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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2714/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2714/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C. F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Russi (RA), via Canale n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Biccheddu presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Russi (RA), Corso Farini 28, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C. F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
22.02.1987 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
BR presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), via Pasolini n. 4, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, provvisoriamente ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 20/06/2023
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 24/09/2025 e
29/09/2025, già precisate in data 19/09/2025, come segue: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 12.07.2016 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Russi al n. 10 P.I
2. Ordinare al Comune di Russi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. la signora nata in [...] il [...] e residente a [...] in Controparte_1
Via Canale n. 12, C.F. si obbliga a cedere, con rinuncia all'ipoteca legale, al C.F._2
signor nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
C.F che si obbliga ad accettare, la propria quota di proprietà pari al 50% C.F._1
dell'intero della casa sita in Russi (48026- Ra) Via Canale n. 12 e precisamente:
5. BRcato di civile abitazione da cielo a terra, costruito in aderenza con altro fabbricato similare,
con area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva, sito in Comune di Russi (RA), Via Canale n. 12,
composto da un appartamento distribuito tra i piani terra e primo, con annessa corte di pertinenza esclusiva, il tutto attualmente censito al Catasto BRcati di detto Comune al foglio 19 col mappale:
- 575 sub. 5, piano T-1, categoria A/3, classe 2, vani 10,5, rendita euro 840,53 – proposta ex D.M. n.
701/1994.
- L'area di pertinenza esclusiva del suddetto fabbricato è censita, fra coperta e scoperta, al Catasto
Terreni del Comune di Russi al foglio di mappa 19 con la particella 575 di ha. 0.05.85 (metri quadrati cinquecentottantacinque), ente urbano.
- Confini: detta via, ragioni ragioni salvo altri. CP_2 Controparte_3
- l'attuale particella urbana 575 sub. 5 (A/3) deriva dalla fusione delle soppresse particelle 575 sub.
3 (A/3) et 575 sub. 4 (A/3) in virtù di variazione n. 27730.1/2020 del 23 dicembre 2020, in atti dal 24
dicembre 2020, per fusione;
- le predette particelle urbane 575 sub. 3 (A/3) et 575 sub. 4 (A/3) derivavano, a loro volta, dalle soppresse particelle urbane 575 sub. 1 (C/6) et 575 sub. 2 (A/3) in virtù di variazione n. 34110.1/2005
del 3 gennaio 2005, per fusione. - La Signora richiamato quanto indicato nella relazione di conformità Parte_2
catastale e rispondenza edilizia redatta in data 4 marzo 2021 dal Geom. iscritto al Persona_1
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Ravenna al n. 1296, già alla parte cessionaria, dichiara e garantisce la conformità dei dati catastali sopra riportati e della planimetria catastale qui oggi allegata, allo stato di fatto della porzione immobiliare oggetto di compravendita,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- Con riferimento alla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, loro successive modifiche ed integrazioni, la Signora richiamato quanto indicato Parte_2
nella relazione di conformità catastale e rispondenza edilizia sopra citata, dichiara:
- che il fabbricato in oggetto è stato costruito in forza di Concessione Edilizia n. 219/1977 rilasciata dal Comune di Russi in data 13 ottobre 1977, Protocollo n. 2338/1977, nonché successive
Concessioni Edilizie in variante rilasciate da detto Comune, rispettivamente, in data 20 febbraio
1980, Pratica Edilizia n. 392/1979, Protocollo n. 6084, ed in data 7 luglio 1982, Pratica Edilizia n.
55/1982, Protocollo n. 1306; - che il suddetto fabbricato è stato dichiarato abitabile con
Autorizzazione rilasciata dal Comune di Russi in data 10 giugno 1983 n. 169/1977;
- che nel predetto fabbricato sono state eseguite opere per le quali il Comune di Russi ha rilasciato la Concessione – Autorizzazione Edilizia in sanatoria in data 24 novembre 1992, Posizione n.
