Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 3131/23 ed iniziato con ricorso depositato il
31/07/23, da
, con avv. A. DIROMA Parte_1
- ricorrente/attrice -
contro
, con avv. A. KOSTORIS Controparte_1
- convenuta -
avente ad oggetto: ripetizione, in via di regresso, delle spese di mantenimento dei figli.
Conclusioni dell'attrice:
come da atto introduttivo di data 31 luglio 2023 e, nello specifico, chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di:
- Accertare e dichiarare l'omesso o insufficiente contributo del signor al mantenimento della figlia CP
e del figlio;
Per_1 Persona_2
- Determinare l'ammontare del debito del convenuto sulla base delle dichiarazioni dei redditi, della signora e dei figli, prodotte da parte attrice;
Pt_1
- Condannare il signor al pagamento, in favore dell'attrice, della somma come sopra determinata. Con CP
vittoria di diritti, spese e onorari.
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come già in comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, poiché trattasi di previsione di un mantenimento diretto dei figli con libera frequentazione degli stessi e nulla è dovuto dal signor ed a nessun titolo. CP
Si insiste, in ogni caso, ancora per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., ha adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni
(nel merito) di cui in epigrafe, invero esponendo quanto segue, in fatto: le parti hanno contratto matrimonio il 5/02/00 e ne sono nati i figli e;
con sentenza n. 664/13, il Per_1 Persona_2
Tribunale di Trieste ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e ha disposto l'affido congiunto dei figli e il loro collocamento prevalente presso la madre, con contribuzione di entrambi al loro mantenimento in proporzione alle proprie capacità economiche e alle esigenze dei figli;
tuttavia, lo era stato sempre inadempiente a tali obblighi di mantenimento, di cui si era fatto carico la CP
sola madre, per il mantenimento ordinario ed anche per quello straordinario, a parte qualche sporadico donativo.
In diritto, la ha lamentato la violazione sia delle prescrizioni della sentenza, sia degli artt. 315 Pt_1
bis e 316 bis c.c., con conseguente diritto di agire in regresso per il recupero delle somme da lei sola versate – rapportabili a due terzi dei redditi annualmente percepiti nel periodo 2014-2020 - per la quota spettante al genitore inadempiente, e dunque per l'importo di € 20.433,30 (pari alla metà di €
40.866,60).
Nel costituirsi in giudizio, ha pure concluso come in epigrafe, chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attoree, per infondatezza e prescrizione.
Previamente rilevata l'erronea forma della domanda introduttiva, stante l'applicabilità del rito ordinario, previo scambio delle memorie di legge, il Giudice ha sentito le parti e quindi, ritenendo inutili le attività istruttorie proposte (prove orali e ordine di esibizione), ha fissato udienza di pagina 2 di 5 rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 e riservandosi all'esito la decisione.
Le domande svolte dalla sono infondate e pertanto vanno respinte, per le ragioni di seguito Pt_1
indicate.
Va in primo luogo rilevato che gli accordi di divorzio prevedevano, quanto ai due figli allora minori, un'“ampia facoltà di visita del padre e di averli con sé, compatibilmente con le esigenze
della madre e dei minori, anche in merito alle vacanze estive ed alle festività natalizie”.
Sul piano economico, veniva quindi concordato che “i coniugi provvederanno congiuntamente al
mantenimento della prole in proporzione alle proprie capacità economiche ed alle esigenze
degli stessi”; in altri termini - evidentemente anche in considerazione del complessivo contesto dell'epoca -, le parti optavano per la forma del mantenimento diretto, come già pattuito in sede di separazione, senza cioè un assegno specifico.
Che in effetti i figli abbiano frequentato anche il padre, più o meno assiduamente, non è più di tanto contestato.
Idem, la ricorrente non nega che, durante i tempi di frequentazione dei figli, il padre avesse in sostanza provveduto al loro mantenimento diretto (almeno fornendo loro alloggio e vitto). Lo
ha dedotto di avere altresì “costantemente provveduto, in contanti…anche attraverso CP
periodiche somme date a loro mani;
ha acquistato la vettura sia per la figlia nel 2017 che Per_1
per il figlio nel 2018; ha pagato le cure dentistiche per entrambi;
ha pagato la scuola Persona_2
per il figlio e l'università per;
ha provveduto all'acquisto di medicinali e alle ricariche Per_1
telefoniche. Anche recentemente ha regalato il posto barca al figlio, per €. 2.000,00”. Invero,
alcune spese sono documentate e l'acquisto di veicoli e barca è stato pure ammesso dalla ricorrente,
pur ridimensionandone l'importanza.
Per altro verso e in ogni caso, ove fossero sopravvenuti apprezzabili modifiche dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (nel senso di azzerarli o ridurli), ovvero un incremento dei redditi del padre - come sembra di fatto avvenuto, alla luce delle allegazioni (e pagina 3 di 5 produzioni) sia del resistente, sia della stessa ricorrente -, quest'ultima avrebbe dovuto caso mai agire per la modifica delle condizioni del divorzio, al fine di ottenere un assegno perequativo.
Le suindicate circostanze costituiscono invero, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., tipici criteri ed elementi di valutazione ai fini della determinazione e modulazione degli obblighi di mantenimento di cui si discute.
D'altronde, va rilevato che, così come l'obbligato non può autoridursi l'obbligo di mantenimento riconosciuto in via giudiziaria senza nuovamente adire il giudice, altrettanto l'avente diritto non può
inventarsi un assegno perequativo (come surrettiziamente sembra voler fare l'odierna istante).
Né giova il richiamo a Cass. 17222/21, che si limita semplicemente ad affermare che “l'affidamento
congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre
1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), analogicamente applicabile
anche alla separazione personale dei coniugi - è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo
interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire,
con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di
vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso
che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba
provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, principio
confermato nelle nuove previsioni della L. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento
condiviso”. In sostanza, l'affido condiviso non significa automaticamente che non è dovuto assegno, in quanto un assegno perequativo ben potrebbe essere previsto, ove ne sussistano le condizioni, come normalmente avviene in caso di disparità dei tempi di permanenza dei figli e/o delle condizioni reddituali. Nella specie, però, è chiaro che le parti hanno inteso attuare appunto il mantenimento nella forma diretta, e tale pattuizione non solo è stata avallata dal Tribunale (con le sentenze di separazione e di divorzio), ma non risulta mai modificata.
Quanto alle spese straordinarie che la ricorrente assume di aver pagato da sola senza ottenerne il rimborso dallo , da un lato, non possono sfuggire la genericità e vaghezza della domanda, CP
priva di alcuna specificazione e non corredata da alcun riscontro documentale. Dall'altro lato, se è
pagina 4 di 5 vero che non appare ragionevole esigere l'onere di conservare le ricevute di tutti in singoli esborsi effettuati in favore dei figli, un tanto può valere caso mai ai fini del mantenimento ordinario, assai poco per le spese straordinarie;
tant'è che anche il locale Protocollo dd. 18/05/15 - pur successivo alla sentenza di divorzio (ma anteriore alla presente), e peraltro in taluni casi postulando il previo accordo - richiede pur sempre idonea documentazione giustificativa, oltre che la relativa richiesta.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da D.M. 55/14 e D.M.
247/22, importi medi, salva leggera riduzione ex art. 4 comma 1, specie per la fase istruttoria, di spessore esiguo.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di Parte_1
condanna quest'ultima a rifondere le spese processuali del convenuto, che liquida in € 4000, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Così deciso in Trieste, il 28/02/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
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