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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11746 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AE IN - Presidente rel.- dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23219 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica condizioni di divorzio - contenzioso
TRA
), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1979 rappresentato e difeso dall'avv. MAIONE VINCENZA
ATTORE
E
), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. LAMBERTINI MARINA
CONVENUTO
E
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/11/2024 l'attore in epigrafe premesso: che, con la sentenza di cessazione degli effetti civili n.7275/21 del 09.09.21, il Tribunale Per_ disponeva l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare di esclusiva proprietà del padre, prevedeva un articolato regime di frequentazione e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie;
il Tribunale inoltre poneva a carico del padre anche il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, le spese ordinarie del condominio e quelle dell'utenza idrica, come convenuto in sede di separazione;
che si erano verificate circostanze che giustificavano la revisione dei provvedimenti;
che la convenuta continuava a tenere condotte ostruzionistiche che ostacolavano la relazione tra padre e figlia;
che la bambina non aveva passato con il padre né i periodi di vacanza estiva né molti dei giorni infrasettimanali o durante il fine settimana;
che la convenuta non aveva alcuna comunicazione con l'ex coniuge delegando tale compito alla bambina;
che la convenuta aveva instaurato, nella casa assegnata, una stabile convivenza more uxorio;
che la rata del mutuo era notevolmente aumentata;
che la situazione reddituale del sig. era peggiorata come da dichiarazioni dei redditi;
Parte_1 tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: Per_ stabilire la modalità di affido e di collocazione prevalente della minore , come l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà più opportuno tenendo conto della tutela e dell'interesse della minore. CP_ Revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra per tutti i motivi su esposti, immobile di proprietà esclusiva del sig. su cui oggi incide un mutuo pari ad euro Parte_1
3069,49 al mese (a fronte di euro 1520,31 al dì della sentenza di divorzio). Il sig. Parte_1
Per_ verserà il 50% delle spese straordinarie per la minore facendo riferimento alle Linee Guida del Protocollo d'Intesa del COA di Napoli.
In via subordinata, per tutti i motivi su esposti: stabilire la modalità di affido e di collocazione Per_ prevalente della minore , come l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più opportuno tenendo conto della tutela e dell'interesse della minore. Dato l'importo raddoppiato del mutuo, ridurre l'importo Per_ quale contributo per la figlia minore a carico del sig. attualmente di euro 800.00 Parte_1 mensili in euro 400.00 mensili, con rivalutazione Istat annuale come per legge. Il sig. Parte_1
Per_ verserà il 50% delle spese straordinarie per la minore facendo riferimento alle Linee Guida del Protocollo d'Intesa del COA di Napoli.
Revocare il pagamento a carico del delle utenze della casa familiare (abitata dalla Parte_1
CP_ Per_
dal suo compagno tale sig. dalla minore ) in particolare l'acqua e il condominio Per_2 ordinario. Disporre il risarcimento dei danni, a carico di , nei confronti del sig. CP_1 Parte_1 per aver ostacolato il rapporto padre-figlia, violando il provvedimento in auge e non considerando la tutela e gli interessi della minore.
Si costituiva la convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto dall'attore eccependo: che come emergeva dalla CTU svolta nel giudizio di divorzio non aveva mai assunto atteggiamenti ostruzionistici;
che la relazione padre – figlia non era mai stata pregiudicata;
che “in verità, la Sig.ra ha fornito il numero di telefono della figlia CP_1 [...] al Sig. con il solo scopo di favorire una comunicazione diretta e più Per_3 Parte_1 immediata tra il padre e la figlia, nel pieno rispetto del diritto di di mantenere un Persona_3 rapporto significativo con entrambi i genitori. Tale gesto, lungi dal rappresentare un'interruzione del dialogo tra i due ex coniugi, costituisce invece un ulteriore elemento di prova della volontà della Sig.ra di agevolare il rapporto padre-figlia e di mantenere un clima di CP_1 collaborazione “; che “la Sig.ra a decorrere dal marzo 2024 intrattiene una relazione sentimentale CP_1 con il Sig. , ma ciò non implica affatto una convivenza, anzi non vi è allo stato alcuna Per_2 convivenza tra i due. Il Sig. frequenta saltuariamente la casa coniugale, senza che tale Per_2 circostanza abbia alcuna ripercussione sulla vita familiare della minore o sul contesto in cui
[...] vive e cresce”; Per_3 che quanto agli aspetti economici l'attore non aveva offerto prove sufficienti dell'asserito peggioramento anche perché egli era socio di due società di famiglia e titolare di numerose proprietà immobiliari;
che la casa familiare continuava a svolgere la funzione di habitat della minore;
tutto ciò premesso, concludeva perché il Tribunale volesse:
(disporre il )Rigetto integrale del ricorso introduttivo per tutto quanto argomentato, delineato ed evidenziato nella presente memoria, ed attesa la improponibilità, infondatezza in fatto ed in diritto, la improcedibilità ed inammissibilità del medesimo ricorso introduttivo;
Confermare l'affidamento condiviso e l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla sig.ra
[...]
quale genitore collocatario privilegiato della minore CP_1 Persona_3
Confermare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento per la minore a carico del sig.
pari ad € 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria già maturata dalla Parte_1 separazione e da maturare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché la quota di partecipazione alle spese straordinarie della minore, medico sanitarie non coperte dal SSN di istruzione e ludico sportive in ragione del 70% così come disposto dal Tribunale di Napoli con sentenza di divorzio;
Confermare il pagamento del mutuo dell'immobile sito in Portici (NA) alla Via Zumbini indicato quale ex casa coniugale, a carico del sig. , per quanto dallo stesso sottoscritto Parte_1 in sede di acquisto dell'immobile e di concessione del mutuo, nonché del pagamento delle relative spese condominiali e idriche;
Condannare il sig ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in memoria;
il tutto Parte_1 con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
All'udienza del 11.02.2025 comparivano le parti che erano liberamente interrogate e dichiaravano (il grassetto è dell'estensore):
l'attore dichiara: “dopo la sentenza ho visto mia figlia molte meno volte di quando era previsto perché la mia ex moglie ha sempre frapposto ostacoli del tipo che la bambina doveva studiare o che aveva la febbre o che aveva impegni sociali. L'entità del problema è tale che in alcuni periodi, addirittura per mesi, non l'ho vista, come ad es. durante l'estate, in cui la madre porta la bambina in Puglia dal fratello, per quasi tutta l'estate, da giugno sino a settembre. Voglio precisare che sin da subito, dopo l'emissione della sentenza, mia moglie si è eclissata dicendo di prendere contatti diretti con la bambina. Non sono stato avvisato della partenza per la Puglia, né della durata del periodo. L'ho appreso direttamente da mio figlio, direttamente quando era in
Puglia. Questo comportamento si è ripetuto tutte le estati dalla sentenza in poi. Mi sono limitato a mandare dei messaggi WhatsApp alla mia ex moglie per rappresentarle che la sentenza diceva ben altro e lei si è limitata a confermare che la bambina sarebbe stata in Puglia. Sono anche andato dai
Carabinieri per tentare di fare una denuncia ma non l'hanno presa. Mi sono rivolto ad un avvocato per chiedere consiglio ma ho preferito non iniziare una causa per non rompere i rapporti con la bambina. Qualche estate mia figlia mi ha detto che sarebbe stata contenta di fare una vacanza con me, come ad es. a Mirabilianda o in Sicilia, ma nonostante avessi organizzato e pagato mia figlia non è venuta. Ho fatto notare alla mia ex moglie che avevo organizzato tutto ma non è cambiato nulla. Non mi ha proprio dato ascolto. L'ultima volta che ho visto mia figlia è stato a inizio novembre, prima che l'avvocato notificasse il ricorso. Mia figlia per telefono mi ha detto “papà perché hai scritto quelle cose a mamma” e ho capito che la bambina aveva letto il ricorso e mia figlia mi ha chiesto se volessi cacciarla da casa. Mi rendo conto che mia figlia si possa dispiacere della mia domanda ma ci tengo a precisare che il mio unico scopo è quello di raggiungere un equilibrio economico, distribuendo i sacrifici da entrambi, e sarei disposto, a fronte di un incontro tra le nostre volontà, a rinunciare alla richiesta di revoca dell'assegnazione. Nella mia dichiarazione dei redditi compare innanzitutto il reddito derivante dal contratto di lavoro con M.G.M.; si tratta di una retribuzione di circa 2.000,00 mensili per 14 mensilità. Preciso che la
M.G.M è una s.r.l. di cui siamo soci al 50% io e mio fratello, mentre mia mamma è
l'amministratrice. La M.G.M. non ha mai distribuito utili perché i proventi vengono investiti in altri macchinari, per stare al passo con la concorrenza. La M.G.M. ha tre supermercati e un negozio di surgelati e sta cercando di aprire un nuovo supermercato a Portici;
si tratta di negozi di vicinato e non di medie e grandi strutture. Siamo affiliati con la e l'insegna è appunto Ho anche CP_3 CP_3 un reddito da fabbricati, per una casa in affitto, il cui canone è di € 680,00. Pago una rata di mutuo di € 1.000,00 al mese per la casa familiare. L'aumento è avvenuto circa 2-3 anni fa perché
è un mutuo a tasso variabile, prima pagavo circa € 500,00 al mese. Preciso che la rata è trimestrale. La sentenza mi obbliga a pagare anche gli oneri condominiali ordinari della casa familiare e l'utenza idrica, compreso il posto auto che il condominio fa pagare per € 10,00 al mese.
Di solito pago di oneri condominiali € 130,00 al mese.” la convenuta dichiara: “dopo la sentenza effettivamente ho favorito un canale di comunicazione diretto tra mia figlia e il padre ma non per esonerarmi da responsabilità bensì per favorire una comunicazione diretta tra tutti e due, che capivo era molto più funzionale alla crescita del loro rapporto. Questo canale è servito anche a gestire le modalità della loro frequentazione e preciso che non era solo la piccola a scrivere al padre ma anche lui a gestire gli appuntamenti con lei tramite messaggi e telefonate. Sebbene la sentenza prevedesse una disciplina specifica di fatto no né stata quasi mai rispettata, soprattutto per i giorni infrasettimanali, sia
Per_ perché ho capito che il mio ex marito era impegnato per lavoro sia perché è molto
Per_ impegnata nei compiti. Anzi, a volte passava anche una intera settimana durante la quale non si accorgeva di non vedere il padre proprio perché, come ho già detto, molto impegnata nei
Per_ compiti. Fino a ottobre 2024 ha sempre visto il padre nel fine settimana, sebbene non secondo la disciplina della sentenza, ad es. qualche volta ha pernottato altre volte è stata sola la domenica,
Per_ ma comunque l'ha visto almeno due volte al mese. Ogni volta mi riferiva sempre che avevano
Per_ trovato un accordo loro due. Da ottobre 2024 in poi i rapporti tra e il padre si sono allentati e
Per_ dal 16 novembre non ha più dormito a casa del padre. Si è limitata a vederlo un paio di volte. ha letto qualcosa del ricorso non perché glielo abbia voluto far leggere ma perché quando è tornata da scuola mi ha trovato in lacrime e non ho avuto la prontezza di togliere il ricorso dal
Per_ tavolo. mi ha chiesto spiegazioni del ricorso e in particolare, voleva sapere la sigla R.M. a chi si riferisse e poi mi ha chiesto cosa significava la richiesta del padre della revoca della casa. Mi sono limitata che i riferisce al nome e cognome del mio compagno, mentre Per_2 Persona_4 sulla casa mi sono limitata a dire che è una questione che avremmo gestito noi genitori. Nego decisamente che i periodi estivi di vacanza in Puglia siano stati consecutivi. Quando ansiamo a casa di mio fratello a Lecce ci andiamo per 7 massimo 10 giorni consecutivi, poi torniamo per qualche giorno e poi torniamo nuovamente a Lecce, e così via. Ho sempre fatto fare a mia figlia le vacanze in questa modalità per non farla stare in città troppo a lungo. Durante i ritorni a Napoli il padre ha sempre visto la figlia, come ad es. nell'estate 2024 in cui ha passato un weekend col papà ed è andata a Cinecittà. La storia tra me e il sig. è nata a [...] 2024, cioè da circa un Per_4 anno. Anche AE è separato, con i figli, alcuni weekend è impegnato con loro, pertanto ci accordiamo con le disponibilità reciproche, più raramente viene durante la settimana e soprattutto, invece, alcuni fine settimana e a volte non sempre resta a dormire il sabato notte. Per_
ha conosciuto anche AE e hanno un ottimo rapporto. Confermo di avere un posto auto nel parco della mia abitazione solitamente utilizzato da me, ma qualche volta utilizzato anche da
AE perché la mia auto era o dal meccanico o da mio padre. Sin dall'inizio della separazione ci siamo accordati perché fosse lui a pagare gli oneri condominiali ordinari e l'utenza idrica. Non sapevo fino all'inizio della causa che la rata del mutuo fosse aumentata perché è una questione di cui si è sempre occupato lui.”
Possono essere svolte alcune considerazioni:
a) la relazione genitoriale del padre con la figlia non è affatto rispondente alla disciplina adottata dal Tribunale, ma infinitamente più scarna e altalenante;
b) il padre non ha mostrato impegno nel coltivare la relazione e reattività rispetto ai problemi;
c) la madre non solo ha delegato la gestione della relazione alla figlia, ma si è disinteressata della crescente scarsità della frequentazione come se non fosse qualcosa che la riguardava;
d) non si è resa neppure conto della gravità del coinvolgimento della bambina nella controversia non avendo avuto cura di non farle leggere il ricorso.
All'udienza del 13.03.2025 era ascoltata la minore:
La minore dichiara: Sono , ho 11 anni, il 19 aprile ne faccio 12, e frequento la seconda Per_5 media. Il giudice le mostra un dipinto ADR il contesto mi sembra sereno ed è quello di una mamma col figlio e secondo me è la mamma per l'espressione della donna.
Mamma e papà sono separati da 10 anni, ma non ricordo come erano insieme prima della separazione perché ero piccola.
La mia famiglia è sicuramente diversa rispetto alle altre famiglie;
è una famiglia meno felice e questo lo so dai racconti di mio zio . Pt_2
In questi 10 anni è cambiato il rapporto con papà perché prima ero più aperta nei suoi confronti e ora non lo sono più. Questo cambiamento è venuto da me, in particolare per il suo comportamento, perché litiga sempre con mamma (ha la voce rotta) ed io la difendo perché la voglio bene. Papà nei miei confronti, invece, non è cambiato.
Prima mi veniva da abbracciarlo e ora non è più così. (Piange)
È vero che mamma mi ha detto di avere un contatto diretto con papà, ad es. poiché il sabato io preferivo uscire con le mie amiche, allora, io proponevo a papà di vederci in un altro momento, ad es. la mattina del sabato, anche con , ma lui mi ha sempre detto che non poteva perché Per_6 doveva lavorare. Nei pomeriggi non ci vedevamo sia perché io avevo molti compiti sia perché lui lavorava;
ero sempre io a parlare con papà. Mamma mi ha detto di parlare direttamente con papà perché lei non voleva mettersi in mezzo;
si è tirata fuori. Quando io dico a papà che non voglio andare con lui, a me dice “ok, non ci sono problemi” e poi chiama mamma e litiga con lei, perché pensa sia colpa di mamma.
Quando vado da papà lui mi fa sempre tante domande ad es. dove abita AE, cosa fa. Io non gli rispondo perché non le so e lui dice che non è vero. Ho detto a papà, più volte, che vorrei non mi facesse queste domande ma altre, ad es. come sto, della ginnastica artistica, che è lo sport che faccio.
È vero che non sono andata da lui anche per periodi molto lunghi, un po' perché avevo i compiti e un po' perché non ne avevo voglia, ma anche lui “lasciava andare la cosa” e qualche volta mi ha scritto qualche messaggio.
Se potessi cambiare le cose, vorrei che lui cambiasse il suo comportamento nei confronti di mamma e nei miei confronti. Non si interessa molto di me, papà dice sempre che lui è il bancomat mio e di mamma.
A febbraio ad es. gli ho detto che dovevo andare a Viareggio con mamma e lui mi ha detto “cosa me lo dici a fare? Tanto a me non mi interessa”, però poi vuole sapere cosa faccio.
Anche i nonni e gli zii non si fanno sentire.
Io vedrei papà se lui cambiasse comportamento e smettesse di farmi domande. Potrebbe accompagnarmi a ginnastica, che faccio due volte a settimana, lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle
19.00. Nel fine settimana, non è che non lo voglio vedere ma io esco o devo fare i compiti e lui lavora anche il sabato pranzo. Infatti, anche quando mi viene a prendere poi lui va al supermercato e mi lascia da e . ha 6 anni. Con non parlo molto, lei sta sulle sue. Pt_3 Per_6 Per_6 Pt_3
Cucina bene;
non mi ha mai detto di fare qualcosa insieme e a volte giochiamo a qualche gioco di società se c'è il figlio. Poche volte mi coinvolge se sono sola.
Il fine settimana vorrei stare con papà ma non il sabato pomeriggio perché sto con le mie amiche e torno o alle 20.00 o a volte resto a casa della mia amica per cena e torno per le 22.00 e la domenica non posso perché devo fare i compiti. Mi piacerebbe il sabato mattina o il sabato a pranzo. Qualche domenica sono andata da papà ma poi torno troppo tardi. Papà a volte mi ha proposto di venirmi a prendere il sabato sera ma io preferisco non andarci perché poi mi fa altre domande.
Durante l'estate vado sempre in Puglia, a Lecce, e sto tre mesi. Lui mi ha proposto delle vacanze di qualche settimana, sempre in Puglia, o altrove e a volte sono andata, ad es. sono andata a Cinecittà world.
È vero che una volta gli avevo detto che sarei andata in vacanza con lui e poi non ci sono andata più ma non ricordo il motivo. Ricordo che mamma e papà si sono parlati ma non so cosa si sono detti.
Se papà cambiasse atteggiamento andrei in vacanza con papà per poi stare il resto della vacanza a Lecce, con i nonni e gli zii. Quando stiamo in vacanza a Lecce, poi torniamo a Napoli per qualche giorno e poi ripartiamo per Lecce.
Mamma non deve cambiare niente. Lei mi va bene così.
Comunque, mamma mi dava una mano nel parlare con papà ma ero a volte io che la tenevo fuori per proteggerla. Mi rendo conto che i genitori dovrebbero preoccuparsi dei figli ma io ho voluto proteggere mamma.
Mamma e papà si parlano poco e male. Non si capiscono mai.
AE, è il compagno di mamma, è simpatico e mi trovo bene con lui;
assieme cuciniamo, perché lui è molto bravo e mi ha insegnato a cucinare gli spaghetti col pesce. La sua presenza in casa non mi dà fastidio.
Il lunedì sto a casa perché devo andare in palestra con mamma e dopo l'uscita dalla palestra a volte vado dai nonni, per salutarli, come il mercoledì; martedì e giovedì sto a casa e il venerdì anche sto a casa perché esco o mi anticipo i compiti. La domenica sto a casa dei nonni per pranzo.
Invece con i nonni paterni non li vedo molto. Mio zio invece a volte viene da Lecce per trovare i nonni. Quando ero piccola dormivo a volte dai nonni. La casa non dista molto da scuola, 5 minuti a piedi.” CP_ Dunque, anche dall'ascolto emerge quanto la sig.ra abbia delegato alla figlia la gestione della relazione con il padre abdicando al suo ruolo genitoriale;
con una grave inversione è la bambina a sentire di dovere proteggere la madre e non viceversa;
la bambina è chiaramente triangolata dai genitori che non hanno capacità di comunicazione e confronto;
il padre pecca nella gestione del rapporto per un verso mostrando di non saperla gestire e per altro non intercettando le sue esigenze emotive con inutili e irritanti domande;
tuttavia, è interessante notare che la piccola ha saputo offrire al giudice delle indicazioni utili alla frequentazione con il padre.
Alla successiva udienza del 17.04.2025 alla presenza delle parti: i difensori concordano il seguente regime di frequentazione padre – figlia che tiene conto di quanto dichiarato dalla minore;
al fine di creare le condizioni per consolidare la relazione genitoriale padre – figlia, le parti stabiliscono che (precisando che tendenzialmente il sig. sfrutterà tutte le occasioni per stare con la figlia): Parte_1
1. Il padre terrà con sé la figlia il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola, alle ore 14,00, sino alle ore 19,00, quando l'accompagnerà in palestra per il corso di ginnastica artistica, curando l'assolvimento degli impegni scolastici;
2. Il padre terrà con sé la figlia il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola, alle ore 14,00, sino alle ore 22,00, dopo cena, curando l'accompagnamento in palestra alle ore 19,00, il prelievo nonché i compiti scolastici;
gli stessi giorni e orari risultano confermati anche dopo la chiusura delle attività scolastiche e della palestra;
3. Il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato alle ore 13,00 sino alla domenica alle ore 21,00, accompagnando la figlia alle occasioni sociali il sabato pomeriggio. Si impegna, altresì, pur mantenendo fermi gli impegni di lavoro, presso i supermercati, a passare più tempo possibile con la figlia, durante il fine settimana.
4. Per la Pasqua 2025, la domenica sarà trascorsa col padre dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e il lunedì in Albis con la madre.
5. Per l'estate 2025 il padre terrà con sé la figlia nella seconda quindicina di agosto, dal 16 agosto al 31 agosto, in luogo da concordare, entro il 31 maggio. L'eventuale resistenza o rifiuto di Per_
saranno trattati durante la terapia familiare con l'auspicio di una soluzione tempestiva prima CP_ dell'estate. La sig.ra comunicherà le tre settimane in cui andrà in Puglia, a giugno o a luglio, anche non consecutive, avvisando il padre almeno 7 giorni prima. Durante i periodi di vacanza con i genitori, con un genitore è automaticamente sospeso il diritto di visita con l'altro genitore.
Le parti, altresì, concordano di iniziare una terapia familiare finalizzata sia a risolvere i problemi di comunicazione della coppia sia a ridefinire le dinamiche familiari del padre e della madre con la figlia e scelgono la dott.ssa , esonerando sin da ora la professionista CP_4 dal segreto professionale, al fine di poter relazionare periodicamente al Tribunale.
Dunque, come dichiarato ex professo dai difensori, l'accordo raggiunto aveva un particolare significato sia perché elaborato tenendo chiaramente conto delle indicazioni della bambina sia perché era finalizzato al ripristino della claudicante relazione genitoriale.
Nel recepire l'accordo in via provvisoria il giudice relatore aveva formulato una prognosi favorevole anche perché l'intesa era accompagnata dall'impegno a seguire una terapia incentrata principalmente sulla coppia genitoriale. Invece, il quadro emerso alla successiva udienza del 18.09.2025 è stato ben diverso da quanto sarebbe stato lecito aspettarsi: CP_
liberamente interrogata la sig.ra dichiara: “confermo di aver da poco partorito un bambino, in data 11 agosto, che ho avuto con il mio compagno, . Dalla nascita Persona_4 in poi, atteso che il parto è stato un po' difficile, ad agosto AE è stato molto più presente per darmi una mano, stando con me quasi tutto il tempo mentre da quando ha ripreso a lavorare, a settembre, si divide sempre, come in passato, tra casa mia e casa della mamma, nel senso che durante la settimana dorme dalla mamma e il fine settimana, spesso e volentieri, dorme a casa nostra.
Dopo l'adozione del regime di frequentazione in data 17 aprile condiviso dai difensori e
Per_ recepito dal giudice, per circa un paio di mesi le cose sono andate bene, nel senso che ha frequentato il papà sia durante la settimana che nei fine settimana, dopo circa due mesi le cose
Per_ hanno cominciato a cambiare e a prendere la stessa piega del passato, nel senso che ha
Per_ iniziato a rifiutarsi, a volte raccontato delle scuse al papà, del tipo “mi scoccio”. al padre non ha detto il vero motivo che ha rilevato a me. A me ha raccontato che all'uscita della palestra il padre non era puntuale e lei doveva aspettarlo fuori ad un incrocio, come mi ha raccontato per telefono, lamentandosi di questo ritardo del padre. In maniera analoga durante il fine settimana,
Per_ quando lui doveva andare a riprenderla il sabato sera verso le 20:30 si è lamentata che lui non era puntuale e lui le diceva a telefono “aspettami in un bar, sto arrivando”. Ne ho parlato col mio avvocato ma non ne ho parlato con il mio ex marito perché con lui non c'è un dialogo facile.
Per_ Quando mi ha chiamato in quelle situazioni le ho detto di chiamare direttamente lui e dirgli la verità, senza trincerarsi dietro una scusa ma, che io sappia, ciò non è accaduto. Un sabato che avrebbe dovuto trascorrere con lui e che, invece, voleva vedere una sua amica, a parte il fatto che l'orario di rientro era troppo tardi, lo abbiamo chiamato assieme per convincerla sia ad andare col
Per_ papà che a non fare così tardi. Il risultato è stato che effettivamente è tornata a un orario più congruo ma comunque non è andata col papà. Per quanto riguarda l'estate io non sono andata
Per_ proprio in Puglia perché ero incinta ma ho concordato con lui che avrebbe fatto due
Per_ settimane dallo zio, di cui una a giugno e una a luglio e abbiamo concordato i periodi. ha
Per_ visto il papà la prima domenica di agosto. Non so esattamente cosa si siano detti ma mi ha raccontato che gli aveva espresso il desiderio di starmi vicino in attesa della nascita del bambino, che sarebbe dovuta avvenire a partire dall'11 agosto e, quindi, immagino che gli abbia detto che non sarebbe partita il 16. Nei giorni successivi, il sig. non mi ha più contattato per la Parte_1
Per_ partenza di ma so che si sono sentiti tramite messaggi che non avevano come contenuto diretto la partenza. Non ho dato particolare peso alla cosa perché io ero ricoverata in ospedale, Per_ sapevo che e il padre si erano parlati e lei aveva espresso la volontà di non partire per stare col nascituro e, in terzo luogo, non mi ha proprio chiamato. ADR. Si rende conto che Pt_1
l'accordo era ed è vincolante ed è altamente specifico e non generico? Mi rendo conto che avrei
Per_ dovuto rispettarlo ma come ho già detto non voleva partire e non si è fatto sentire Pt_1 ed io ero in ospedale. Mi aspettavo che fosse lui per dire che sarebbero partiti.
Per_ Voglio aggiungere che, oltre a tutto quanto già detto, ogni volta che faceva Pt_1 resistenza la minacciava di più gravi conseguenze quali la casa-famiglia, minacce che ha rivolto
Per_ sia alla figlia che a me direttamente. Il 5 settembre, quado il padre ha rivisto dopo circa un
Per_ mese che non si vedevano, al rientro a casa, dopo essere stata col padre qualche ora, si è messa a piangere e ha raccontato, dopo un bel po', di aver avuto una discussione con la
Per_ compagna del padre, come già accaduto altre volte. In questa discussione mi ha raccontato che la compagna del padre le ha rivolto parole come “non sei degna di essere la sorella di
” e il padre invece di difenderla ha sostenuto il modo in cui la compagna si è rivolta a Per_6
Per_
. Per_ È accaduto anche in passato e sono stata costretta a bloccare il numero di telefono di . Ho contestato a quello che era successo e lui ha appoggiato la sua compagna fin quando mi Pt_1 ha minacciato di morte, a me e a tutta la mia famiglia. Ho già presentato denuncia per le minacce Per_ fatte. , inoltre, più tardi mi ha anche raccontato che il padre le ha detto che anche se non vive più con noi ci controlla, per cui temo che lui effettivamente stia controllando casa nostra per sapere cose che nessun'altro conosce. A mio avviso, la terapia è fallita perché la dott.ssa non si è impegnata, è durata troppo poco. Io avevo dato anche la disponibilità di farlo online.” liberamente interrogato il sig. dichiara: “inizialmente, per poco tempo fino a fine Parte_1 giugno, quando poi è terminata la palestra il regime di visita concordato dagli avvocati è stato, sostanzialmente, rispettato, con i paletti del rispetto degli orari. È vero che qualche ritardo c'è Per_ stato ma avevo concordato con di aspettarmi fuori dalla palestra, nel cortile che la precede e, solo quando sarei arrivato, le avrei mandato un messaggio e avrebbe dovuto allontanarsi per Per_ raggiungermi all'incrocio. Aggiungo che rispetto ai miei messaggi a volte rispondeva e a volte no e a volte l'ho trovata all'incrocio dove era andata ancora prima di ricevere il messaggio.
L'incrocio si trova a circa 150 mt dalla palestra e l'appuntamento viene fatto all'incrocio perché non posso parcheggiare fuori alla palestra. Anche gli altri genitori li lasciano senza fermarsi. Mi Per_ Per_ sono trovato con una routine già organizzata come mi ha comunicato. non mi ha mai detto di essersi scocciata per i miei ritardi. Da fine giugno, le cose sono cambiate radicalmente.
Le prime difficoltà le ho avute il sabato del mio fine settimana perché non voleva venire dicendo che si scocciava e che voleva fare altre cose. Ho parlato con il mio avvocato che mi ha consigliato Per_ Per_ di recarmi agli orari e giorni indicati dal provvedimento al domicilio di e, laddove, non fosse scesa, di chiedere l'intervento dei Carabinieri. Premesso che tramite messaggio avevo avvisato la mia ex moglie di queste difficoltà. Sono andato dai Carabinieri ma mi hanno detto che non riuscivano a capire dal verbale se era o no il mio turno e, in secondo luogo, che la mia ex moglie non ostacolava il contatto con mia figlia, come si desumeva dai messaggi che mi aveva inviato e io avevo mostrato loro. Premesso che era a tutti chiaro che sarei andato in vacanza a
Creta, in quanto argomento già ampiamente trattato anche alle precedenti udienze, ho capito Per_ chiaramente da che lei non sarebbe voluta venire perché in attesa della nascita del fratellino ad agosto. Quindi non ho neanche prenotato per lei perché avevo capito le ragioni del suo rifiuto e non le contestavo. Per questa ragione non ho chiesto ulteriore aiuto al mio difensore. Ho Co preferito tener conto del rifiuto espresso da mia figlia. Mi viene fatto notare dalla che la causa è stata proposta esattamente per questa stessa ragione ma non ho inteso far applicare il provvedimento in maniera autoritativa. Speravo molto nella terapia con la dott.ssa ma Per_7 non ho capito per quali ragioni è fallita. A me è sembrato che la dott.ssa si sia arresa troppo presto, di fronte alle difficoltà.”
Alla stessa udienza i difensori concludevano:
L'avv. Maione rileva, in via preliminare, che dalla relazione risulta confermata una disfunzione delle dinamiche genitoriali ma, in ogni caso, risulta confermato che non sussistono ragioni evidenti che giustificano il rifiuto della minore a incontrare il padre. A tal fine, si riporta al ricorso e tutte le richieste ex art. 473 bis.39 c.p.c. Insiste per la revoca dell'assegnazione della casa familiare o, in via gradata qualora il Tribunale ritenesse di non accogliere tale richiesta, chiede di ristabilire un equilibrio economico tra le parti, riducendo l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1 considerando che quest'ultimo continui a sostenere le spese condominiali, l'utenza dell'acqua, per circa complessivi 160,00€ nonché la rata del mutuo, oscillante tra i 1.000,00 e 1.100,00€, con tasso variabile.
L'avv. Lambertini chiede il rigetto di tutte le domande ex art. 473 bis.39 c.p.c. e si riporta a tutti gli atti di causa. Insite sulle richieste istruttorie, in particolare per le indagini Polizia Tributaria.
Eccepisce l'irritualità delle note depositate dalla collega il 12 settembre. Esibisce denuncia-querela CP_ presentata dalla sig.ra e si riserva per il deposito telematico. Si oppone alla revoca dell'assegnazione della casa familiare e, in via gradata, chiede che l'assegnazione della casa sia Per_ revocata alla fine dell'anno scolastico di poiché deve contemplare l'ultimo anno del ciclo delle medie;
in tal caso, qualora l'assegnazione della casa fosse revocata chiede una rimodulazione in melius dell'assegno di mantenimento. La causa era rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. ; il PM concludeva: letti gli atti;
chiede di regolamentare i rapporti tra le parti e la figlia minore confermando la disciplina provvisoria in atto.
Possono a questo punto essere tratte delle conclusioni.
In via preliminare, il Tribunale non prende in esame le ulteriori circostanze allegate negli scritti difensivi ex art. 473-bis.28 c.p.c. che hanno la mera funzione illustrativa delle difese svolte;
in ogni caso, tali deduzioni, reciprocamente contestate, non mutano il desolante quadro complessivo. Si tratta infatti di circostanze apparentemente nuove in quanto successive, ma a ben vedere ripropongono le dinamiche familiari già note emerse durante l'istruttoria.
In secondo luogo, non reputa il Collegio che la causa vada ulteriormente istruita tramite una
CTU, pure richiesta, per quanto si dirà, né possono essere tratti argomenti dirimenti dalla relazione della terapeuta familiare che non può certo surrogare un elaborato peritale avendo peraltro altra finalità.
Pur nella complessità della vicenda, la condotta processuale ed extra processuale tenuta dalle parti è sufficientemente univoca:
1) il sig. pur conservando degli evidenti tratti di una genitorialità fragile ha mostrato Parte_1 di sapere comprendere che il giudizio poteva essere un'occasione di cambiamento e di svolta effettiva nelle relazioni familiari;
ha rispettato il calendario concordato almeno sino a quando non sono nuovamente emerse le difficoltà nella relazione con la figlia;
CP_
2) non altrettanto può dirsi per la sig.ra : chiamata dal giudice relatore a spiegare e Per_ giustificare le ragioni per le quali dopo due mesi di regolare frequentazione del padre non aveva voluto più incontrarlo ha inizialmente addotto argomentazioni largamente inadeguate e insufficienti quali i ritardi del padre alla palestra etc.; Per_
3) la circostanza riferita da entrambi (e dunque inoppugnabile) che per circa due mesi successivi al raggiungimento dell'accordo ha incontrato regolarmente il padre dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la relazione genitoriale non era affatto così compromessa (anche se connotata da evidenti aspetti problematici) poiché diversamente nessun accordo avrebbe sortito effetto;
4) pur non essendovi elementi per configurare una condotta ostruzionistica connotata da intenzionalità, la sig.ra ha mostrato di non avere avuto adeguatamente cura di preservare Pt_4
e mantenere la relazione della figlia con il padre perché, in presenza del rifiuto della minore a vedere il padre giustificato dai semplici ritardi, avrebbe dovuto fare valere la sua posizione di genitore collocatario e di madre alla quale la figlia è legatissima (tanto da sentire l'esigenza di volerla proteggere) per esercitare un'adeguata influenza sulla piccola.
Ad avviso del Collegio, infatti, la genitorialità condivisa implica non solo il divieto di condotte ostruzionistiche (evocate dall'ar.473-bis.6 c.p.c.) ma anche l'adozione di condotte positive volte a favorire, coadiuvare e rafforzare la relazione tra il minore e l'altro genitore;
5) le considerazioni sulla portata degli obblighi positivi assumono un'evidente importanza nella fattispecie: al di là delle diverse ricostruzioni fattuali contenute negli atti introduttivi,
l'accordo è stato raggiunto, grazie all'opera dei difensori, all'esito del sofferto ascolto della minore;
peraltro, i difensori hanno avuto la premura di precisare la finalità dell'accordo e della coeva terapia familiare nell'esigenza di promuovere la relazione tra la bambina e il padre;
CP_ 6) la sig.ra , dunque, era stata ampiamente sensibilizzata sull'importanza del tentativo di trovare una soluzione concordata del problema;
si aggiunga che il contenuto dell'accordo è stato il frutto dell'ampio confronto tra le parti, rispettivamente assistite, e risponde in maniera Per_ coerente e puntuale ai “desiderata” di
7) l'accordo, dunque, è stato recepito perché ritenuto conforme all'interesse della bambina non solo in astratto, ma anche rispetto al suo concreto interesse a preservare la relazione con il padre;
8) in questo quadro le circostanze addotte dalla madre all'udienza di settembre (le minacce che Per_ le avrebbe rivolto l'ex marito o la discussione che avrebbe avuto con la compagna del Per_ padre) sembrano chiaramente volte ad offrire una giustificazione non tanto al rifiuto di quanto della condotta della madre;
sul punto è sufficiente osservare che appena pochi mesi prima la convenuta in maniera consapevole e riflessiva, anche grazie all'assistenza del difensore, aveva raggiunto un'intesa idonea a rafforzare e assicurare la frequentazione paterna (e inevitabilmente del suo nucleo familiare); se avesse temuto le possibili condotte dell'attore o della compagna certamente non l'avrebbe stipulata. CP_ In conclusione, la condotta della sig.ra conferma almeno in parte la fondatezza della domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c. atteso che, nonostante le sollecitazioni del giudice relatore e dei difensori, non ha, secondo un'ordinaria ed esigibile diligenza, spinto e sollecitato la figlia a incontrare il padre superando qualche piccola resistenza o incomprensione.
A questo punto è possibile tirare le fila del ragionamento.
Ad avviso del Collegio occorre confermare sia l'affido condiviso che la collocazione prevalente della minore presso la madre: non solo questa è la richiesta di entrambi, ma le pur rilevanti criticità prima registrate non sono tali né da imporre la deroga alla regola legale dell'affido né un mutamento della collocazione che, almeno allo stato, sarebbe negativo per la minore.
Quanto al calendario dei tempi di frequentazione può trovare conferma l'accordo raggiunto dalle parti atteso che, come già sottolineato, rispetto alla disciplina previgente tiene maggiormente conto delle esigenze della bambina (espresse con chiarezza in sede di ascolto); il calendario, ove carente, andrà integrato con la disciplina preesistente.
Tuttavia, occorre che le parti acquistino una consapevolezza diversa della rilevanza del rispetto dei tempi di frequentazione: in primo luogo, il calendario non è (solo) funzionale alle proprie esigenze, ma principalmente a quelle della minore perché concretizza e invera il principio di bigenitorialità.
Non può mettersi in dubbio che senza un tempo adeguato con il padre genitore collocatario la relazione padre figlia non si sviluppa e non cresce (la piccola si avvicina alla pre adolescenza).
In secondo luogo, i genitori debbono evitare non solo di coinvolgere la figlia nella conflittualità che li anima ma anche di delegarle la gestione della relazione e addirittura la scelta di frequentare o meno il padre (si è già ampiamente messo in luce come in maniera negligente e disattenta la madre abbia lasciato trascorrere lunghi periodi di mancata frequentazione senza preoccuparsi né esortando la bambina).
Ne deriva che la predetta disciplina va intesa come altamente prescrittiva senza alcuna possibilità di deroga;
anzi, entrambi vanno ammoniti ex art. 473-bis.39 c.p.c. a rispettarla in maniera puntuale e il Servizio sociale va incaricato di un costante monitoraggio.
Per offrire alle parti un sostegno nella gestione di una genitorialità lacunosa le parti saranno avviate dal Servizio a un percorso di mediazione familiare (va ricordato che su impulso dei difensori era già stato intrapreso e bruscamente interrotto per scelta della terapeuta per cui è lecito prevedere che le parti siano disponibili a intraprenderne uno nuovo) finalizzato a ripristinare una corretta comunicazione tra le parti e a ristabilire una chiara e netta attribuzione dei ruoli (evitando triangolazioni e inversioni).
Quanto alle richieste avanzate in ricorso dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.39 CP_ c.p.c., va osservato che la condotta della sig.ra va valutata considerando la mancata prova dell'intenzionalità e la corresponsabilità seppure di grado inferiore del padre (cfr. anche il verbale del 18.09.2025 da cui risulta la sua passività e scarsa reattività: ben avrebbe potuto convincere la bambina a passare almeno qualche giorno di vacanza con lui).
Di conseguenza, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche perché la compromissione della relazione tra padre e figlia è ascrivibile anche alla fragilità dell'uomo nell'esercizio del ruolo genitoriale. Anche la richiesta di misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. va respinta non essendo stata CP_ raggiunta la prova sufficiente di una violazione degli obblighi da parte della sig.ra che non sia stata accompagnata da un atteggiamento rinunciatario o almeno “timido” del sig. Parte_1
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare non può essere accolta nonostante sia stata raggiunta la prova della convivenza more uxorio intrapresa dalla convenuta. CP_ Infatti, malgrado la sig.ra con scarsa lealtà processuale abbia cercato di negare la relazione connotata da stabilità, prima dalle dichiarazioni della minore e poi dalle esplicite ammissioni effettuate dalla convenuta in data 18.09.2025 la prova del fatto estintivo del diritto può dirsi raggiunta: la convenuta ha dichiarato infatti di avere avuto un figlio dal compagno sig
(la stessa persona indicata dall'attore). Per_4
Tuttavia, la conseguenza non è la revoca;
infatti, secondo Cass 33610 del 2021:
Nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore.
Nella fattispecie concreta non ricorrono ragioni per dubitare (in realtà non sono neppure state allegate) che la casa familiare continui a svolgere la sua funzione.
Inoltre, l'attore ha chiesto una rimodulazione della propria contribuzione economica sia perché la rata del mutuo contratto per la casa familiare sarebbe notevolmente aumentata
(addirittura da € 1520,00 a € 3069,00) sia per la diminuzione del reddito.
La prima circostanza è stata smentita (o quanto meno sminuita) dallo stesso attore quando in prima udienza ha dichiarato:
Pago una rata di mutuo di € 1.000,00 al mese per la casa familiare. L'aumento è avvenuto circa 2-3 anni fa perché è un mutuo a tasso variabile, prima pagavo circa € 500,00 al mese.
Si aggiunga che l'attore non ha depositato un'adeguata documentazione bancaria che permetta di ricostruire l'andamento della rata del mutuo (rinegoziazione, surroga etc.).
Dalle dichiarazioni in atti, inoltre, relative agli anni 2022 e 2021 (quest'ultima dell'epoca della sentenza di cui si chiede la modifica) emerge nel riquadro RN un reddito invariato di €
8898,00, palesemente inferiore al percepito perché altrimenti non si comprenderebbe come egli possa mantenere la nuova famiglia e onorare l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per cui è causa. Vanno, dunque, respinte sia la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento che quella di riduzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie (stante la permanente differenza di reddito).
Quanto, invece, alla domanda di revoca dell'obbligo di pagamento delle quote ordinarie del condominio e dell'utenza idrica va rilevato che si tratta di passività ordinariamente incombenti sul genitore che in virtù dell'assegnazione ha il godimento della casa familiare.
La sentenza di divorzio si limita a motivare l'imposizione dell'obbligo in capo all'attore, che non ha il godimento, solo perché tanto era stato pattuito in sede di separazione.
Allo stato, la permanenza di tale obbligo avrebbe effetti paradossali ed iniqui: la circostanza sopravvenuta della creazione di un nuovo nucleo familiare da parte della ex moglie, nucleo all'interno del quale è stato concepito un figlio, determina necessariamente la cessazione dell'obbligo: del resto, la domanda di revoca dell'assegnazione non è stata respinta perché la causa estintiva non si è verificata, ma perché, pur essendosi verificata, la revoca non è conforme all'interesse del minore.
La permanenza dell'assegnazione non può però avere l'ulteriore effetto che voci, normalmente connesse al godimento e dunque incombenti sul genitore assegnatario, ricadano ancora sull'altro genitore, come previsto dalla sentenza di cui è chiesta la modifica, anche perché, ovviamente, quest'ultimo è tenuto al mantenimento della propria prole e non a sostenere costi inerenti il nuovo nucleo familiare al quale è estraneo.
La reciproca soccombenza e l'impossibilità di individuare una soccombenza prevalente inducono a compensare integralmente le spese di lite. Non sussistono gli estremi della lite temeraria.
P.Q.M.
dispone che il padre veda la figlia minore secondo l'accordo raggiunto in data 17.04.2025
(prima riportato in motivazione), solo in caso di lacune integrato dalla disciplina preesistente;
letto l'art. 423-bis.39 c.p.c. ammonisce le parti al rigoroso e puntuale rispetto del calendario e CP_ la sig.ra a esortare e convincere la figlia minore a frequentare il padre nei giorni previsti salva una causa di forza maggiore documentata;
dispone che il Servizio sociale effettui un costante monitoraggio sulla frequentazione della figlia da parte del padre con relazioni trimestrali e in caso di gravi violazioni segnalando la circostanza rapidamente al GT;
dispone che le parti, qualora consenzienti, siano avviate dal Servizio a un percorso di mediazione familiare finalizzato a ripristinare una corretta comunicazione e a ristabilire una chiara attribuzione dei ruoli;
dispone l'apertura della vigilanza incaricando il g.t. di accertare l'esito del percorso di mediazione e il rispetto pieno del calendario dei tempi di frequentazione;
rigetta la richiesta di adozione degli altri provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.; rigetta la richiesta di revoca dell'assegnazione; rigetta la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore e della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie;
revoca dall'emissione della sentenza l'obbligo a carico dell'attore di pagare le quote ordinarie del condominio e le spese dell'utenza idrica;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Presidente est.
AE IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AE IN - Presidente rel.- dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23219 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica condizioni di divorzio - contenzioso
TRA
), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/06/1979 rappresentato e difeso dall'avv. MAIONE VINCENZA
ATTORE
E
), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. LAMBERTINI MARINA
CONVENUTO
E
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/11/2024 l'attore in epigrafe premesso: che, con la sentenza di cessazione degli effetti civili n.7275/21 del 09.09.21, il Tribunale Per_ disponeva l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare di esclusiva proprietà del padre, prevedeva un articolato regime di frequentazione e poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie;
il Tribunale inoltre poneva a carico del padre anche il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, le spese ordinarie del condominio e quelle dell'utenza idrica, come convenuto in sede di separazione;
che si erano verificate circostanze che giustificavano la revisione dei provvedimenti;
che la convenuta continuava a tenere condotte ostruzionistiche che ostacolavano la relazione tra padre e figlia;
che la bambina non aveva passato con il padre né i periodi di vacanza estiva né molti dei giorni infrasettimanali o durante il fine settimana;
che la convenuta non aveva alcuna comunicazione con l'ex coniuge delegando tale compito alla bambina;
che la convenuta aveva instaurato, nella casa assegnata, una stabile convivenza more uxorio;
che la rata del mutuo era notevolmente aumentata;
che la situazione reddituale del sig. era peggiorata come da dichiarazioni dei redditi;
Parte_1 tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: Per_ stabilire la modalità di affido e di collocazione prevalente della minore , come l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà più opportuno tenendo conto della tutela e dell'interesse della minore. CP_ Revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra per tutti i motivi su esposti, immobile di proprietà esclusiva del sig. su cui oggi incide un mutuo pari ad euro Parte_1
3069,49 al mese (a fronte di euro 1520,31 al dì della sentenza di divorzio). Il sig. Parte_1
Per_ verserà il 50% delle spese straordinarie per la minore facendo riferimento alle Linee Guida del Protocollo d'Intesa del COA di Napoli.
In via subordinata, per tutti i motivi su esposti: stabilire la modalità di affido e di collocazione Per_ prevalente della minore , come l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più opportuno tenendo conto della tutela e dell'interesse della minore. Dato l'importo raddoppiato del mutuo, ridurre l'importo Per_ quale contributo per la figlia minore a carico del sig. attualmente di euro 800.00 Parte_1 mensili in euro 400.00 mensili, con rivalutazione Istat annuale come per legge. Il sig. Parte_1
Per_ verserà il 50% delle spese straordinarie per la minore facendo riferimento alle Linee Guida del Protocollo d'Intesa del COA di Napoli.
Revocare il pagamento a carico del delle utenze della casa familiare (abitata dalla Parte_1
CP_ Per_
dal suo compagno tale sig. dalla minore ) in particolare l'acqua e il condominio Per_2 ordinario. Disporre il risarcimento dei danni, a carico di , nei confronti del sig. CP_1 Parte_1 per aver ostacolato il rapporto padre-figlia, violando il provvedimento in auge e non considerando la tutela e gli interessi della minore.
Si costituiva la convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto dall'attore eccependo: che come emergeva dalla CTU svolta nel giudizio di divorzio non aveva mai assunto atteggiamenti ostruzionistici;
che la relazione padre – figlia non era mai stata pregiudicata;
che “in verità, la Sig.ra ha fornito il numero di telefono della figlia CP_1 [...] al Sig. con il solo scopo di favorire una comunicazione diretta e più Per_3 Parte_1 immediata tra il padre e la figlia, nel pieno rispetto del diritto di di mantenere un Persona_3 rapporto significativo con entrambi i genitori. Tale gesto, lungi dal rappresentare un'interruzione del dialogo tra i due ex coniugi, costituisce invece un ulteriore elemento di prova della volontà della Sig.ra di agevolare il rapporto padre-figlia e di mantenere un clima di CP_1 collaborazione “; che “la Sig.ra a decorrere dal marzo 2024 intrattiene una relazione sentimentale CP_1 con il Sig. , ma ciò non implica affatto una convivenza, anzi non vi è allo stato alcuna Per_2 convivenza tra i due. Il Sig. frequenta saltuariamente la casa coniugale, senza che tale Per_2 circostanza abbia alcuna ripercussione sulla vita familiare della minore o sul contesto in cui
[...] vive e cresce”; Per_3 che quanto agli aspetti economici l'attore non aveva offerto prove sufficienti dell'asserito peggioramento anche perché egli era socio di due società di famiglia e titolare di numerose proprietà immobiliari;
che la casa familiare continuava a svolgere la funzione di habitat della minore;
tutto ciò premesso, concludeva perché il Tribunale volesse:
(disporre il )Rigetto integrale del ricorso introduttivo per tutto quanto argomentato, delineato ed evidenziato nella presente memoria, ed attesa la improponibilità, infondatezza in fatto ed in diritto, la improcedibilità ed inammissibilità del medesimo ricorso introduttivo;
Confermare l'affidamento condiviso e l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla sig.ra
[...]
quale genitore collocatario privilegiato della minore CP_1 Persona_3
Confermare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento per la minore a carico del sig.
pari ad € 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria già maturata dalla Parte_1 separazione e da maturare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché la quota di partecipazione alle spese straordinarie della minore, medico sanitarie non coperte dal SSN di istruzione e ludico sportive in ragione del 70% così come disposto dal Tribunale di Napoli con sentenza di divorzio;
Confermare il pagamento del mutuo dell'immobile sito in Portici (NA) alla Via Zumbini indicato quale ex casa coniugale, a carico del sig. , per quanto dallo stesso sottoscritto Parte_1 in sede di acquisto dell'immobile e di concessione del mutuo, nonché del pagamento delle relative spese condominiali e idriche;
Condannare il sig ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in memoria;
il tutto Parte_1 con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
All'udienza del 11.02.2025 comparivano le parti che erano liberamente interrogate e dichiaravano (il grassetto è dell'estensore):
l'attore dichiara: “dopo la sentenza ho visto mia figlia molte meno volte di quando era previsto perché la mia ex moglie ha sempre frapposto ostacoli del tipo che la bambina doveva studiare o che aveva la febbre o che aveva impegni sociali. L'entità del problema è tale che in alcuni periodi, addirittura per mesi, non l'ho vista, come ad es. durante l'estate, in cui la madre porta la bambina in Puglia dal fratello, per quasi tutta l'estate, da giugno sino a settembre. Voglio precisare che sin da subito, dopo l'emissione della sentenza, mia moglie si è eclissata dicendo di prendere contatti diretti con la bambina. Non sono stato avvisato della partenza per la Puglia, né della durata del periodo. L'ho appreso direttamente da mio figlio, direttamente quando era in
Puglia. Questo comportamento si è ripetuto tutte le estati dalla sentenza in poi. Mi sono limitato a mandare dei messaggi WhatsApp alla mia ex moglie per rappresentarle che la sentenza diceva ben altro e lei si è limitata a confermare che la bambina sarebbe stata in Puglia. Sono anche andato dai
Carabinieri per tentare di fare una denuncia ma non l'hanno presa. Mi sono rivolto ad un avvocato per chiedere consiglio ma ho preferito non iniziare una causa per non rompere i rapporti con la bambina. Qualche estate mia figlia mi ha detto che sarebbe stata contenta di fare una vacanza con me, come ad es. a Mirabilianda o in Sicilia, ma nonostante avessi organizzato e pagato mia figlia non è venuta. Ho fatto notare alla mia ex moglie che avevo organizzato tutto ma non è cambiato nulla. Non mi ha proprio dato ascolto. L'ultima volta che ho visto mia figlia è stato a inizio novembre, prima che l'avvocato notificasse il ricorso. Mia figlia per telefono mi ha detto “papà perché hai scritto quelle cose a mamma” e ho capito che la bambina aveva letto il ricorso e mia figlia mi ha chiesto se volessi cacciarla da casa. Mi rendo conto che mia figlia si possa dispiacere della mia domanda ma ci tengo a precisare che il mio unico scopo è quello di raggiungere un equilibrio economico, distribuendo i sacrifici da entrambi, e sarei disposto, a fronte di un incontro tra le nostre volontà, a rinunciare alla richiesta di revoca dell'assegnazione. Nella mia dichiarazione dei redditi compare innanzitutto il reddito derivante dal contratto di lavoro con M.G.M.; si tratta di una retribuzione di circa 2.000,00 mensili per 14 mensilità. Preciso che la
M.G.M è una s.r.l. di cui siamo soci al 50% io e mio fratello, mentre mia mamma è
l'amministratrice. La M.G.M. non ha mai distribuito utili perché i proventi vengono investiti in altri macchinari, per stare al passo con la concorrenza. La M.G.M. ha tre supermercati e un negozio di surgelati e sta cercando di aprire un nuovo supermercato a Portici;
si tratta di negozi di vicinato e non di medie e grandi strutture. Siamo affiliati con la e l'insegna è appunto Ho anche CP_3 CP_3 un reddito da fabbricati, per una casa in affitto, il cui canone è di € 680,00. Pago una rata di mutuo di € 1.000,00 al mese per la casa familiare. L'aumento è avvenuto circa 2-3 anni fa perché
è un mutuo a tasso variabile, prima pagavo circa € 500,00 al mese. Preciso che la rata è trimestrale. La sentenza mi obbliga a pagare anche gli oneri condominiali ordinari della casa familiare e l'utenza idrica, compreso il posto auto che il condominio fa pagare per € 10,00 al mese.
Di solito pago di oneri condominiali € 130,00 al mese.” la convenuta dichiara: “dopo la sentenza effettivamente ho favorito un canale di comunicazione diretto tra mia figlia e il padre ma non per esonerarmi da responsabilità bensì per favorire una comunicazione diretta tra tutti e due, che capivo era molto più funzionale alla crescita del loro rapporto. Questo canale è servito anche a gestire le modalità della loro frequentazione e preciso che non era solo la piccola a scrivere al padre ma anche lui a gestire gli appuntamenti con lei tramite messaggi e telefonate. Sebbene la sentenza prevedesse una disciplina specifica di fatto no né stata quasi mai rispettata, soprattutto per i giorni infrasettimanali, sia
Per_ perché ho capito che il mio ex marito era impegnato per lavoro sia perché è molto
Per_ impegnata nei compiti. Anzi, a volte passava anche una intera settimana durante la quale non si accorgeva di non vedere il padre proprio perché, come ho già detto, molto impegnata nei
Per_ compiti. Fino a ottobre 2024 ha sempre visto il padre nel fine settimana, sebbene non secondo la disciplina della sentenza, ad es. qualche volta ha pernottato altre volte è stata sola la domenica,
Per_ ma comunque l'ha visto almeno due volte al mese. Ogni volta mi riferiva sempre che avevano
Per_ trovato un accordo loro due. Da ottobre 2024 in poi i rapporti tra e il padre si sono allentati e
Per_ dal 16 novembre non ha più dormito a casa del padre. Si è limitata a vederlo un paio di volte. ha letto qualcosa del ricorso non perché glielo abbia voluto far leggere ma perché quando è tornata da scuola mi ha trovato in lacrime e non ho avuto la prontezza di togliere il ricorso dal
Per_ tavolo. mi ha chiesto spiegazioni del ricorso e in particolare, voleva sapere la sigla R.M. a chi si riferisse e poi mi ha chiesto cosa significava la richiesta del padre della revoca della casa. Mi sono limitata che i riferisce al nome e cognome del mio compagno, mentre Per_2 Persona_4 sulla casa mi sono limitata a dire che è una questione che avremmo gestito noi genitori. Nego decisamente che i periodi estivi di vacanza in Puglia siano stati consecutivi. Quando ansiamo a casa di mio fratello a Lecce ci andiamo per 7 massimo 10 giorni consecutivi, poi torniamo per qualche giorno e poi torniamo nuovamente a Lecce, e così via. Ho sempre fatto fare a mia figlia le vacanze in questa modalità per non farla stare in città troppo a lungo. Durante i ritorni a Napoli il padre ha sempre visto la figlia, come ad es. nell'estate 2024 in cui ha passato un weekend col papà ed è andata a Cinecittà. La storia tra me e il sig. è nata a [...] 2024, cioè da circa un Per_4 anno. Anche AE è separato, con i figli, alcuni weekend è impegnato con loro, pertanto ci accordiamo con le disponibilità reciproche, più raramente viene durante la settimana e soprattutto, invece, alcuni fine settimana e a volte non sempre resta a dormire il sabato notte. Per_
ha conosciuto anche AE e hanno un ottimo rapporto. Confermo di avere un posto auto nel parco della mia abitazione solitamente utilizzato da me, ma qualche volta utilizzato anche da
AE perché la mia auto era o dal meccanico o da mio padre. Sin dall'inizio della separazione ci siamo accordati perché fosse lui a pagare gli oneri condominiali ordinari e l'utenza idrica. Non sapevo fino all'inizio della causa che la rata del mutuo fosse aumentata perché è una questione di cui si è sempre occupato lui.”
Possono essere svolte alcune considerazioni:
a) la relazione genitoriale del padre con la figlia non è affatto rispondente alla disciplina adottata dal Tribunale, ma infinitamente più scarna e altalenante;
b) il padre non ha mostrato impegno nel coltivare la relazione e reattività rispetto ai problemi;
c) la madre non solo ha delegato la gestione della relazione alla figlia, ma si è disinteressata della crescente scarsità della frequentazione come se non fosse qualcosa che la riguardava;
d) non si è resa neppure conto della gravità del coinvolgimento della bambina nella controversia non avendo avuto cura di non farle leggere il ricorso.
All'udienza del 13.03.2025 era ascoltata la minore:
La minore dichiara: Sono , ho 11 anni, il 19 aprile ne faccio 12, e frequento la seconda Per_5 media. Il giudice le mostra un dipinto ADR il contesto mi sembra sereno ed è quello di una mamma col figlio e secondo me è la mamma per l'espressione della donna.
Mamma e papà sono separati da 10 anni, ma non ricordo come erano insieme prima della separazione perché ero piccola.
La mia famiglia è sicuramente diversa rispetto alle altre famiglie;
è una famiglia meno felice e questo lo so dai racconti di mio zio . Pt_2
In questi 10 anni è cambiato il rapporto con papà perché prima ero più aperta nei suoi confronti e ora non lo sono più. Questo cambiamento è venuto da me, in particolare per il suo comportamento, perché litiga sempre con mamma (ha la voce rotta) ed io la difendo perché la voglio bene. Papà nei miei confronti, invece, non è cambiato.
Prima mi veniva da abbracciarlo e ora non è più così. (Piange)
È vero che mamma mi ha detto di avere un contatto diretto con papà, ad es. poiché il sabato io preferivo uscire con le mie amiche, allora, io proponevo a papà di vederci in un altro momento, ad es. la mattina del sabato, anche con , ma lui mi ha sempre detto che non poteva perché Per_6 doveva lavorare. Nei pomeriggi non ci vedevamo sia perché io avevo molti compiti sia perché lui lavorava;
ero sempre io a parlare con papà. Mamma mi ha detto di parlare direttamente con papà perché lei non voleva mettersi in mezzo;
si è tirata fuori. Quando io dico a papà che non voglio andare con lui, a me dice “ok, non ci sono problemi” e poi chiama mamma e litiga con lei, perché pensa sia colpa di mamma.
Quando vado da papà lui mi fa sempre tante domande ad es. dove abita AE, cosa fa. Io non gli rispondo perché non le so e lui dice che non è vero. Ho detto a papà, più volte, che vorrei non mi facesse queste domande ma altre, ad es. come sto, della ginnastica artistica, che è lo sport che faccio.
È vero che non sono andata da lui anche per periodi molto lunghi, un po' perché avevo i compiti e un po' perché non ne avevo voglia, ma anche lui “lasciava andare la cosa” e qualche volta mi ha scritto qualche messaggio.
Se potessi cambiare le cose, vorrei che lui cambiasse il suo comportamento nei confronti di mamma e nei miei confronti. Non si interessa molto di me, papà dice sempre che lui è il bancomat mio e di mamma.
A febbraio ad es. gli ho detto che dovevo andare a Viareggio con mamma e lui mi ha detto “cosa me lo dici a fare? Tanto a me non mi interessa”, però poi vuole sapere cosa faccio.
Anche i nonni e gli zii non si fanno sentire.
Io vedrei papà se lui cambiasse comportamento e smettesse di farmi domande. Potrebbe accompagnarmi a ginnastica, che faccio due volte a settimana, lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle
19.00. Nel fine settimana, non è che non lo voglio vedere ma io esco o devo fare i compiti e lui lavora anche il sabato pranzo. Infatti, anche quando mi viene a prendere poi lui va al supermercato e mi lascia da e . ha 6 anni. Con non parlo molto, lei sta sulle sue. Pt_3 Per_6 Per_6 Pt_3
Cucina bene;
non mi ha mai detto di fare qualcosa insieme e a volte giochiamo a qualche gioco di società se c'è il figlio. Poche volte mi coinvolge se sono sola.
Il fine settimana vorrei stare con papà ma non il sabato pomeriggio perché sto con le mie amiche e torno o alle 20.00 o a volte resto a casa della mia amica per cena e torno per le 22.00 e la domenica non posso perché devo fare i compiti. Mi piacerebbe il sabato mattina o il sabato a pranzo. Qualche domenica sono andata da papà ma poi torno troppo tardi. Papà a volte mi ha proposto di venirmi a prendere il sabato sera ma io preferisco non andarci perché poi mi fa altre domande.
Durante l'estate vado sempre in Puglia, a Lecce, e sto tre mesi. Lui mi ha proposto delle vacanze di qualche settimana, sempre in Puglia, o altrove e a volte sono andata, ad es. sono andata a Cinecittà world.
È vero che una volta gli avevo detto che sarei andata in vacanza con lui e poi non ci sono andata più ma non ricordo il motivo. Ricordo che mamma e papà si sono parlati ma non so cosa si sono detti.
Se papà cambiasse atteggiamento andrei in vacanza con papà per poi stare il resto della vacanza a Lecce, con i nonni e gli zii. Quando stiamo in vacanza a Lecce, poi torniamo a Napoli per qualche giorno e poi ripartiamo per Lecce.
Mamma non deve cambiare niente. Lei mi va bene così.
Comunque, mamma mi dava una mano nel parlare con papà ma ero a volte io che la tenevo fuori per proteggerla. Mi rendo conto che i genitori dovrebbero preoccuparsi dei figli ma io ho voluto proteggere mamma.
Mamma e papà si parlano poco e male. Non si capiscono mai.
AE, è il compagno di mamma, è simpatico e mi trovo bene con lui;
assieme cuciniamo, perché lui è molto bravo e mi ha insegnato a cucinare gli spaghetti col pesce. La sua presenza in casa non mi dà fastidio.
Il lunedì sto a casa perché devo andare in palestra con mamma e dopo l'uscita dalla palestra a volte vado dai nonni, per salutarli, come il mercoledì; martedì e giovedì sto a casa e il venerdì anche sto a casa perché esco o mi anticipo i compiti. La domenica sto a casa dei nonni per pranzo.
Invece con i nonni paterni non li vedo molto. Mio zio invece a volte viene da Lecce per trovare i nonni. Quando ero piccola dormivo a volte dai nonni. La casa non dista molto da scuola, 5 minuti a piedi.” CP_ Dunque, anche dall'ascolto emerge quanto la sig.ra abbia delegato alla figlia la gestione della relazione con il padre abdicando al suo ruolo genitoriale;
con una grave inversione è la bambina a sentire di dovere proteggere la madre e non viceversa;
la bambina è chiaramente triangolata dai genitori che non hanno capacità di comunicazione e confronto;
il padre pecca nella gestione del rapporto per un verso mostrando di non saperla gestire e per altro non intercettando le sue esigenze emotive con inutili e irritanti domande;
tuttavia, è interessante notare che la piccola ha saputo offrire al giudice delle indicazioni utili alla frequentazione con il padre.
Alla successiva udienza del 17.04.2025 alla presenza delle parti: i difensori concordano il seguente regime di frequentazione padre – figlia che tiene conto di quanto dichiarato dalla minore;
al fine di creare le condizioni per consolidare la relazione genitoriale padre – figlia, le parti stabiliscono che (precisando che tendenzialmente il sig. sfrutterà tutte le occasioni per stare con la figlia): Parte_1
1. Il padre terrà con sé la figlia il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola, alle ore 14,00, sino alle ore 19,00, quando l'accompagnerà in palestra per il corso di ginnastica artistica, curando l'assolvimento degli impegni scolastici;
2. Il padre terrà con sé la figlia il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola, alle ore 14,00, sino alle ore 22,00, dopo cena, curando l'accompagnamento in palestra alle ore 19,00, il prelievo nonché i compiti scolastici;
gli stessi giorni e orari risultano confermati anche dopo la chiusura delle attività scolastiche e della palestra;
3. Il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato alle ore 13,00 sino alla domenica alle ore 21,00, accompagnando la figlia alle occasioni sociali il sabato pomeriggio. Si impegna, altresì, pur mantenendo fermi gli impegni di lavoro, presso i supermercati, a passare più tempo possibile con la figlia, durante il fine settimana.
4. Per la Pasqua 2025, la domenica sarà trascorsa col padre dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e il lunedì in Albis con la madre.
5. Per l'estate 2025 il padre terrà con sé la figlia nella seconda quindicina di agosto, dal 16 agosto al 31 agosto, in luogo da concordare, entro il 31 maggio. L'eventuale resistenza o rifiuto di Per_
saranno trattati durante la terapia familiare con l'auspicio di una soluzione tempestiva prima CP_ dell'estate. La sig.ra comunicherà le tre settimane in cui andrà in Puglia, a giugno o a luglio, anche non consecutive, avvisando il padre almeno 7 giorni prima. Durante i periodi di vacanza con i genitori, con un genitore è automaticamente sospeso il diritto di visita con l'altro genitore.
Le parti, altresì, concordano di iniziare una terapia familiare finalizzata sia a risolvere i problemi di comunicazione della coppia sia a ridefinire le dinamiche familiari del padre e della madre con la figlia e scelgono la dott.ssa , esonerando sin da ora la professionista CP_4 dal segreto professionale, al fine di poter relazionare periodicamente al Tribunale.
Dunque, come dichiarato ex professo dai difensori, l'accordo raggiunto aveva un particolare significato sia perché elaborato tenendo chiaramente conto delle indicazioni della bambina sia perché era finalizzato al ripristino della claudicante relazione genitoriale.
Nel recepire l'accordo in via provvisoria il giudice relatore aveva formulato una prognosi favorevole anche perché l'intesa era accompagnata dall'impegno a seguire una terapia incentrata principalmente sulla coppia genitoriale. Invece, il quadro emerso alla successiva udienza del 18.09.2025 è stato ben diverso da quanto sarebbe stato lecito aspettarsi: CP_
liberamente interrogata la sig.ra dichiara: “confermo di aver da poco partorito un bambino, in data 11 agosto, che ho avuto con il mio compagno, . Dalla nascita Persona_4 in poi, atteso che il parto è stato un po' difficile, ad agosto AE è stato molto più presente per darmi una mano, stando con me quasi tutto il tempo mentre da quando ha ripreso a lavorare, a settembre, si divide sempre, come in passato, tra casa mia e casa della mamma, nel senso che durante la settimana dorme dalla mamma e il fine settimana, spesso e volentieri, dorme a casa nostra.
Dopo l'adozione del regime di frequentazione in data 17 aprile condiviso dai difensori e
Per_ recepito dal giudice, per circa un paio di mesi le cose sono andate bene, nel senso che ha frequentato il papà sia durante la settimana che nei fine settimana, dopo circa due mesi le cose
Per_ hanno cominciato a cambiare e a prendere la stessa piega del passato, nel senso che ha
Per_ iniziato a rifiutarsi, a volte raccontato delle scuse al papà, del tipo “mi scoccio”. al padre non ha detto il vero motivo che ha rilevato a me. A me ha raccontato che all'uscita della palestra il padre non era puntuale e lei doveva aspettarlo fuori ad un incrocio, come mi ha raccontato per telefono, lamentandosi di questo ritardo del padre. In maniera analoga durante il fine settimana,
Per_ quando lui doveva andare a riprenderla il sabato sera verso le 20:30 si è lamentata che lui non era puntuale e lui le diceva a telefono “aspettami in un bar, sto arrivando”. Ne ho parlato col mio avvocato ma non ne ho parlato con il mio ex marito perché con lui non c'è un dialogo facile.
Per_ Quando mi ha chiamato in quelle situazioni le ho detto di chiamare direttamente lui e dirgli la verità, senza trincerarsi dietro una scusa ma, che io sappia, ciò non è accaduto. Un sabato che avrebbe dovuto trascorrere con lui e che, invece, voleva vedere una sua amica, a parte il fatto che l'orario di rientro era troppo tardi, lo abbiamo chiamato assieme per convincerla sia ad andare col
Per_ papà che a non fare così tardi. Il risultato è stato che effettivamente è tornata a un orario più congruo ma comunque non è andata col papà. Per quanto riguarda l'estate io non sono andata
Per_ proprio in Puglia perché ero incinta ma ho concordato con lui che avrebbe fatto due
Per_ settimane dallo zio, di cui una a giugno e una a luglio e abbiamo concordato i periodi. ha
Per_ visto il papà la prima domenica di agosto. Non so esattamente cosa si siano detti ma mi ha raccontato che gli aveva espresso il desiderio di starmi vicino in attesa della nascita del bambino, che sarebbe dovuta avvenire a partire dall'11 agosto e, quindi, immagino che gli abbia detto che non sarebbe partita il 16. Nei giorni successivi, il sig. non mi ha più contattato per la Parte_1
Per_ partenza di ma so che si sono sentiti tramite messaggi che non avevano come contenuto diretto la partenza. Non ho dato particolare peso alla cosa perché io ero ricoverata in ospedale, Per_ sapevo che e il padre si erano parlati e lei aveva espresso la volontà di non partire per stare col nascituro e, in terzo luogo, non mi ha proprio chiamato. ADR. Si rende conto che Pt_1
l'accordo era ed è vincolante ed è altamente specifico e non generico? Mi rendo conto che avrei
Per_ dovuto rispettarlo ma come ho già detto non voleva partire e non si è fatto sentire Pt_1 ed io ero in ospedale. Mi aspettavo che fosse lui per dire che sarebbero partiti.
Per_ Voglio aggiungere che, oltre a tutto quanto già detto, ogni volta che faceva Pt_1 resistenza la minacciava di più gravi conseguenze quali la casa-famiglia, minacce che ha rivolto
Per_ sia alla figlia che a me direttamente. Il 5 settembre, quado il padre ha rivisto dopo circa un
Per_ mese che non si vedevano, al rientro a casa, dopo essere stata col padre qualche ora, si è messa a piangere e ha raccontato, dopo un bel po', di aver avuto una discussione con la
Per_ compagna del padre, come già accaduto altre volte. In questa discussione mi ha raccontato che la compagna del padre le ha rivolto parole come “non sei degna di essere la sorella di
” e il padre invece di difenderla ha sostenuto il modo in cui la compagna si è rivolta a Per_6
Per_
. Per_ È accaduto anche in passato e sono stata costretta a bloccare il numero di telefono di . Ho contestato a quello che era successo e lui ha appoggiato la sua compagna fin quando mi Pt_1 ha minacciato di morte, a me e a tutta la mia famiglia. Ho già presentato denuncia per le minacce Per_ fatte. , inoltre, più tardi mi ha anche raccontato che il padre le ha detto che anche se non vive più con noi ci controlla, per cui temo che lui effettivamente stia controllando casa nostra per sapere cose che nessun'altro conosce. A mio avviso, la terapia è fallita perché la dott.ssa non si è impegnata, è durata troppo poco. Io avevo dato anche la disponibilità di farlo online.” liberamente interrogato il sig. dichiara: “inizialmente, per poco tempo fino a fine Parte_1 giugno, quando poi è terminata la palestra il regime di visita concordato dagli avvocati è stato, sostanzialmente, rispettato, con i paletti del rispetto degli orari. È vero che qualche ritardo c'è Per_ stato ma avevo concordato con di aspettarmi fuori dalla palestra, nel cortile che la precede e, solo quando sarei arrivato, le avrei mandato un messaggio e avrebbe dovuto allontanarsi per Per_ raggiungermi all'incrocio. Aggiungo che rispetto ai miei messaggi a volte rispondeva e a volte no e a volte l'ho trovata all'incrocio dove era andata ancora prima di ricevere il messaggio.
L'incrocio si trova a circa 150 mt dalla palestra e l'appuntamento viene fatto all'incrocio perché non posso parcheggiare fuori alla palestra. Anche gli altri genitori li lasciano senza fermarsi. Mi Per_ Per_ sono trovato con una routine già organizzata come mi ha comunicato. non mi ha mai detto di essersi scocciata per i miei ritardi. Da fine giugno, le cose sono cambiate radicalmente.
Le prime difficoltà le ho avute il sabato del mio fine settimana perché non voleva venire dicendo che si scocciava e che voleva fare altre cose. Ho parlato con il mio avvocato che mi ha consigliato Per_ Per_ di recarmi agli orari e giorni indicati dal provvedimento al domicilio di e, laddove, non fosse scesa, di chiedere l'intervento dei Carabinieri. Premesso che tramite messaggio avevo avvisato la mia ex moglie di queste difficoltà. Sono andato dai Carabinieri ma mi hanno detto che non riuscivano a capire dal verbale se era o no il mio turno e, in secondo luogo, che la mia ex moglie non ostacolava il contatto con mia figlia, come si desumeva dai messaggi che mi aveva inviato e io avevo mostrato loro. Premesso che era a tutti chiaro che sarei andato in vacanza a
Creta, in quanto argomento già ampiamente trattato anche alle precedenti udienze, ho capito Per_ chiaramente da che lei non sarebbe voluta venire perché in attesa della nascita del fratellino ad agosto. Quindi non ho neanche prenotato per lei perché avevo capito le ragioni del suo rifiuto e non le contestavo. Per questa ragione non ho chiesto ulteriore aiuto al mio difensore. Ho Co preferito tener conto del rifiuto espresso da mia figlia. Mi viene fatto notare dalla che la causa è stata proposta esattamente per questa stessa ragione ma non ho inteso far applicare il provvedimento in maniera autoritativa. Speravo molto nella terapia con la dott.ssa ma Per_7 non ho capito per quali ragioni è fallita. A me è sembrato che la dott.ssa si sia arresa troppo presto, di fronte alle difficoltà.”
Alla stessa udienza i difensori concludevano:
L'avv. Maione rileva, in via preliminare, che dalla relazione risulta confermata una disfunzione delle dinamiche genitoriali ma, in ogni caso, risulta confermato che non sussistono ragioni evidenti che giustificano il rifiuto della minore a incontrare il padre. A tal fine, si riporta al ricorso e tutte le richieste ex art. 473 bis.39 c.p.c. Insiste per la revoca dell'assegnazione della casa familiare o, in via gradata qualora il Tribunale ritenesse di non accogliere tale richiesta, chiede di ristabilire un equilibrio economico tra le parti, riducendo l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1 considerando che quest'ultimo continui a sostenere le spese condominiali, l'utenza dell'acqua, per circa complessivi 160,00€ nonché la rata del mutuo, oscillante tra i 1.000,00 e 1.100,00€, con tasso variabile.
L'avv. Lambertini chiede il rigetto di tutte le domande ex art. 473 bis.39 c.p.c. e si riporta a tutti gli atti di causa. Insite sulle richieste istruttorie, in particolare per le indagini Polizia Tributaria.
Eccepisce l'irritualità delle note depositate dalla collega il 12 settembre. Esibisce denuncia-querela CP_ presentata dalla sig.ra e si riserva per il deposito telematico. Si oppone alla revoca dell'assegnazione della casa familiare e, in via gradata, chiede che l'assegnazione della casa sia Per_ revocata alla fine dell'anno scolastico di poiché deve contemplare l'ultimo anno del ciclo delle medie;
in tal caso, qualora l'assegnazione della casa fosse revocata chiede una rimodulazione in melius dell'assegno di mantenimento. La causa era rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. ; il PM concludeva: letti gli atti;
chiede di regolamentare i rapporti tra le parti e la figlia minore confermando la disciplina provvisoria in atto.
Possono a questo punto essere tratte delle conclusioni.
In via preliminare, il Tribunale non prende in esame le ulteriori circostanze allegate negli scritti difensivi ex art. 473-bis.28 c.p.c. che hanno la mera funzione illustrativa delle difese svolte;
in ogni caso, tali deduzioni, reciprocamente contestate, non mutano il desolante quadro complessivo. Si tratta infatti di circostanze apparentemente nuove in quanto successive, ma a ben vedere ripropongono le dinamiche familiari già note emerse durante l'istruttoria.
In secondo luogo, non reputa il Collegio che la causa vada ulteriormente istruita tramite una
CTU, pure richiesta, per quanto si dirà, né possono essere tratti argomenti dirimenti dalla relazione della terapeuta familiare che non può certo surrogare un elaborato peritale avendo peraltro altra finalità.
Pur nella complessità della vicenda, la condotta processuale ed extra processuale tenuta dalle parti è sufficientemente univoca:
1) il sig. pur conservando degli evidenti tratti di una genitorialità fragile ha mostrato Parte_1 di sapere comprendere che il giudizio poteva essere un'occasione di cambiamento e di svolta effettiva nelle relazioni familiari;
ha rispettato il calendario concordato almeno sino a quando non sono nuovamente emerse le difficoltà nella relazione con la figlia;
CP_
2) non altrettanto può dirsi per la sig.ra : chiamata dal giudice relatore a spiegare e Per_ giustificare le ragioni per le quali dopo due mesi di regolare frequentazione del padre non aveva voluto più incontrarlo ha inizialmente addotto argomentazioni largamente inadeguate e insufficienti quali i ritardi del padre alla palestra etc.; Per_
3) la circostanza riferita da entrambi (e dunque inoppugnabile) che per circa due mesi successivi al raggiungimento dell'accordo ha incontrato regolarmente il padre dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la relazione genitoriale non era affatto così compromessa (anche se connotata da evidenti aspetti problematici) poiché diversamente nessun accordo avrebbe sortito effetto;
4) pur non essendovi elementi per configurare una condotta ostruzionistica connotata da intenzionalità, la sig.ra ha mostrato di non avere avuto adeguatamente cura di preservare Pt_4
e mantenere la relazione della figlia con il padre perché, in presenza del rifiuto della minore a vedere il padre giustificato dai semplici ritardi, avrebbe dovuto fare valere la sua posizione di genitore collocatario e di madre alla quale la figlia è legatissima (tanto da sentire l'esigenza di volerla proteggere) per esercitare un'adeguata influenza sulla piccola.
Ad avviso del Collegio, infatti, la genitorialità condivisa implica non solo il divieto di condotte ostruzionistiche (evocate dall'ar.473-bis.6 c.p.c.) ma anche l'adozione di condotte positive volte a favorire, coadiuvare e rafforzare la relazione tra il minore e l'altro genitore;
5) le considerazioni sulla portata degli obblighi positivi assumono un'evidente importanza nella fattispecie: al di là delle diverse ricostruzioni fattuali contenute negli atti introduttivi,
l'accordo è stato raggiunto, grazie all'opera dei difensori, all'esito del sofferto ascolto della minore;
peraltro, i difensori hanno avuto la premura di precisare la finalità dell'accordo e della coeva terapia familiare nell'esigenza di promuovere la relazione tra la bambina e il padre;
CP_ 6) la sig.ra , dunque, era stata ampiamente sensibilizzata sull'importanza del tentativo di trovare una soluzione concordata del problema;
si aggiunga che il contenuto dell'accordo è stato il frutto dell'ampio confronto tra le parti, rispettivamente assistite, e risponde in maniera Per_ coerente e puntuale ai “desiderata” di
7) l'accordo, dunque, è stato recepito perché ritenuto conforme all'interesse della bambina non solo in astratto, ma anche rispetto al suo concreto interesse a preservare la relazione con il padre;
8) in questo quadro le circostanze addotte dalla madre all'udienza di settembre (le minacce che Per_ le avrebbe rivolto l'ex marito o la discussione che avrebbe avuto con la compagna del Per_ padre) sembrano chiaramente volte ad offrire una giustificazione non tanto al rifiuto di quanto della condotta della madre;
sul punto è sufficiente osservare che appena pochi mesi prima la convenuta in maniera consapevole e riflessiva, anche grazie all'assistenza del difensore, aveva raggiunto un'intesa idonea a rafforzare e assicurare la frequentazione paterna (e inevitabilmente del suo nucleo familiare); se avesse temuto le possibili condotte dell'attore o della compagna certamente non l'avrebbe stipulata. CP_ In conclusione, la condotta della sig.ra conferma almeno in parte la fondatezza della domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c. atteso che, nonostante le sollecitazioni del giudice relatore e dei difensori, non ha, secondo un'ordinaria ed esigibile diligenza, spinto e sollecitato la figlia a incontrare il padre superando qualche piccola resistenza o incomprensione.
A questo punto è possibile tirare le fila del ragionamento.
Ad avviso del Collegio occorre confermare sia l'affido condiviso che la collocazione prevalente della minore presso la madre: non solo questa è la richiesta di entrambi, ma le pur rilevanti criticità prima registrate non sono tali né da imporre la deroga alla regola legale dell'affido né un mutamento della collocazione che, almeno allo stato, sarebbe negativo per la minore.
Quanto al calendario dei tempi di frequentazione può trovare conferma l'accordo raggiunto dalle parti atteso che, come già sottolineato, rispetto alla disciplina previgente tiene maggiormente conto delle esigenze della bambina (espresse con chiarezza in sede di ascolto); il calendario, ove carente, andrà integrato con la disciplina preesistente.
Tuttavia, occorre che le parti acquistino una consapevolezza diversa della rilevanza del rispetto dei tempi di frequentazione: in primo luogo, il calendario non è (solo) funzionale alle proprie esigenze, ma principalmente a quelle della minore perché concretizza e invera il principio di bigenitorialità.
Non può mettersi in dubbio che senza un tempo adeguato con il padre genitore collocatario la relazione padre figlia non si sviluppa e non cresce (la piccola si avvicina alla pre adolescenza).
In secondo luogo, i genitori debbono evitare non solo di coinvolgere la figlia nella conflittualità che li anima ma anche di delegarle la gestione della relazione e addirittura la scelta di frequentare o meno il padre (si è già ampiamente messo in luce come in maniera negligente e disattenta la madre abbia lasciato trascorrere lunghi periodi di mancata frequentazione senza preoccuparsi né esortando la bambina).
Ne deriva che la predetta disciplina va intesa come altamente prescrittiva senza alcuna possibilità di deroga;
anzi, entrambi vanno ammoniti ex art. 473-bis.39 c.p.c. a rispettarla in maniera puntuale e il Servizio sociale va incaricato di un costante monitoraggio.
Per offrire alle parti un sostegno nella gestione di una genitorialità lacunosa le parti saranno avviate dal Servizio a un percorso di mediazione familiare (va ricordato che su impulso dei difensori era già stato intrapreso e bruscamente interrotto per scelta della terapeuta per cui è lecito prevedere che le parti siano disponibili a intraprenderne uno nuovo) finalizzato a ripristinare una corretta comunicazione tra le parti e a ristabilire una chiara e netta attribuzione dei ruoli (evitando triangolazioni e inversioni).
Quanto alle richieste avanzate in ricorso dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.39 CP_ c.p.c., va osservato che la condotta della sig.ra va valutata considerando la mancata prova dell'intenzionalità e la corresponsabilità seppure di grado inferiore del padre (cfr. anche il verbale del 18.09.2025 da cui risulta la sua passività e scarsa reattività: ben avrebbe potuto convincere la bambina a passare almeno qualche giorno di vacanza con lui).
Di conseguenza, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche perché la compromissione della relazione tra padre e figlia è ascrivibile anche alla fragilità dell'uomo nell'esercizio del ruolo genitoriale. Anche la richiesta di misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. va respinta non essendo stata CP_ raggiunta la prova sufficiente di una violazione degli obblighi da parte della sig.ra che non sia stata accompagnata da un atteggiamento rinunciatario o almeno “timido” del sig. Parte_1
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare non può essere accolta nonostante sia stata raggiunta la prova della convivenza more uxorio intrapresa dalla convenuta. CP_ Infatti, malgrado la sig.ra con scarsa lealtà processuale abbia cercato di negare la relazione connotata da stabilità, prima dalle dichiarazioni della minore e poi dalle esplicite ammissioni effettuate dalla convenuta in data 18.09.2025 la prova del fatto estintivo del diritto può dirsi raggiunta: la convenuta ha dichiarato infatti di avere avuto un figlio dal compagno sig
(la stessa persona indicata dall'attore). Per_4
Tuttavia, la conseguenza non è la revoca;
infatti, secondo Cass 33610 del 2021:
Nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore.
Nella fattispecie concreta non ricorrono ragioni per dubitare (in realtà non sono neppure state allegate) che la casa familiare continui a svolgere la sua funzione.
Inoltre, l'attore ha chiesto una rimodulazione della propria contribuzione economica sia perché la rata del mutuo contratto per la casa familiare sarebbe notevolmente aumentata
(addirittura da € 1520,00 a € 3069,00) sia per la diminuzione del reddito.
La prima circostanza è stata smentita (o quanto meno sminuita) dallo stesso attore quando in prima udienza ha dichiarato:
Pago una rata di mutuo di € 1.000,00 al mese per la casa familiare. L'aumento è avvenuto circa 2-3 anni fa perché è un mutuo a tasso variabile, prima pagavo circa € 500,00 al mese.
Si aggiunga che l'attore non ha depositato un'adeguata documentazione bancaria che permetta di ricostruire l'andamento della rata del mutuo (rinegoziazione, surroga etc.).
Dalle dichiarazioni in atti, inoltre, relative agli anni 2022 e 2021 (quest'ultima dell'epoca della sentenza di cui si chiede la modifica) emerge nel riquadro RN un reddito invariato di €
8898,00, palesemente inferiore al percepito perché altrimenti non si comprenderebbe come egli possa mantenere la nuova famiglia e onorare l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per cui è causa. Vanno, dunque, respinte sia la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento che quella di riduzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie (stante la permanente differenza di reddito).
Quanto, invece, alla domanda di revoca dell'obbligo di pagamento delle quote ordinarie del condominio e dell'utenza idrica va rilevato che si tratta di passività ordinariamente incombenti sul genitore che in virtù dell'assegnazione ha il godimento della casa familiare.
La sentenza di divorzio si limita a motivare l'imposizione dell'obbligo in capo all'attore, che non ha il godimento, solo perché tanto era stato pattuito in sede di separazione.
Allo stato, la permanenza di tale obbligo avrebbe effetti paradossali ed iniqui: la circostanza sopravvenuta della creazione di un nuovo nucleo familiare da parte della ex moglie, nucleo all'interno del quale è stato concepito un figlio, determina necessariamente la cessazione dell'obbligo: del resto, la domanda di revoca dell'assegnazione non è stata respinta perché la causa estintiva non si è verificata, ma perché, pur essendosi verificata, la revoca non è conforme all'interesse del minore.
La permanenza dell'assegnazione non può però avere l'ulteriore effetto che voci, normalmente connesse al godimento e dunque incombenti sul genitore assegnatario, ricadano ancora sull'altro genitore, come previsto dalla sentenza di cui è chiesta la modifica, anche perché, ovviamente, quest'ultimo è tenuto al mantenimento della propria prole e non a sostenere costi inerenti il nuovo nucleo familiare al quale è estraneo.
La reciproca soccombenza e l'impossibilità di individuare una soccombenza prevalente inducono a compensare integralmente le spese di lite. Non sussistono gli estremi della lite temeraria.
P.Q.M.
dispone che il padre veda la figlia minore secondo l'accordo raggiunto in data 17.04.2025
(prima riportato in motivazione), solo in caso di lacune integrato dalla disciplina preesistente;
letto l'art. 423-bis.39 c.p.c. ammonisce le parti al rigoroso e puntuale rispetto del calendario e CP_ la sig.ra a esortare e convincere la figlia minore a frequentare il padre nei giorni previsti salva una causa di forza maggiore documentata;
dispone che il Servizio sociale effettui un costante monitoraggio sulla frequentazione della figlia da parte del padre con relazioni trimestrali e in caso di gravi violazioni segnalando la circostanza rapidamente al GT;
dispone che le parti, qualora consenzienti, siano avviate dal Servizio a un percorso di mediazione familiare finalizzato a ripristinare una corretta comunicazione e a ristabilire una chiara attribuzione dei ruoli;
dispone l'apertura della vigilanza incaricando il g.t. di accertare l'esito del percorso di mediazione e il rispetto pieno del calendario dei tempi di frequentazione;
rigetta la richiesta di adozione degli altri provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.; rigetta la richiesta di revoca dell'assegnazione; rigetta la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore e della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie;
revoca dall'emissione della sentenza l'obbligo a carico dell'attore di pagare le quote ordinarie del condominio e le spese dell'utenza idrica;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Presidente est.
AE IN