1084/1986, Protocollo n. 4092/1986, con contestuale autorizzazione di abitabilità ex art. 35, comma
19, della Legge n. 47/1985;
- che per il detto fabbricato è stata avanzata la richiesta di cambio d'uso senza opere da garage a ripostiglio in base a Denuncia di ZI Attività (D.I.A.) presentata al Comune di Russi in data 26
novembre 2004, Posizione Edilizia n. 336/2004, Protocollo n. 17277, cui ha fatto seguito la relativa
Comunicazione di fine lavori e contestuale richiesta di Certificato di Collaudo Finale presentata al predetto Comune in data 11 gennaio 2005;
- che, successivamente, per il fabbricato di cui trattasi è stata presentata al Comune di Russi la
Comunicazione di ZI AV TA (C.I.L.A.) per accorpamento di due unità immobiliari in data 23 dicembre 2020, Posizione Edilizia n. 199/2020, Protocollo n. 16685, cui ha fatto seguito la relativa Comunicazione di fine lavori in data 4 gennaio 2021, Protocollo n. 27;
- che, da ultimo, per il suddetto fabbricato è stata presentata al Comune di Russi la Comunicazione
di ZI AV TA (C.I.L.A.) per cambio d'uso da ripostiglio a cantina in data 18 febbraio
2021, Posizione Edilizia n. 34/2021, Protocollo n. 2061, cui ha fatto seguito la relativa
Comunicazione di fine lavori in data 1° marzo 2021, Protocollo n. 2592;
- che, a tutt'oggi, nell'immobile in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere tali da richiedere il rilascio o la formazione di altri titoli abilitativi comunque denominati, anche in sanatoria, volendo la parte venditrice tenere indenne la parte cessionaria da qualunque spesa o danno derivante dall'inesattezza di tale attestazione;
- che, ai fini delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, non risultano effettuati interventi edilizi ai sensi della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sue successive modifiche, proroghe ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 16 -bis, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
- Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, il Signor accetta gli impianti Parte_1
posti a servizio dell'immobile compravenduto nello stato di fatto in cui attualmente si trovano,
sollevando la Signora da ogni obbligo e responsabilità in merito alla loro Parte_2
conformità alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza.
- Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Lgs. n.
192/2005 (così come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 e dal Decreto Legge n. 63/2013), il signor dichiara di essere già in possesso dell'Attestato di Certificazione e/o Prestazione Parte_1
Energetica (A.C.E. od A.P.E. recante indicazione della categoria energetica "G"), rilasciato da soggetto certificatore accreditato dal competente organismo regionale, che si allega al presente atto,
con la precisazione che, a decorrere dalla data del suo rilascio, non si sono verificate cause di decadenza (quali: scadenza del termine di dieci anni dalla loro emissione ovvero interventi di riqualificazione o ristrutturazione che abbiano modificato le prestazioni energetiche dell'edificio, ovvero mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica nei termini di legge).
- Il Signor dà pertanto atto di essere già in possesso delle informazioni e della Parte_1
documentazione, comprensiva dell'Attestato, in ordine alla certificazione della prestazione energetica dell'edificio.
- In relazione al suddetto Attestato di Prestazione Energetica, le parti dichiarano e precisano che lo stesso è riferito alle soppresse particelle urbane 575 sub. 3 (A/3) et 575 sub. 4 (A/3) sostituite, senza modificazioni sostanziali, dall'attuale particella urbana 575 sub. 5 (A/3), essendo state fuse al fine di costituire un'unica unità abitativa.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 Comma 14 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, Signora
precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati nella Parte_2
visura castale allegata riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria in Catasto a corredo delle dichiarazioni di cui al prot. N. 1307455 del 08.01.2021 e la medesima parte cedente,
attuale intestataria della porzione di unità immobiliare in oggetto dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e il Signor conferma la dichiarazione di Parte_1
conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa da parte cedente.
- La cessione verrà fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui l'immobile oggi si trova, come visto e piaciuto dalla parte del Signor , con tutti gli Parte_1
annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se ed in quanto legalmente esistenti, nonché quali risultanti dallo stato dei luoghi, infissi e seminfissi, nulla escluso od eccettuato ed assieme a tutti i patti, obblighi, condizioni e servitù contenuti e/o richiamati nei titoli di provenienza.
- Le parti danno atto di aver autonomamente verificato, sotto la propria responsabilità, la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico – edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli, e sotto ogni altro profilo, ancorché diverso ed ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento e si dichiarano consapevoli che il Giudice sarà chiamato ad esprimersi solo sulle compatibilità della cessione agli interessi compositivi del presente giudizio.
- Le parti si impegnano, altresì, a fare quanto dovesse essere necessario per la compiuta realizzazione dell'effetto reale suddetto nonché ad eseguire la trascrizione del verbale nei registri immobiliari e la voltura catastale con costi a carico di parte cessionaria .
6. Il predetto immobile è pervenuto alle parti in forza di atto di compravendita a rogito Notaio
del 29.03.2021 racc. 4501 rep. 5585 registrato a Ravenna il 31/03/2021 Serie 1T n. Persona_2
3321 e trascritto in data 1/04/2021 al n. 6434/6435/6436 R.G. al n. 4468/4469/4470 R.P. ed è gravato da mutuo ad oggi tra le parti cointestato ed acceso per l'acquisto della predetta casa coniugale sottoscritto in data 29.03.2021 con atto a rogito Notaio racc. 4502 rep. 5586 Persona_2
registrato in data 31/03/2021 Serie 1T n. 3322 iscritto a Ravenna il 1/04/2021 al n. 6442 R.G. al n.
1101 R.P. e per il quale il Signor ha già provveduto ad avviare e concludere con Parte_1
esito positivo la domanda di accollo integrale.
7. Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti chiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – nella Circolare n. 18/E del 29 maggio
2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014. Tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
8. Il signor , quale prezzo per l'acquisto della quota di proprietà della casa coniugale Parte_1
pervenutagli per effetto della cessione operata in suo favore dalla signora Controparte_1
ha corrisposto in suo favore mediante bonifico la somma di € 12.000,00 di cui la Signora
[...]
fornisce conferma dell'avvenuto incasso. Parte_2 9. La Signora ha già provveduto a rilasciate l'immobile in data 30.06.2025 Parte_2
prelevando tutti i suoi effetti personali e, pertanto, ella dichiara di nulla aver più a pretendere in relazione ai beni ivi conservati che restano quindi nell'esclusiva proprietà del signor Parte_1
10. Il Signor ha provveduto a corrispondere, a titolo di assegno divorzile una tantum Parte_1
ed in unica soluzione, la somma di € 10.000,00 di cui la Signora fornisce Parte_2
conferma dell'avvenuto incasso.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 769/2024, pubblicata il 30/07/2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e , e con separata Parte_1 Parte_2 ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Viste le conclusioni congiunte precisate dalle parti in data 19/09/2025, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 03/10/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 769/2024, pubblicata il 30/07/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e dia altresì atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie del divorzio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2714/2023 R.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C. F. Parte_1
e (C. F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 celebrato con rito civile in Russi (RA) il 12.07.2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n.10, parte I;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Russi (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta;
d) Spese compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2714/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C. F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Russi (RA), via Canale n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Biccheddu presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Russi (RA), Corso Farini 28, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C. F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
22.02.1987 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
BR presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), via Pasolini n. 4, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, provvisoriamente ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 20/06/2023
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 24/09/2025 e
29/09/2025, già precisate in data 19/09/2025, come segue: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 12.07.2016 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Russi al n. 10 P.I
2. Ordinare al Comune di Russi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. la signora nata in [...] il [...] e residente a [...] in Controparte_1
Via Canale n. 12, C.F. si obbliga a cedere, con rinuncia all'ipoteca legale, al C.F._2
signor nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
C.F che si obbliga ad accettare, la propria quota di proprietà pari al 50% C.F._1
dell'intero della casa sita in Russi (48026- Ra) Via Canale n. 12 e precisamente:
5. BRcato di civile abitazione da cielo a terra, costruito in aderenza con altro fabbricato similare,
con area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva, sito in Comune di Russi (RA), Via Canale n. 12,
composto da un appartamento distribuito tra i piani terra e primo, con annessa corte di pertinenza esclusiva, il tutto attualmente censito al Catasto BRcati di detto Comune al foglio 19 col mappale:
- 575 sub. 5, piano T-1, categoria A/3, classe 2, vani 10,5, rendita euro 840,53 – proposta ex D.M. n.
701/1994.
- L'area di pertinenza esclusiva del suddetto fabbricato è censita, fra coperta e scoperta, al Catasto
Terreni del Comune di Russi al foglio di mappa 19 con la particella 575 di ha. 0.05.85 (metri quadrati cinquecentottantacinque), ente urbano.
- Confini: detta via, ragioni ragioni salvo altri. CP_2 Controparte_3
- l'attuale particella urbana 575 sub. 5 (A/3) deriva dalla fusione delle soppresse particelle 575 sub.
3 (A/3) et 575 sub. 4 (A/3) in virtù di variazione n. 27730.1/2020 del 23 dicembre 2020, in atti dal 24
dicembre 2020, per fusione;
- le predette particelle urbane 575 sub. 3 (A/3) et 575 sub. 4 (A/3) derivavano, a loro volta, dalle soppresse particelle urbane 575 sub. 1 (C/6) et 575 sub. 2 (A/3) in virtù di variazione n. 34110.1/2005
del 3 gennaio 2005, per fusione. - La Signora richiamato quanto indicato nella relazione di conformità Parte_2
catastale e rispondenza edilizia redatta in data 4 marzo 2021 dal Geom. iscritto al Persona_1
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Ravenna al n. 1296, già alla parte cessionaria, dichiara e garantisce la conformità dei dati catastali sopra riportati e della planimetria catastale qui oggi allegata, allo stato di fatto della porzione immobiliare oggetto di compravendita,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
- Con riferimento alla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, loro successive modifiche ed integrazioni, la Signora richiamato quanto indicato Parte_2
nella relazione di conformità catastale e rispondenza edilizia sopra citata, dichiara:
- che il fabbricato in oggetto è stato costruito in forza di Concessione Edilizia n. 219/1977 rilasciata dal Comune di Russi in data 13 ottobre 1977, Protocollo n. 2338/1977, nonché successive
Concessioni Edilizie in variante rilasciate da detto Comune, rispettivamente, in data 20 febbraio
1980, Pratica Edilizia n. 392/1979, Protocollo n. 6084, ed in data 7 luglio 1982, Pratica Edilizia n.
55/1982, Protocollo n. 1306; - che il suddetto fabbricato è stato dichiarato abitabile con
Autorizzazione rilasciata dal Comune di Russi in data 10 giugno 1983 n. 169/1977;
- che nel predetto fabbricato sono state eseguite opere per le quali il Comune di Russi ha rilasciato la Concessione – Autorizzazione Edilizia in sanatoria in data 24 novembre 1992, Posizione n.
1084/1986, Protocollo n. 4092/1986, con contestuale autorizzazione di abitabilità ex art. 35, comma
19, della Legge n. 47/1985;
- che per il detto fabbricato è stata avanzata la richiesta di cambio d'uso senza opere da garage a ripostiglio in base a Denuncia di ZI Attività (D.I.A.) presentata al Comune di Russi in data 26
novembre 2004, Posizione Edilizia n. 336/2004, Protocollo n. 17277, cui ha fatto seguito la relativa
Comunicazione di fine lavori e contestuale richiesta di Certificato di Collaudo Finale presentata al predetto Comune in data 11 gennaio 2005;
- che, successivamente, per il fabbricato di cui trattasi è stata presentata al Comune di Russi la
Comunicazione di ZI AV TA (C.I.L.A.) per accorpamento di due unità immobiliari in data 23 dicembre 2020, Posizione Edilizia n. 199/2020, Protocollo n. 16685, cui ha fatto seguito la relativa Comunicazione di fine lavori in data 4 gennaio 2021, Protocollo n. 27;
- che, da ultimo, per il suddetto fabbricato è stata presentata al Comune di Russi la Comunicazione
di ZI AV TA (C.I.L.A.) per cambio d'uso da ripostiglio a cantina in data 18 febbraio
2021, Posizione Edilizia n. 34/2021, Protocollo n. 2061, cui ha fatto seguito la relativa
Comunicazione di fine lavori in data 1° marzo 2021, Protocollo n. 2592;
- che, a tutt'oggi, nell'immobile in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere tali da richiedere il rilascio o la formazione di altri titoli abilitativi comunque denominati, anche in sanatoria, volendo la parte venditrice tenere indenne la parte cessionaria da qualunque spesa o danno derivante dall'inesattezza di tale attestazione;
- che, ai fini delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, non risultano effettuati interventi edilizi ai sensi della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sue successive modifiche, proroghe ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 16 -bis, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
- Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, il Signor accetta gli impianti Parte_1
posti a servizio dell'immobile compravenduto nello stato di fatto in cui attualmente si trovano,
sollevando la Signora da ogni obbligo e responsabilità in merito alla loro Parte_2
conformità alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza.
- Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della normativa nazionale contenuta nel D.Lgs. n.
192/2005 (così come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 e dal Decreto Legge n. 63/2013), il signor dichiara di essere già in possesso dell'Attestato di Certificazione e/o Prestazione Parte_1
Energetica (A.C.E. od A.P.E. recante indicazione della categoria energetica "G"), rilasciato da soggetto certificatore accreditato dal competente organismo regionale, che si allega al presente atto,
con la precisazione che, a decorrere dalla data del suo rilascio, non si sono verificate cause di decadenza (quali: scadenza del termine di dieci anni dalla loro emissione ovvero interventi di riqualificazione o ristrutturazione che abbiano modificato le prestazioni energetiche dell'edificio, ovvero mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica nei termini di legge).
- Il Signor dà pertanto atto di essere già in possesso delle informazioni e della Parte_1
documentazione, comprensiva dell'Attestato, in ordine alla certificazione della prestazione energetica dell'edificio.
- In relazione al suddetto Attestato di Prestazione Energetica, le parti dichiarano e precisano che lo stesso è riferito alle soppresse particelle urbane 575 sub. 3 (A/3) et 575 sub. 4 (A/3) sostituite, senza modificazioni sostanziali, dall'attuale particella urbana 575 sub. 5 (A/3), essendo state fuse al fine di costituire un'unica unità abitativa.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 Comma 14 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, Signora
precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati nella Parte_2
visura castale allegata riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria in Catasto a corredo delle dichiarazioni di cui al prot. N. 1307455 del 08.01.2021 e la medesima parte cedente,
attuale intestataria della porzione di unità immobiliare in oggetto dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e il Signor conferma la dichiarazione di Parte_1
conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa da parte cedente.
- La cessione verrà fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui l'immobile oggi si trova, come visto e piaciuto dalla parte del Signor , con tutti gli Parte_1
annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se ed in quanto legalmente esistenti, nonché quali risultanti dallo stato dei luoghi, infissi e seminfissi, nulla escluso od eccettuato ed assieme a tutti i patti, obblighi, condizioni e servitù contenuti e/o richiamati nei titoli di provenienza.
- Le parti danno atto di aver autonomamente verificato, sotto la propria responsabilità, la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico – edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli, e sotto ogni altro profilo, ancorché diverso ed ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento e si dichiarano consapevoli che il Giudice sarà chiamato ad esprimersi solo sulle compatibilità della cessione agli interessi compositivi del presente giudizio.
- Le parti si impegnano, altresì, a fare quanto dovesse essere necessario per la compiuta realizzazione dell'effetto reale suddetto nonché ad eseguire la trascrizione del verbale nei registri immobiliari e la voltura catastale con costi a carico di parte cessionaria .
6. Il predetto immobile è pervenuto alle parti in forza di atto di compravendita a rogito Notaio
del 29.03.2021 racc. 4501 rep. 5585 registrato a Ravenna il 31/03/2021 Serie 1T n. Persona_2
3321 e trascritto in data 1/04/2021 al n. 6434/6435/6436 R.G. al n. 4468/4469/4470 R.P. ed è gravato da mutuo ad oggi tra le parti cointestato ed acceso per l'acquisto della predetta casa coniugale sottoscritto in data 29.03.2021 con atto a rogito Notaio racc. 4502 rep. 5586 Persona_2
registrato in data 31/03/2021 Serie 1T n. 3322 iscritto a Ravenna il 1/04/2021 al n. 6442 R.G. al n.
1101 R.P. e per il quale il Signor ha già provveduto ad avviare e concludere con Parte_1
esito positivo la domanda di accollo integrale.
7. Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti chiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – nella Circolare n. 18/E del 29 maggio
2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014. Tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
8. Il signor , quale prezzo per l'acquisto della quota di proprietà della casa coniugale Parte_1
pervenutagli per effetto della cessione operata in suo favore dalla signora Controparte_1
ha corrisposto in suo favore mediante bonifico la somma di € 12.000,00 di cui la Signora
[...]
fornisce conferma dell'avvenuto incasso. Parte_2 9. La Signora ha già provveduto a rilasciate l'immobile in data 30.06.2025 Parte_2
prelevando tutti i suoi effetti personali e, pertanto, ella dichiara di nulla aver più a pretendere in relazione ai beni ivi conservati che restano quindi nell'esclusiva proprietà del signor Parte_1
10. Il Signor ha provveduto a corrispondere, a titolo di assegno divorzile una tantum Parte_1
ed in unica soluzione, la somma di € 10.000,00 di cui la Signora fornisce Parte_2
conferma dell'avvenuto incasso.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 769/2024, pubblicata il 30/07/2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e , e con separata Parte_1 Parte_2 ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Viste le conclusioni congiunte precisate dalle parti in data 19/09/2025, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 03/10/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 769/2024, pubblicata il 30/07/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e dia altresì atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie del divorzio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2714/2023 R.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C. F. Parte_1
e (C. F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 celebrato con rito civile in Russi (RA) il 12.07.2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n.10, parte I;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Russi (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta;
d) Spese compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè