Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 30
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione del ruolo di Società_2

    La Corte ha ritenuto che, in base all'analisi della documentazione e degli elementi di fatto, Società_2 abbia agito come intermediario e che le spese di mediazione debbano essere considerate all'interno del valore della transazione. La Corte ha basato la sua decisione sulla causa concreta del rapporto e sulle attività effettivamente svolte da Società_2, concludendo che non si trattasse di un agente ma di un mediatore che si è limitato a procacciare affari.

  • Accolto
    Sproporzione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello delle parti private in ordine alla sproporzione delle sanzioni. Ha richiamato la giurisprudenza della CGUE e della Cassazione che impone il rispetto del principio di proporzionalità nelle sanzioni doganali e l'obbligo per il giudice tributario di disapplicare disposizioni nazionali che si pongano in contrasto con tali principi. Ha quindi rideterminato le sanzioni nella misura del 100% delle imposte riprese, ritenendo la sanzione originariamente irrogata del tutto sproporzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 30
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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