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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2640/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2640/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] con residenza in Castagneto Parte_1
Carducci alla via Strasburgo n. 28, Codice Fiscale C.F._1
e
, nato a [...], il [...], residente in Parte_2
Castagneto Carducci, alla Località Cerreta, n. 45, Codice Fiscale , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Castagneto Carducci, via della Resistenza, n. 20/b, presso lo studio dell'Avv. RAFFAELINO COLARUSSO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 24.6.2024 , i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1 alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 5.8.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 17.10.2024. Nelle more del processo, le parti addivenivano ad una modifica delle condizioni di frequentazione del minore con il padre e, all'udienza del 18.9.2025, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di affidamento e mantenimento di cui nelle note di trattazione scritta del 15.9.2025. Il Giudice Relatore, in data 18.9.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento, come modificate dalle parti medesime nelle more del processo, sono conformi all'interesse del minore e possono, dunque, essere recepite, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue: Per_1
1. Il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, non Per_1 essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il minore;
2. verrà collocato prevalentemente presso la casa della madre sita in Per_1
Castagneto Carducci alla via Strasburgo n° 28, e presso la quale manterrà la residenza anagrafica.
3. starà con il padre due sere a settimana (martedì e giovedì) per la cena e il Per_1 pernottamento, ed il week-end a settimane alternate dal venerdì sera alla domenica sera. Durante il periodo delle vacanze Natalizie e trascorrerà una Persona_2 settimana con ciascuno dei genitori, alternando comunque ogni anno il Natale con il Capodanno, e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, da trascorrere alternativamente con uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con il padre due settimane Per_1 anche non consecutive. Tenuto conto della regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori, e, pertanto, del maggior carico della madre, i comparenti concordemente stabiliscono che il Signor versi a titolo Parte_3 di contributo di mantenimento la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento) mensili. L'assegno relativo a verrà corrisposto, entro il giorno sette di ogni Per_1 mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1 che provvederà a fornire i relativi estremi al sig. . L'importo Parte_3 dell'assegno sarà rivalutato annualmente, ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati nella gazzetta ufficiale, e avendo come riferimento il mese in cui è stato depositato il ricorso congiunto.
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, nel piano genitoriale allegato, modificato solo nella regolamentazione dei gironi di permanenza di presso la casa dle padre Per_1 come innanzi precisate, fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori.
5. Restano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come di seguito dettagliatamente indicate:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche che, invece, richiedono il preventivo accordo, quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per le spese che presuppongono il consenso di entrambi i genitori, ciascuno di essi si farà carico delle sole spese di cui sia stato preventivamente informato dall'altro genitore e che siano state congiuntamente concordate, viceversa ogni genitore si farà carico al 100% delle spese decise ed effettuate autonomamente. Le spese previamente concordate potranno essere sostenute dai genitori congiuntamente, oppure separatamente, in tal caso il genitore che le sopporterà per intero potrà chiedere il rimborso del 50% all'altro previa esibizione dello scontrino e/o della fattura comprovante la somma corrisposta.
Ciascuno dei genitori ha diritto di avere, in copia o in originale, i documenti contabili delle spese extra sopportate per i figli, ciò al fine di poterne detrarre fiscalmente l'importo, limitatamente al solo 50%, con la propria dichiarazione dei redditi.
L'assegno unico per il nucleo familiare spettante per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
8. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.9.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2640/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] con residenza in Castagneto Parte_1
Carducci alla via Strasburgo n. 28, Codice Fiscale C.F._1
e
, nato a [...], il [...], residente in Parte_2
Castagneto Carducci, alla Località Cerreta, n. 45, Codice Fiscale , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Castagneto Carducci, via della Resistenza, n. 20/b, presso lo studio dell'Avv. RAFFAELINO COLARUSSO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 24.6.2024 , i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1 alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 5.8.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 17.10.2024. Nelle more del processo, le parti addivenivano ad una modifica delle condizioni di frequentazione del minore con il padre e, all'udienza del 18.9.2025, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di affidamento e mantenimento di cui nelle note di trattazione scritta del 15.9.2025. Il Giudice Relatore, in data 18.9.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento, come modificate dalle parti medesime nelle more del processo, sono conformi all'interesse del minore e possono, dunque, essere recepite, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue: Per_1
1. Il figlio venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, non Per_1 essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il minore;
2. verrà collocato prevalentemente presso la casa della madre sita in Per_1
Castagneto Carducci alla via Strasburgo n° 28, e presso la quale manterrà la residenza anagrafica.
3. starà con il padre due sere a settimana (martedì e giovedì) per la cena e il Per_1 pernottamento, ed il week-end a settimane alternate dal venerdì sera alla domenica sera. Durante il periodo delle vacanze Natalizie e trascorrerà una Persona_2 settimana con ciascuno dei genitori, alternando comunque ogni anno il Natale con il Capodanno, e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, da trascorrere alternativamente con uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con il padre due settimane Per_1 anche non consecutive. Tenuto conto della regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori, e, pertanto, del maggior carico della madre, i comparenti concordemente stabiliscono che il Signor versi a titolo Parte_3 di contributo di mantenimento la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento) mensili. L'assegno relativo a verrà corrisposto, entro il giorno sette di ogni Per_1 mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1 che provvederà a fornire i relativi estremi al sig. . L'importo Parte_3 dell'assegno sarà rivalutato annualmente, ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati nella gazzetta ufficiale, e avendo come riferimento il mese in cui è stato depositato il ricorso congiunto.
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, nel piano genitoriale allegato, modificato solo nella regolamentazione dei gironi di permanenza di presso la casa dle padre Per_1 come innanzi precisate, fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori.
5. Restano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come di seguito dettagliatamente indicate:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche che, invece, richiedono il preventivo accordo, quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per le spese che presuppongono il consenso di entrambi i genitori, ciascuno di essi si farà carico delle sole spese di cui sia stato preventivamente informato dall'altro genitore e che siano state congiuntamente concordate, viceversa ogni genitore si farà carico al 100% delle spese decise ed effettuate autonomamente. Le spese previamente concordate potranno essere sostenute dai genitori congiuntamente, oppure separatamente, in tal caso il genitore che le sopporterà per intero potrà chiedere il rimborso del 50% all'altro previa esibizione dello scontrino e/o della fattura comprovante la somma corrisposta.
Ciascuno dei genitori ha diritto di avere, in copia o in originale, i documenti contabili delle spese extra sopportate per i figli, ciò al fine di poterne detrarre fiscalmente l'importo, limitatamente al solo 50%, con la propria dichiarazione dei redditi.
L'assegno unico per il nucleo familiare spettante per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
8. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.9.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra