TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.10921/2025
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03 ottobre 2025
da
1) Parte 1
nato a [...] il giorno 03 gennaio 1964
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
nata a [...] il giorno 14 marzo 1963
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...]
con l'Avv. Marco Inversetti e IZ EN
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 03 ottobre 1992
(n.833, parte 2, serie A, anno 1992)
In separazione dei beni.
,con i seguenti figli: Per 1 nata a [...] il giorno 18 giugno 1995, cittadina italiana;
Per_2 nato a [...] il giorno 19 aprile 1998, cittadino italiano;
Pt 3, nata a [...] il giorno 15 settembre 2005, cittadina italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale sita a Milano (MI), in via Villapizzone n.43, con gli arredi che la compongono, resta nella disponibilità della signora Parte_2
3) Avuto riguardo al fatto che i figli Per_2 e Per 1 hanno raggiunto l'autonomia economica, e tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi i genitori -con particolare riferimento alla madre, proprietaria di tre immobili, tra cui uno sito in Loano, località a vocazione turistica- ciascun genitore continuerà a farsi carico delle sole spese ordinarie relative alla figlia
Pt 3, secondo modalità dirette e proporzionate, come di seguito dettagliato per ciascuna tipologia di spesa ordinaria.
-vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione con la figlia;
- vestiario: vi provvederà la madre, concordando la spesa direttamente con la figlia;
- spese per l'alloggio: ciascuno provvederà a quelle della propria abitazione;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà la madre, concordando la spesa direttamente con la figlia;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali.
4) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, avuto riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori -come sopra evidenziato, con particolare riferimento a quelle della madre, proprietaria di tre immobili- le spese straordinarie relative alla figlia Pt 3, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
4.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" sottoscritte anche dal Tribunale di
Milano il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità
e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori. 4.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dalla spesa, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione), allegando idonea documentazione comprovante l'esborso, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni successivi alla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa "extrassegno", con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
5) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi.
6) Al fine di regolare in via definitiva i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver concordato quanto segue:
A) I coniugi si impegnano a estinguere il conto corrente bancario comune n 6152/42269011 intrattenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Milano, Viale Certosa entro la data dell'udienza fissata ex art. 127 ter, 2 comma, cpc ovvero entro il termine per il deposito delle note per la trattazione cartolare dell'udienza.
B) Il marito provvederà ad asportare dalla casa coniugale di Milano via Villapizzone 43 tutti i suoi beni ed effetti personali ed a spostare altrove la propria residenza entro la data in cui riceverà il corrispettivo pattuito per la cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale.
Parte 2C) Il signor Parte 1 si impegna a cedere alla signora che si impegna ad acquistare la quota del 50% della casa coniugale sita nel fabbricato "A" con accesso dal civico n.
43 di via Villapizzone - Milano composta da un appartamento al piano rialzato costituito da tre locali oltre i servizi e ripostiglio con annesso un vano di cantina al piano seminterrato, censita al
N.C.E.U. del Comune di Milano alla partita 421521, foglio 126, mappale 439, subalterno 2, via
Villapizzone n. 43 - P.T-S1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 6, RCL 1.590.000, per il corrispettivo di € 35.000,00 (euro trentacinquemila, zerozero) che sarà versato alla stipula del rogito notarile.
L'atto definitivo verrà stipulato entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione presso il Notaio di fiducia della signora_Parte_2 che sarà individuato entro la data fissata per l'udienza di comparizione delle parti relativa al presente procedimento ovvero entro entro il termine fissato per il deposito delle note scritte in sostituzione della predetta udienza,
a spese della stessa, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, costituendo elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti, i medesimi chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale 6.
D) Il natante identificato al n. di matricola USCA06CDE596, modello 2452EXPRESS CRUISER
rimarrà di esclusiva proprietà del marito.
E) Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, con conseguente rinuncia reciproca a qualsivoglia richiesta di rimborso per onorari, spese o diritti connessi all'assistenza legale prestata nel presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 03 ottobre 1992;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03 ottobre 2025
da
1) Parte 1
nato a [...] il giorno 03 gennaio 1964
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
nata a [...] il giorno 14 marzo 1963
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...]
con l'Avv. Marco Inversetti e IZ EN
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 03 ottobre 1992
(n.833, parte 2, serie A, anno 1992)
In separazione dei beni.
,con i seguenti figli: Per 1 nata a [...] il giorno 18 giugno 1995, cittadina italiana;
Per_2 nato a [...] il giorno 19 aprile 1998, cittadino italiano;
Pt 3, nata a [...] il giorno 15 settembre 2005, cittadina italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale sita a Milano (MI), in via Villapizzone n.43, con gli arredi che la compongono, resta nella disponibilità della signora Parte_2
3) Avuto riguardo al fatto che i figli Per_2 e Per 1 hanno raggiunto l'autonomia economica, e tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambi i genitori -con particolare riferimento alla madre, proprietaria di tre immobili, tra cui uno sito in Loano, località a vocazione turistica- ciascun genitore continuerà a farsi carico delle sole spese ordinarie relative alla figlia
Pt 3, secondo modalità dirette e proporzionate, come di seguito dettagliato per ciascuna tipologia di spesa ordinaria.
-vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione con la figlia;
- vestiario: vi provvederà la madre, concordando la spesa direttamente con la figlia;
- spese per l'alloggio: ciascuno provvederà a quelle della propria abitazione;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà la madre, concordando la spesa direttamente con la figlia;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali.
4) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, avuto riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori -come sopra evidenziato, con particolare riferimento a quelle della madre, proprietaria di tre immobili- le spese straordinarie relative alla figlia Pt 3, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
4.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" sottoscritte anche dal Tribunale di
Milano il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità
e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori. 4.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dalla spesa, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione), allegando idonea documentazione comprovante l'esborso, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni successivi alla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa "extrassegno", con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
5) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi.
6) Al fine di regolare in via definitiva i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver concordato quanto segue:
A) I coniugi si impegnano a estinguere il conto corrente bancario comune n 6152/42269011 intrattenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Milano, Viale Certosa entro la data dell'udienza fissata ex art. 127 ter, 2 comma, cpc ovvero entro il termine per il deposito delle note per la trattazione cartolare dell'udienza.
B) Il marito provvederà ad asportare dalla casa coniugale di Milano via Villapizzone 43 tutti i suoi beni ed effetti personali ed a spostare altrove la propria residenza entro la data in cui riceverà il corrispettivo pattuito per la cessione della propria quota di proprietà della casa coniugale.
Parte 2C) Il signor Parte 1 si impegna a cedere alla signora che si impegna ad acquistare la quota del 50% della casa coniugale sita nel fabbricato "A" con accesso dal civico n.
43 di via Villapizzone - Milano composta da un appartamento al piano rialzato costituito da tre locali oltre i servizi e ripostiglio con annesso un vano di cantina al piano seminterrato, censita al
N.C.E.U. del Comune di Milano alla partita 421521, foglio 126, mappale 439, subalterno 2, via
Villapizzone n. 43 - P.T-S1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, vani 6, RCL 1.590.000, per il corrispettivo di € 35.000,00 (euro trentacinquemila, zerozero) che sarà versato alla stipula del rogito notarile.
L'atto definitivo verrà stipulato entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione presso il Notaio di fiducia della signora_Parte_2 che sarà individuato entro la data fissata per l'udienza di comparizione delle parti relativa al presente procedimento ovvero entro entro il termine fissato per il deposito delle note scritte in sostituzione della predetta udienza,
a spese della stessa, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, costituendo elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti, i medesimi chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale 6.
D) Il natante identificato al n. di matricola USCA06CDE596, modello 2452EXPRESS CRUISER
rimarrà di esclusiva proprietà del marito.
E) Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, con conseguente rinuncia reciproca a qualsivoglia richiesta di rimborso per onorari, spese o diritti connessi all'assistenza legale prestata nel presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 03 ottobre 1992;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi