Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1823 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Pasquarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Sant'Agata de Goti, via Bagnoli,10
Attore
E
(CF ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella Cuozzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
Sant'Agata de' Goti, frazione Faggiano, 108
Convenuto
Avente ad oggetto: Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: rigetto della domanda, accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, datato 30 maggio 2024, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, il esponendo di essere proprietario di un fondo sito Controparte_2
in quel Comune alla Località Presta, distinto in Catasto Terreni al foglio 22, particella 223.
Tale terreno veniva fatto oggetto di decreto di occupazione temporanea n. 19767 del 30 dicembre
2013 emesso dall'Ente Comunale per l'esecuzione dei lavori di “sistemazione e regimazione
idraulica del fiume Isclero nel territorio di S. Agata de' Goti finalizzati a limitare i fenomeni di erosione e a prevenire i movimenti franosi”; detta occupazione fu eseguita in data 27 gennaio 2014 relativamente ad una superficie di mq 860. L'attore proseguiva riferendo che, in seguito dell'esecuzione dei lavori previsti nel decreto di occupazione, il fondo in questione è stato oggetto di una diminuzione della superficie utile rispetto a quella riportata in catasto e risulta avere un limite di confine con la proprietà demaniale (fiume Isclero) diverso da quello rappresentato e riportato nella cartografia catastale.
Ciò premesso, l'attore, ritenendo di aver subito in conseguenza della descritta occupazione temporanea del proprio fondo un danno patrimoniale, concludeva invocando l'emissione di sentenza che condannasse l'Ente convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 19.307,81.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in Cancelleria si costituiva in giudizio il invocando il rigetto della domanda attorea, ritenendola Controparte_2
infondata e sollevando eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, il GI riteneva non necessaria l'assunzione di mezzi istruttori e fissava udienza per la discussione assegnando alle parti i termini previsti all'art. 189 cpc.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale
Regionale per le Acque Pubbliche per i seguenti
MOTIVI
L'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 affida ai Tribunali Regionali delle Acque "le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio
1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774"
Nel caso di specie, la formulazione della domanda attorea non lascia spazio a dubbi: Egli lamenta conseguenze dannose derivanti da una attività posta in essere dall'Ente Comunale in funzione della manutenzione di corso d'acqua al fine di evitare conseguenze dannose per la collettività.
Si realizza, compiutamente, l'ipotesi cristallizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella massima 29 agosto 2024, n. 23332, ovvero "l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta".
Trattandosi di difetto di giurisdizione, esso può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio. 3
Tali considerazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio;
le spese di lite possono essere compensate, stante la mancata disamina nel merito della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche.
2. Assegna termine alle parti di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice ritenuto competente.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 16 aprile 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio