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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1650/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOSCATI CLAUDIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
RICORRENTE Contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. - Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Controparte_3
(C.F.
[...] P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 9.8.2023 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna quale giudice del lavoro, il , - Controparte_4
e i Controparte_5 Controparte_6 potenziali controinteressati (individuati nel personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale docente su posto di sostegno), chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto a vedersi riconosciuti, in aggiunta al punteggio di 25 già attribuitole, i 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione – di cui alla tabella A/7 della O.M. 112/2022 - casella A2) - e quindi complessivi 37 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/24, nella graduatoria provinciale per il pagina 1 di 4 sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.23 dell Controparte_7
, nonché nell'elenco (bollettini) pubblicato
[...] Controparte_8 con provvedimento n. 11659 del 4.8.23 dell' Controparte_7 [...]
, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 Controparte_8
D.L. n. 44/23, per il sostegno (ADMM); 2) fossero condannate le Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, alla correzione/rettifica graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.23 dell' , nonché nell'elenco Controparte_9
(bollettini) pubblicato con provvedimento n. 11659 del 4.8.23 dell'
[...]
, relativo agli esiti della procedura straordinaria in Controparte_9 attuazione dell'art. 5 D.L. n. 44/23 per il sostegno (ADMM), inserendola nei rispettivi posti nel rispetto dei 37 punti a lei spettanti. Affermava che: 1) vista l'Ordinanza del 6.5.22 n.112, sulle Controparte_4 oggetto le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter L. n. 124/99 e di conferimento di incarico delle relative supplenze per il personale docente ed educativo il 18.4.23 aveva presentato telematicamente domanda per l'inserimento, con riserva, negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo “agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o titolo di specializzazione sul sostegno e/o titolo di specializzazione per i metodi differenziati secondo quanto disposto dal D.M. 51 del 17.3.23” (art. 10); 2) con tale domanda aveva chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi per le GPS su posto di sostegno di I fascia, dichiarando, relativamente al titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio, il “…conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno”, cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti;
3) il 22.6.23 aveva presentato l'istanza di scioglimento riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione, riservata “… agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'O.M. n. 112/22 indicando di aver conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione e/o i Metodi Differenziati per le graduatorie di prima fascia dopo il termine di presentazione delle domande il 17.6.23, e dunque entro il 30.6.2023, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera e), della predetta O.M.; 4) all'esito dell'invio della domanda si era accorta che per il titolo di specializzazione le erano stati attribuiti solo 22 punti poiché per un mero errore materiale nella compilazione la casella A.2. (tabella A/7 della O.M. n. 112/22 relativamente ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado), ove è previsto che “ai percorsi di specializzazione di cui all'art. 13 del D.M. n. 249/10 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori 12 punti”; 4) aveva chiesto all' , di rettificare il punteggio ma il 28.7.23 CP_9 CP_8 Controparte_8 erano state pubblicate le graduatorie definitive senza il suddetto punteggio;
5) nella graduatoria di I fascia – in assenza del punteggio – non era stata destinataria di un contratto con termine al 31.8.24, cui avrebbe avuto diritto se le fossero stati riconosciuti i suddetti 12 punti, e a cui sarebbe seguita l'immissione in ruolo;
6) trattandosi di mero errore materiale, era illegittima la mancata attribuzione del punteggio. Da qui l'odierno giudizio. Benché ritualmente evocati in giudizio, sia il che i Controparte_10 controinteressati nella medesima graduatoria restavano contumaci.
pagina 2 di 4 Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte. I fatti – così come prospettati dalla ricorrente – risultano documentalmente provati. In particolare dall'esame dell'integrazione dell'istanza di inserimento in graduatoria – il cosiddetto scioglimento della riserva – si evince che la ricorrente ha correttamente dichiarato il possesso del titolo di specializzazione (documento n. 4 di parte ricorrente), conseguito il 17.6.23 all'Università di Verona (documento n. 13 di parte ricorrente), dunque tempestivamente, con le relative votazioni;
ha peraltro omesso di spuntare il possesso quel titolo nel campo denominato A2 della sezione B7 (documento n. 13 di parte ricorrente) relativo ai titoli di abilitazione di cui all'art. 13 D.M. n. 249/10, come nel caso di quello ottenuto dalla ricorrente (documento n. 13 di parte ricorrente). Se così è, deve ritenersi che la ricorrente fosse in possesso del titolo e che non abbia omesso di indicarlo, ma solo di dichiararne il valore anche ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio. Dunque, deve essere disposta la rettifica richiesta: la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, è un
“doveroso ordinario modus procedendi dell'Amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento” pur nel rispetto di “rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura … Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire a un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (Cons. St., II, n. 7815/21). Nel caso in esame non si tratta di valutare successivamente alla scadenza del termine un titolo non allegato nella domanda;
la ricorrente ha infatti indicato compiutamente il titolo posseduto, omettendo solo di specificare che proprio quello stesso titolo valeva anche ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo. Per tale ragione può operare il soccorso istruttorio, senza che vi sia lesione della par condicio, e la graduatoria può essere rettificata, con l'attribuzione del suddetto punteggio. Le domande della ricorrente devono essere accolte. L'irregolarità della compilazione della domanda costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare per metà le spese processuali. La restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella controversia n. 1650/23 R.G. LAV. fra e il Parte_1 Controparte_10
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
[...] definitivamente decidendo: 1) accerta il diritto della ricorrente all'attribuzione, in aggiunta al punteggio di 25 già attribuitole, degli ulteriori 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione – di cui alla tabella A/7 della O.M. 112/2022 - casella A2) - e quindi all'attribuzione di complessivi 37
pagina 3 di 4 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/24, nella graduatoria provinciale per il sostegno pubblicata il 28.7.23 e nell'elenco pubblicato il 4.8.2023 dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, ambito territoriale di
CP_8
2) condanna l'Amministrazione resistente alla conseguente correzione della menzionata graduatoria, inserendola nelle posizioni a lei spettanti nel rispetto del maggior punteggio;
3) compensa per metà le spese processuali;
condanna il resistente al pagamento della CP_10 restante metà, liquidata in complessivi €. 3.029,50, di cui €. 129,50 per anticipazioni ed €. 2.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 11.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1650/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOSCATI CLAUDIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MOSCATI
CLAUDIO
RICORRENTE Contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. - Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Controparte_3
(C.F.
[...] P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 9.8.2023 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna quale giudice del lavoro, il , - Controparte_4
e i Controparte_5 Controparte_6 potenziali controinteressati (individuati nel personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale docente su posto di sostegno), chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto a vedersi riconosciuti, in aggiunta al punteggio di 25 già attribuitole, i 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione – di cui alla tabella A/7 della O.M. 112/2022 - casella A2) - e quindi complessivi 37 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/24, nella graduatoria provinciale per il pagina 1 di 4 sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.23 dell Controparte_7
, nonché nell'elenco (bollettini) pubblicato
[...] Controparte_8 con provvedimento n. 11659 del 4.8.23 dell' Controparte_7 [...]
, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 Controparte_8
D.L. n. 44/23, per il sostegno (ADMM); 2) fossero condannate le Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, alla correzione/rettifica graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento n. 11381 del 28.7.23 dell' , nonché nell'elenco Controparte_9
(bollettini) pubblicato con provvedimento n. 11659 del 4.8.23 dell'
[...]
, relativo agli esiti della procedura straordinaria in Controparte_9 attuazione dell'art. 5 D.L. n. 44/23 per il sostegno (ADMM), inserendola nei rispettivi posti nel rispetto dei 37 punti a lei spettanti. Affermava che: 1) vista l'Ordinanza del 6.5.22 n.112, sulle Controparte_4 oggetto le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter L. n. 124/99 e di conferimento di incarico delle relative supplenze per il personale docente ed educativo il 18.4.23 aveva presentato telematicamente domanda per l'inserimento, con riserva, negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo “agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o titolo di specializzazione sul sostegno e/o titolo di specializzazione per i metodi differenziati secondo quanto disposto dal D.M. 51 del 17.3.23” (art. 10); 2) con tale domanda aveva chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi per le GPS su posto di sostegno di I fascia, dichiarando, relativamente al titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio, il “…conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno”, cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti;
3) il 22.6.23 aveva presentato l'istanza di scioglimento riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione, riservata “… agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'O.M. n. 112/22 indicando di aver conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione e/o i Metodi Differenziati per le graduatorie di prima fascia dopo il termine di presentazione delle domande il 17.6.23, e dunque entro il 30.6.2023, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera e), della predetta O.M.; 4) all'esito dell'invio della domanda si era accorta che per il titolo di specializzazione le erano stati attribuiti solo 22 punti poiché per un mero errore materiale nella compilazione la casella A.2. (tabella A/7 della O.M. n. 112/22 relativamente ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado), ove è previsto che “ai percorsi di specializzazione di cui all'art. 13 del D.M. n. 249/10 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori 12 punti”; 4) aveva chiesto all' , di rettificare il punteggio ma il 28.7.23 CP_9 CP_8 Controparte_8 erano state pubblicate le graduatorie definitive senza il suddetto punteggio;
5) nella graduatoria di I fascia – in assenza del punteggio – non era stata destinataria di un contratto con termine al 31.8.24, cui avrebbe avuto diritto se le fossero stati riconosciuti i suddetti 12 punti, e a cui sarebbe seguita l'immissione in ruolo;
6) trattandosi di mero errore materiale, era illegittima la mancata attribuzione del punteggio. Da qui l'odierno giudizio. Benché ritualmente evocati in giudizio, sia il che i Controparte_10 controinteressati nella medesima graduatoria restavano contumaci.
pagina 2 di 4 Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte. I fatti – così come prospettati dalla ricorrente – risultano documentalmente provati. In particolare dall'esame dell'integrazione dell'istanza di inserimento in graduatoria – il cosiddetto scioglimento della riserva – si evince che la ricorrente ha correttamente dichiarato il possesso del titolo di specializzazione (documento n. 4 di parte ricorrente), conseguito il 17.6.23 all'Università di Verona (documento n. 13 di parte ricorrente), dunque tempestivamente, con le relative votazioni;
ha peraltro omesso di spuntare il possesso quel titolo nel campo denominato A2 della sezione B7 (documento n. 13 di parte ricorrente) relativo ai titoli di abilitazione di cui all'art. 13 D.M. n. 249/10, come nel caso di quello ottenuto dalla ricorrente (documento n. 13 di parte ricorrente). Se così è, deve ritenersi che la ricorrente fosse in possesso del titolo e che non abbia omesso di indicarlo, ma solo di dichiararne il valore anche ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio. Dunque, deve essere disposta la rettifica richiesta: la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, è un
“doveroso ordinario modus procedendi dell'Amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento” pur nel rispetto di “rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura … Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire a un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (Cons. St., II, n. 7815/21). Nel caso in esame non si tratta di valutare successivamente alla scadenza del termine un titolo non allegato nella domanda;
la ricorrente ha infatti indicato compiutamente il titolo posseduto, omettendo solo di specificare che proprio quello stesso titolo valeva anche ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo. Per tale ragione può operare il soccorso istruttorio, senza che vi sia lesione della par condicio, e la graduatoria può essere rettificata, con l'attribuzione del suddetto punteggio. Le domande della ricorrente devono essere accolte. L'irregolarità della compilazione della domanda costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare per metà le spese processuali. La restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella controversia n. 1650/23 R.G. LAV. fra e il Parte_1 Controparte_10
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
[...] definitivamente decidendo: 1) accerta il diritto della ricorrente all'attribuzione, in aggiunta al punteggio di 25 già attribuitole, degli ulteriori 12 punti previsti per il possesso del titolo di specializzazione – di cui alla tabella A/7 della O.M. 112/2022 - casella A2) - e quindi all'attribuzione di complessivi 37
pagina 3 di 4 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/24, nella graduatoria provinciale per il sostegno pubblicata il 28.7.23 e nell'elenco pubblicato il 4.8.2023 dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, ambito territoriale di
CP_8
2) condanna l'Amministrazione resistente alla conseguente correzione della menzionata graduatoria, inserendola nelle posizioni a lei spettanti nel rispetto del maggior punteggio;
3) compensa per metà le spese processuali;
condanna il resistente al pagamento della CP_10 restante metà, liquidata in complessivi €. 3.029,50, di cui €. 129,50 per anticipazioni ed €. 2.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 11.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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