Tale principio, costantemente recepito dalla giurisprudenza, si fonda sulla considerazione che il rapporto di conto corrente bancario ha natura unitaria e carattere tendenzialmente
6 aperto, tale per cui, fino alla sua chiusura, non è possibile una definitiva cristallizzazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Pertanto, il diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito può dirsi effettivamente sorto solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. In altri termini, la pretesa restitutoria può essere fondata esclusivamente su tale saldo conclusivo e non su saldi parziali, ancorché eventualmente accertati in sede giudiziale, poiché questi ultimi non riflettono la situazione contabile definitiva tra le parti e non si traducono in un effettivo credito in favore del correntista.
Nel caso di specie, è pacifico che la chiusura del conto corrente sia intervenuta soltanto nel luglio 2018 (cfr. memoria istruttoria n. 2 di parte opposta), ossia circa un anno e mezzo dopo la data dell'accertamento giudiziale.
Ciò comporta che la situazione accertata in sentenza non rappresenta il saldo finale del rapporto, e quindi un credito in favore del correntista, ma una situazione contabile provvisoria perché riferita a un momento antecedente alla conclusione definitiva del contratto di conto corrente.
Ad abundantiam, va osservato che il saldo finale non è stato provato dalla società, che avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto successivi al 31.12.2016, fornire quanto meno una ricostruzione tecnica aggiornata delle operazioni successive alla data della sentenza e/o comunque dedurre e dimostrare la mancanza di ogni movimentazione del conto successiva alla pronuncia della sentenza e la mancanza di alcuna variazione rispetto alle risultanze dell'accertamento risalente all'anno 2016.
Ed invero, con specifico riferimento ai rapporti bancari in conto corrente, si rammenta che:
"il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute" (tra tante, v. Cass. n. 24948/2017).
In conclusione, non è provata l'esistenza di un credito certo, attuale ed esigibile in favore della derivante dai titoli per cui è causa e la parte opposta non può Controparte_1 legittimamente fondare la domanda di condanna sul solo accertamento risalente al 2016, tenendo anche conto dell'assenza di giudicato sull'accertamento del saldo effettuato nella sentenza prodotta agli atti.
7 Pertanto, alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr.:
Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 3 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III,
16 maggio 2006, n. 11356).
5. DOMANDA EX ART. 96 C.P.C..
La domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, va respinta, non sussistendone i presupposti in ragione dell'esito della lite.
6. SPESE.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m.
147/2022, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita:
- accoglie per quanto di ragione la spiegata opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.623,50, di cui € 406,50 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1070/2022 R.G.
tra
(di seguito ), in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco P.IVA_1
Minicò opponente
e
(di seguito ), in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Grisolia opposta
Il Giudice scaduto il termine del 9 settembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note ritualmente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 10 settembre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G. tra
(di seguito ), in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco P.IVA_1
Minicò opponente
e
(di seguito ), in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Salvatore Grisolia opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine
2 unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che
3 quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 74.676,89, oltre accessori e spese, vantato dalla correntista nei confronti della a titolo di saldo del c/c n. 283587, come accertato Controparte_1 Pt_1 dalla sentenza n. 645/2021 del Tribunale di Crotone (emessa nell'ambito del proc. n.
327/2017 r.g.).
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto provvisoriamente esecutivo n. 369/2022), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. nonché del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio d'appello promosso avverso la suddetta sentenza e, nel merito, la revoca del decreto, deducendo che la predetta sentenza non era passata in giudicato, attesa l'impugnazione proposta dalla medesima;
vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la , eccependo in Controparte_1 via preliminare la carenza della legittimazione processuale dell'opponente e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., vinte le spese.
Rigettate le istanze di sospensione del d.i. e del procedimento (v. ord. 5.7.2023), la causa
è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4 3.2. Vanno poi rigettate le istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. in oggetto e del presente giudizio, reiterate da parte opponente negli scritti difensivi conclusivi, per le ragioni già esplicitate in corso di causa con ordinanza del 5.7.2023, a cui si rinvia per relationem.
3.3. Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale e conseguente difetto di procura sollevata da parte opposta, atteso che, come documentalmente provato, all'opponente sono stati conferiti i poteri di “intrattenere in sede giudiziale e stragiudiziale i necessari rapporti con i debitori (ovvero con gli obbligati diretti,
i coobbligati, gli eredi, i successori, gli aventi causa e/o i garanti) … comparire davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa … sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualsiasi azione giudiziale in ogni stato e grado del giudizio e svolgere qualsiasi attività stragiudiziale, riguardante le società consorziate facenti parte del Gruppo . Controparte_2
4. NEL MERITO.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
La sentenza n. 645/2021 del Tribunale di Crotone, posta a fondamento del ricorso monitorio, ha accertato - a seguito di ctu - un saldo attivo alla data del 31.12.2016 di € 52.754,26, oltre interessi legali a far data dall'1.1.2017, in favore della sul conto Controparte_1 corrente n. 283587. Successivamente, la ha proposto appello, volto ad accertare che Pt_1 nulla è dovuto alla società per le odierne causali.
Ne consegue che l'accertamento contenuto nella sentenza non può oggi ritenersi definitivamente consolidato e il credito azionato dalla con il ricorso monitorio Controparte_1 non può dirsi fondato su titolo giudiziale definitivo.
Né tantomeno - contrariamente a quanto dedotto dall'opponente in atti (cfr. in particolare le note difensive conclusive dep. 14.7.2025) - tale sentenza può avere efficacia di titolo esecutivo.
Invero, detta pronuncia non contiene alcuna condanna al pagamento di somme di denaro, bensì un mero accertamento di un saldo contabile attivo di un conto corrente e un obbligo di facere.
E d'altronde, è evidente che, qualora la società avesse potuto utilizzare la pronuncia in questione come titolo per procedere a esecuzione forzata, non vi sarebbe stata la necessità di promuovere un ricorso per ingiunzione, come invece ha fatto.
5 A tutto quanto sopra si aggiunga che ai fini dell'accertamento della legittimità dell'azione monitoria e della domanda proposta deve, altresì, verificarsi la sussistenza del requisito della esigibilità del credito.
Si è detto che la società opposta ha agito in via monitoria sulla base della richiamata sentenza, la quale ha accertato il saldo del proprio conto corrente alla data del 31 dicembre
2016.
Orbene, sebbene sia pacifico che una sentenza di accertamento dell'esistenza di un credito possa, in linea astratta, fondare un ricorso monitorio contenente la domanda di condanna al pagamento di quel credito, ciò è possibile solo ove si possa effettivamente parlare di credito e laddove il credito accertato sia certo, liquido ed esigibile.
A tal fine, importa innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui il correntista non può proporre domanda di ripetizione dell'indebito finché il conto corrente rimane aperto, essendo in tale fase esperibile esclusivamente l'azione di accertamento del saldo ad una certa data.
In proposito, si consideri quanto affermato da Cass. S.U. n. 24418/2010: “occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile (…) Il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”. Inoltre: “L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento (…). Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (…). Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”.
Tale principio, costantemente recepito dalla giurisprudenza, si fonda sulla considerazione che il rapporto di conto corrente bancario ha natura unitaria e carattere tendenzialmente
6 aperto, tale per cui, fino alla sua chiusura, non è possibile una definitiva cristallizzazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Pertanto, il diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito può dirsi effettivamente sorto solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. In altri termini, la pretesa restitutoria può essere fondata esclusivamente su tale saldo conclusivo e non su saldi parziali, ancorché eventualmente accertati in sede giudiziale, poiché questi ultimi non riflettono la situazione contabile definitiva tra le parti e non si traducono in un effettivo credito in favore del correntista.
Nel caso di specie, è pacifico che la chiusura del conto corrente sia intervenuta soltanto nel luglio 2018 (cfr. memoria istruttoria n. 2 di parte opposta), ossia circa un anno e mezzo dopo la data dell'accertamento giudiziale.
Ciò comporta che la situazione accertata in sentenza non rappresenta il saldo finale del rapporto, e quindi un credito in favore del correntista, ma una situazione contabile provvisoria perché riferita a un momento antecedente alla conclusione definitiva del contratto di conto corrente.
Ad abundantiam, va osservato che il saldo finale non è stato provato dalla società, che avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto successivi al 31.12.2016, fornire quanto meno una ricostruzione tecnica aggiornata delle operazioni successive alla data della sentenza e/o comunque dedurre e dimostrare la mancanza di ogni movimentazione del conto successiva alla pronuncia della sentenza e la mancanza di alcuna variazione rispetto alle risultanze dell'accertamento risalente all'anno 2016.
Ed invero, con specifico riferimento ai rapporti bancari in conto corrente, si rammenta che:
"il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute" (tra tante, v. Cass. n. 24948/2017).
In conclusione, non è provata l'esistenza di un credito certo, attuale ed esigibile in favore della derivante dai titoli per cui è causa e la parte opposta non può Controparte_1 legittimamente fondare la domanda di condanna sul solo accertamento risalente al 2016, tenendo anche conto dell'assenza di giudicato sull'accertamento del saldo effettuato nella sentenza prodotta agli atti.
7 Pertanto, alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr.:
Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 3 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III,
16 maggio 2006, n. 11356).
5. DOMANDA EX ART. 96 C.P.C..
La domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, va respinta, non sussistendone i presupposti in ragione dell'esito della lite.
6. SPESE.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m.
147/2022, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita:
- accoglie per quanto di ragione la spiegata opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.623,50, di cui € 406,50 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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